Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00941/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06405/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6405 del 2025, proposto da
RA De TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Origini S.r.l.S., Lc Group S.a.s. di AN AN e C., non costituiti in giudizio;
per ottenere
l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Aversa sull’istanza-diffida, inoltrata a mezzo PEC in data 13.10.2025, avente ad oggetto la richiesta di intervento e di adozione dei provvedimenti necessari a far cessare le immissioni moleste e nocive provenienti dalle attività di ristorazione controinteressate e contestuale istanza di accesso agli atti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. ID LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato e depositato il 21 novembre 2025, il ricorrente espone di essere proprietario in Aversa di un’unità immobiliare adibita a sua residenza posta nelle immediate adiacenze di due attività di ristorazione gestite dalle imprese controinteressate; in particolare, il ricorrente lamenta che le finestre della sua abitazione sono poste nelle immediate prossimità delle terminazioni delle canne fumarie di questi due ristoranti e di subire, quindi, continue immissioni di cattivi odori che lo costringono a tenere costantemente chiuse le finestre specialmente durante le ore di apertura delle attività; a ciò si aggiunge che i gestori dei due ristoranti sono soliti depositare i bidoni della spazzatura (contenenti i rifiuti derivanti dall’attività) sul marciapiede antistante la sua proprietà per l’intera giornata così ulteriormente peggiorando il disagio derivante dai cattivi odori; ciò determina una compromissione del godimento del suo diritto di proprietà oltre che del suo diritto alla salubrità dell’ambiente di vita e, in ultima analisi, alla salute.
In data 13 ottobre 2025, quindi, egli ha rivolto al comune di Aversa, all’A.S.L. Caserta e all’ARPAC una istanza con la quale chiedeva: a) di eseguire un sopralluogo preordinato a verificare “ la conformità degli impianti alla normativa vigente e ad adottare ogni provvedimento necessario a far cessare le immissioni moleste ”; b) di ottenere l’accesso “ a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e sanitaria relativa ai procedimenti autorizzativi delle suddette attività (SCIA, autorizzazioni, pareri, progetti degli impianti, ecc.) ”.
Denuncia il ricorrente che il comune di Aversa non ha fornito riscontro alle istanze formulate e pertanto egli ha proposto il ricorso all’esame con il quale chiede che la sezione, acclarata l’illegittimità del silenzio serbato sulle istanze, ordini al comune di Aversa di provvedere in merito alla richiesta di verifica della regolarità delle attività di ristorazione delle controinteressate e di esibire la documentazione amministrativa relativa a tali attività.
Il comune di Aversa si è costituito in giudizio, mentre non si sono costituiti in giudizio gli esercenti delle due attività di ristorazione, cioè la “Origini s.r.l.s.” e la “LC Group s.a.s. di AN AN & C.”.
Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal comune di Aversa.
L’amministrazione eccepisce anzitutto che il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di giurisdizione avendo la controversia a oggetto “ profili afferenti immissioni moleste ”; questa eccezione è infondata, dato che le domande proposte dal ricorrente non riguardano il giudizio sulla tollerabilità o meno delle immissioni moleste (una simile controversia esulerebbe dalla giurisdizione del giudice amministrativo) ma la richiesta di una verifica della regolarità sul piano amministrativo delle attività svolte dalle imprese di ristorazione controinteressate e una istanza di accesso a documenti amministrativi; entrambe queste domande rientrano pacificamente nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Il comune eccepisce altresì che il ricorrente sarebbe privo di legittimazione attiva in quanto non avrebbe dimostrato la sua qualità di proprietario di unità immobiliare posta nelle immediate prossimità delle attività delle controinteressate; anche questa eccezione dev’essere respinta; è vero infatti che il ricorrente non ha fornito la prova del diritto di cui si afferma titolare ma lo stesso comune ha depositato in giudizio le note degli uffici comunali con le quali l’amministrazione ha fornito riscontro alle istanze formulate, così evidentemente riconoscendo il diritto del ricorrente e il suo interesse a ottenere quanto richiesto e non potendo quindi in modo pretestuoso disconoscere in sede di processo tale diritto e tale interesse.
Il comune eccepisce ancora che il ricorso non sarebbe stato notificato alle imprese controinteressate; questa eccezione è infondata in fatto, perché il ricorso è stato notificato a entrambe le controinteressate mediante utilizzazione delle rispettive caselle di p.e.c. tratte dal registro INI-PEC; le notifiche sono quindi valide, per cui il contraddittorio è stato instaurato, non rilevando che le due controinteressate non si sono costituite in giudizio.
Può quindi passarsi al merito della controversia.
Per quanto concerne la domanda di accesso, deve darsi atto della cessazione della materia del contendere, dato che il comune ha depositato la nota con la quale l’istanza è stata accolta mediante convocazione del difensore del ricorrente presso gli uffici, affinché egli potesse visionare la documentazione richiesta.
Considerazioni mutatis mutandis analoghe anche se non identiche valgono per la richiesta di sopralluogo e di adozione di eventuali provvedimenti.
In merito a questa istanza deve anzitutto riconoscersi la sussistenza dell’obbligo del comune di provvedere, trattandosi di una istanza documentata e rientrando nelle competenze dei comuni i poteri in materia di apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di controllo sulla conformità a leggi e regolamenti di queste attività (con la sola eccezione dei poteri che incidono direttamente sull’ordine pubblico), a tutela non solo dei clienti ma anche di coloro che possono trovarsi esposti alle molestie (di ogni tipo) derivanti dalla presenza dell’esercizio (articolo 19 D.P.R. 24 giugno 1977, n. 616).
D’altro lato il comune ha anche in concreto riconosciuto la propria competenza; esso ha infatti documentato di essersi attivato e di aver eseguito in data 9 dicembre 2025 un sopralluogo per verificare la situazione di fatto; nella nota con cui l’amministrazione ha comunicato al difensore del ricorrente l’avvenuto sopralluogo viene anche fatto presente che la A.S.L. Caserta ha in corso le “ necessarie verifiche in merito al tipo di impianto di trattamento fumi utilizzato … ”; come si vede, quindi, il comune di Aversa ha riconosciuto la fondatezza della domanda del ricorrente, cioè il proprio obbligo di provvedere, dando corso alle necessarie verifiche prodromiche all’adozione di misure in base al loro esito.
Peraltro, poiché il procedimento non si è concluso, non è possibile dichiarare cessata la materia del contendere anche sulla istanza di provvedere e quindi la relativa domanda deve essere accolta nel senso di fissare al comune di Aversa il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza per determinarsi in via definitiva sulla istanza.
In conclusione deve essere dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso, mentre deve essere accolta la domanda avente a oggetto la declaratoria dell’obbligo di provvedere sulla istanza di verifica della “conformità degli impianti alla normativa vigente” e di adozione all’esito delle verifiche eseguite dei consequenziali provvedimenti.
Le spese di giudizio devono essere poste a carico del comune, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avente a oggetto l’accesso ai documenti; accoglie la domanda avente a oggetto la declaratoria dell’obbligo di provvedere sulla istanza di sopralluogo e di adozione dei conseguenti provvedimenti e, per l’effetto, ordina al comune di Aversa di definire il procedimento con provvedimento esplicito nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il comune di Aversa al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro millecinquecento, oltre accessori di legge, con distrazione all’avvocato Roselli per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI BB, Presidente
ID LL, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID LL | RI BB |
IL SEGRETARIO