Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00353/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01337/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1337 del 2025, proposto dagli avvocati Raoul Scotto di Tella e Silvia Cordova, rappresentati e difesi da sé medesimi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, piazza Virgilio, n. 4;
contro
– il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 184;
per l’ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, n. 1140 del 29 marzo 2024.
Visti
– il ricorso e i relativi allegati;
– l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
– tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna PI;
Uditi, nell’udienza camerale del 22 dicembre 2025 per le parti i difensori, presenti così come specificato nel verbale;
FATTO
Il ricorso in epigrafe è proposto dagli avv.ti Raoul Scotto di Tella e Silvia Cordova, quali difensori antistatari, nel giudizio definito con sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sezione Quarta, n. 1140 del 29 marzo 2024, per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su tale decisione, nella parte in cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento, in loro favore, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.300,00.
Persistendo l’inerzia del Ministero intimato, è chiesto l’ordine di esecuzione della sentenza in parte qua , con eventuale nomina di un commissario ad acta ; è altresì domandata la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria fino all’effettivo pagamento, con condanna dell’Amministrazione resistente alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari coincidenti con gli stessi ricorrenti.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione debitrice con atto depositato in data 15 dicembre 2025, senza svolgere difese di merito, limitandosi al deposito di documentazione.
Alla camera di consiglio del 22 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è ammissibile, in quanto volto a conseguire l’esecuzione di un capo di sentenza passato in giudicato – relativo alla condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari – che integra un autonomo obbligo pecuniario ed è, come tale, suscettibile di tutela in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a.
Deve tuttavia rilevarsi che la sentenza n. 1140 del 29 marzo 2024 aveva già integralmente disciplinato le modalità di attuazione del giudicato, prevedendo un termine per l’adempimento spontaneo dell’Amministrazione e la possibilità di attivare gli ordinari strumenti esecutivi in caso di persistente inadempimento.
In tale contesto, l’instaurazione del presente giudizio si colloca in una prospettiva non strettamente necessitata, atteso che l’ordinamento già approntava un rimedio esecutivo idoneo a garantire l’integrale soddisfacimento del credito azionato.
Tale circostanza, pur non incidendo sull’ammissibilità dell’azione, assume rilievo ai fini del governo delle spese di lite, in applicazione dei principi di economia processuale e di proporzionalità nell’uso della tutela giurisdizionale, dovendosi evitare l’attivazione di ulteriori procedimenti in presenza di strumenti esecutivi già disponibili ed efficaci.
Ciò premesso, risulta che la sentenza è stata notificata al Ministero debitore in data 2 settembre 2024 ed è divenuta definitiva, come da certificato di passaggio in giudicato depositato in atti, senza che l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento delle somme dovute.
Risulta, altresì, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, decorrente dalla notifica della sentenza all’Amministrazione resistente.
Il ricorso è fondato in parte e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
L’Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento delle somme dovute a titolo di spese di lite, come liquidate e distratte nella sentenza ottemperanda, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, ad esclusione della corresponsione di ulteriori accessori non previsti dal titolo esecutivo.
In caso di ulteriore inadempimento, deve essere reiterata la nomina del commissario ad acta già prevista dalla sentenza n. 1140 del 29 marzo 2024, individuato nel Dirigente pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, il quale dovrà attivarsi per l’esecuzione del giudicato, previa apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine indicato l’Amministrazione non abbia ancora adempiuto.
Il medesimo commissario dovrà adottare ogni misura idonea a consentire il dovuto pagamento in favore dei difensori antistatari degli importi indicati nel provvedimento in epigrafe, entro l’ulteriore termine di sessanta (60) giorni dalla presentazione dell’istanza, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001, applicabile analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda e, in particolare, del carattere non strettamente necessario dell’instaurazione di un nuovo giudizio di ottemperanza in presenza di un rimedio esecutivo già predisposto dal precedente decisum , in applicazione dei principi di economia processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Dispone l’intervento sostitutivo, nei modi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta incaricato, presso la sua sede di servizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna PI, Presidente FF, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
NA EF, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna PI |
IL SEGRETARIO