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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/06/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 28.5.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n.3080/2024 R.A.L., promosso da
da
elettivamente domiciliato in Ceccano (FR), Via P. Umberto n.44, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Andreina Ciotoli, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. elett.te Controparte_1 dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di Frosinone, presso CP_1
l'Avv. Maria A. Tuminelli, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: indebito assistenziale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.9.2024, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 per far dichiarare l'irripetibilità dell'indebito di €.20.011,81, contestato dall' con nota del CP_1
3.9.2024, che riportava la seguente motivazione: “a seguito di verifiche è emerso che ha ricevuto dal
01/08/2020 al 30/09/2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07050121 per un importo complessivo di euro 20.011,81 per i seguenti motivi:- revoca per giudizio medico”.
L'attore ha dedotto l'irripetibilità delle somme richieste per violazione del principio dell'onere della prova ex art.2697 c.c. da parte dell' non avendo l'ente sostenuto la richiesta di somme CP_1
mediante una ricostruzione dei fatti validi a fondarla e non avendo correttamente provato la pretesa restitutoria anche in ordine al quantum. Il ricorrente ha chiesto anche l'applicazione della normativa in materia di indebiti per prestazioni assistenziali come interpretata dalla giurisprudenza citata in ricorso, con particolare riferimento alla buona fede dell'accipiens..
L' si è costituito deducendo che mancava radicalmente il diritto alla prestazione CP_1
assistenziale e dunque l'indebito era da ritenersi pienamente ripetibile ex art. 2033 c.c.. In particolare,
l'indebito derivava dal fatto che, con verbale di revisione del 12.10.2020, comunicato in data
26.10.2020, l'attore era stato riconosciuto invalido al 60%, e quindi non avente più diritto alla pensione di invalidità civile (pensione cat. INVCIV n. 07050121), in precedenza goduta. L'indebito era stato determinato dal recupero della pensione di invalidità pagata dall'agosto 2020 al 30.9.2024.
L'Istituto ha dedotto che della predetta revoca sanitaria di cui al verbale della visita di revisione era stata data regolare comunicazione a parte ricorrente, per cui alcun legittimo affidamento poteva dirsi che si fosse formato in capo all'attore, in ordine alla debenza della prestazione che l'ente ha continuato ad erogare. Inoltre, dalla data della notifica della revoca (26.10.2020) a quella della notifica dell'indebito (29.8.2024) non era trascorso un lasso di tempo tale da far ritenere a parte ricorrente che l'ente avesse rinunciato ad attivare l'indebito derivante dalla revoca, indebito soggetto a prescrizione decennale.
L' ha quindi chiesto di rigettare il ricorso nel merito in quanto indimostrato ed infondato, CP_1 in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento dell'indebito contestato. In subordine,
l'ente ha chiesto di condannare il ricorrente al pagamento della minor somma risultante di giustizia.
Sulle conclusioni indicate la causa è stata decisa con sentenza all'udienza del 26.9.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte.
La domanda attorea non può essere accolta, per i motivi appresso indicati.
Al fine di individuare il regime che governa l'indebito nella presente controversia, ben possono essere richiamate alcune affermazioni della giurisprudenza di legittimità e, in particolare, va considerato quanto si legge nella sentenza di cui a Cass. civ., Sez. lav., 23/01/2008, n.1446, ove sono espressi i passaggi chiave della materia in esame.
Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme.
Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi,
l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (cfr, per tutte, Cass. civ., Sez. Un., 8/4/1975, n, 1261).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo,
i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (cfr, per tutte, Cass. civ., Sez. lav., 10/01/2001, n. 256).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38
Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.
In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto.
A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38, art. 9, comma 1, circa la rettificabilità degli errori commessi dall' nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di CP_2 dieci anni).
Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n.39 del 1993; n.431 del 1993).
Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt.3 e 38 Cost., comma 1, dell'art.1, commi
260 - L. 23 dicembre 1996, n.662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art.52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale, ma non anche di quello assistenziale.
La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili.
In particolare, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n.29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n.850 del 1976; del D.L. n.173 del
1988, art.3, comma 9, convertito nella L. n.291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n.537, art.11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art.5, comma 5; del D.L. n.323 del 1996, art.4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n.425 e della L. 23 dicembre 1998, n.448, art.37 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); della L. 27 dicembre 1997, n.449, art.52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n.269, art.42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n.326.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate.
Orbene, per ciò che maggiormente interessa nella presente sede, va menzionato quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Si è, infatti, affermato (Cass. civ., Sez. lav. 29/10/2003, n.16260; Cass. civ., Sez. lav. 26/4/2002, n.6091;
Cass. civ., Sez. lav., 19/09/2013, n.21453) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) .. deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta".
Tutte le disposizioni che si sono avvicendate nel tempo, infatti, sono chiare nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", che non può che coincidere con la data della visita medica e non già dal momento della comunicazione, giacché la norma non prescrive che il provvedimento di revoca debba essere comunicato, attenendo la comunicazione al provvedimento di sospensione dei pagamenti.
A tale logica non sfugge neppure l'art.37, comma 8, L. n. 448 del 1998 che, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca "a decorrere dalla data della visita di verifica" (Cass. civ. Sez. lav., 17/02/2017, n. 4279).
Ne consegue che la regola generale è che debbano essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cass. civ., Sez. VI - lav. 23/12/2010, n. 26096).
Si è del resto precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma
5) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema" (Cass. civ., Sez. VI, 19/12/2019, n. 34013).
Peraltro, la giurisprudenza della Cassazione ha anche evidenziato che l'esistenza di una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole dell'assistito può giustificare l'irreperibilità dell'indebito, anche in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari. Così si è sostenuto nella pronuncia della Cassazione n.29419/2018, nella quale l'affidamento è stato riconosciuto in ragione del lungo arco di tempo (10 anni) trascorso tra la data della visita di revisione e la sospensione della prestazione indebita. Analogamente, in altra sentenza della Cassazione, la n.4668 del 2021, la non ripetibilità dei ratei della prestazione assistenziale, erogati dalla data della visita di revisione alla data della revoca della prestazione, è stata ricollegata all'esistenza di una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole dell'assistito, desunta dalla mancanza della prova della notifica alla parte del verbale della visita di revisione.
Circostanze analoghe non ricorrono però nel caso in esame.
Invero, va osservato che l'attore – che già era stato riconosciuto come avente diritto alla pensione di invalidità civile (pensione cat. INVCIV n. 07050121) - con verbale di revisione del 12.10.2020, è stato riconosciuto invalido al 60%, e quindi non avente più diritto alla pensione di invalidità (cfr. produzione . Ciò nonostante, l'attore ha continuato a percepire la predetta prestazione per tutto CP_1 il periodo dall'agosto 2020 al 30.9.2024. Orbene, l'indebito oggetto di causa è stato determinato dal recupero della pensione di invalidità civile pagata all'attore, in assenza del prescritto requisito sanitario (invalidità al 100%), dall'agosto
2020 al 30.9.2024.
Osserva il Giudicante che il decorso di un ampio lasso temporale (quattro anni) tra la data della visita di revisione e la sospensione della prestazione indebita è circostanza in astratto idonea ad ingenerare un affidamento circa la spettanza della prestazione nell'assistito. Di contro, va però evidenziato che il ricorrente aveva avuto piena conoscenza, già in data 26.10.2020 (cfr. produzione
, dell'esito sfavorevole della visita di revisione del 12.10.2020, conclusasi, come si è già CP_1
rimarcato, con il riconoscimento di una sua invalidità al 60%, inidonea giustificare la continuazione dell'erogazione della pensione di invalidità. Si consideri che l'affidamento può essere tutelato dal diritto solo quando legittimo, come non può dirsi nel caso di specie, vista la piena conoscenza da parte del ricorrente dell'esito della visita medica sfavorevole e la conseguente possibilità dell'assistita di agire in via amministrativa o giurisdizionale, per far valere il persistente stato di invalidità, idoneo a giustificare il mantenimento della prestazione godimento.
Il ricorso va dunque rigettato.
Dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese di lite, in base al novellato CP_1
art. 152 disp. att. c.p.c., poiché il ricorrente ha dimostrato che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare non supera il doppio del reddito stabilito dagli artt.76, 1°, 2° e 3° comma, e 77 del
D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all'Istituto le spese di lite.
Frosinone, 27/6/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi