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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/10/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4082/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4082/2024 promossa da:
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), tutti residenti in [...], C.F._2 Parte_3 C.F._3
Via Poggio n. 133, e la società (C.F./P.Iva: , in persona del legale Parte_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. corrente in Ancona, Via Poggio n. 133, rappresentati Parte_1
e difesi dall'avv. Elena Paoli in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTORI OPPONENTI contro
(P. Iva ), con sede legale a Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, CP_1 P.IVA_2 rappresentata dalla mandataria (cod. fisc. e partita Iva ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del procuratore dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Galati e Controparte_3
ID IN in virtù di procura generale alle liti posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
pagina 1 di 14 “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni eccezione, deduzione e/o istanza avversaria, in accoglimento della presente opposizione, previa revoca dell'ordinanza del 9.9.2025:
- nel merito, in via principale: dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 692/2024 del Tribunale di
Ancona, e per l'effetto revocarlo e renderlo inefficace, in quanto errata è la somma ingiunta per i motivi esposti in narrativa, e/o in quanto fondato su prova scritta non valida ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 633, comma 1, n. 1) c.p.c. e art. 50 T.U.B., o comunque insufficiente ai fini della prova del credito nella presente opposizione;
e comunque, in ogni caso, dichiarare inesistente e/o inammissibile la pretesa creditoria;
- nel merito, in via ulteriormente principale: dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 692/2024 del
Tribunale di Ancona, e per l'effetto revocarlo e renderlo inefficace, in quanto emesso in forza di contratti di fideiussione nulli o parzialmente nulli in relazione alle clausole 2, 6 e 8 (cfr. doc. 10) e 2,
7, 10 (cfr. doc. 10 a) che riproducono quelle dello schema unilaterale (cd. schema ABI), per contrarietà all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990 (c.d. normativa antitrust), e, per l'effetto, liberare i garanti per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.;
- nel merito, in via subordinata, dichiarare nullo e/o annullare ex art. 1394 c.c. il decreto ingiuntivo n.
692/2024 del Tribunale di Ancona, emesso nei confronti della per conflitto di interessi e/o Parte_4 per difetto di rappresentanza, per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocarlo e renderlo inefficace nei confronti della società garante Parte_4
- in via istruttoria, ove si ritenga che l'onere probatorio sia in capo all'opponente, e non sia ritenuta sufficiente la produzione documentale inerente modelli di fideiussioni, si chiede che il Giudice Voglia ex art. 210 c.p.c. ordinare all'ABI e alle principali banche italiane (per dimensioni e diffusione sul territorio nazionale), di esibire copia di fideiussioni omnibus e specifiche sottoscritte nel 2011, nel
2012 e nel 2016.
Con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso forfetario, anticipazioni, spese generali in ragione del 15%, oltre CAP e IVA come per legge, del presente giudizio di opposizione.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, sia di merito, sia istruttoria per i motivi ampiamente esposti in narrativa, così giudicare
pagina 2 di 14
- In via preliminare: pronunciare, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c, ordinanza ingiunzione di pagamento per la somma di Euro 364.172,01, o della diversa somma che sarà ritenuta provata, provvisoriamente esecutiva e, per l'effetto, condannare gli opponenti al pagamento dell'importo di Euro 364.172,01 o della diversa somma che sarà ritenuta provata, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- Sempre in via preliminare: concedere termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria;
- In via principale e nel merito: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 692/2024 (RG n. 2358/2024) emesso dal Tribunale di Ancona;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque i sig.ri e e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 al pagamento, in favore di , dell'importo di Euro 369.893,07., oltre interessi come da
[...] CP_1 domanda monitoria, o della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente i sigg.ri , e la società Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella qualità di fideiussori della società RS SR (dichiarata fallita con sentenza in data Controparte_4
18.7.2018)- proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 692/2024, emesso dall'intestato
Tribunale su ricorso della mediante il quale era stato loro ingiunto il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 369.893,07 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Rappresentavano gli opponenti come la pretesa creditoria azionata, complessivamente ammontante a €
364.172,01, derivasse, dai seguenti specifici rapporti:
€ 55.713,79 per l'esposizione del c/c 2170;
€ 4.665,55 per l'esposizione del c/c 1447;
€ 25.320,90 per l'esposizione c/c 3101;
€ 36.830,00 quale saldo del conto anticipi export rapporto 0475225008118105;
€ 11.580,26 quale saldo del conto anticipi export rapporto 0475225008065270;
€ 51.826,32 quale saldo del conto anticipi export n. 0475225008065332; pagina 3 di 14 € 35.560.00 quale saldo conto anticipi export n. 0475225008117681;
€ 142.675,19 quale saldo del finanziamento n. 74658424.
Gli attori opponenti davano altresì atto che i sopra elencati rapporti con la debitrice principale erano garantiti da:
-fideiussione omnibus rilasciata in favore della BA dalla in data Controparte_5 Parte_4
5.12.2011 sino a concorrenza di € 210.000,00, poi aumentata sino a concorrenza dell'importo di €
403.000, 00 (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio);
-fideiussione omnibus rilasciata in favore della BA dell'Adriatico S.p.A dai sigg.ri , Parte_1
e in data 5.12.2011 sino a concorrenza di € 210.000,00, poi aumentata Parte_2 Parte_3 sino a concorrenza dell'importo di € 403.000,00 (cfr. doc. 11 fascicolo monitorio);
-fideiussione specifica rilasciata in favore di Intesa San Paolo S.p.A dai sigg.ri , Parte_1
e in data 25.1.2016, sino alla concorrenza di € 300.000,00 (cfr. doc. 12 Parte_2 Parte_3 fascicolo monitorio);
-fideiussione specifica rilasciata in favore di Intesa San Paolo S.p.A dai sigg.ri e Parte_2
, in data 5.8.2016, sino alla concorrenza di € 300.000,00 (cfr. doc. 13 fascicolo Parte_3 monitorio);
-fideiussione omnibus rilasciata in favore di dai sigg.ri , Controparte_6 Parte_1
e in data 6.12.2016, sino alla concorrenza di € 338.000,00 (cfr. doc. 14 Parte_2 Parte_3 fascicolo monitorio);
-fideiussione specifica rilasciata in favore di dai sigg.ri , Parte_5 Parte_1 Parte_2
e in data 6.12.2016, sino alla concorrenza di € 13.000,00 (cfr. doc. 15 fascicolo
[...] Parte_3 monitorio).
A sostegno dell'opposizione gli opponenti deducevano, in sintesi e per quanto di interesse:
-l'erroneità dell'importo ingiunto (€ 369.893,07) in quanto superiore alla stessa richiesta avanzata in ricorso (€ 364.172,01) con conseguente nullità e necessità di revoca del titolo in contestazione;
-la radicale insussistenza di prova del credito azionato stante l'insufficienza delle dichiarazioni ex art. 50 TUB ai fini della prova della complessiva pretesa creditoria azionata;
pagina 4 di 14 -la nullità, totale ovvero parziale, delle fideiussioni azionate nei loro confronti dalla creditrice per violazione della normativa cd. antitrust di cui all'art. 2 l. n. 287 del 1990;
-l'intervenuta decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c. -quale conseguenza dell'accertata nullità della relativa clausola di deroga contenuta nelle fideiussioni- per non avere la stessa attivato una tutela giurisdizionale nei confronti della società debitrice principale entro i sei mesi dalla scadenza delle relative obbligazioni;
-quanto alla posizione della l'annullabilità della fideiussione dalla stessa rilasciata per Parte_4 conflitto di interessi in quanto la garanzia in esame era stata rilasciata dall'amministratore unico della sig. , per un importo peraltro superiore al capitale sociale della fideiubente, a Parte_4 Parte_1 garanzia dei debiti della RS SR, della quale il medesimo era amministratore unico al Pt_1 momento del rilascio della garanzia.
Sulla scorta di tali argomentazioni la parte opponente rassegnava le sopra trascritte conclusioni.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto CP_1 unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza resa in data 9.9.2025 all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle rispettive allegazioni e produzioni delle parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c all'udienza del 9.10.2025 ed ivi riservava il deposito della sentenza nel termine di cui al comma terzo della citata norma.
L'opposizione proposta risulta infondata e, come tale, non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Muovendo, secondo il corretto ordo questionum, dalle contestazioni concernenti l'invalidità delle garanzie prestate dagli opponenti si osserva quanto segue.
Come evincibile dall'esame della documentazione prodotta dalla società opposta a corredo del ricorso e richiamata nella superiore ricostruzione (cfr. docc. da 10 a 15 fascicolo monitorio), le garanzie azionate e vigenti al momento della revoca delle facilitazioni creditizie alla debitrice principale risultano essere fideiussioni omnibus rilasciate da tutti i garanti in data 5.12.2011 ovvero fideiussioni specifiche successivamente rilasciate nel corso dell'anno 2016.
pagina 5 di 14 Ciò posto, deve, tuttavia, escludersi che gli attori opponenti, al fine di affermare la nullità, totale o parziale, delle stesse per violazione della normativa antitrust, possano semplicemente avvalersi dell'accertamento contenuto nel provvedimento della BA d'LI n. 55/2005, mediante il quale la stessa (all'epoca Autorità Garante della concorrenza tra istituti di credito), all'esito di una istruttoria che aveva coperto l'arco temporale dall'ottobre 2002 al maggio 2005, ha dichiarato che gli articoli 2, 6, 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002 per la fideiussione omnibus contengono disposizioni che "nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con
l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 287/90".
E infatti il provvedimento n. 55/2005 della BA d'LI (prodotto dagli opponenti a corredo dell'atto introduttivo sub doc. n. 6) costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le sole fideiussioni omnibus che si collocano nello specifico periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (cfr. Cass. 5 febbraio 2019 n.13846) e include anche i contratti "a valle", che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a "monte", stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della BA d'LI (Cass. 12 dicembre
2017 n.29810).
Nella fattispecie oggetto di scrutinio, tuttavia, le garanzie prestate dagli opponenti risultano stipulate in epoca ben successiva alla definizione del modello ABI sanzionato ed al provvedimento n. 55/2005 della BA d'LI.
Pertanto ritiene questo Tribunale che il provvedimento amministrativo anzidetto, di per sé solo, non costituisca in questa sede prova idonea dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle garanzie in esame, stipulate in un periodo posteriore, rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'attività di vigilanza, la cui istruttoria ha – come è noto e come si è detto – coperto, invece, l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005 (v. Trib. Milano, 13 gennaio 2022; Trib. Milano, 16 dicembre 2021).
Conseguentemente, nel caso in esame la parte opponente non può limitarsi ad affermare la nullità, totale o parziale, delle fideiussioni per pretesa violazione della normativa antitrust facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della BA d'LI, ma è gravata dall'onere dell'allegazione e, successivamente, della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della Legge n.287/1990, al fine di provare l'esistenza pagina 6 di 14 di una intesa anticoncorrenziale costituente indefettibile presupposto della richiesta di accertamento incidentale della nullità delle fideiussioni.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, "il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della BA d'LI su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c." (Cass. 28 novembre 2018 n.30818).
Pertanto "compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa" (Cass. 22 maggio 2019 n.13846).
La necessità, ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI, è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Tribunale (in tal senso, Corte
Appello di Milano, 20 novembre 2018 n.5039; Trib. Siena 12 febbraio 2022 n.131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n.28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n.1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n.444; Trib.
Torino 17 aprile 2019 n.1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n.17243; Trib. Roma 3 maggio 2019
n.9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n.921).
Ed infatti, secondo l'orientamento condiviso da questo giudicante, con il provvedimento n. 55/2005 la
BA d'LI non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuto l'illiceità, per contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario, ed
è principalmente per tale ragione che la BA d'LI aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nell'ottobre 2002 (Trib. Rovigo 27 maggio 2021 n.395; Trib. Pavia 19 maggio
2021), avendo lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (Trib. Milano 13 gennaio 2022).
Orbene, nel presente giudizio la parte opponente si è limitata a dedurre la pretesa nullità della fideiussione azionata in monitorio senza tuttavia allegare specificamente -nei termini deputati all'attività assertiva- e senza, quindi, provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata pagina 7 di 14 all'applicazione uniforme delle clausole contestate nel periodo in oggetto, intesa che, come si è detto, è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 della L.n.287/1990.
Quanto all'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., si ricorda che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., può essere -come nel caso di specie
è stata (cfr. art. 6 dei rispettivi articolati contrattuali delle fideiussioni omnibus e specifiche e art. 7 della fideiussione specifica del 17.11.2016)- oggetto di deroga convenzionale (del tutto valida e legittima non potendosi, per le ragioni anzidette, predicare una nullità parziale della relativa clausola), trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico (cfr. Cass. n. 13078/2008), comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Ed infatti tale clausola, in sé considerata -e considerato che i fideiussori non rivestivano la qualifica di consumatori alla luce della incontestata posizione ricoperta dagli stessi nell'ambito della società debitrice principale (specificamente dichiarata alla pagina 5 dell'atto introduttivo)- non risulta affatto contraria a norma imperative, bensì legittimamente derogatoria di norme codicistiche (Corte Appello
Milano, 20/11/2018 n. 5039; Cass. 04/12/2017 n. 28943; Cass. 24/09/2013 n.21867; Cass. 13/02/2009
n.3525).
In ogni caso il Tribunale osserva che, anche a voler dare per presupposto l'accertamento dell'invalidità parziale (in ossequio alle statuizioni delle S.U. n. 41994/2021) dei contratti di fideiussione in esame, all'acclarata inefficacia della clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. non potrebbe, in ogni caso, conseguire l'effetto liberatorio invocato dagli opponenti.
E infatti, quanto alla conseguente eccezione di intervenuta decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., deve osservarsi che le fideiussioni controverse risultano munite di clausola di pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” (si vedano le clausole nn. 7 dei rispettivi articolati).
Ebbene, in proposito la giurisprudenza di legittimità e di merito ha ripetutamente evidenziato come la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta", o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata pagina 8 di 14 disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n.
16825/2016; Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 27333/2005; Cass. n. 10574/2003; Cass. n. 7345/1995, in motivazione); azione che, d'altronde, può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5572/1979, a cui si è uniformata la giurisprudenza successiva).
Recente giurisprudenza di merito (cfr. App. Venezia n. 1983/2023) ha, inoltre, specificato come tale orientamento meriti continuità dal momento che “una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, per un verso è obbligato a farlo secondo il meccanismo proprio del solve et repete, in quanto solo dopo l'avvenuto pagamento può eventualmente agire in ripetizione verso il creditore facendo valere tutti i diritti che competono al debitore nel rapporto principale, e per altro verso è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore. Se non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art.
1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957 c.c..
Risulta dunque giustificata la conclusione che, quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale …con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore (Cass., sez. 3, sentenza n. 13078 del 21.5.2008, Rv. 603326 - 01)”.
Si evidenzia, peraltro, che nei confronti di soggetti non qualificabili come consumatori, la clausola in questione risulta del tutto immune da aspetti di vessatorietà.
E infatti, come efficacemente evidenziato da pregevole giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Torino, Sez.
Specializzata in materia di Impresa, 23.2.2024): “…una richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al
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fideiussore è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto, lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) nei confronti del debitore principale – e quindi in definitiva di adottare lui le “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito” – e, non ultimo, è certamente meno invasiva e aggressiva di un'azione giudiziale, con ciò che essa normalmente comporta: spese di lite, iscrizione di ipoteca giudiziale, esecuzione forzata sui beni ecc.”.
Tanto premesso, nel caso in esame risulta depositata (sub doc. n. 4 fascicolo opposta) la documentazione attestante come la richiesta di pagamento nei confronti dei fideiussori sia stata tempestivamente effettuata mediante missiva pressoché contestuale all'intervenuta scadenza delle obbligazioni principali alla luce dell'intervenuto fallimento della debitrice RS SR.
A tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto consegue il necessario rigetto dei relativi motivi di opposizione alla luce della piena legittimità e validità del vincolo fideiussorio assunto dagli odierni opponenti.
In ordine, quindi, alla eccezione di annullabilità per conflitto di interessi della fideiussione rilasciata dalla la stessa risulta infondata alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza di Parte_4 legittimità.
Con recente arresto la S.C. (v. Cassazione civile sez. I - 13/03/2023, n. 7279) ha fornito le coordinate ermeneutiche per effettuare lo scrutinio nei casi in cui venga richiesto o eccepito l'annullamento dei contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, ovvero venga esercitata la relativa azione risarcitoria.
La pronuncia in esame ha in proposito affermato: “che il conflitto di interessi di cui all'art. 1394 c.c. postula un rapporto d'incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti, rapporto che va riscontrato non in termini astratti e ipotetici, ma con riferimento al singolo atto, di modo che è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l'utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro (Cass. 29 settembre 2005, n. 19045).
Si osserva che sussiste conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato qualora il terzo persegua interessi propri o di terzi incompatibili con quelli del rappresentato, cosicché all'utilità pagina 10 di 14
conseguita o conseguibile dal rappresentante o dal terzo corrisponda o possa corrispondere il danno del rappresentato;
l'accertamento dell'esistenza del conflitto – che coinvolge un'indagine di fatto riservata al giudice di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità per vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
5 - deve essere, peraltro, condotto sulla base del contenuto e delle modalità dell'operazione, prescindendo da una contestazione di formale contrapposizione di posizioni, che può valere come semplice elemento presuntivo di conflitto (Cass. 26 settembre 2005, n. 18792; Cass. 10 aprile 2000, n. 4505).
Dunque, si ha conflitto di interessi rilevante quando vi e', di fatto, un conflitto tra un interesse non sociale - quindi un interesse che non è in alcun modo riconducibile al contratto di società - e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili a tale contratto (cfr., in motivazione, Cass. 12 dicembre
2005, n. 27387) e quando dati comportamenti dell'amministratore "non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto e l'obbligo di astenersi dal porli in essere discenda dal dovere di lealtà, coincidente col precetto di non agire in conflitto di interessi con la società amministrata... l'illecito è integrato dal compimento dell'atto in violazione di uno dei menzionati doveri;
in tal caso l'onere della prova dell'attore non si esaurisce nella prova dell'atto compiuto dall'amministratore ma investe anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà..." (Cass. 17 gennaio 2007, n. 1045).
Più in generale, l'azione di responsabilità sociale è esperibile nei confronti dell'amministratore ogni qualvolta le sue condotte, valutate ex ante, risultino manifestamente avventate e imprudenti, né assumendo rilievo il principio di insindacabilità degli atti di gestione in presenza di scelte di natura palesemente arbitraria (Cass. 16 dicembre 2020, n. 28718).
Pertanto, nel caso di conflitto di interessi con la società rappresentata, la sfera dei poteri di indagine del giudice si amplia, potendo essere considerato il merito di quella scelta, nel senso che il giudice è chiamato a valutare la ragionevolezza della stessa, secondo un giudizio ex ante, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo nonché della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione (cfr., fra le altre, Cass. 22 giugno 2020, n. 12108; Cass. 22 giugno
2017, n. 15470).
L'amministratore, dunque, risponde dei danni causati alla società, qualora abbia fatto prevalere
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l'interesse extrasociale, come dovrà accertarsi da parte del giudice di merito, allorché verifichi che egli abbia agito senza che la scelta abbia un fondamento razionale o se non sia accompagnata dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta, ma sia, al contrario, connotata da imprudenza (o, addirittura, da dolo).
In particolare, ove si deduca la conclusione di un contratto in conflitto di interessi, non basta che il terzo abbia un interesse diverso o anche contrario a quello della società - situazione che può porsi, di regola, per i contratti sinallagmatici, ove al vantaggio economico prodotto da una condizione contrattuale per una parte corrisponde specularmente una minore convenienza per l'altra - dovendo essere interessi fra loro incompatibili e fare difetto i presupposti per addivenire a quel regolamento contrattuale, in quanto l'accordo non risponda a nessun interesse della società e sia per essa pregiudizievole.
Tale situazione deve essere palesata, trattandosi di atto gestorio per il quale vige la regola dell'insindacabilità giudiziale delle scelte di merito, da indici ed elementi di anomalia del contesto concreto in cui la scelta è stata compiuta, che è onere di chi agisce provare, con qualsiasi mezzo probatorio.”
Orbene, alla luce di tali cristallini insegnamenti può osservarsi come la parte opponente, sulla quale incombevano i relativi oneri di allegazione e prova, non abbia offerto, al di là del richiamo ai classici elementi formali idonei a far presumere la contrapposizione di posizioni, concreti elementi indicativi dell'effettivo perseguimento, da parte del soggetto rappresentante, di finalità non sociali e volte a favorire la RS SR a discapito della Parte_4
In proposito la sola circostanza di contesto genericamente addotta con riferimento alla presunta insolvenza della RS SR già al momento del rilascio della garanzia in contestazione, è rimasta non meglio specificata e del tutto indimostrata.
Venendo, infine, al merito della pretesa creditoria azionata e alle doglianze della parte opponente incentrate sull'erroneità della somma ingiunta e sulla asserita carenza di prova della pretesa creditoria, giova, in primis, ribadire che, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non già a verificare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. pagina 12 di 14 Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata al solo fine di accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla stessa, anche in sede di giudizio di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
Inoltre, come noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Ebbene, nel caso in esame la società opposta, attrice sostanziale, ha fornito, nell'ambito del presente giudizio una copiosa e completa produzione documentale.
E infatti sin dalla fase monitoria la banca opposta ha prodotto la documentazione contrattuale atta a comprovare il titolo delle obbligazioni azionate nonché quella comprovante il quantum della propria pretesa.
Nel corso del giudizio di opposizione la stessa ha quindi depositato (a corredo della seconda memoria istruttoria) anche gli estratti conto relativi ai contratti azionati avendo, pertanto, l'opposta compiutamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697, comma 1, c.c..
L'opposizione risulta conclusivamente infondata e come tale deve essere rigettata.
A tale rigetto non può tuttavia conseguire la formale conferma del decreto ingiuntivo, che va revocato a causa dell'errore materiale evidenziato dalla difesa della parte opponente.
A tale revoca consegue, tuttavia, la condanna degli odierni opponenti, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 364.172,01, pari alla creditoria azionata in monitorio.
Le spese seguono la soccombenza della parte opponente e sono liquidate come da dispositivo, in pagina 13 di 14 assenza di nota spese, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 692/2024.
RIGETTA per il resto l'opposizione e, per l'effetto,
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte convenuta opposta della complessiva somma di € 364.172,01.
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.000,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
Ancona, 25.10.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4082/2024 promossa da:
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), tutti residenti in [...], C.F._2 Parte_3 C.F._3
Via Poggio n. 133, e la società (C.F./P.Iva: , in persona del legale Parte_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. corrente in Ancona, Via Poggio n. 133, rappresentati Parte_1
e difesi dall'avv. Elena Paoli in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTORI OPPONENTI contro
(P. Iva ), con sede legale a Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, CP_1 P.IVA_2 rappresentata dalla mandataria (cod. fisc. e partita Iva ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del procuratore dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Galati e Controparte_3
ID IN in virtù di procura generale alle liti posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
pagina 1 di 14 “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni eccezione, deduzione e/o istanza avversaria, in accoglimento della presente opposizione, previa revoca dell'ordinanza del 9.9.2025:
- nel merito, in via principale: dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 692/2024 del Tribunale di
Ancona, e per l'effetto revocarlo e renderlo inefficace, in quanto errata è la somma ingiunta per i motivi esposti in narrativa, e/o in quanto fondato su prova scritta non valida ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 633, comma 1, n. 1) c.p.c. e art. 50 T.U.B., o comunque insufficiente ai fini della prova del credito nella presente opposizione;
e comunque, in ogni caso, dichiarare inesistente e/o inammissibile la pretesa creditoria;
- nel merito, in via ulteriormente principale: dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 692/2024 del
Tribunale di Ancona, e per l'effetto revocarlo e renderlo inefficace, in quanto emesso in forza di contratti di fideiussione nulli o parzialmente nulli in relazione alle clausole 2, 6 e 8 (cfr. doc. 10) e 2,
7, 10 (cfr. doc. 10 a) che riproducono quelle dello schema unilaterale (cd. schema ABI), per contrarietà all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990 (c.d. normativa antitrust), e, per l'effetto, liberare i garanti per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.;
- nel merito, in via subordinata, dichiarare nullo e/o annullare ex art. 1394 c.c. il decreto ingiuntivo n.
692/2024 del Tribunale di Ancona, emesso nei confronti della per conflitto di interessi e/o Parte_4 per difetto di rappresentanza, per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocarlo e renderlo inefficace nei confronti della società garante Parte_4
- in via istruttoria, ove si ritenga che l'onere probatorio sia in capo all'opponente, e non sia ritenuta sufficiente la produzione documentale inerente modelli di fideiussioni, si chiede che il Giudice Voglia ex art. 210 c.p.c. ordinare all'ABI e alle principali banche italiane (per dimensioni e diffusione sul territorio nazionale), di esibire copia di fideiussioni omnibus e specifiche sottoscritte nel 2011, nel
2012 e nel 2016.
Con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso forfetario, anticipazioni, spese generali in ragione del 15%, oltre CAP e IVA come per legge, del presente giudizio di opposizione.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, sia di merito, sia istruttoria per i motivi ampiamente esposti in narrativa, così giudicare
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- In via preliminare: pronunciare, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c, ordinanza ingiunzione di pagamento per la somma di Euro 364.172,01, o della diversa somma che sarà ritenuta provata, provvisoriamente esecutiva e, per l'effetto, condannare gli opponenti al pagamento dell'importo di Euro 364.172,01 o della diversa somma che sarà ritenuta provata, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- Sempre in via preliminare: concedere termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria;
- In via principale e nel merito: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 692/2024 (RG n. 2358/2024) emesso dal Tribunale di Ancona;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque i sig.ri e e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 al pagamento, in favore di , dell'importo di Euro 369.893,07., oltre interessi come da
[...] CP_1 domanda monitoria, o della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente i sigg.ri , e la società Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella qualità di fideiussori della società RS SR (dichiarata fallita con sentenza in data Controparte_4
18.7.2018)- proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 692/2024, emesso dall'intestato
Tribunale su ricorso della mediante il quale era stato loro ingiunto il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 369.893,07 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Rappresentavano gli opponenti come la pretesa creditoria azionata, complessivamente ammontante a €
364.172,01, derivasse, dai seguenti specifici rapporti:
€ 55.713,79 per l'esposizione del c/c 2170;
€ 4.665,55 per l'esposizione del c/c 1447;
€ 25.320,90 per l'esposizione c/c 3101;
€ 36.830,00 quale saldo del conto anticipi export rapporto 0475225008118105;
€ 11.580,26 quale saldo del conto anticipi export rapporto 0475225008065270;
€ 51.826,32 quale saldo del conto anticipi export n. 0475225008065332; pagina 3 di 14 € 35.560.00 quale saldo conto anticipi export n. 0475225008117681;
€ 142.675,19 quale saldo del finanziamento n. 74658424.
Gli attori opponenti davano altresì atto che i sopra elencati rapporti con la debitrice principale erano garantiti da:
-fideiussione omnibus rilasciata in favore della BA dalla in data Controparte_5 Parte_4
5.12.2011 sino a concorrenza di € 210.000,00, poi aumentata sino a concorrenza dell'importo di €
403.000, 00 (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio);
-fideiussione omnibus rilasciata in favore della BA dell'Adriatico S.p.A dai sigg.ri , Parte_1
e in data 5.12.2011 sino a concorrenza di € 210.000,00, poi aumentata Parte_2 Parte_3 sino a concorrenza dell'importo di € 403.000,00 (cfr. doc. 11 fascicolo monitorio);
-fideiussione specifica rilasciata in favore di Intesa San Paolo S.p.A dai sigg.ri , Parte_1
e in data 25.1.2016, sino alla concorrenza di € 300.000,00 (cfr. doc. 12 Parte_2 Parte_3 fascicolo monitorio);
-fideiussione specifica rilasciata in favore di Intesa San Paolo S.p.A dai sigg.ri e Parte_2
, in data 5.8.2016, sino alla concorrenza di € 300.000,00 (cfr. doc. 13 fascicolo Parte_3 monitorio);
-fideiussione omnibus rilasciata in favore di dai sigg.ri , Controparte_6 Parte_1
e in data 6.12.2016, sino alla concorrenza di € 338.000,00 (cfr. doc. 14 Parte_2 Parte_3 fascicolo monitorio);
-fideiussione specifica rilasciata in favore di dai sigg.ri , Parte_5 Parte_1 Parte_2
e in data 6.12.2016, sino alla concorrenza di € 13.000,00 (cfr. doc. 15 fascicolo
[...] Parte_3 monitorio).
A sostegno dell'opposizione gli opponenti deducevano, in sintesi e per quanto di interesse:
-l'erroneità dell'importo ingiunto (€ 369.893,07) in quanto superiore alla stessa richiesta avanzata in ricorso (€ 364.172,01) con conseguente nullità e necessità di revoca del titolo in contestazione;
-la radicale insussistenza di prova del credito azionato stante l'insufficienza delle dichiarazioni ex art. 50 TUB ai fini della prova della complessiva pretesa creditoria azionata;
pagina 4 di 14 -la nullità, totale ovvero parziale, delle fideiussioni azionate nei loro confronti dalla creditrice per violazione della normativa cd. antitrust di cui all'art. 2 l. n. 287 del 1990;
-l'intervenuta decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c. -quale conseguenza dell'accertata nullità della relativa clausola di deroga contenuta nelle fideiussioni- per non avere la stessa attivato una tutela giurisdizionale nei confronti della società debitrice principale entro i sei mesi dalla scadenza delle relative obbligazioni;
-quanto alla posizione della l'annullabilità della fideiussione dalla stessa rilasciata per Parte_4 conflitto di interessi in quanto la garanzia in esame era stata rilasciata dall'amministratore unico della sig. , per un importo peraltro superiore al capitale sociale della fideiubente, a Parte_4 Parte_1 garanzia dei debiti della RS SR, della quale il medesimo era amministratore unico al Pt_1 momento del rilascio della garanzia.
Sulla scorta di tali argomentazioni la parte opponente rassegnava le sopra trascritte conclusioni.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto CP_1 unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza resa in data 9.9.2025 all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle rispettive allegazioni e produzioni delle parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c all'udienza del 9.10.2025 ed ivi riservava il deposito della sentenza nel termine di cui al comma terzo della citata norma.
L'opposizione proposta risulta infondata e, come tale, non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Muovendo, secondo il corretto ordo questionum, dalle contestazioni concernenti l'invalidità delle garanzie prestate dagli opponenti si osserva quanto segue.
Come evincibile dall'esame della documentazione prodotta dalla società opposta a corredo del ricorso e richiamata nella superiore ricostruzione (cfr. docc. da 10 a 15 fascicolo monitorio), le garanzie azionate e vigenti al momento della revoca delle facilitazioni creditizie alla debitrice principale risultano essere fideiussioni omnibus rilasciate da tutti i garanti in data 5.12.2011 ovvero fideiussioni specifiche successivamente rilasciate nel corso dell'anno 2016.
pagina 5 di 14 Ciò posto, deve, tuttavia, escludersi che gli attori opponenti, al fine di affermare la nullità, totale o parziale, delle stesse per violazione della normativa antitrust, possano semplicemente avvalersi dell'accertamento contenuto nel provvedimento della BA d'LI n. 55/2005, mediante il quale la stessa (all'epoca Autorità Garante della concorrenza tra istituti di credito), all'esito di una istruttoria che aveva coperto l'arco temporale dall'ottobre 2002 al maggio 2005, ha dichiarato che gli articoli 2, 6, 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002 per la fideiussione omnibus contengono disposizioni che "nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con
l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 287/90".
E infatti il provvedimento n. 55/2005 della BA d'LI (prodotto dagli opponenti a corredo dell'atto introduttivo sub doc. n. 6) costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le sole fideiussioni omnibus che si collocano nello specifico periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (cfr. Cass. 5 febbraio 2019 n.13846) e include anche i contratti "a valle", che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a "monte", stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della BA d'LI (Cass. 12 dicembre
2017 n.29810).
Nella fattispecie oggetto di scrutinio, tuttavia, le garanzie prestate dagli opponenti risultano stipulate in epoca ben successiva alla definizione del modello ABI sanzionato ed al provvedimento n. 55/2005 della BA d'LI.
Pertanto ritiene questo Tribunale che il provvedimento amministrativo anzidetto, di per sé solo, non costituisca in questa sede prova idonea dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle garanzie in esame, stipulate in un periodo posteriore, rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'attività di vigilanza, la cui istruttoria ha – come è noto e come si è detto – coperto, invece, l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005 (v. Trib. Milano, 13 gennaio 2022; Trib. Milano, 16 dicembre 2021).
Conseguentemente, nel caso in esame la parte opponente non può limitarsi ad affermare la nullità, totale o parziale, delle fideiussioni per pretesa violazione della normativa antitrust facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della BA d'LI, ma è gravata dall'onere dell'allegazione e, successivamente, della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della Legge n.287/1990, al fine di provare l'esistenza pagina 6 di 14 di una intesa anticoncorrenziale costituente indefettibile presupposto della richiesta di accertamento incidentale della nullità delle fideiussioni.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, "il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della BA d'LI su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c." (Cass. 28 novembre 2018 n.30818).
Pertanto "compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa" (Cass. 22 maggio 2019 n.13846).
La necessità, ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI, è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Tribunale (in tal senso, Corte
Appello di Milano, 20 novembre 2018 n.5039; Trib. Siena 12 febbraio 2022 n.131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n.28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n.1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n.444; Trib.
Torino 17 aprile 2019 n.1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n.17243; Trib. Roma 3 maggio 2019
n.9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n.921).
Ed infatti, secondo l'orientamento condiviso da questo giudicante, con il provvedimento n. 55/2005 la
BA d'LI non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuto l'illiceità, per contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario, ed
è principalmente per tale ragione che la BA d'LI aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nell'ottobre 2002 (Trib. Rovigo 27 maggio 2021 n.395; Trib. Pavia 19 maggio
2021), avendo lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (Trib. Milano 13 gennaio 2022).
Orbene, nel presente giudizio la parte opponente si è limitata a dedurre la pretesa nullità della fideiussione azionata in monitorio senza tuttavia allegare specificamente -nei termini deputati all'attività assertiva- e senza, quindi, provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata pagina 7 di 14 all'applicazione uniforme delle clausole contestate nel periodo in oggetto, intesa che, come si è detto, è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 della L.n.287/1990.
Quanto all'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., si ricorda che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., può essere -come nel caso di specie
è stata (cfr. art. 6 dei rispettivi articolati contrattuali delle fideiussioni omnibus e specifiche e art. 7 della fideiussione specifica del 17.11.2016)- oggetto di deroga convenzionale (del tutto valida e legittima non potendosi, per le ragioni anzidette, predicare una nullità parziale della relativa clausola), trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico (cfr. Cass. n. 13078/2008), comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Ed infatti tale clausola, in sé considerata -e considerato che i fideiussori non rivestivano la qualifica di consumatori alla luce della incontestata posizione ricoperta dagli stessi nell'ambito della società debitrice principale (specificamente dichiarata alla pagina 5 dell'atto introduttivo)- non risulta affatto contraria a norma imperative, bensì legittimamente derogatoria di norme codicistiche (Corte Appello
Milano, 20/11/2018 n. 5039; Cass. 04/12/2017 n. 28943; Cass. 24/09/2013 n.21867; Cass. 13/02/2009
n.3525).
In ogni caso il Tribunale osserva che, anche a voler dare per presupposto l'accertamento dell'invalidità parziale (in ossequio alle statuizioni delle S.U. n. 41994/2021) dei contratti di fideiussione in esame, all'acclarata inefficacia della clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. non potrebbe, in ogni caso, conseguire l'effetto liberatorio invocato dagli opponenti.
E infatti, quanto alla conseguente eccezione di intervenuta decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., deve osservarsi che le fideiussioni controverse risultano munite di clausola di pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” (si vedano le clausole nn. 7 dei rispettivi articolati).
Ebbene, in proposito la giurisprudenza di legittimità e di merito ha ripetutamente evidenziato come la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta", o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata pagina 8 di 14 disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n.
16825/2016; Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 27333/2005; Cass. n. 10574/2003; Cass. n. 7345/1995, in motivazione); azione che, d'altronde, può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5572/1979, a cui si è uniformata la giurisprudenza successiva).
Recente giurisprudenza di merito (cfr. App. Venezia n. 1983/2023) ha, inoltre, specificato come tale orientamento meriti continuità dal momento che “una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, per un verso è obbligato a farlo secondo il meccanismo proprio del solve et repete, in quanto solo dopo l'avvenuto pagamento può eventualmente agire in ripetizione verso il creditore facendo valere tutti i diritti che competono al debitore nel rapporto principale, e per altro verso è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore. Se non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art.
1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957 c.c..
Risulta dunque giustificata la conclusione che, quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale …con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore (Cass., sez. 3, sentenza n. 13078 del 21.5.2008, Rv. 603326 - 01)”.
Si evidenzia, peraltro, che nei confronti di soggetti non qualificabili come consumatori, la clausola in questione risulta del tutto immune da aspetti di vessatorietà.
E infatti, come efficacemente evidenziato da pregevole giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Torino, Sez.
Specializzata in materia di Impresa, 23.2.2024): “…una richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al
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fideiussore è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto, lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) nei confronti del debitore principale – e quindi in definitiva di adottare lui le “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito” – e, non ultimo, è certamente meno invasiva e aggressiva di un'azione giudiziale, con ciò che essa normalmente comporta: spese di lite, iscrizione di ipoteca giudiziale, esecuzione forzata sui beni ecc.”.
Tanto premesso, nel caso in esame risulta depositata (sub doc. n. 4 fascicolo opposta) la documentazione attestante come la richiesta di pagamento nei confronti dei fideiussori sia stata tempestivamente effettuata mediante missiva pressoché contestuale all'intervenuta scadenza delle obbligazioni principali alla luce dell'intervenuto fallimento della debitrice RS SR.
A tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto consegue il necessario rigetto dei relativi motivi di opposizione alla luce della piena legittimità e validità del vincolo fideiussorio assunto dagli odierni opponenti.
In ordine, quindi, alla eccezione di annullabilità per conflitto di interessi della fideiussione rilasciata dalla la stessa risulta infondata alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza di Parte_4 legittimità.
Con recente arresto la S.C. (v. Cassazione civile sez. I - 13/03/2023, n. 7279) ha fornito le coordinate ermeneutiche per effettuare lo scrutinio nei casi in cui venga richiesto o eccepito l'annullamento dei contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, ovvero venga esercitata la relativa azione risarcitoria.
La pronuncia in esame ha in proposito affermato: “che il conflitto di interessi di cui all'art. 1394 c.c. postula un rapporto d'incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti, rapporto che va riscontrato non in termini astratti e ipotetici, ma con riferimento al singolo atto, di modo che è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l'utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro (Cass. 29 settembre 2005, n. 19045).
Si osserva che sussiste conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato qualora il terzo persegua interessi propri o di terzi incompatibili con quelli del rappresentato, cosicché all'utilità pagina 10 di 14
conseguita o conseguibile dal rappresentante o dal terzo corrisponda o possa corrispondere il danno del rappresentato;
l'accertamento dell'esistenza del conflitto – che coinvolge un'indagine di fatto riservata al giudice di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità per vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
5 - deve essere, peraltro, condotto sulla base del contenuto e delle modalità dell'operazione, prescindendo da una contestazione di formale contrapposizione di posizioni, che può valere come semplice elemento presuntivo di conflitto (Cass. 26 settembre 2005, n. 18792; Cass. 10 aprile 2000, n. 4505).
Dunque, si ha conflitto di interessi rilevante quando vi e', di fatto, un conflitto tra un interesse non sociale - quindi un interesse che non è in alcun modo riconducibile al contratto di società - e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili a tale contratto (cfr., in motivazione, Cass. 12 dicembre
2005, n. 27387) e quando dati comportamenti dell'amministratore "non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto e l'obbligo di astenersi dal porli in essere discenda dal dovere di lealtà, coincidente col precetto di non agire in conflitto di interessi con la società amministrata... l'illecito è integrato dal compimento dell'atto in violazione di uno dei menzionati doveri;
in tal caso l'onere della prova dell'attore non si esaurisce nella prova dell'atto compiuto dall'amministratore ma investe anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà..." (Cass. 17 gennaio 2007, n. 1045).
Più in generale, l'azione di responsabilità sociale è esperibile nei confronti dell'amministratore ogni qualvolta le sue condotte, valutate ex ante, risultino manifestamente avventate e imprudenti, né assumendo rilievo il principio di insindacabilità degli atti di gestione in presenza di scelte di natura palesemente arbitraria (Cass. 16 dicembre 2020, n. 28718).
Pertanto, nel caso di conflitto di interessi con la società rappresentata, la sfera dei poteri di indagine del giudice si amplia, potendo essere considerato il merito di quella scelta, nel senso che il giudice è chiamato a valutare la ragionevolezza della stessa, secondo un giudizio ex ante, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo nonché della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione (cfr., fra le altre, Cass. 22 giugno 2020, n. 12108; Cass. 22 giugno
2017, n. 15470).
L'amministratore, dunque, risponde dei danni causati alla società, qualora abbia fatto prevalere
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l'interesse extrasociale, come dovrà accertarsi da parte del giudice di merito, allorché verifichi che egli abbia agito senza che la scelta abbia un fondamento razionale o se non sia accompagnata dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta, ma sia, al contrario, connotata da imprudenza (o, addirittura, da dolo).
In particolare, ove si deduca la conclusione di un contratto in conflitto di interessi, non basta che il terzo abbia un interesse diverso o anche contrario a quello della società - situazione che può porsi, di regola, per i contratti sinallagmatici, ove al vantaggio economico prodotto da una condizione contrattuale per una parte corrisponde specularmente una minore convenienza per l'altra - dovendo essere interessi fra loro incompatibili e fare difetto i presupposti per addivenire a quel regolamento contrattuale, in quanto l'accordo non risponda a nessun interesse della società e sia per essa pregiudizievole.
Tale situazione deve essere palesata, trattandosi di atto gestorio per il quale vige la regola dell'insindacabilità giudiziale delle scelte di merito, da indici ed elementi di anomalia del contesto concreto in cui la scelta è stata compiuta, che è onere di chi agisce provare, con qualsiasi mezzo probatorio.”
Orbene, alla luce di tali cristallini insegnamenti può osservarsi come la parte opponente, sulla quale incombevano i relativi oneri di allegazione e prova, non abbia offerto, al di là del richiamo ai classici elementi formali idonei a far presumere la contrapposizione di posizioni, concreti elementi indicativi dell'effettivo perseguimento, da parte del soggetto rappresentante, di finalità non sociali e volte a favorire la RS SR a discapito della Parte_4
In proposito la sola circostanza di contesto genericamente addotta con riferimento alla presunta insolvenza della RS SR già al momento del rilascio della garanzia in contestazione, è rimasta non meglio specificata e del tutto indimostrata.
Venendo, infine, al merito della pretesa creditoria azionata e alle doglianze della parte opponente incentrate sull'erroneità della somma ingiunta e sulla asserita carenza di prova della pretesa creditoria, giova, in primis, ribadire che, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non già a verificare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. pagina 12 di 14 Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata al solo fine di accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla stessa, anche in sede di giudizio di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
Inoltre, come noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Ebbene, nel caso in esame la società opposta, attrice sostanziale, ha fornito, nell'ambito del presente giudizio una copiosa e completa produzione documentale.
E infatti sin dalla fase monitoria la banca opposta ha prodotto la documentazione contrattuale atta a comprovare il titolo delle obbligazioni azionate nonché quella comprovante il quantum della propria pretesa.
Nel corso del giudizio di opposizione la stessa ha quindi depositato (a corredo della seconda memoria istruttoria) anche gli estratti conto relativi ai contratti azionati avendo, pertanto, l'opposta compiutamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697, comma 1, c.c..
L'opposizione risulta conclusivamente infondata e come tale deve essere rigettata.
A tale rigetto non può tuttavia conseguire la formale conferma del decreto ingiuntivo, che va revocato a causa dell'errore materiale evidenziato dalla difesa della parte opponente.
A tale revoca consegue, tuttavia, la condanna degli odierni opponenti, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 364.172,01, pari alla creditoria azionata in monitorio.
Le spese seguono la soccombenza della parte opponente e sono liquidate come da dispositivo, in pagina 13 di 14 assenza di nota spese, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 692/2024.
RIGETTA per il resto l'opposizione e, per l'effetto,
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte convenuta opposta della complessiva somma di € 364.172,01.
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.000,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
Ancona, 25.10.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
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