Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 6849 dell'anno 2019, avente per oggetto: risarcimento danni,
TRA
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., ing. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emilio L. Di Cianni e Gabriella Reda, Pt_2 attrice E
(c.f. ), in persona del procuratore e Controparte_1 P.IVA_2 direttore della Direzione Legale, Avv. Pietro Giorgio Savino, rappresentato e difeso dall'Avv.
Luca Panarelli convenuta All'udienza del 05.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che conveniva davanti a questo Tribunale l' Parte_1 [...] Cont (in breve , al fine di vedere risarciti i danni dalla stessa Controparte_1 assertivamente subiti in conseguenza del ritardo nell'esecuzione di lavori edili appaltati dalla a detta società attrice (per la realizzazione della filiale di Parte_3 Pt_3
Taranto sita in via Galileo Galilei), ritardo determinato dal danneggiamento, ad opera degli operai della stessa di un tronco idrico sotterraneo di proprietà Parte_1 Cont dell' verificatosi in data 27.07.2017, durante le fasi di trivellazione propedeutiche alla realizzazione dei plinti di fondazione;
osservava l'attrice in citazione che la tubazione idrica danneggiata era stata intercettata alla profondità di circa 4 metri dal piano di campagna (profondità ritenuta anomala dall'attrice) e che la stessa tubazione era posizionata al di sotto del fabbricato esistente (oggetto di demolizione e ricostruzione), le cui fondazioni erano anch'esse ancorate su pali trivellati;
aggiungeva che dalla documentazione relativa all'acquisto del bene da parte della committente emergeva la libertà del fondo da qualsiasi vincolo e/o servitù pregiudizievole, cosicché, sosteneva l'attrice, della presenza di detta condotta non erano a conoscenza né il progettista, né il direttore dei lavori e nemmeno la committenza;
rilevava, infine, che la conduttura non risultava protetta da nessuna “camicia”, né era presente in prossimità della stessa alcun materiale (sabbia, ghiaia e calcestruzzo ecc.) che potesse indicare la presenza di sottoservizi, condotte o linee interrate;
pertanto, ritenendo sussistente una Cont responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di € 95.902,94, con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore dei procuratori costituiti;
• rilevato che la convenuta, costituitasi, contestava la fondatezza dell'avversa domanda;
• ritenuto che la domanda proposta dall'attrice non possa trovare accoglimento, in quanto i danni lamentati in questa sede appaiono piuttosto da ricondurre ad una condotta gravemente colposa imputabile alla stessa attrice, che, nel danneggiare la conduttura idrica interrata, ha anche determinato il ritardo nell'esecuzione dei lavori edili appaltatile;
deve, infatti, osservarsi che a) la possibile presenza di sottoservizi interrati nel sottosuolo, particolarmente nei centri urbani, costituisce una circostanza notoria (cfr. anche Trib. Napoli 06/10/2023, n. 9055) e, pertanto, chi deve eseguire lavori edilizi che
non tutti i comuni hanno predisposto delle specifiche mappe dei sottoservizi, da distinguere dalle mappe catastali (non deputate, queste ultime, a segnalare la presenza nel sottosuolo di condutture idriche, elettriche o di altro genere); pertanto, è opportuno che le relative richieste di informazioni vengano prudenzialmente inoltrate ai gestori noti di detti servizi, che, stando al caso di specie e, pertanto, con specifico riferimento alle condutture idriche presenti nel sottosuolo dei comuni è notoriamente CP_1 l' b) parte attrice ha sostenuto di avere iniziato i lavori di CP_1 Controparte_1 scavo dopo che la società committente aveva consegnato la relazione del geologo effettuata sulla scorta delle planimetrie consegnate da parte del Comune di Taranto dalle quali non sarebbe risultata la presenza del tubo che, invece, è stato rinvenuto in occasione dello scavo;
ha aggiunto che il terreno interessato dai lavori era stato acquistato dalla società Gruppo Immobiliare srl di Sava ad un'asta giudiziaria e che in seguito il terreno era stato acquistato dalla con atto notarile del Parte_3 14/01/2008; riferiva sempre l'attrice che allegata all'acquisto vi era la relazione ventennale del Notaio dalla quale emergeva la libertà del fondo da qualsiasi vincolo e/o servitù pregiudizievole;
orbene, nel presente procedimento non risultano prodotti né i progetti relativi all'opera da eseguire, né la relazione del geologo innanzi citata, né planimetrie del (ad eccezione delle planimetrie allegate all'atto di Controparte_2 acquisto del 2008, che non appaiono specificamente deputate ad attestare la presenza di sottoservizi); in particolare, non è stata in alcun modo documentata alcuna specifica richiesta rivolta dalla società attrice (o dalla committente) al Comune di Taranto poco prima dell'esecuzione dei lavori tesa a conoscere se al di sotto del piano di campagna del luogo in cui si sarebbero dovuti eseguire gli scavi esistessero dei sottoservizi, né risulta documentato che un'analoga richiesta sia stata rivolta all'Aqp; priva di rilievo è la circostanza che la relazione notarile ventennale (in ogni caso pure non depositata nel presente giudizio) segnalasse la libertà del fondo da qualsiasi vincolo e/o servitù pregiudizievole, in quanto, premesso che gli atti costitutivi di servitù pubbliche di tal fatta non sono soggetti a trascrizione per le finalità previste dagli artt. 2643 s.s. c.c. (cfr.
Cass. n. 10229/2000), non può escludersi che la condotta intercettata in sede di scavo risalga ad un periodo precedente al ventennio antecedente la visura effettuata dal notaio;
peraltro, considerato il tempo intercorso fra l'atto di acquisto della Gruppo Immobiliare s.r.l. (che risale al 2004) e quello di acquisto della Lidl Italia s.p.a. (che risale al 2008), nonché il tempo successivamente trascorso fino alla data di inizio dei lavori appaltati all'odierna attrice (anno 2017), sarebbe stato necessario e prudente rivolgere richieste agli enti competenti (Comune di Taranto ed Aqp) proprio al fine di acquisire informazioni il più possibile aggiornate sulla presenza e sul percorso dei sottoservizi;
c) ininfluenti, ad avviso di questo Tribunale, appaiono sia la profondità della condotta (4 metri) ritenuta dall'attrice anomala, senza addurre alcuna convincente spiegazione tecnica di detta valutazione, sia che la stessa non fosse protetta da una camicia, sia ancora l'assenza in prossimità della stessa di sabbia, ghiaia e calcestruzzo;
deve, infatti, osservarsi, oltre all'assenza, come detto, di spiegazioni tecniche convincenti di detta ritenuta anomalia, che una maggiore o minore profondità potrebbe essere giustificata da vari fattori, quali la conformazione del piano di campagna al momento della realizzazione della conduttura, la conformazione geologica del sottosuolo, la necessità di evitare di intercettare altri sottoservizi presenti in zona o altre opere già realizzate o ancora esigenze dovute alla necessità di rispettare una determinata pendenza del percorso;
quanto alla assenza di una camicia protettiva e di ghiaia, sabbia o calcestruzzo, premesso che l'oggetto della presente controversia non è il risarcimento Cont del danno subito dall' in seguito alla rottura della condotta idrica (che, secondo quanto affermato in citazione è stata riparata da Lidl Italia s.p.a. a sue spese), si osserva che detti accorgimenti non hanno evidentemente la funzione di segnalare la presenza della conduttura e, pertanto, non possono essere considerati certamente sostitutivi della necessità prudenziale, per chi esegue lavori di scavo come quelli che l'attrice si apprestava ad effettuare, di acquisire ogni informazione utile e aggiornata sulla presenza di sottoservizi presso i relativi gestori, tanto più che dette informazioni dovrebbero essere evidentemente acquisite prima di individuare i punti in cui eseguire le trivellazioni e prima di iniziare lo scavo e l'omissione nell'acquisire presso gli enti indicati le citate informative integra evidentemente una colpa grave, stante la notorietà, come detto, della possibile esistenza di condutture sotterranee, particolarmente nei centri urbani;
• ritenuto, pertanto, la domanda debba essere rigettata e che le spese di lite sostenute dalla parte convenuta debbano essere poste a carico dell'attrice, in applicazione del criterio della soccombenza;
anche le spese della c.t.u. espletata in corso di causa, come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico dell'attrice; P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, la rigetta e condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
pone le spese della c.t.u. espletata in corso di causa, come liquidate in atti, definitivamente a carico dell'attrice. Taranto, 27.05.2025
Il Giudice
dott. Remo Lisco