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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1142/2024
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio – composta dai seguenti magistrati:
Dr. ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 1142/2024 e promossa con ricorso da:
con socio unico, con sede in Cagli, Via Flaminia, 124 – c.f. Controparte_1
– in persona del Legale Rappresentante pro-tempore P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avvocati Cristiano Ciancamerla e Goffredo Ciancamerla, elettivamente domiciliata in Cagli (PU), Via Purgotti, 21 presso e nello Studio dell'Avv.
Cristiano Ciancamerla
- RECLAMANTE-
CONTRO
Liquidazione Giudiziale di Controparte_1
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] – c.f. CP_3
C.F._1
-RECLAMATI - contumaci Con l'intervento del Sig. Procuratore Generale in sede
OGGETTO: Reclamo avverso la sentenza di apertura liquidazione giudiziale n.
24/2024 emessa dal Tribunale di Urbino in data 22.07.2024
Conclusioni per le parti: come da note telematiche del 17.02.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona dichiarava la apertura della liquidazione giudiziale di su istanza del creditore procedente Controparte_1
. CP_3
Co Il Tribunale, nella contumacia della ha rilevato: la sussistenza di una consistente esposizione debitoria verso INPS ed erario;
la carenza di prova circa il mancato superamento dei requisiti dimensionali;
la prova dello stato di insolvenza.
Co Avverso la sentenza di liquidazione giudiziale propone reclamo la
Non si sono costituiti nè la curatela né il creditore procedente, che pertanto vanno dichiarati contumaci.
All'udienza del 17.02.2025, raccolte note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
Co Col reclamo, la asserisce di non essere stata attinta da valida notifica, e di avere appreso della apertura della liquidazione giudiziale fallimento a seguito di convocazione pag. 2/9 da parte del curatore;
illustra che la notifica è stata erroneamente effettuata in data
22.08.2024 presso la Casa Comunale del comune di Cagli, dopo che l'Ufficiale
Giudiziario nella relata di notifica del 08/08/2024 indicava, con riferimento alla sede sita in Via Flaminia, 124 in Cagli (PU), “società inesistente in loco – vane ricerche”, con conseguente deposito dell'atto nella casa Comunale di Cagli in data 22/08/2024, al quale non è seguita alcuna affissione di avviso in busta chiusa e sigillata, alla porta della sede legale della società destinataria e nessun avviso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
eccepisce la nullità della notifica ex art. 145 c.p.c., in quanto l'indirizzo ove è stata “tentata” la notifica è effettivamente la sede legale della società come riportato anche nella visura camerale, ed in quanto nel locale, adibito da anni a salone di parrucchieri unisex, vi è ora, in forza di contratto di affitto di ramo di azienda la he in data 8 agosto 2024 era aperto;
allega Parte_1
quindi il vulnus del principio del contraddittorio, in assenza di una doverosa e diligente attività di ricerca del destinatario da parte dell'Ufficiale giudiziario incaricato della notifica.
Il motivo è infondato.
Ai fini della notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione, l'art. 40 comma 8 CC dispone che la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero della residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Il disposto normativo è identico a quello previsto dal previgente art. 15 l. fall. per la notifica a cura del ricorrente.
pag. 3/9 Entrambe le norme hanno introdotto in punto di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza camerale una disciplina speciale, del tutto distinta ed autonoma rispetto a quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo dovendo, pertanto, escludersi che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138
e segg. o art. 145 c.p.c.
In particolare, secondo Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, n.7258 L'art. 15, comma 3,
l. fall., come novellato dall'art. 17, comma 1, lett. a), d.l n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, che l'ufficiale giudiziario che si é recato personalmente presso la sede dell'impresa
e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l'irreperibilità del destinatario, sicché, una volta attestata
l'impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale.
Il sistema di notificazione sopra illustrato - come sottolineato anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 146 del 2016 - tiene conto della specialità e della complessità degli interessi (comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito) che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare con
l'introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell'ambito della procedura fallimentare e che segnano l'innegabile diversità tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex art. 145 c.p.c. In particolare, a differenza di quest'ultima norma che è esclusivamente finalizzata all'esigenza di assicurare alla persona giuridica
l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, il riformulato L. Fall., art. 15, comma 3, - come emerge, del resto, dalla relazione di
pag. 4/9 accompagnamento del D.L. n. 179 del 2012, art. 17 il cui testo, in parte qua, non è stato oggetto di modifiche in sede di conversione - si propone di "coniugare" quella stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell'imprenditore (collettivo) "con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale". A tal fine, il tribunale non è tenuto all'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, quando il mancato rinvenimento dell'imprenditore presso la propria sede deve imputarsi all'imprenditore medesimo.
Tale impostazione è stata confermata dalla Consulta nell'ordinanza n. 162 del 2017, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del R.D. n. 267 del 1942, art. 15, comma 3, come sostituito dal D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, art. 17, comma 1, lett. a), (conv., con modif., nella L. n. 221 del 2012), nella parte in cui consente che la notifica del ricorso e del decreto di convocazione per la dichiarazione di fallimento di imprese esercitate in forma collettiva - quando non possa essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) né al destinatario presso la sede legale - si perfezioni con il solo deposito nella casa comunale, senza le ulteriori cautele previste dall'art. 145 c.p.c. per le notifiche a persona giuridica (e cioè senza alcuna necessità di dare conto e notizia di tale incombente).
Nel caso di specie dopo l'esito negativo della notifica all'indirizzo di posta elettronica effettuato dalla cancelleria, il giudice di prime cure ha ordinato la notifica a cura del ricorrente;
dalla relata di notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario, si legge “società inesistente in loco”; secondo le allegazioni della reclamante i locali già destinate a sede Co della erano occupati da altra società: pertanto correttamente l'ufficiale giudiziario, constatata l'irriperibilità della società all'indirizzo di Cagli indicato nella visura della
CCIAA come corrispondente alla sede legale, ha provveduto al deposito nella Casa
Comunale. Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non era necessario svolgere attività di ricerca del destinatario e chiedere informazioni con modalità da documentare nella relazione di notifica, come non era necessario procedere alla affissione di avvisi e invio di lettera raccomandata.
pag. 5/9 Col secondo motivo la società reclamante deduce l'insussistenza dei limiti dimensionali di cui agli artt 2 e 121 del Decreto legislativo 12/01/2019 n. 14; argomenta che del tutto erroneamente il Tribunale di Urbino ha valorizzato le risultanze dei bilanci agli atti in assenza del bilancio relativo all'anno 2023; produce in sede di reclamo i bilanci degli ultimi tre esercizi (2021-2022-2023), dai quali si evince che l'attivo patrimoniale annuo, in tale periodo, è stato inferiore ad € 300.000,00, i ricavi inferiori a € 200.000,00 e debiti inferiori a 500.000,00.
Il motivo è infondato.
Secondo la granitica giurisprudenza della Cassazione, sviluppatasi sotto la precedente legge fallimentare, il debitore è tenuto a dimostrare il mancato superamento dei limiti ex art. 2 lett. d) CCII (corrispondenti a quelli dell'art. 1, co. 2, L. fall.), stante che la norma prevede-come regola generale- che gli imprenditori commerciali sono assoggettati a liquidazione giudiziale e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali ( cfr. Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n. 31353).
Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma
2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare(art. 15, comma 4, l.fall.), costituiscono mezzo di prova privilegiato (in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa) senza assurgere a prova legale: quanto detto non muta nel vigore del CCII.
Peraltro, in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi quali, ad esempio, le dichiarazioni dei redditi dei soci, i libri contabili obbligatori, le visure catastali - per dimostrare l'inesistenza di cespiti immobiliari - , gli estratti dei conti correnti bancari, per dimostrare l'entità dell'attivo circolante: il debitore deve cioè depositare documentazione contabile attendibile, idonea a rappresentare, con dati analitici, l'effettiva realtà dell'impresa.
pag. 6/9 Nel caso di specie la società reclamante ha depositato tre bilanci: i bilanci degli esercizi 2021 e 2022 sono conformi a quelli acquisiti dal registro delle imprese in sede di istruttoria del procedimento unico.
Invece, il bilancio dell'esercizio 2023 non presenta alcuna idoneità persuasiva.
Il bilancio dell'esercizio 2023 sarebbe stato approvato in data 31.10.2024 e depositato al registro delle imprese in data 11.11.2024, ossia successivamente alla adozione della sentenza di liquidazione giudiziale, pubblicata in data 5.11.2024; dal verbale dell'assemblea dei soci risulta la partecipazione del socio unico CP_2
che ha quindi espresso la volontà di approvare il bilancio;
dalla visura CCIAA
[...]
in atti estratta in data 19.07.2024 (v. istruttoria prefallimentare), risulta essere socio unico un soggetto diverso, ossia tale , la quale ha assunto la qualità di Controparte_4
socio unico con atto del 13.02.2019 come iscritto al registro delle imprese in data
08.06.2022; la società reclamante non ha depositato alcun atto notarile provante il mutamento della compagine sociale.
Il bilancio esercizio 2023 presenta pertanto irregolarità tali da inficiarne la natura di prova privilegiata;
per l'esercizio 2023 quindi non risulta offerta idonea prova circa il mancato superamento dei limiti dimensionali, al di sotto dei quali una impresa può assumere la qualifica di impresa minore, non essendo stata depositata alcuna documentazione contabile.
Infine la società ricorrente contesta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato lo stato di insolvenza;
allegato che, contrariamente a quanto si legge nel provvedimento impugnato, l'azienda non è stata ceduta ma affittata, deduce di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, in quanto percepisce un canone di €. 1000,00 mensile.
pag. 7/9 Il motivo è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass.
7087/2022, Cass. 30284/2022).
Nel caso di specie, è evidente che a fronte di un debito documentato pari a complessivi
€ 406.347,34 (A.d.e.r. € 286.142,17, I.n.p.s. € 109.352,64 e € CP_3
10.852,53), venuto meno il flusso di cassa e non registrandosi ricavi, l'entrata dei canoni pari ad €. 12.000,00 all'anno non assicura all'impresa, in una visione prospettica proiettata nel futuro prossimo dell'attività economica, una redditività dell'allegato fattore produttivo (l'affitto di azienda) tale da garantirle la possibilità di coprire in tempi ragionevoli le obbligazioni assunte per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
Va quindi confermato il ragionamento del Tribunale di prime cure, che ha posto in rilievo l'esito negativo del pignoramento mobiliare, l'azzeramento della forza lavorativa e l'inattività di fatto.
Il reclamo va quindi rigettato;
stante l'esito del gravame, non possono essere adottate le misure ex art. 52 CCII.
Nulla sulle spese del gravame, in assenza di attività difensiva del ricorrente e della procedura.
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte di Appello di Ancona, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza di liquidazione giudiziale gravata;
nulla sulle spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 19.02.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1142/2024
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio – composta dai seguenti magistrati:
Dr. ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 1142/2024 e promossa con ricorso da:
con socio unico, con sede in Cagli, Via Flaminia, 124 – c.f. Controparte_1
– in persona del Legale Rappresentante pro-tempore P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avvocati Cristiano Ciancamerla e Goffredo Ciancamerla, elettivamente domiciliata in Cagli (PU), Via Purgotti, 21 presso e nello Studio dell'Avv.
Cristiano Ciancamerla
- RECLAMANTE-
CONTRO
Liquidazione Giudiziale di Controparte_1
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] – c.f. CP_3
C.F._1
-RECLAMATI - contumaci Con l'intervento del Sig. Procuratore Generale in sede
OGGETTO: Reclamo avverso la sentenza di apertura liquidazione giudiziale n.
24/2024 emessa dal Tribunale di Urbino in data 22.07.2024
Conclusioni per le parti: come da note telematiche del 17.02.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona dichiarava la apertura della liquidazione giudiziale di su istanza del creditore procedente Controparte_1
. CP_3
Co Il Tribunale, nella contumacia della ha rilevato: la sussistenza di una consistente esposizione debitoria verso INPS ed erario;
la carenza di prova circa il mancato superamento dei requisiti dimensionali;
la prova dello stato di insolvenza.
Co Avverso la sentenza di liquidazione giudiziale propone reclamo la
Non si sono costituiti nè la curatela né il creditore procedente, che pertanto vanno dichiarati contumaci.
All'udienza del 17.02.2025, raccolte note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
Co Col reclamo, la asserisce di non essere stata attinta da valida notifica, e di avere appreso della apertura della liquidazione giudiziale fallimento a seguito di convocazione pag. 2/9 da parte del curatore;
illustra che la notifica è stata erroneamente effettuata in data
22.08.2024 presso la Casa Comunale del comune di Cagli, dopo che l'Ufficiale
Giudiziario nella relata di notifica del 08/08/2024 indicava, con riferimento alla sede sita in Via Flaminia, 124 in Cagli (PU), “società inesistente in loco – vane ricerche”, con conseguente deposito dell'atto nella casa Comunale di Cagli in data 22/08/2024, al quale non è seguita alcuna affissione di avviso in busta chiusa e sigillata, alla porta della sede legale della società destinataria e nessun avviso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
eccepisce la nullità della notifica ex art. 145 c.p.c., in quanto l'indirizzo ove è stata “tentata” la notifica è effettivamente la sede legale della società come riportato anche nella visura camerale, ed in quanto nel locale, adibito da anni a salone di parrucchieri unisex, vi è ora, in forza di contratto di affitto di ramo di azienda la he in data 8 agosto 2024 era aperto;
allega Parte_1
quindi il vulnus del principio del contraddittorio, in assenza di una doverosa e diligente attività di ricerca del destinatario da parte dell'Ufficiale giudiziario incaricato della notifica.
Il motivo è infondato.
Ai fini della notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione, l'art. 40 comma 8 CC dispone che la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero della residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Il disposto normativo è identico a quello previsto dal previgente art. 15 l. fall. per la notifica a cura del ricorrente.
pag. 3/9 Entrambe le norme hanno introdotto in punto di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza camerale una disciplina speciale, del tutto distinta ed autonoma rispetto a quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo dovendo, pertanto, escludersi che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138
e segg. o art. 145 c.p.c.
In particolare, secondo Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, n.7258 L'art. 15, comma 3,
l. fall., come novellato dall'art. 17, comma 1, lett. a), d.l n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, che l'ufficiale giudiziario che si é recato personalmente presso la sede dell'impresa
e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l'irreperibilità del destinatario, sicché, una volta attestata
l'impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale.
Il sistema di notificazione sopra illustrato - come sottolineato anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 146 del 2016 - tiene conto della specialità e della complessità degli interessi (comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito) che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare con
l'introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell'ambito della procedura fallimentare e che segnano l'innegabile diversità tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex art. 145 c.p.c. In particolare, a differenza di quest'ultima norma che è esclusivamente finalizzata all'esigenza di assicurare alla persona giuridica
l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, il riformulato L. Fall., art. 15, comma 3, - come emerge, del resto, dalla relazione di
pag. 4/9 accompagnamento del D.L. n. 179 del 2012, art. 17 il cui testo, in parte qua, non è stato oggetto di modifiche in sede di conversione - si propone di "coniugare" quella stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell'imprenditore (collettivo) "con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale". A tal fine, il tribunale non è tenuto all'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, quando il mancato rinvenimento dell'imprenditore presso la propria sede deve imputarsi all'imprenditore medesimo.
Tale impostazione è stata confermata dalla Consulta nell'ordinanza n. 162 del 2017, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del R.D. n. 267 del 1942, art. 15, comma 3, come sostituito dal D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, art. 17, comma 1, lett. a), (conv., con modif., nella L. n. 221 del 2012), nella parte in cui consente che la notifica del ricorso e del decreto di convocazione per la dichiarazione di fallimento di imprese esercitate in forma collettiva - quando non possa essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) né al destinatario presso la sede legale - si perfezioni con il solo deposito nella casa comunale, senza le ulteriori cautele previste dall'art. 145 c.p.c. per le notifiche a persona giuridica (e cioè senza alcuna necessità di dare conto e notizia di tale incombente).
Nel caso di specie dopo l'esito negativo della notifica all'indirizzo di posta elettronica effettuato dalla cancelleria, il giudice di prime cure ha ordinato la notifica a cura del ricorrente;
dalla relata di notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario, si legge “società inesistente in loco”; secondo le allegazioni della reclamante i locali già destinate a sede Co della erano occupati da altra società: pertanto correttamente l'ufficiale giudiziario, constatata l'irriperibilità della società all'indirizzo di Cagli indicato nella visura della
CCIAA come corrispondente alla sede legale, ha provveduto al deposito nella Casa
Comunale. Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non era necessario svolgere attività di ricerca del destinatario e chiedere informazioni con modalità da documentare nella relazione di notifica, come non era necessario procedere alla affissione di avvisi e invio di lettera raccomandata.
pag. 5/9 Col secondo motivo la società reclamante deduce l'insussistenza dei limiti dimensionali di cui agli artt 2 e 121 del Decreto legislativo 12/01/2019 n. 14; argomenta che del tutto erroneamente il Tribunale di Urbino ha valorizzato le risultanze dei bilanci agli atti in assenza del bilancio relativo all'anno 2023; produce in sede di reclamo i bilanci degli ultimi tre esercizi (2021-2022-2023), dai quali si evince che l'attivo patrimoniale annuo, in tale periodo, è stato inferiore ad € 300.000,00, i ricavi inferiori a € 200.000,00 e debiti inferiori a 500.000,00.
Il motivo è infondato.
Secondo la granitica giurisprudenza della Cassazione, sviluppatasi sotto la precedente legge fallimentare, il debitore è tenuto a dimostrare il mancato superamento dei limiti ex art. 2 lett. d) CCII (corrispondenti a quelli dell'art. 1, co. 2, L. fall.), stante che la norma prevede-come regola generale- che gli imprenditori commerciali sono assoggettati a liquidazione giudiziale e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali ( cfr. Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n. 31353).
Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma
2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare(art. 15, comma 4, l.fall.), costituiscono mezzo di prova privilegiato (in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa) senza assurgere a prova legale: quanto detto non muta nel vigore del CCII.
Peraltro, in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi quali, ad esempio, le dichiarazioni dei redditi dei soci, i libri contabili obbligatori, le visure catastali - per dimostrare l'inesistenza di cespiti immobiliari - , gli estratti dei conti correnti bancari, per dimostrare l'entità dell'attivo circolante: il debitore deve cioè depositare documentazione contabile attendibile, idonea a rappresentare, con dati analitici, l'effettiva realtà dell'impresa.
pag. 6/9 Nel caso di specie la società reclamante ha depositato tre bilanci: i bilanci degli esercizi 2021 e 2022 sono conformi a quelli acquisiti dal registro delle imprese in sede di istruttoria del procedimento unico.
Invece, il bilancio dell'esercizio 2023 non presenta alcuna idoneità persuasiva.
Il bilancio dell'esercizio 2023 sarebbe stato approvato in data 31.10.2024 e depositato al registro delle imprese in data 11.11.2024, ossia successivamente alla adozione della sentenza di liquidazione giudiziale, pubblicata in data 5.11.2024; dal verbale dell'assemblea dei soci risulta la partecipazione del socio unico CP_2
che ha quindi espresso la volontà di approvare il bilancio;
dalla visura CCIAA
[...]
in atti estratta in data 19.07.2024 (v. istruttoria prefallimentare), risulta essere socio unico un soggetto diverso, ossia tale , la quale ha assunto la qualità di Controparte_4
socio unico con atto del 13.02.2019 come iscritto al registro delle imprese in data
08.06.2022; la società reclamante non ha depositato alcun atto notarile provante il mutamento della compagine sociale.
Il bilancio esercizio 2023 presenta pertanto irregolarità tali da inficiarne la natura di prova privilegiata;
per l'esercizio 2023 quindi non risulta offerta idonea prova circa il mancato superamento dei limiti dimensionali, al di sotto dei quali una impresa può assumere la qualifica di impresa minore, non essendo stata depositata alcuna documentazione contabile.
Infine la società ricorrente contesta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato lo stato di insolvenza;
allegato che, contrariamente a quanto si legge nel provvedimento impugnato, l'azienda non è stata ceduta ma affittata, deduce di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, in quanto percepisce un canone di €. 1000,00 mensile.
pag. 7/9 Il motivo è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass.
7087/2022, Cass. 30284/2022).
Nel caso di specie, è evidente che a fronte di un debito documentato pari a complessivi
€ 406.347,34 (A.d.e.r. € 286.142,17, I.n.p.s. € 109.352,64 e € CP_3
10.852,53), venuto meno il flusso di cassa e non registrandosi ricavi, l'entrata dei canoni pari ad €. 12.000,00 all'anno non assicura all'impresa, in una visione prospettica proiettata nel futuro prossimo dell'attività economica, una redditività dell'allegato fattore produttivo (l'affitto di azienda) tale da garantirle la possibilità di coprire in tempi ragionevoli le obbligazioni assunte per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
Va quindi confermato il ragionamento del Tribunale di prime cure, che ha posto in rilievo l'esito negativo del pignoramento mobiliare, l'azzeramento della forza lavorativa e l'inattività di fatto.
Il reclamo va quindi rigettato;
stante l'esito del gravame, non possono essere adottate le misure ex art. 52 CCII.
Nulla sulle spese del gravame, in assenza di attività difensiva del ricorrente e della procedura.
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte di Appello di Ancona, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza di liquidazione giudiziale gravata;
nulla sulle spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 19.02.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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