Ordinanza cautelare 15 marzo 2018
Ordinanza collegiale 22 febbraio 2022
Sentenza 31 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 22/02/2022, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/02/2022
N. 00205/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2018, proposto da
PA De MI, quale procuratore generale di TE RE CO e AN De MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Coronin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carmiano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
di: RI NI RE CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo D'Arpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del permesso in sanatoria di opere edilizie n. 91/2014 del 6.11.2014 a firma del responsabile del V settore tecnico del Comune di Carmiano rilasciato per opere di ampliamento di una civile abitazione in Via Novoli n. 22, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, nonché di tutti gli atti antecedenti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RI NI RE CO;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. G. Olivari, in sostituzione dell'avv. A. Coronin, per la parte ricorrente, e avv. D. D'Arpa, per la controinteressata.
1) Premesso che:
- a) i ricorrenti, TE RE CO e AN De MI per il tramite del loro procuratore generale PA De MI, si dolgono, in qualità di proprietari vicini, del permesso di costruire rilasciato in sanatoria alla controinteressata RE CO RI NI, prot. n. 12425 del 6 novembre 2014 prat. edil. n. 91/2014, per opere annesse a una civile abitazione (v. doc. 1 ricorso).
- b) i ricorrenti deducono che la loro proprietà è separata da quella della controinteressata da un cortile-giardino, censito in catasto al Fg. 11, m.n. 1487, di proprietà comune (a seguito di divisioni dal comune dante causa), e che il fabbricato della controinteressata si trova “ su di un fronte lungo la linea di confine con il cortile comune ” (pag. 3 ricorso);
- c) i ricorrenti deducono che l’edificio della controinteressata, realizzato negli anni ’50 giusta licenza edilizia n. 48/52, fu già oggetto di un primo intervento di ampliamento negli anni successivi, ampliamento per il quale venne richiesta concessione in sanatoria – condono ex L. 47/1985, il cui iter trovò positivo sbocco con il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria n. 379 del 1.10.1991;
- d) negli anni ’90, sempre a detta dei ricorrenti, la controinteressata ha ulteriormente e notevolmente ingrandito il fabbricato in questione, procedendo a sopraelevazioni ed aggiunte sempre lungo il lato posto a confine con la proprietà comune;
- e) il fabbricato residenziale del cui ampliamento e sopraelevazione si discute e il confinante cortile ricadono entrambi in zona classificata dallo strumento urbanistico, sia quello dell’epoca della edificazione che quello oggi vigente, quale “Zona di Completamento B1”;
- f) l’art. 10 dello strumento urbanistico vigente negli anni ’90 (P.d.F. approvato con D.P.R. 2140 del 22.12.1973) per le Zone B1 dettava, tra gli altri parametri edificatori, quello di una distanza inderogabile dai confini di proprietà di 5 metri per tutte le attività edilizie possibili, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica n. 89/2002 (doc. 5 ricorso);
- g) con deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 1457 del 17.07.2012 (doc. 6 ricorso) il predetto art. 10 è stato modificato, inserendovi la possibilità di edificazione “ in aderenza o sul confine ”, fino a quel momento esclusa;
- h) risulterebbe quindi per tabulas che gli ampliamenti realizzati, non coperti dalla sanatoria del 1991, non erano assentibili al momento della loro edificazione in quanto, essendo a confine, non erano conformi alle distanze inderogabili dal confine;
- i) sulla scorta dei suddetti elementi, fattuali e regolamentari, i ricorrenti impugnarono il permesso in sanatoria 234 del 20.02.2004 che il Comune di Carmiano aveva rilasciato per la regolarizzazione delle medesime opere oggetto del provvedimento qui censurato;
- j) quel contenzioso fu definito con la Sentenza T.A.R. Lecce n. 927/2006, che annullò l’atto autorizzativo del 2004 per contrasto con l’allora vigente art. 10, che escludeva potersi edificare a confine (doc. 7 ricorso);
- k) nell’ambito di quel giudizio, a seguito di ordinanza istruttoria, fu acquisita la relazione di verificazione dello stato dei luoghi prot. 16799 del 31.10.2005 (doc. 8 ricorso) ove si dà conto che lo stato delle opere realizzate era significativamente differente rispetto a quanto risultante dal progetto di sanatoria;
- l) a seguito di tale pronunciamento, venne fatta istanza di dare seguito alla statuizione del T.A.R. da parte dei ricorrenti e venne così emessa ordinanza di demolizione 139/08 del 4.12.2008 (doc. 9 ricorso), che ingiungeva la rimozione delle opere abusive di cui sopra;
- m) la predetta ordinanza di demolizione fu impugnata dalla controinteressata con ricorso T.A.R. Lecce R.G.N. 331/2009;
- n) è poi sopravvenuto il nuovo permesso in sanatoria prot. n. 12425 del 6 novembre 2014 prat. edil. n. 91/2014, che è oggetto del presente giudizio e che, ad avviso dei ricorrenti, è illegittimo perché a) ripete lo stesso vizio del precedente permesso del 2004, cioè della violazione delle distanze dai confini per come vigenti all’epoca di realizzazione dell’abuso, quindi non rispetta il requisito della “doppia conformità” (prima censura), b) gli elaborati progettuali sono tutti firmati da un geometra, invece non abilitato a firmare progetti per opere di quelle di che trattasi (in cemento armato), ai sensi dell’art. 16, lett. “m”, R.D. n. 274/1929, la cui attività è limitata a “ progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili ” (seconda censura), c) lo stato dei luoghi è diverso da quello rappresentato in progetto (terza censura);
- o) si è costituita in giudizio la controinteressata, la quale ha, tra l’altro, dedotto che il ricorso T.A.R. Lecce R.G.N. 331/2009 (avverso l’ordinanza di demolizione) è stato definito con sentenza n. 278/2018, che ha dichiarato improcedibile il gravame avverso l’ordinanza di demolizione in ragione del sopravvenuto permesso di costruire in sanatoria che è oggetto della presente impugnativa.
2) Ritenuto che:
- a) sia necessario chiarire qual è il posizionamento dei fabbricati dei ricorrenti e della controinteressata – con riferimento specifico, in relazione alla posizione di quest’ultima, anche alle opere abusivamente realizzate, oggetto dell’istanza di sanatoria – rispetto al cortile comune nonché rispetto al confine, quali sono le misure del cortile in esame e qual è la distanza tra i fabbricati;
- b) sia necessario chiarire se il cortile comune è suolo inedificato o inedificabile – con correlata indicazione della destinazione urbanistica di quella particella (che, stando alla pag. 3 del ricorso, è al Nuovo Catasto Terreni “ al Fg. 11 m.n. 1487 ”) – o se vi sono opere ivi realizzate (indicando, in tale ultimo caso, gli eventuali relativi titoli abilitativi e se la proprietà delle stesse è diversa rispetto a quella, comune, del suolo);
- c) sia necessario evidenziare le opere che i ricorrenti ritengono abusive rispetto alle preesistenti e legittime parti della costruzione della controinteressata;
- d) vadano illustrate dal Comune di Carmiano le ragioni tecniche in virtù delle quali è stato reso il permesso in sanatoria oggetto della presente causa (permesso prot. n. 12425 del 6 novembre 2014 prat. edil. n. 91/2014) e, in particolare, è stata riscontrata la “doppia conformità”;
- e) i suddetti chiarimenti vadano resi tramite apposita relazione, corredata di ogni documentazione ritenuta utile, comprensiva i) di fotografie e/o documentazione cartografica aerofotogrammetrica, ii) di disegni che consentano di percepire il posizionamento dei fabbricati rispetto al cortile comune e iii) di rappresentazione grafica, dall’alto e di prospetto, che consenta una immediata percezione delle opere che i ricorrenti ritengono abusive rispetto alla restante costruzione (e che sono oggetto del permesso di cui si controverte).
3) Ritenuto di porre i predetti incombenti a carico:
- a) del Comune di Carmiano (non costituitosi in giudizio), relativamente a tutti i punti di cui al precedente § 2;
- b) di parte ricorrente e di parte controinteressata, relativamente ai punti “a”, “b”, “c”, “e” del precedente § 2.
4) Ritenuto di assegnare, per l’espletamento dei predetti incombenti, il termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti, per i ricorrenti e la controinteressata, dalla comunicazione della presente ordinanza e, per il Comune di Carmiano, dalla notificazione della presente ordinanza presso la sede reale, notificazione di cui parte ricorrente è espressamente onerata.
5) Ritenuto di rinviare la causa, per il prosieguo, all’udienza pubblica di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, dispone gli incombenti di cui in motivazione.
Rinvia la causa, per il prosieguo, all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2022.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO