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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 754/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Caruso, C.F._1
PEC: Email_1
appellante contro
, Controparte_1
C.F. , rappresentato difeso, anche disgiuntamente dagli avv.ti C.F._2
Manuela Linares, PEC: e Sergio Giacalone, Email_2
PEC: Email_3
appellato
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
1 Conclusioni per l'appellante: in via principale e nel merito, ACCOGLIERE per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 731/2023 emessa dal Tribunale di
Marsala, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2565/2020, pubblicata in data
27/10/2023, mai notificata, ACCOGLIERE tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “che venga corrisposto dal un assegno per il concorso CP_1 nel mantenimento dei figli pari ad € 500,00 mensili da versare alla , oltre al 100% Pt_1
delle spese straordinarie;
in subordine, che venga comunque corrisposto dal padre assegno di mantenimento per i figli, non inferiore ad € 300,00 anche per le settimane di permanenza con la madre" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Conclusioni per l'appellata: riproposte espressamente ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite e tutte ut supra riscritte preliminarmente accogliere l'istanza urgente per consentire il viaggio dei minori con il padre e RITENERE E
DICHIARARE l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o infondatezza del ricorso spiegato da
avverso la Sentenza del Tribunale di Marsala 731/2023 RG 2565/20 pubblicata Pt_1
il 27.10.23 e per, opponendosi a qualsiasi mezzo istruttorio irrituale, RIGETTARLO se necessario al fine di promuovere , proteggere e preservare i diritti indisponibili dei minori su evidenziati autorizzare ogni esplorazione, eventuale istruttoria d'ufficio e assumere ogni provvedimento anche inerente limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale con ogni consequenziale effetto sull'affido e collocamento dei minori e mantenimento degli stessi”.
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 731/2023, pubblicata il 27 ottobre 2023, pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, il Tribunale di Marsala ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto dalle parti in data 26 settembre 2005 in Marsala;
ha disposto l'affidamento e collocamento paritario dei figli minori (nato a [...] Persona_1
il 19 dicembre 2008) e (nata a [...] il [...]), con dimora a Per_2
2 settimane alternate presso l'abitazione di ciascun genitore e facoltà di incontrare e tenere con sé i figli, durante la settimana di competenza dell'altro, per due pomeriggi a settimana, fissati, in mancanza di diverso accordo, il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle 21,00; ha assegnato la casa coniugale alla appellante e incaricato i Servizi Sociali del Comune di Marsala di verificare periodicamente, anche tramite contatti con il personale scolastico degli istituti frequentati dai ragazzi, le complessive condizioni dei minori e le concrete modalità di svolgimento dei rapporti con ciascun ramo genitoriale, redigendo relazioni trimestrali da trasmettere al Giudice tutelare, presso cui è stata aperta la vigilanza;
ha posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori versando la Controparte_1 somma mensile di € 150,00 soggetta ad annuale rivalutazione in base agli indici Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie nell'interesse dei minori, ferma la spettanza a ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, degli assegni familiari eventualmente erogati o richiesti;
ha disposto che versi a Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di € 100,00 soggetto ad annuale rivalutazione in base agli
[...]
indici Istat, a titolo di assegno divorzile;
ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite e ha posto definitivamente le spese delle C.T.U. espletate a carico delle parti, in solido tra loro, e da ripartirsi in misura paritaria nei rapporti interni tra coobbligati.
2. Con ricorso depositato il 26 aprile 2024, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe, lamentando l'erroneità della decisione di prime cure per aver ritenuto sufficiente la somma mensile di € 150,00 a titolo di assegno per il mantenimento di entrambi i due figli.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 10 ottobre 2024, si è costituito l'appellato concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 25 ottobre 2024, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha posto a carico di “l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento dei figli minori, e , versando in favore Persona_1 Per_2
3 della madre la somma mensile di € 150,00 soggetta ad annuale rivalutazione in base agli indici Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie nell'interesse dei minori, ferma la spettanza a ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, degli assegni familiari eventualmente erogati o richiesti”. Ha infatti dedotto l'appellante che la circostanza che i figli fossero stati affidati e collocati in via paritaria presso entrambi i genitori, dimorando a settimane alternate presso l'abitazione di ciascuno di questi, non poteva giustificare la riduzione del mantenimento da euro 200,00 per ciascun figlio, come disposto in fase di omologa della separazione del 25 settembre 2018 e confermato con ordinanza presidenziale del 29 luglio 2022, a soli € 75,00 mensili per figlio, somma insufficiente a garantire un adeguato tenore di vita ai propri figli, tenuto conto della impossibilità per l'appellante di reperire altra fonte di reddito. Quest'ultima ha invero precisato che il suo stato di disoccupazione era dipeso non solo da un accordo intervenuto tra le parti, ove aveva rinunciato alle proprie ambizioni lavorative per accudire la prole, ma anche dalle sue condizioni di salute e, in particolare, dall'insorgere di patologie che ne evidenziavano una ridotta capacità lavorativa.
7. L'appellato ha chiesto invece l'adozione di “ogni provvedimento anche inerente limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale con ogni consequenziale effetto sull'affido e collocamento dei minori e mantenimento degli stessi”, statuizioni che, in ogni caso questa Corte avrebbe potuto e dovuto adottare d'ufficio (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I,
28/07/2022, n. 23583).
8. Nel corso del procedimento di primo grado, è stata disposta C.T.U. al fine di accertare le capacità genitoriali delle parti, le condizioni di vita e psicologiche dei figli minori della coppia, nonché lo svolgimento delle relazioni genitore – figlio, allo scopo di individuare il regime di affidamento più opportuno.
Nella relazione depositata il 24 giugno 2021 la dott.ssa , CTU nominata Persona_3 dal Giudice di prime cure, aveva rilevato che “La signora presenta iperattività che le impedisce di avere un buon adattamento all'ambiente. Intraprende contemporaneamente più progetti che non porta a termine a causa della sua disorganizzazione ed impulsività. Ha difficoltà nell'indirizzare la propria vitalità verso il conseguimento di mete od obiettivi realistici. Essendo molto infastidita dalla noia e dalla routine, intraprende troppi progetti allo stesso tempo. È emotivamente instabile e il suo stato d'animo può oscillare da episodi in
4 cui predomina l'euforia a periodi caratterizzati da irritabilità, ostilità, collera ed aggressività manifeste. Possono verificarsi episodi di depressione. La convinzione che tutto il mondo sia egoista e disonesto la porta ad agire in modo freddo e manipolativo. Mostra iperattività a livello cognitivo (fuga di idee), emotivo (oscilla rapidamente dall'euforia a sentimenti di tensione o nervosismo) e comportamentale (intraprende molte attività contemporaneamente).
Ha un'autostima ipertrofica. Si considera superiore agli altri e ha un atteggiamento di supponenza davanti a qualsiasi richiesta o esigenza altrui. I problemi tendono a essere cronici a causa dei suoi sentimenti di disperazione e della sua scarsa flessibilità cognitiva nell'affrontare e gestire le situazioni nuove. A tratti si mostra egoista e sospettosa;
non si fida degli altri. Intraprende, inoltre, molte attività con una sensazione di urgenza e di pressione, come se non avesse il tempo per fare nulla. Ciò può essere causato più da una percezione distorta della stessa che da un'effettiva mancanza di tempo. Mostra comportamenti a tratti aggressivi e di irritazione, soprattutto se viene interrotta nelle sue attività. Per quanto riguarda il suo livello di adattamento complessivo in ambito familiare, sociale e lavorativo non si riscontrano gravi problemi degni di menzione”.
Nelle more del processo di primo grado, veniva richiesta dal Tribunale un'integrazione della consulenza tecnica in riferimento alla specifica condizione psico-fisica della appellante, da espletarsi avvalendosi dell'ausilio di uno specialista psichiatrico, individuato nel Dott.
Primario Psichiatra DSM ASP Trapani, il quale ha confermato la diagnosi Persona_4
non già di disturbo depressivo bensì da ipertimia. Nella relazione del dott. si legge Per_4 infatti che: “la terapia farmacologica che sta in atto seguendo non è assolutamente necessaria
e andrebbe quindi sospesa (in maniera graduale) ed eventualmente sostituita con uno stabilizzatore dell'umore, da assumere però sotto controllo specialistico. Sarebbe altresì utile vista l'elevata conflittualità esistente con l'ex coniuge un supporto psicoterapico per permetterle di potere elaborare gli eventi conseguenti alla separazione relativamente alla gestione congiunta dei figli”.
9. Quanto al rapporto con la prole, nel corso del giudizio e in concomitanza con il peggiorare delle condizioni di salute della appellante, è emersa, una graduale ripresa della frequentazione con l'appellato, tanto che a far data dal 21 giugno 2023, i due minori hanno iniziato a vedere il padre sistematicamente e a pernottare presso la sua abitazione ove si sono
5 trasferiti a far data dal 26 luglio 2023, a seguito del ricovero della appellante presso la casa di cura (v. relazione di dimissioni in atti). Pt_2
È pacifico tra le parti (cfr. memoria autorizzata depositata il 15 ottobre 2024 dall'appellata) che, ad oggi, i minori hanno manifestato la volontà di vivere stabilmente con il padre e tanto anche a seguito della aggressione subita dall'appellato, alla presenza dei figli, nel mese di maggio 2024 in seguito alla quale è stato emesso, nei confronti della appellante, decreto penale di condanna dal GIP del Tribunale di Marsala, in riferimento al procedimento penale n. 1766/2024 RG GIP, ad oggi ancora pendente a seguito di opposizione.
È stata acquisita agli atti l'integrazione della perizia psichiatrica eseguita nel procedimento penale pendente presso il Tribunale di Marsala, n.1035/22 RG, effettuata dal Dott. Per_5
nella quale si dà atto del grave peggioramento delle condizioni psichiche dell'appellante. Si legge infatti che la appellante risulta essere affetta da uno “Scompenso maniacale in soggetto con Disturbo Bipolare NAS”, scompenso certamente attivato da una terapia con corretta che ha permesso il viraggio da una fase depressiva prolungata, in verità, all'attuale fase maniacale con perdita del controllo degli impulsi, fuga delle idee, accelerazione del pensiero, agitazione psicomotoria, irritabilità e instabilità, aggressività”. Questo stato di alterazione mentale e conseguente discontrollo degli impulsi, unitamente alla scarsa coscienza di malattia, ad una ridotta capacità critica e alla inadeguata tipologia di terapia seguita, ha portato il dottor a concludere che la appellante deve essere considerata, allo stato, Per_5
socialmente pericolosa dal punto di vista psichiatrico.
10. Alla luce del quadro istruttorio raccolto, tenuto conto della stabile ripresa dei rapporti e della convivenza dei minori con l'appellato, da un lato, e, dall'altro, della attuale compromissione dello stato di salute della appellante, deve quindi essere riformato il capo della sentenza con il quale era stato disposto l'affidamento congiunto e il collocamento paritario della prole e deve disporsi l'affidamento esclusivo dei minori Persona_1
e al padre, , idoneo a crescerli ed educarli e con il quale Per_2 Controparte_1
gli stessi minori hanno ormai instaurato una stabile relazione affettiva, escludendo la responsabilità genitoriale della appellante anche riguardo le decisioni di maggiore interesse per la prole ai sensi dell'art. 337 quater, c. 2, c.c., decisioni che quindi l'appellato potreà adottare anche senza l'accordo dell'appellante.
6 I minori devono inoltre essere collocati presso la casa paterna e il diritto di visita della madre deve essere, allo stato, sospeso.
11. Infine, mentre deve essere revocato l'obbligo dell'appellante di corrispondere alla appellata il contributo al mantenimento della prole a far data dal trasferimento di quest'ultima presso l'abitazione paterna, luglio 2023, poichè nessuna capacità lavorativa può essere riconosciuta all'appellante, vista la particolare gravità della patologia da cui è affetta, non può essere, allo stato, disposto a suo carico alcun contributo al mantenimento dei minori.
12. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva. Deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 731/2023;
[...] Controparte_1
in riforma della sentenza di prime cure, affida in via esclusiva i minori Persona_1
e al padre, , escludendo la responsabilità genitoriale della Per_2 Controparte_1
appellante anche in merito alle decisioni di maggior interesse per la prole;
colloca la prole presso l'abitazione paterna e sospende il diritto di visita della appellante;
revoca a far data dal luglio 2023 l'obbligo per l'appellato di corrispendere all'appellante il contributo al mantenimento della prole e conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 11 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 754/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Caruso, C.F._1
PEC: Email_1
appellante contro
, Controparte_1
C.F. , rappresentato difeso, anche disgiuntamente dagli avv.ti C.F._2
Manuela Linares, PEC: e Sergio Giacalone, Email_2
PEC: Email_3
appellato
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
1 Conclusioni per l'appellante: in via principale e nel merito, ACCOGLIERE per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 731/2023 emessa dal Tribunale di
Marsala, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2565/2020, pubblicata in data
27/10/2023, mai notificata, ACCOGLIERE tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “che venga corrisposto dal un assegno per il concorso CP_1 nel mantenimento dei figli pari ad € 500,00 mensili da versare alla , oltre al 100% Pt_1
delle spese straordinarie;
in subordine, che venga comunque corrisposto dal padre assegno di mantenimento per i figli, non inferiore ad € 300,00 anche per le settimane di permanenza con la madre" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Conclusioni per l'appellata: riproposte espressamente ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite e tutte ut supra riscritte preliminarmente accogliere l'istanza urgente per consentire il viaggio dei minori con il padre e RITENERE E
DICHIARARE l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o infondatezza del ricorso spiegato da
avverso la Sentenza del Tribunale di Marsala 731/2023 RG 2565/20 pubblicata Pt_1
il 27.10.23 e per, opponendosi a qualsiasi mezzo istruttorio irrituale, RIGETTARLO se necessario al fine di promuovere , proteggere e preservare i diritti indisponibili dei minori su evidenziati autorizzare ogni esplorazione, eventuale istruttoria d'ufficio e assumere ogni provvedimento anche inerente limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale con ogni consequenziale effetto sull'affido e collocamento dei minori e mantenimento degli stessi”.
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 731/2023, pubblicata il 27 ottobre 2023, pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, il Tribunale di Marsala ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto dalle parti in data 26 settembre 2005 in Marsala;
ha disposto l'affidamento e collocamento paritario dei figli minori (nato a [...] Persona_1
il 19 dicembre 2008) e (nata a [...] il [...]), con dimora a Per_2
2 settimane alternate presso l'abitazione di ciascun genitore e facoltà di incontrare e tenere con sé i figli, durante la settimana di competenza dell'altro, per due pomeriggi a settimana, fissati, in mancanza di diverso accordo, il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle 21,00; ha assegnato la casa coniugale alla appellante e incaricato i Servizi Sociali del Comune di Marsala di verificare periodicamente, anche tramite contatti con il personale scolastico degli istituti frequentati dai ragazzi, le complessive condizioni dei minori e le concrete modalità di svolgimento dei rapporti con ciascun ramo genitoriale, redigendo relazioni trimestrali da trasmettere al Giudice tutelare, presso cui è stata aperta la vigilanza;
ha posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori versando la Controparte_1 somma mensile di € 150,00 soggetta ad annuale rivalutazione in base agli indici Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie nell'interesse dei minori, ferma la spettanza a ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, degli assegni familiari eventualmente erogati o richiesti;
ha disposto che versi a Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di € 100,00 soggetto ad annuale rivalutazione in base agli
[...]
indici Istat, a titolo di assegno divorzile;
ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite e ha posto definitivamente le spese delle C.T.U. espletate a carico delle parti, in solido tra loro, e da ripartirsi in misura paritaria nei rapporti interni tra coobbligati.
2. Con ricorso depositato il 26 aprile 2024, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe, lamentando l'erroneità della decisione di prime cure per aver ritenuto sufficiente la somma mensile di € 150,00 a titolo di assegno per il mantenimento di entrambi i due figli.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 10 ottobre 2024, si è costituito l'appellato concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 25 ottobre 2024, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha posto a carico di “l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento dei figli minori, e , versando in favore Persona_1 Per_2
3 della madre la somma mensile di € 150,00 soggetta ad annuale rivalutazione in base agli indici Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie nell'interesse dei minori, ferma la spettanza a ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, degli assegni familiari eventualmente erogati o richiesti”. Ha infatti dedotto l'appellante che la circostanza che i figli fossero stati affidati e collocati in via paritaria presso entrambi i genitori, dimorando a settimane alternate presso l'abitazione di ciascuno di questi, non poteva giustificare la riduzione del mantenimento da euro 200,00 per ciascun figlio, come disposto in fase di omologa della separazione del 25 settembre 2018 e confermato con ordinanza presidenziale del 29 luglio 2022, a soli € 75,00 mensili per figlio, somma insufficiente a garantire un adeguato tenore di vita ai propri figli, tenuto conto della impossibilità per l'appellante di reperire altra fonte di reddito. Quest'ultima ha invero precisato che il suo stato di disoccupazione era dipeso non solo da un accordo intervenuto tra le parti, ove aveva rinunciato alle proprie ambizioni lavorative per accudire la prole, ma anche dalle sue condizioni di salute e, in particolare, dall'insorgere di patologie che ne evidenziavano una ridotta capacità lavorativa.
7. L'appellato ha chiesto invece l'adozione di “ogni provvedimento anche inerente limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale con ogni consequenziale effetto sull'affido e collocamento dei minori e mantenimento degli stessi”, statuizioni che, in ogni caso questa Corte avrebbe potuto e dovuto adottare d'ufficio (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I,
28/07/2022, n. 23583).
8. Nel corso del procedimento di primo grado, è stata disposta C.T.U. al fine di accertare le capacità genitoriali delle parti, le condizioni di vita e psicologiche dei figli minori della coppia, nonché lo svolgimento delle relazioni genitore – figlio, allo scopo di individuare il regime di affidamento più opportuno.
Nella relazione depositata il 24 giugno 2021 la dott.ssa , CTU nominata Persona_3 dal Giudice di prime cure, aveva rilevato che “La signora presenta iperattività che le impedisce di avere un buon adattamento all'ambiente. Intraprende contemporaneamente più progetti che non porta a termine a causa della sua disorganizzazione ed impulsività. Ha difficoltà nell'indirizzare la propria vitalità verso il conseguimento di mete od obiettivi realistici. Essendo molto infastidita dalla noia e dalla routine, intraprende troppi progetti allo stesso tempo. È emotivamente instabile e il suo stato d'animo può oscillare da episodi in
4 cui predomina l'euforia a periodi caratterizzati da irritabilità, ostilità, collera ed aggressività manifeste. Possono verificarsi episodi di depressione. La convinzione che tutto il mondo sia egoista e disonesto la porta ad agire in modo freddo e manipolativo. Mostra iperattività a livello cognitivo (fuga di idee), emotivo (oscilla rapidamente dall'euforia a sentimenti di tensione o nervosismo) e comportamentale (intraprende molte attività contemporaneamente).
Ha un'autostima ipertrofica. Si considera superiore agli altri e ha un atteggiamento di supponenza davanti a qualsiasi richiesta o esigenza altrui. I problemi tendono a essere cronici a causa dei suoi sentimenti di disperazione e della sua scarsa flessibilità cognitiva nell'affrontare e gestire le situazioni nuove. A tratti si mostra egoista e sospettosa;
non si fida degli altri. Intraprende, inoltre, molte attività con una sensazione di urgenza e di pressione, come se non avesse il tempo per fare nulla. Ciò può essere causato più da una percezione distorta della stessa che da un'effettiva mancanza di tempo. Mostra comportamenti a tratti aggressivi e di irritazione, soprattutto se viene interrotta nelle sue attività. Per quanto riguarda il suo livello di adattamento complessivo in ambito familiare, sociale e lavorativo non si riscontrano gravi problemi degni di menzione”.
Nelle more del processo di primo grado, veniva richiesta dal Tribunale un'integrazione della consulenza tecnica in riferimento alla specifica condizione psico-fisica della appellante, da espletarsi avvalendosi dell'ausilio di uno specialista psichiatrico, individuato nel Dott.
Primario Psichiatra DSM ASP Trapani, il quale ha confermato la diagnosi Persona_4
non già di disturbo depressivo bensì da ipertimia. Nella relazione del dott. si legge Per_4 infatti che: “la terapia farmacologica che sta in atto seguendo non è assolutamente necessaria
e andrebbe quindi sospesa (in maniera graduale) ed eventualmente sostituita con uno stabilizzatore dell'umore, da assumere però sotto controllo specialistico. Sarebbe altresì utile vista l'elevata conflittualità esistente con l'ex coniuge un supporto psicoterapico per permetterle di potere elaborare gli eventi conseguenti alla separazione relativamente alla gestione congiunta dei figli”.
9. Quanto al rapporto con la prole, nel corso del giudizio e in concomitanza con il peggiorare delle condizioni di salute della appellante, è emersa, una graduale ripresa della frequentazione con l'appellato, tanto che a far data dal 21 giugno 2023, i due minori hanno iniziato a vedere il padre sistematicamente e a pernottare presso la sua abitazione ove si sono
5 trasferiti a far data dal 26 luglio 2023, a seguito del ricovero della appellante presso la casa di cura (v. relazione di dimissioni in atti). Pt_2
È pacifico tra le parti (cfr. memoria autorizzata depositata il 15 ottobre 2024 dall'appellata) che, ad oggi, i minori hanno manifestato la volontà di vivere stabilmente con il padre e tanto anche a seguito della aggressione subita dall'appellato, alla presenza dei figli, nel mese di maggio 2024 in seguito alla quale è stato emesso, nei confronti della appellante, decreto penale di condanna dal GIP del Tribunale di Marsala, in riferimento al procedimento penale n. 1766/2024 RG GIP, ad oggi ancora pendente a seguito di opposizione.
È stata acquisita agli atti l'integrazione della perizia psichiatrica eseguita nel procedimento penale pendente presso il Tribunale di Marsala, n.1035/22 RG, effettuata dal Dott. Per_5
nella quale si dà atto del grave peggioramento delle condizioni psichiche dell'appellante. Si legge infatti che la appellante risulta essere affetta da uno “Scompenso maniacale in soggetto con Disturbo Bipolare NAS”, scompenso certamente attivato da una terapia con corretta che ha permesso il viraggio da una fase depressiva prolungata, in verità, all'attuale fase maniacale con perdita del controllo degli impulsi, fuga delle idee, accelerazione del pensiero, agitazione psicomotoria, irritabilità e instabilità, aggressività”. Questo stato di alterazione mentale e conseguente discontrollo degli impulsi, unitamente alla scarsa coscienza di malattia, ad una ridotta capacità critica e alla inadeguata tipologia di terapia seguita, ha portato il dottor a concludere che la appellante deve essere considerata, allo stato, Per_5
socialmente pericolosa dal punto di vista psichiatrico.
10. Alla luce del quadro istruttorio raccolto, tenuto conto della stabile ripresa dei rapporti e della convivenza dei minori con l'appellato, da un lato, e, dall'altro, della attuale compromissione dello stato di salute della appellante, deve quindi essere riformato il capo della sentenza con il quale era stato disposto l'affidamento congiunto e il collocamento paritario della prole e deve disporsi l'affidamento esclusivo dei minori Persona_1
e al padre, , idoneo a crescerli ed educarli e con il quale Per_2 Controparte_1
gli stessi minori hanno ormai instaurato una stabile relazione affettiva, escludendo la responsabilità genitoriale della appellante anche riguardo le decisioni di maggiore interesse per la prole ai sensi dell'art. 337 quater, c. 2, c.c., decisioni che quindi l'appellato potreà adottare anche senza l'accordo dell'appellante.
6 I minori devono inoltre essere collocati presso la casa paterna e il diritto di visita della madre deve essere, allo stato, sospeso.
11. Infine, mentre deve essere revocato l'obbligo dell'appellante di corrispondere alla appellata il contributo al mantenimento della prole a far data dal trasferimento di quest'ultima presso l'abitazione paterna, luglio 2023, poichè nessuna capacità lavorativa può essere riconosciuta all'appellante, vista la particolare gravità della patologia da cui è affetta, non può essere, allo stato, disposto a suo carico alcun contributo al mantenimento dei minori.
12. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva. Deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 731/2023;
[...] Controparte_1
in riforma della sentenza di prime cure, affida in via esclusiva i minori Persona_1
e al padre, , escludendo la responsabilità genitoriale della Per_2 Controparte_1
appellante anche in merito alle decisioni di maggior interesse per la prole;
colloca la prole presso l'abitazione paterna e sospende il diritto di visita della appellante;
revoca a far data dal luglio 2023 l'obbligo per l'appellato di corrispendere all'appellante il contributo al mantenimento della prole e conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 11 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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