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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 07/11/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/06/1996, con il proc. dom. avv. GHERARDI ARIANNA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
11/08/1992, con il proc. dom. avv. CONSOLI GIACOMO del Foro di Firenze, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita integrale accoglimento la domanda congiunta volta alla regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio , nato l'[...] dalla relazione sentimentale delle parti. Per_1
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., per il giorno 05/03/2025, i procuratori depositavano una nota congiunta con la quale chiedevano l'accoglimento delle domande di cui al ricorso
(v. nota del 20/02/2025).
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
Quanto all'affidamento esclusivo alla madre, anche per le decisioni di maggiore importanza che dovranno essere assunte per , il Collegio ritiene che tale Per_1 regime corrisponda agli attuali interessi del minore, stante la mancanza di una assidua frequentazione tra il padre e il ragazzo e la necessità che si instauri previamente una relazione stabile e un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia tra padre e figlio.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 07/11/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/06/1996, con il proc. dom. avv. GHERARDI ARIANNA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
11/08/1992, con il proc. dom. avv. CONSOLI GIACOMO del Foro di Firenze, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita integrale accoglimento la domanda congiunta volta alla regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio , nato l'[...] dalla relazione sentimentale delle parti. Per_1
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., per il giorno 05/03/2025, i procuratori depositavano una nota congiunta con la quale chiedevano l'accoglimento delle domande di cui al ricorso
(v. nota del 20/02/2025).
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
Quanto all'affidamento esclusivo alla madre, anche per le decisioni di maggiore importanza che dovranno essere assunte per , il Collegio ritiene che tale Per_1 regime corrisponda agli attuali interessi del minore, stante la mancanza di una assidua frequentazione tra il padre e il ragazzo e la necessità che si instauri previamente una relazione stabile e un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia tra padre e figlio.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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