Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/03/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.22227/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
( ), elettivamente domiciliata in Giarre (CT), via Parte_1 CodiceFiscale_1
Callipoli n.5, presso lo studio dell'avv. Salvatore Liuzzo, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
, C.F.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Nicolosi alla Via Alfieri n. 43 presso lo studio dell'Avv. Anna Lisa Lavenia, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTO
, C.F.: Controparte_2 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 4.11.2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 22/12/2016, ha convenuto il fratello Parte_1 [...]
per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile sito in Nicolosi CP_1
Via Conte nn.10 e 12, meglio descritto in atti e nella relazione di CTU, ricevuto in eredità dalla madre
1
Ha altresì convenuto in giudizio chiedendole il rilascio dell'immobile in Controparte_2
comunione, detenuto in forza di un contratto di locazione verbale nullo, con la condanna della stessa al pagamento dei canoni non corrisposti. Parte attrice ha altresì chiesto la condanna del fratello
[...]
a restituirle la metà del canone incassato dalla dopo la morte della madre. CP_1 CP_2
La convenuta regolarmente citata, è rimasta contumace. Controparte_2
Si è tardivamente costituito in giudizio il convenuto , contestando di avere Controparte_1
mai percepito canoni dall'altra convenuta Ha dedotto che la stessa attrice Controparte_2
avrebbe percepito canoni di locazione dalla producendo al riguardo due ricevute risalenti al CP_2
2011 (antecedenti la morte della madre avvenuta il 4.2.2014). Persona_1
In via riconvenzionale, ha chiesto di accertare l'impossibilità della condizione apposta al testamento redatto dalla madre (secondo la quale l'immobile sito in Nicolosi Via Conte Persona_1
avrebbe dovuto essere venduto entro un anno dalla morte della de cuius libero e sgombero da cose e persone). Non si è opposto alla domanda di divisione, chiedendo tuttavia di accertare l'esistenza di altri beni ereditari, nella specie di un buono fruttifero postale del valore di circa €300.000,00.
E' fondata e deve trovare accoglimento la domanda attorea di condanna della convenuta al CP_2
rilascio del bene immobile di Nicolosi via Conte nn.10 e 12, detenuto dalla convenuta contumace in forza di un contratto di locazione nullo, per mancanza della forma scritta e della registrazione.
Risultano prive di valore probatorio e inidonee a comprovare l'esistenza di un contratto scritto, le dichiarazioni rese dalla convenuta contumace nel corso del proprio interrogatorio formale, CP_2 laddove ha dichiarato dell'esistenza di un contratto di locazione scritto risalente al 2004 e andato smarrito. Trattandosi di dichiarazioni a sé favorevoli, risultano prive di efficacia probatoria in rodine alla prova dei fatti.
In conseguenza della nullità del titolo detentivo della locazione, privo della forma scritta prescritta per legge a pena di nullità del contratto, vanno ordinate le conseguenti restituzioni, con la condanna della convenuta all'immediato rilascio del bene immobile oggetto di causa, libero e Controparte_2
sgombro da persone e cose.
Non può trovare accoglimento la domanda di pagamento del canone avanzata dalla parte attrice contro la convenuta atteso che, in mancanza di un valido contratto di locazione, non sorge alcuna CP_2
obbligazione contrattuale di pagamento dei canoni, pattuiti in forza del contratto di locazione nullo.
Va del pari rigettata la domanda attorea di condanna del convenuto alla restituzione della metà dei frutti civili in favore dell'attrice e, secondo quanto sostenuto dall'attrice, percepiti dalla atteso che CP_2
2 non vi è prova, né del godimento del bene da parte del convenuto , né dell'avvenuta percezione CP_1
dei canoni da parte della Inoltre, emerge la contraddittorietà tra le due domande attoree CP_2
avanzate nei confronti dei convenuti atteso che l'accoglimento di una domanda esclude la fondatezza dell'altra e si fondano su presupposti incompatibili tra loro (o il canone non è stato pagato o è stato pagato al fratello).
Peraltro, la ha dichiarato di avere corrisposto i canoni soltanto sino alla morte della alla CP_2 Per_1
stessa attrice riferendo di non averle più corrisposto più canoni dopo la morte della Parte_1
per rifiuto della stessa di ricevere ulteriori pagamenti del canone, volendo ottenere la Per_1
restituzione dell'immobile. Non vi sono poi elementi agli atti dai quali desumere che il pagamento dei canoni sia avvenuto a mani del convenuto. CP_3
Occorre ora procedere al vaglio della domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Nel testamento pubblico del 03.02.2014 (doc. 1 al fascicolo di parte attrice) ha Persona_1 disposto che “la casa paterna di Nicolosi, via Conte n.16 vada venduta ed il ricavato diviso in parti uguali tra i mie i due figli e ”. Parte_1 Controparte_1
Va dichiarata inammissibile per tardività la domanda volta a fare accertare l'impossibilità della condizione apposta al testamento come avanzata dal convenuto in comparsa. Il termine per la costituzione del convenuto scadeva infatti il 7.4.2017 (trattandosi di termini a ritroso e tenuto che i giorni 8 e 9 aprile 2017 cadevano di sabato e domenica) mentre il convenuto si è costituito con comparsa depositata telematicamente il 10.4.2017.
In ordine alla composizione dell'asse, si rileva che il convenuto ha demandato inammissibilmente al
Tribunale di accertare l'esistenza di un buono fruttifero, non meglio individuato, senza fornire alcun elemento a supporto in adempimento dell'onere probatorio minimo di allegazione gravante sulle parti.
L'unico immobile componente l'asse è pertanto quello di Nicolosi via Conte meglio descritto in atti e nella relazione di CTU.
Con tale espressione la testatrice ha voluto chiaramente disporre, in modo vincolante per gli eredi, sulle modalità della divisione dell'immobile lasciato in successione mediante la vendita e la ripartizione in pari quota del ricavato.
Disposta CTU, la relazione è stata depositata in data 12.1.2022. Il CTU ha appurato che il frazionamento dell'immobile in due porzioni, sebbene concretamente possibile, la realizzazione di opere e comporterebbe un notevole deprezzamento del bene (vedi relazione integrativa del 21.9.2023 in risposta alle osservazioni delle parti).
La non comoda divisibilità del bene cui fa riferimento l'art. 720 c.c. va ravvisata, come chiarito dalla
3 Suprema Corte che non si ha comoda divisibilità anche “quando la divisione sebbene possibile, comporti la creazione di servitù, pesi, o limitazioni eccessive e richieda la creazione di opere complesse” (Cass. n. 1158/95; n. 7083/95; n. 5133/95, n. 1260/95).
Nel caso in esame il CTU, dopo avere tentato un'ipotesi divisionale in due lotti, ha concluso, a seguito delle osservazioni delle parti, per la perdita di valore derivante dalla divisione dell'unico complesso edilizio, nonché evidenziando la necessità di porre in essere delle opere edili per la divisione materiale delle opere, dovendosi concludere per la non comoda divisibilità del bene a seguito di quanto chiarito nella relazione integrativa depositata dal CTU in data 21.9.2023. Il CTU ha poi stimato il valore complessivo dell'immobile in €150.375,00. Sotto il profilo della conformità urbanistica e catastale, trattasi, come accertato dal CTU, di un immobile costruito in epoca anteriore al 1967.
Le parti condividenti, con note telematiche depositate in data 26.5.2023 e 28.5.2023, hanno richiesto la vendita dell'immobile, in mancanza di istanze di attribuzione avanzate dai coeredi in pari quota.
Va conseguentemente disposto lo scioglimento della comunione sull'immobile di Nicolosi, via Conte
n. 10 e 12 censito nel NCEU del Comune di Nicolosi al fl 30, p.lla 874, sub. 1, 2.
Vanno riconosciute alla parte attrice le spese (metà di €900,00 vedi doc.10 all.cit.) sostenute per la registrazione del testamento, mentre in assenza di allegazione e documentazione null'altro può essere riconosciuto per imposte e tasse.
La causa va rimessa sul ruolo per procedere con la prosecuzione delle operazioni materiali di divisione e la prosecuzione delle operazioni di vendita.
Le spese di lite della domanda di divisione vanno poste a carico della massa, al pari delle spese di CTU
e delle spese della divisione.
Va invece disposta la compensazione delle spese di lite nei confronti della contumace stante CP_2
l'accoglimento di una sola delle domande attoree e il rigetto dell'altra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: accoglie la domanda attorea di rilascio e condanna all'immediato rilascio Controparte_2
dell'immobile sito in Nicolosi Via Conte nn.10 e 12 nel NCEU del Comune di Nicolosi al fl 30, p.lla
874, sub. 1, 2; rigetta la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento dei canoni;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da;
Controparte_1
dichiara lo scioglimento della comunione tra e sull'immobile di Parte_1 Controparte_1
4 Nicolosi, via Conte n. 10 e 12 censito nel NCEU del Comune di Nicolosi al fl 30, p.lla 874, sub. 1, 2; pone le spese di lite e le spese della divisione, a carico della massa comprese le spese di CTU, liquidate con separato decreto;
compensa per intero le spese tra l'attrice e la convenuta . Controparte_2
rimette la causa sul ruolo per procedere alle operazioni materiali di divisione a seguito della vendita.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 2.3.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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