TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/10/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1193/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1193/2025 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, posta in decisione con provvedimento del 26.9.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Carmelo Garziano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nata a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Carmelo Garziano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 18/04/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 12/09/1998.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 12/09/1998 in Comune di
Siracusa;
- che dall'unione nasceva il figlio (il 3/11/2006); Per_1
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 137/2024, emessa da questo Tribunale in data 9/7/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di assegno di mantenimento e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Il figlio, maggiorenne, studente, al momento vive con la madre.
Entrambi i coniugi dovranno provvedere al mantenimento del figlio secondo le loro capacità e, tenuto conto dell'attuale differenza di reddito tra loro, viene concordato sin da ora che ciò avverrà nella misura del 60% per il padre e del 40% per la madre, concorrendo nelle spese ordinarie e straordinarie, purchè, queste ultime previamente concordate e debitamente documentate. In ogni caso entrambi i coniugi determinano che il coniuge non collocatario versi al coniuge collocatario un contributo mensile al mantenimento del figlio pari ad € 350,00 entro il giorno 10 di ogni mese.
Resta inteso che, qualora il figlio decida di andare a vivere con il padre, tale assegno di mantenimento non sarà più dovuto da quest'ultimo e, di contro, la madre dovrà versare al padre un assegno di mantenimento per il figlio di € 200,00”.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
pagina 2 di 4 della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Siracusa il 12/09/1998 (Anno 1998 – n. 456 – Parte II- Serie A).
Il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Anche le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento del figlio, maggiorenne non indipendente risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
12/09/1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Siracusa dell'anno 1998 (Atto n. 456 - Parte II – Serie A); omologa le condizioni inerenti al figlio maggiorenne non indipendente e provvede in conformità alle stesse;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione pagina 3 di 4 della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
30/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1193/2025 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, posta in decisione con provvedimento del 26.9.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Carmelo Garziano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nata a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Carmelo Garziano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 18/04/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 12/09/1998.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 12/09/1998 in Comune di
Siracusa;
- che dall'unione nasceva il figlio (il 3/11/2006); Per_1
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 137/2024, emessa da questo Tribunale in data 9/7/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di assegno di mantenimento e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Il figlio, maggiorenne, studente, al momento vive con la madre.
Entrambi i coniugi dovranno provvedere al mantenimento del figlio secondo le loro capacità e, tenuto conto dell'attuale differenza di reddito tra loro, viene concordato sin da ora che ciò avverrà nella misura del 60% per il padre e del 40% per la madre, concorrendo nelle spese ordinarie e straordinarie, purchè, queste ultime previamente concordate e debitamente documentate. In ogni caso entrambi i coniugi determinano che il coniuge non collocatario versi al coniuge collocatario un contributo mensile al mantenimento del figlio pari ad € 350,00 entro il giorno 10 di ogni mese.
Resta inteso che, qualora il figlio decida di andare a vivere con il padre, tale assegno di mantenimento non sarà più dovuto da quest'ultimo e, di contro, la madre dovrà versare al padre un assegno di mantenimento per il figlio di € 200,00”.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
pagina 2 di 4 della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Siracusa il 12/09/1998 (Anno 1998 – n. 456 – Parte II- Serie A).
Il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Anche le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento del figlio, maggiorenne non indipendente risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
12/09/1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Siracusa dell'anno 1998 (Atto n. 456 - Parte II – Serie A); omologa le condizioni inerenti al figlio maggiorenne non indipendente e provvede in conformità alle stesse;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione pagina 3 di 4 della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
30/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4