Art. 3.
L'onere di cui agli articoli precedenti, in complessive L. 80.000.000, viene fronteggiato con parte delle maggiori entrate recate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658 , concernente variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-1950 (ottavo provvedimento).
L'onere di cui agli articoli precedenti, in complessive L. 80.000.000, viene fronteggiato con parte delle maggiori entrate recate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658 , concernente variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-1950 (ottavo provvedimento).