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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 6947/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente relatore dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 29/11/2024 e presentato dai coniugi e con l'avv. SIMIONI Parte_1 Parte_2
LUCA
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 30/09/1989 a CASTELFRANCO
VENETO (TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
17.01.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in pari data, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 6947/2024:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30/09/1989 da (C.F. Parte_1
), n. in SPAGNA il 07/10/1968, e C.F._1 Parte_2
(C.F. ), n. a CASTELFRANCO VENETO (TV) il C.F._2
09/10/1962, e trascritto al n. 105, Parte II, Serie A, Anno 1989 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“- Il sig. pagherà in favore della sig.ra Parte_2 [...]
a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1
figlia la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00), Per_1
importo da rivalutarsi annualmente in base ali indici ISTAT, da versarsi entro il quindicesimo giorno di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1
ciò fino a quando la figlia non sarà economicamente
[...]
autosufficiente. - Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia
, come indicate dal Protocollo per il Processo di Famiglia Per_1
del Tribunale di Treviso datato 1/12/2016, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, ciò fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente.
Ogni altra e ulteriore spesa non compresa nel predetto Protocollo dovrà essere preventivamente concordata fra i genitori, il tutto sempre fino a quando la figlia non sarà economicamente Per_1
autosufficiente.
-I sig.ri e dichiarano Parte_1 Parte_2
di essere economicamente autosufficienti, di non avere reciproche pretese economiche relative al loro mantenimento e si danno reciprocamente atto di avere definito e/o risolto, in separata sede, ogni eventuale ulteriore rapporto pendente, anche di natura economica”.
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTELFRANCO
VENETO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 21/01/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Susanna Menegazzi