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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3365 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3362/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marianna Galioto Presidente dott. Serena Baccolini Consigliere rel. dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3362/2023 promossa
da Avv. in proprio Parte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Cesare Battisti n. 11, Milano (MI) PEC: Email_1
APPELLANTE
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
C.F. P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simona Giroldi giusta delega allegata in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sergio Stella in Via Solferino, n. 16, Milano (MI) PEC: Email_2
APPELLATA/APPELLANTE IN VI INCIDENTALE
con l'intervento del PG. pagina 1 di 12 OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 4819/2023 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante : “IN VI PRINCIPALE IN GRADO DI APPELLO, Parte_1
IN RITO E NEL MERITO : riformare il capo n. 3.2 (pagg. 7/8 dell'atto) della sentenza impugnata, n. 4819/2023 del Tribunale Civile di Milano, nonché per l'effetto riformare l'intera parte dispositiva delle medesima sentenza, parimenti impugnata, con rigetto in rito e nel merito di ogni avversa domanda incidentale, così da pronunciare definitivamente in favore del querelante, con accoglimento delle conclusioni prese dal medesimo nel primo grado di giudizio, così come qui appresso ritrascritte e confermate con gli adattamenti del caso:
§ § § IN RITO E/O NEL MERITO, IN VI PREGIUDIZIALE :
· limitare la cognizione, come da tipo legale della presente azione (cfr. Trib. Milano 19/07/2011), esclusivamente all'accertamento della falsità materiale per alterazione del documento de quo e quindi esclusivamente all'estrinseco del documento medesimo, con rifiuto del querelante ad accettare il contraddittorio sull'intrinseco del documento de quo così come su ogni altra questione;
· dichiarare in ogni caso la inammissibilità della nuova ricostruzione dei fatti introdotta nel primo grado di giudizio dalla convenuta per la prima volta con la 2ª memoria istruttoria avversaria 08-10/03/2021, trattandosi di fatti nuovi tardivamente dedotti. NEL MERITO : accogliere la formulata querela di falso così come proposta nel primo grado di giudizio, avente ad oggetto, nelle sue alterazioni materiali sopravvenute, il
“report di stampa” dell'esame emogasanalitico (EGA) del 24/05/2010 contenuto nella cartella clinica n. 13129/10 dell'Ospedale San Paolo di Milano (oggi omonimo
[...]
[...]
), e per l'effetto, accertato il falso materiale per Controparte_2 alterazione che è oggetto di censura, dichiarare come mai apposte le cancellazioni e sostituzioni manoscritte per le quali è controversia, così da rimuovere ad ogni effetto tali alterazioni dal documento in questione, dando altresì le disposizioni di cui agli artt. 226 e 227 c.p.c.. IN VI OR :
pagina 2 di 12 · con vittoria di spese, compensi professionali ed ogni altra competenza e con condanna della
convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante la temerarietà delle difese e la CP_1 condotta in giudizio, con liquidazione del danno da operarsi se del caso in via equitativa e/o comunque ai sensi dell'art.
4.8 D.M. Giustizia 55/2014. IN VI ISTRUTTORIA :
· Ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 223 e 224 c.p.c. ordinare l'acquisizione al processo, per quanto necessario, dell'originale della cartella clinica n. 13129/10 dell (oggi omonimo Controparte_3 Controparte_2
) e/o comunque disporre il sequestro della cartella
[...] medesima.
· Dichiarare inammissibili e/o comunque irrilevanti ai fini della decisione tutte le prove richieste ex adverso, per assunzione testimoniale e per CTU, e ciò in quanto: (1) estranee all'oggetto del giudizio, che verte solo sull'estrinseco del documento de quo;
(2) aventi ad oggetto fatti tardivamente dedotti, trattandosi di fatti principali, non dipendenti dalle repliche attoree, allegati per la prima volta solo con la seconda memoria istruttoria, pertanto a termini di allegazione dei fatti principali ormai scaduti.
· Dichiarare altresì inammissibili e/o irrilevanti tutti i capitoli istruttori per prova orale richiesti ex adverso, da n. 1 a n. 13, per le ragioni specificamente eccepite alle pagg. 25 ss. della memoria istruttoria 31/03/2021 di parte attrice nel primo grado di giudizio, da intendersi qui richiamate, e comunque per contrasto con gli artt. 2733, 2735, 2700, 2702 c.c., oltre che con le precedenti attestazioni ufficiali dell'Ospedale ex L. 241/90 (docc. 19 e 20) ed ex art. 256 c.p.p. (doc. 24) aventi altresì comunque valore confessorio e di atto pubblico. Esclusivamente per il denegato caso di ammissione di anche uno soltanto, o più, dei mezzi di prova richiesti ex adverso, parte querelante (per le ragioni esposte alle pagg. 27 ss. della memoria istruttoria attorea 31/03/2021 di cui al primo grado di giudizio, da intendersi qui richiamate) insiste nelle seguenti richieste istruttorie a prova contraria a valere in via condizionata:
· disporre CTU grafologica sulla parola manoscritta “venoso” apposta sul report di stampa dell'esame emogasanalitico del 24/05/2010, integrante l'alterazione per cui è querela, con comparazione di tale scritto con le altre scritture presenti nel diario della stessa cartella clinica;
· per il caso in particolare di escussione testimoniale del Dr. , Testimone_1 estendere la CTU di cui al punto precedente all'esame comparativo della scrittura del Dr. , da acquisire ritualmente in udienza quale scrittura di Testimone_1 comparazione sotto la supervisione del CTU designato;
pagina 3 di 12 · per il caso in particolare di escussione testimoniale del Dr. , sentire Testimone_1 il medesimo Dr. a prova contraria, sui seguenti capitoli per prova orale: Tes_1
1. «Vero che riconosco come mia propria scrittura, vergata di mio pugno, quella della parola “venoso” che appare manoscritta sul report di stampa dell'esame emogasanalitico del 24/05/2010 del Dr. che mi si rammostra (doc. 1 di Persona_1 parte querelante)»;
2. «Vero che, allorché qualificavo l'esame emogasanalitico del 24/05/2010 del Dr.
come venoso (così come risulta da doc. 1 di parte querelante che mi si Persona_1 rammostra), prendevo in considerazione, tra gli altri, il valore di ossigenazione PO2 pari a 41 mmHg, il quale per mia conoscenza corrisponde, per il sangue venoso, ad un valore di ossigenazione superiore all'intervallo dei valori normali, compreso infatti tra 24 e 40 mmHg, e quindi ad un'ossigenazione del paziente a livelli più che massimali»;
3. «Vero che, in occasione di quanto descritto al precedente capitolo di prova n. 2 di parte querelante, contestualmente verificavo che il paziente, Dr. , risultava Persona_1 desaturato all'esame con pulsiossimetro, che esibiva valori di SPO2 = 81% come da diaria infermieristica del giorno 24/05/2020 ad ore 11.00 e/o comunque di SPO2 = 85% come da diario clinico del giorno 24/05/2010, che mi si rammostrano entrambi (docc. 3 e 4 di parte querelante)»;
4. «Vero che, in occasione di quanto descritto ai precedenti capitoli di prova nn. 2 e 3 di parte querelante, ritenevo irrilevante il contrasto tra valore di SPO2 = 81% misurato al pulsiossimetro (indicativo di importante desaturazione) ed il valore di PO2 = 41 mmHg misurato con EGA da me qualificata come venosa (indicativo di ossigenazione a livelli più che massimali) e non ritenevo pertanto opportuna la riesecuzione dell'esame né il ricorso ad altri riscontri diagnostici atti a dirimere tale divergenza»;
5. «Vero che, a dispetto del valore di PO2 = 41 mmHg esibito dall'esame emogasanalitico del 24/05/2010 del Dr. allorché da me qualificato come Persona_1 venoso, che deponeva per un'ossigenazione del paziente oltre i livelli massimali, disponevo e/o confermavo la supplementazione di ossigeno al paziente, mediante ossigenoterapia con occhialini, come da diaria infermieristica del giorno 24/05/2020 ad ore 11.00 e successivi e come da diario clinico dei giorni seguenti, che mi si rammostrano (docc. 3 e 4 di parte querelante)»;
· per il sopra menzionato caso di escussione testimoniale del Dr. , si Testimone_1 insta affinché l'assunzione del teste avvenga, se possibile, immediatamente avanti all'intero Ecc.mo Collegio e comunque con la effettiva partecipazione e supervisione del Pubblico Ministero, con rigetto di ogni avversa istanza per prova delegata, anche per incompatibilità con il disposto di cui al 3° comma dell'art. 221 c.p.c.. Si confermano le già operate produzioni documentali. Si insiste nelle eccezioni, contestazioni e disconoscimenti operati nel primo grado di giudizio in danno delle produzioni documentali di parte convenuta. pagina 4 di 12 § § § IN VI PARIMENTI PRINCIPALE IN GRADO DI APPELLO, IN RITO E NEL MERITO, IN REPLICA ALLE AVVERSE DOMANDE DI APPELLO INCIDENTALE: rigettare ogni avversa domanda incidentale, in rito, nel merito e/o istruttoria, in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata. Con rifiuto del contraddittorio su ogni novum avversario.
§ § § IN VI OR, IN GRADO DI APPELLO:
Con vittoria di spese, compensi professionali ed ogni altra competenza e/o voce, per entrambi i gradi di giudizio, come già domandate in primo grado;
in subordine, con compensazione delle spese per entrambi i gradi, per le ragioni già esposte dal Tribunale nell'appellata sentenza. IN VI ISTRUTTORIA, IN GRADO DI APPELLO :
Con rigetto di tutte le avverse istanze istruttorie, in quanto inammissibili per le ragioni già illustrate dal querelante nel primo grado di giudizio nonché ribadite in atto di appello.
Con conferma delle eccezioni, contestazioni e disconoscimenti operati dal querelante nel primo grado di giudizio in danno delle produzioni documentali di parte convenuta, così come anche ribadite in atto di appello.
Con conferma di tutte le produzioni documentali già operate da parte querelante, in atti.
Con riserva di ulteriore produzione di giurisprudenza e relative note.
Con osservanza”
per l'appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_2 adita, respinta ogni contraria istanza, così decidere: In accoglimento del motivo di appello incidentale e in riforma parziale della sentenza impugnata, n. 4819/2023 del Tribunale Civile di Milano (capo 2.5, pp. 5-6), in via preliminare, nel merito:
− accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza, della domanda di querela di falso per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, in particolare nel motivo di appello incidentale. In ogni caso, salvo gravame, nel merito:
− confermare la sentenza impugnata e respingere le domande attoree, siccome inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, in replica ai motivi svolti dall'appellante. In via istruttoria:
− per quanto occorrer possa, si ripropongono le istanze istruttorie formulate in primo grado nella nostra seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in data 8- 10/03/2021, pp. 7-9, da intendersi qui integralmente richiamate. pagina 5 di 12 − dichiarare inammissibili i documenti prodotti tardivamente da controparte nel giudizio di primo grado con la memoria istruttoria di replica da 15 a 24. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio. Con osservanza.”
per l'intervenuto PG: “Il sostituto Procuratore Generale Luisa Russo, assicura l'avvenuta lettura degli atti pervenuti e non ritiene di formulare le proprie conclusioni, tenuto che al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del PM nel procedimento per querela di falso a tutela degli interessi generali per la pubblica fede ai sensi degli articoli 22 comma terzo e 70 comma 1 n. 5 cpc, non è necessaria la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il PM, mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (cfr. Cass. sez. 2 sentenza n. 27402 del 29/10/2018)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Milano l' Parte_1 [...]
proponendo querela di falso avverso il report Controparte_1 Contr di stampa dell'esame emogasanalitico , eseguito in data 24/5/2010 nell'interesse del paziente padre dell'attore, successivamente deceduto. Persona_1
L'esito di tale esame era inserito nella cartella clinica n 13129/2010 dell'Ospedale San Paolo di Milano. L'attore ha invocato la falsità materiale del documento consistente nell'alterazione del report attraverso cancellazioni e sostituzioni manoscritte. Il falso ipotizzato si era concretizzato, nella prospettazione di parte attrice, in una annotazione avente ad oggetto la qualificazione, arteriosa e non venosa, del campione prelevato, e operata dal personale sanitario in difformità rispetto al risultato stampato dal mezzo meccanico. L'asserita alterazione avrebbe comportato, secondo la sostituzione Parte_1 dell'esame su campione ematico arterioso con un esame su campione venoso, da cui sarebbe conseguita la mancata rilevazione da parte dei sanitari di uno stato di ipossia del paziente, che ne avrebbe determinato il successivo decesso. ha chiesto, quindi, che fosse dichiarata la falsità del documento. Parte_1
Nel costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Milano, l ha eccepito: CP_1
-l'inammissibilità e/o improponibilità della querela di falso con riferimento al documento litigioso, in ragione della natura di mera certificazione del medesimo;
-la carenza di legittimazione attiva e l'interesse ad agire di atteso che Parte_1 lo stesso aveva ceduto, in favore della madre , le proprie quote Parte_2
pagina 6 di 12 ereditarie nonché il diritto risarcitorio nei confronti dell'ospedale, azionato innanzi al Tribunale di Milano in diverso giudizio;
-la carenza delle condizioni dell'azione anche sotto il profilo della prescrizione del reato di falso;
-nel merito, l'infondatezza della domanda per insussistenza di un falso materiale. All'esito del giudizio, con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano rigettava la domanda, dovendo ritenersi esclusa la lesione della pubblica fede e dell'interesse specifico garantito dal documento in merito alla sua provenienza e veridicità.
In motivazione, il Tribunale di Milano escludeva la fondatezza di tutte le eccezioni svolte in via preliminare dall'azienda sanitaria convenuta, atteso che:
-l'attore, avendo dichiarato di agire iure proprio, e quindi esercitando legittimamente il proprio diritto indisponibile, morale e biologico (vantato in qualità di discendente diretto del deceduto e non in qualità di erede), doveva ritenersi legittimato ad Persona_1 agire ai sensi dell'art. 81 cpc;
-la querela di falso doveva ritenersi imprescrittibile, in quanto autonoma sia rispetto all'eventuale improcedibilità del reato di falso, sia rispetto all'intervenuta prescrizione della successiva ed eventuale domanda risarcitoria coltivata in diverso e separato giudizio;
- escludeva che l'intervento materiale eseguito sul report – consistente nell'apposizione a penna dell'aggettivo “venoso” seguito dal punto interrogativo, sopra alla parola
“arterioso” in corrispondenza della dicitura “tipo di campione” – avesse attestato fatti difformi dal vero, costituendo, piuttosto, un dubbio diagnostico espresso dall'autore dell'alterazione rispetto all'esito dell'analisi, senza certificare alcun fatto o sostituirlo al risultato ottenuto dal macchinario.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma. Parte_1
L'appello è stato affidato a cinque motivi, come di seguito rubricati:
1. “Mancato apprezzamento, in fatto ed in diritto, di una oggettiva soppressione e sostituzione del dato clinico, supportata da una coerente intenzionalità sostitutiva.”
2. “Mancato apprezzamento, in fatto, della lesività (non innocuità) del falso, anche per come già sperimentata storicamente in concreto e documentata in precedenti vicende processuali.”
3. “Mancato apprezzamento, in fatto, nonchè mancato riconoscimento, in diritto, della radicale inesistenza di un dubbio diagnostico anteriore all'alterazione.”
4. “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 476 e 49 c.p. e 221 ss. C.p.c., secondo l'interpretazione ed applicazione dell'art. 476 c.p. data dalle sezioni penali della Suprema Corte di Cassazione.”
pagina 7 di 12 5. “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 476 e 49 c.p. e 221 ss. C.p.c. nella autonoma prospettiva di diritto civile.” Si è costituita in giudizio l , contestando la fondatezza Controparte_2 dell'impugnazione avversaria, di cui ha chiesto il rigetto, e proponendo appello incidentale. L'appellante in via incidentale ha censurato la sentenza del Tribunale di Milano nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda di querela di falso. All'udienza di prima comparizione, la causa è stata rinviava per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito degli scritti conclusivi e previa acquisizione delle conclusioni del P.G. Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa perviene a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del presente contenzioso è costituito dal report di stampa di un esame emogasanalitico, contenuto nella cartella clinica (n. 13129/2010) di Persona_1 dell'ospedale appellato. L'esame veniva eseguito sul paziente in data 24/5/2010, mediante il macchinario di analisi “Radiometer serie abl 700”, come si rileva dall'estratto prodotto agli atti del giudizio innanzi al Tribunale di Milano. Le contestazioni mosse in primo grado in merito alla falsità del documento – e reiterate con l'appello –sarebbero suffragate da un'alterazione presente nel documento medesimo, che, in corrispondenza della dicitura “Tipo di campione”, riporta, stampato, l'aggettivo “arterioso”. Tale ultima parola risulta sovrascritta da un tratto di penna dal basso verso l'alto e dalla sinistra verso la destra, volto a “barrare” l'aggettivo, e accompagnato dalla parola scritta a penna “venoso”, seguita da un punto interrogativo. Il Tribunale di Milano ha osservato che non era possibile, né dall'analisi del report né dalla diaria infermieristica del 24/5/2010 contenuta dalla cartella clinica, identificare il medico o il sanitario che aveva effettuato l'annotazione a penna. ha ribadito con l'appello che il documento impugnato contiene una Parte_1 mutazione del vero, evidenziando come il referto presentasse una “oggettiva soppressione e sostituzione del dato clinico preesistente, quale oggetto della certificazione cui il documento è finalizzato […] con il conclusivo effetto del permanere di una certificazione (come tale ormai falsa), ma di un dato diverso da quello attestato genuinamente in origine (immutazione del vero)” (cfr. pp. 12-13 atto di appello). Da tali premesse l'appellante ha fatto discendere l'erroneità della decisione impugnata, anche con riferimento alla pretesa innocuità dell'alterazione documentale in questione, e ha rinviato agli atti del giudizio iscritto al n. R.G. 17155/2011 del Tribunale di Milano, promosso dalla madre a titolo di risarcimento danni e definito con un accordo transattivo. pagina 8 di 12 In tesi, il Tribunale di Milano -nell'escludere l'offensività della correzione apposta sul documento litigioso- avrebbe applicato erroneamente l'ipotesi elaborata dalla giurisprudenza penalistica del c.d. “falso innocuo” e l'esimente di cui all'art. 49 c.p. in materia di reato impossibile, senza tener conto che la tutela civilistica doveva intendersi in un'accezione più ampia, con massima espansione attribuibile alla tutela della pubblica fede.
Consolidata giurisprudenza di legittimità1 afferma che la cartella clinica, sia nel supporto cartaceo che in quello informatico, è un atto pubblico a rilevanza giuridica e che, come tale, deve contenere una rappresentazione “veritiera, completa, immediata e cronologicamente ordinata” degli eventi clinici rilevanti. La cartella clinica ricomprende tutti i documenti redatti da personale medico-sanitario che, in quanto pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, hanno l'obbligo di riportare la verità di quanto è avvenuto in ospedale. E', dunque, atto pubblico “facente piena prova fino a querela di falso del decorso clinico della malattia del paziente e dei vari fatti clinici che lo interessano”2 ed anche per quelle redatte da un'azienda ospedaliera pubblica, come per il caso per cui si procede, sono applicabili le disposizioni di cui gli artt. 2699 e ss cod. civ. “per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse”3. Proprio con riferimento al profilo diagnostico, e alle attestazioni ivi contenute, l'azienda sanitaria ha eccepito -ribadendolo con l'appello in via incidentale- la non estensibilità dell'efficacia di atto pubblico al report di stampa per cui è causa e, dunque, l'inammissibilità della querela di falso. La Corte ritiene condivisibili le conclusioni del Giudice di primo grado. Ciò di cui si duole l'appellante sono le annotazione a penna, apportate da soggetto non identificato, successivamente alla formazione del report inserito nella cartella clinica. Poiché la cartella clinica acquisisce carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione, non vi è dubbio -a parere della Corte- che la querela di falso, nel caso oggetto di esame, sia astrattamente ammissibile.
I motivi dell'appello in via principale vengono trattati unitariamente in ragione della loro stretta connessione. Le questioni in diritto che sollevano, nei termini dedotti, non richiedono la riapertura dell'attività istruttoria. Appaiono condivisibili e meritevoli di essere confermate, anche in risposta ai motivi proposti dal le conclusioni del Tribunale di Milano di rigetto della querela di Pt_1 falso. L'annotazione posta a penna sul referto diagnostico non è tale da comportare un'alterazione della verità storica, come preteso dall'appellante, in quanto non documenta fatti diversi da quelli rappresentati nell'originale dell'atto: da un lato, non è tale da rendere inintelligibile il dato espresso dall'accertamento strumentale operato con il macchinario e, dall'altro lato, la presenza del punto interrogativo accanto alla scritta
“venoso” rende manifesta la natura dubitativa dell'annotazione. In altri termini, come già osservato dal Tribunale di Milano, “l'annotazione manoscritta, […] esprime un apprezzamento e non certifica un fatto – ossia la natura del campione – sostituendolo al risultato del macchinario”4. L'annotazione, in definitiva, evidenzia esclusivamente che il suo autore ha espresso un dubbio in merito alla natura del prelievo oggetto di esame, senza certificare alcun fatto storico diverso rispetto a quello testimoniato dall'esito meccanico del test diagnostico. Tale dubbio è stato giustificato dall'azienda ospedaliera, sin dai primi atti difensivi, con la presenza, nel referto del macchinario, di valori incompatibili con la qualificazione del campione ematico come arterioso, senza che l'appellante abbia contrapposto a tale giustificazione una valida e compiuta contestazione.
Le valutazioni svolte permettono di escludere il carattere lesivo dell'alterazione, atteso che il documento non certifica un fatto difforme. Non assumono, peraltro, alcun valore dirimente – quanto meno nel senso prospettato dall'appellante – le risultanze istruttorie del procedimento instaurato a fini risarcitori innanzi al medesimo Tribunale di Milano (R.G. n. 17155/2011) dalla moglie del de cuius nei confronti dell'ospedale. Sul punto va anzitutto rilevato come, in quella sede, i CTU nominati fossero chiamati a pronunciarsi in ordine al nesso causale tra eventuali condotte inadempienti dei sanitari e il decesso del paziente, proprio ai fini del riconoscimento del diritto di Parte_2 al risarcimento del danno conseguente alla morte del coniuge. In tal senso, il Collegio peritale nominato dal Tribunale di Milano, oltre ad aver escluso la sussistenza del predetto nesso eziologico, ha accertato l'impossibilità di “esprimere certezze circa la natura del campione di sangue esaminato” nell'ambito dell'esame emogasanalitico del 24/5/2010 (così nelle repliche alle osservazioni dei consulenti di parte, p. 11, doc. 15 primo grado parte appellata). A riguardo, i CTU hanno evidenziato come l'assenza di certezza in merito alle risultanze dell'esame – dovuto proprio all'annotazione dubitativa posta sul documento a penna – rappresentasse un dato neutro e non incidesse, in alcun modo, sul mancato 4 Pag. 7 della sentenza impugnata. pagina 10 di 12 riconoscimento del rapporto di causalità tra la condotta asseritamente inadempiente dei sanitari dell'ospedale e il decesso del paziente. Conclusivamente viene confermata la natura dubitativa attribuita all'annotazione dal Giudice di primo grado, dovendo escludersi che la modificazione apportata all'esito del referto sia idonea ad attribuire al medesimo un significato unilaterale e diverso dall'originale. In altri termini, il contenuto dell'alterazione non rende manifesta alcuna forma di preordinazione dolosa del suo autore alla falsificazione del documento. La sussistenza di un dolo di falsificazione è anzi contraddetto – come correttamente evidenziato dall'appellata azienda sanitaria– dalle modalità di esecuzione dell'annotazione medesima, attesa non solo la presenza del punto interrogativo accanto alla scritta a penna “venoso”, ma anche del segno, sempre apposto a penna, sopra l'aggettivo “arterioso”, che non occulta ma anzi rende, comunque, visibile il risultato diagnostico prodotto dal macchinario. Parimenti irrilevanti appaiono le considerazioni dell'appellante in merito alla non corrispondenza tra quanto riportato nella diaria infermieristica del 24/5/2010, che attesta l'effettuazione dell'EGA su sangue arterioso e il referto indicato come alterato. L'annotazione sul documento oggetto di causa è stata verosimilmente apposta nell'ambito dello studio del quadro clinico del paziente, in data successiva a quella di effettuazione dell'esame e di compilazione della diaria. L'asserita erronea previsione e applicazione, nella sentenza impugnata, della figura elaborata dalla giurisprudenza penale del falso innocuo e dell'esimente di cui all'art. 49 cp in tema di reato impossibile è, a giudizio della Corte, non rilevante ai fini della decisione. Il Tribunale di Milano, invero, ha escluso che l'annotazione manoscritta costituisse un falso materiale. Il riferimento al carattere innocuo dell'alterazione è esclusivamente teso ad evidenziare l'inidoneità di quest'ultima a trarre in inganno la collettività in merito alla genuinità del documento – in altri termini, la sua inoffensività rispetto al bene della pubblica fede. Si tratta, in altri termini, di un riferimento “atecnico” al concetto di innocuità penalmente rilevante, volto a escludere che l'annotazione manoscritta sul documento fosse idonea a incidere sul significato complessivo del report, sul suo valore probatorio e sulla sua funzione documentale. Le modalità con cui l'annotazione è stata effettuata, già evidenziate nella motivazione che precede, escludono qualsivoglia intento contraffattivo ed elimina ab origine la possibilità di ritenere sussistente un falso materiale.
La sentenza impugnata non può che essere confermata e l'appellante Parte_1 parte sostanzialmente soccombente, è tenuto al pagamento delle spese del grado ex art. 91 cpc in favore dell' . Controparte_1
pagina 11 di 12 La liquidazione, come da dispositivo, tiene conto dei parametri medi dello scaglione di riferimento previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (valore indeterminabile, complessità media), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata. Sussistono, inoltre, a carico dell'appellante e dell'appellata, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello in via principale proposto da e quello in via Parte_1 incidentale proposto da e e, per l'effetto, conferma la Controparte_2 CP_2 sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore dell'appellata Controparte_1
, che liquida in complessivi € 8.470,00 per compensi (di cui € 2.518,00 per la
[...] fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 4.287,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nell misura del 15% ed accessori di legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellata, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9/7/2025.
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Marianna Galioto
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 da ultimo Cass. n. 17647/2025. 2 Cass. ss.uu. 7958 del 11.07.1992. 3 Cass. n. 37314 del 29.05.2013 pagina 9 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marianna Galioto Presidente dott. Serena Baccolini Consigliere rel. dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3362/2023 promossa
da Avv. in proprio Parte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Cesare Battisti n. 11, Milano (MI) PEC: Email_1
APPELLANTE
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
C.F. P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simona Giroldi giusta delega allegata in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sergio Stella in Via Solferino, n. 16, Milano (MI) PEC: Email_2
APPELLATA/APPELLANTE IN VI INCIDENTALE
con l'intervento del PG. pagina 1 di 12 OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 4819/2023 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante : “IN VI PRINCIPALE IN GRADO DI APPELLO, Parte_1
IN RITO E NEL MERITO : riformare il capo n. 3.2 (pagg. 7/8 dell'atto) della sentenza impugnata, n. 4819/2023 del Tribunale Civile di Milano, nonché per l'effetto riformare l'intera parte dispositiva delle medesima sentenza, parimenti impugnata, con rigetto in rito e nel merito di ogni avversa domanda incidentale, così da pronunciare definitivamente in favore del querelante, con accoglimento delle conclusioni prese dal medesimo nel primo grado di giudizio, così come qui appresso ritrascritte e confermate con gli adattamenti del caso:
§ § § IN RITO E/O NEL MERITO, IN VI PREGIUDIZIALE :
· limitare la cognizione, come da tipo legale della presente azione (cfr. Trib. Milano 19/07/2011), esclusivamente all'accertamento della falsità materiale per alterazione del documento de quo e quindi esclusivamente all'estrinseco del documento medesimo, con rifiuto del querelante ad accettare il contraddittorio sull'intrinseco del documento de quo così come su ogni altra questione;
· dichiarare in ogni caso la inammissibilità della nuova ricostruzione dei fatti introdotta nel primo grado di giudizio dalla convenuta per la prima volta con la 2ª memoria istruttoria avversaria 08-10/03/2021, trattandosi di fatti nuovi tardivamente dedotti. NEL MERITO : accogliere la formulata querela di falso così come proposta nel primo grado di giudizio, avente ad oggetto, nelle sue alterazioni materiali sopravvenute, il
“report di stampa” dell'esame emogasanalitico (EGA) del 24/05/2010 contenuto nella cartella clinica n. 13129/10 dell'Ospedale San Paolo di Milano (oggi omonimo
[...]
[...]
), e per l'effetto, accertato il falso materiale per Controparte_2 alterazione che è oggetto di censura, dichiarare come mai apposte le cancellazioni e sostituzioni manoscritte per le quali è controversia, così da rimuovere ad ogni effetto tali alterazioni dal documento in questione, dando altresì le disposizioni di cui agli artt. 226 e 227 c.p.c.. IN VI OR :
pagina 2 di 12 · con vittoria di spese, compensi professionali ed ogni altra competenza e con condanna della
convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante la temerarietà delle difese e la CP_1 condotta in giudizio, con liquidazione del danno da operarsi se del caso in via equitativa e/o comunque ai sensi dell'art.
4.8 D.M. Giustizia 55/2014. IN VI ISTRUTTORIA :
· Ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 223 e 224 c.p.c. ordinare l'acquisizione al processo, per quanto necessario, dell'originale della cartella clinica n. 13129/10 dell (oggi omonimo Controparte_3 Controparte_2
) e/o comunque disporre il sequestro della cartella
[...] medesima.
· Dichiarare inammissibili e/o comunque irrilevanti ai fini della decisione tutte le prove richieste ex adverso, per assunzione testimoniale e per CTU, e ciò in quanto: (1) estranee all'oggetto del giudizio, che verte solo sull'estrinseco del documento de quo;
(2) aventi ad oggetto fatti tardivamente dedotti, trattandosi di fatti principali, non dipendenti dalle repliche attoree, allegati per la prima volta solo con la seconda memoria istruttoria, pertanto a termini di allegazione dei fatti principali ormai scaduti.
· Dichiarare altresì inammissibili e/o irrilevanti tutti i capitoli istruttori per prova orale richiesti ex adverso, da n. 1 a n. 13, per le ragioni specificamente eccepite alle pagg. 25 ss. della memoria istruttoria 31/03/2021 di parte attrice nel primo grado di giudizio, da intendersi qui richiamate, e comunque per contrasto con gli artt. 2733, 2735, 2700, 2702 c.c., oltre che con le precedenti attestazioni ufficiali dell'Ospedale ex L. 241/90 (docc. 19 e 20) ed ex art. 256 c.p.p. (doc. 24) aventi altresì comunque valore confessorio e di atto pubblico. Esclusivamente per il denegato caso di ammissione di anche uno soltanto, o più, dei mezzi di prova richiesti ex adverso, parte querelante (per le ragioni esposte alle pagg. 27 ss. della memoria istruttoria attorea 31/03/2021 di cui al primo grado di giudizio, da intendersi qui richiamate) insiste nelle seguenti richieste istruttorie a prova contraria a valere in via condizionata:
· disporre CTU grafologica sulla parola manoscritta “venoso” apposta sul report di stampa dell'esame emogasanalitico del 24/05/2010, integrante l'alterazione per cui è querela, con comparazione di tale scritto con le altre scritture presenti nel diario della stessa cartella clinica;
· per il caso in particolare di escussione testimoniale del Dr. , Testimone_1 estendere la CTU di cui al punto precedente all'esame comparativo della scrittura del Dr. , da acquisire ritualmente in udienza quale scrittura di Testimone_1 comparazione sotto la supervisione del CTU designato;
pagina 3 di 12 · per il caso in particolare di escussione testimoniale del Dr. , sentire Testimone_1 il medesimo Dr. a prova contraria, sui seguenti capitoli per prova orale: Tes_1
1. «Vero che riconosco come mia propria scrittura, vergata di mio pugno, quella della parola “venoso” che appare manoscritta sul report di stampa dell'esame emogasanalitico del 24/05/2010 del Dr. che mi si rammostra (doc. 1 di Persona_1 parte querelante)»;
2. «Vero che, allorché qualificavo l'esame emogasanalitico del 24/05/2010 del Dr.
come venoso (così come risulta da doc. 1 di parte querelante che mi si Persona_1 rammostra), prendevo in considerazione, tra gli altri, il valore di ossigenazione PO2 pari a 41 mmHg, il quale per mia conoscenza corrisponde, per il sangue venoso, ad un valore di ossigenazione superiore all'intervallo dei valori normali, compreso infatti tra 24 e 40 mmHg, e quindi ad un'ossigenazione del paziente a livelli più che massimali»;
3. «Vero che, in occasione di quanto descritto al precedente capitolo di prova n. 2 di parte querelante, contestualmente verificavo che il paziente, Dr. , risultava Persona_1 desaturato all'esame con pulsiossimetro, che esibiva valori di SPO2 = 81% come da diaria infermieristica del giorno 24/05/2020 ad ore 11.00 e/o comunque di SPO2 = 85% come da diario clinico del giorno 24/05/2010, che mi si rammostrano entrambi (docc. 3 e 4 di parte querelante)»;
4. «Vero che, in occasione di quanto descritto ai precedenti capitoli di prova nn. 2 e 3 di parte querelante, ritenevo irrilevante il contrasto tra valore di SPO2 = 81% misurato al pulsiossimetro (indicativo di importante desaturazione) ed il valore di PO2 = 41 mmHg misurato con EGA da me qualificata come venosa (indicativo di ossigenazione a livelli più che massimali) e non ritenevo pertanto opportuna la riesecuzione dell'esame né il ricorso ad altri riscontri diagnostici atti a dirimere tale divergenza»;
5. «Vero che, a dispetto del valore di PO2 = 41 mmHg esibito dall'esame emogasanalitico del 24/05/2010 del Dr. allorché da me qualificato come Persona_1 venoso, che deponeva per un'ossigenazione del paziente oltre i livelli massimali, disponevo e/o confermavo la supplementazione di ossigeno al paziente, mediante ossigenoterapia con occhialini, come da diaria infermieristica del giorno 24/05/2020 ad ore 11.00 e successivi e come da diario clinico dei giorni seguenti, che mi si rammostrano (docc. 3 e 4 di parte querelante)»;
· per il sopra menzionato caso di escussione testimoniale del Dr. , si Testimone_1 insta affinché l'assunzione del teste avvenga, se possibile, immediatamente avanti all'intero Ecc.mo Collegio e comunque con la effettiva partecipazione e supervisione del Pubblico Ministero, con rigetto di ogni avversa istanza per prova delegata, anche per incompatibilità con il disposto di cui al 3° comma dell'art. 221 c.p.c.. Si confermano le già operate produzioni documentali. Si insiste nelle eccezioni, contestazioni e disconoscimenti operati nel primo grado di giudizio in danno delle produzioni documentali di parte convenuta. pagina 4 di 12 § § § IN VI PARIMENTI PRINCIPALE IN GRADO DI APPELLO, IN RITO E NEL MERITO, IN REPLICA ALLE AVVERSE DOMANDE DI APPELLO INCIDENTALE: rigettare ogni avversa domanda incidentale, in rito, nel merito e/o istruttoria, in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata. Con rifiuto del contraddittorio su ogni novum avversario.
§ § § IN VI OR, IN GRADO DI APPELLO:
Con vittoria di spese, compensi professionali ed ogni altra competenza e/o voce, per entrambi i gradi di giudizio, come già domandate in primo grado;
in subordine, con compensazione delle spese per entrambi i gradi, per le ragioni già esposte dal Tribunale nell'appellata sentenza. IN VI ISTRUTTORIA, IN GRADO DI APPELLO :
Con rigetto di tutte le avverse istanze istruttorie, in quanto inammissibili per le ragioni già illustrate dal querelante nel primo grado di giudizio nonché ribadite in atto di appello.
Con conferma delle eccezioni, contestazioni e disconoscimenti operati dal querelante nel primo grado di giudizio in danno delle produzioni documentali di parte convenuta, così come anche ribadite in atto di appello.
Con conferma di tutte le produzioni documentali già operate da parte querelante, in atti.
Con riserva di ulteriore produzione di giurisprudenza e relative note.
Con osservanza”
per l'appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_2 adita, respinta ogni contraria istanza, così decidere: In accoglimento del motivo di appello incidentale e in riforma parziale della sentenza impugnata, n. 4819/2023 del Tribunale Civile di Milano (capo 2.5, pp. 5-6), in via preliminare, nel merito:
− accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza, della domanda di querela di falso per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, in particolare nel motivo di appello incidentale. In ogni caso, salvo gravame, nel merito:
− confermare la sentenza impugnata e respingere le domande attoree, siccome inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, in replica ai motivi svolti dall'appellante. In via istruttoria:
− per quanto occorrer possa, si ripropongono le istanze istruttorie formulate in primo grado nella nostra seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in data 8- 10/03/2021, pp. 7-9, da intendersi qui integralmente richiamate. pagina 5 di 12 − dichiarare inammissibili i documenti prodotti tardivamente da controparte nel giudizio di primo grado con la memoria istruttoria di replica da 15 a 24. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio. Con osservanza.”
per l'intervenuto PG: “Il sostituto Procuratore Generale Luisa Russo, assicura l'avvenuta lettura degli atti pervenuti e non ritiene di formulare le proprie conclusioni, tenuto che al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del PM nel procedimento per querela di falso a tutela degli interessi generali per la pubblica fede ai sensi degli articoli 22 comma terzo e 70 comma 1 n. 5 cpc, non è necessaria la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il PM, mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (cfr. Cass. sez. 2 sentenza n. 27402 del 29/10/2018)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Milano l' Parte_1 [...]
proponendo querela di falso avverso il report Controparte_1 Contr di stampa dell'esame emogasanalitico , eseguito in data 24/5/2010 nell'interesse del paziente padre dell'attore, successivamente deceduto. Persona_1
L'esito di tale esame era inserito nella cartella clinica n 13129/2010 dell'Ospedale San Paolo di Milano. L'attore ha invocato la falsità materiale del documento consistente nell'alterazione del report attraverso cancellazioni e sostituzioni manoscritte. Il falso ipotizzato si era concretizzato, nella prospettazione di parte attrice, in una annotazione avente ad oggetto la qualificazione, arteriosa e non venosa, del campione prelevato, e operata dal personale sanitario in difformità rispetto al risultato stampato dal mezzo meccanico. L'asserita alterazione avrebbe comportato, secondo la sostituzione Parte_1 dell'esame su campione ematico arterioso con un esame su campione venoso, da cui sarebbe conseguita la mancata rilevazione da parte dei sanitari di uno stato di ipossia del paziente, che ne avrebbe determinato il successivo decesso. ha chiesto, quindi, che fosse dichiarata la falsità del documento. Parte_1
Nel costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Milano, l ha eccepito: CP_1
-l'inammissibilità e/o improponibilità della querela di falso con riferimento al documento litigioso, in ragione della natura di mera certificazione del medesimo;
-la carenza di legittimazione attiva e l'interesse ad agire di atteso che Parte_1 lo stesso aveva ceduto, in favore della madre , le proprie quote Parte_2
pagina 6 di 12 ereditarie nonché il diritto risarcitorio nei confronti dell'ospedale, azionato innanzi al Tribunale di Milano in diverso giudizio;
-la carenza delle condizioni dell'azione anche sotto il profilo della prescrizione del reato di falso;
-nel merito, l'infondatezza della domanda per insussistenza di un falso materiale. All'esito del giudizio, con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano rigettava la domanda, dovendo ritenersi esclusa la lesione della pubblica fede e dell'interesse specifico garantito dal documento in merito alla sua provenienza e veridicità.
In motivazione, il Tribunale di Milano escludeva la fondatezza di tutte le eccezioni svolte in via preliminare dall'azienda sanitaria convenuta, atteso che:
-l'attore, avendo dichiarato di agire iure proprio, e quindi esercitando legittimamente il proprio diritto indisponibile, morale e biologico (vantato in qualità di discendente diretto del deceduto e non in qualità di erede), doveva ritenersi legittimato ad Persona_1 agire ai sensi dell'art. 81 cpc;
-la querela di falso doveva ritenersi imprescrittibile, in quanto autonoma sia rispetto all'eventuale improcedibilità del reato di falso, sia rispetto all'intervenuta prescrizione della successiva ed eventuale domanda risarcitoria coltivata in diverso e separato giudizio;
- escludeva che l'intervento materiale eseguito sul report – consistente nell'apposizione a penna dell'aggettivo “venoso” seguito dal punto interrogativo, sopra alla parola
“arterioso” in corrispondenza della dicitura “tipo di campione” – avesse attestato fatti difformi dal vero, costituendo, piuttosto, un dubbio diagnostico espresso dall'autore dell'alterazione rispetto all'esito dell'analisi, senza certificare alcun fatto o sostituirlo al risultato ottenuto dal macchinario.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma. Parte_1
L'appello è stato affidato a cinque motivi, come di seguito rubricati:
1. “Mancato apprezzamento, in fatto ed in diritto, di una oggettiva soppressione e sostituzione del dato clinico, supportata da una coerente intenzionalità sostitutiva.”
2. “Mancato apprezzamento, in fatto, della lesività (non innocuità) del falso, anche per come già sperimentata storicamente in concreto e documentata in precedenti vicende processuali.”
3. “Mancato apprezzamento, in fatto, nonchè mancato riconoscimento, in diritto, della radicale inesistenza di un dubbio diagnostico anteriore all'alterazione.”
4. “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 476 e 49 c.p. e 221 ss. C.p.c., secondo l'interpretazione ed applicazione dell'art. 476 c.p. data dalle sezioni penali della Suprema Corte di Cassazione.”
pagina 7 di 12 5. “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 476 e 49 c.p. e 221 ss. C.p.c. nella autonoma prospettiva di diritto civile.” Si è costituita in giudizio l , contestando la fondatezza Controparte_2 dell'impugnazione avversaria, di cui ha chiesto il rigetto, e proponendo appello incidentale. L'appellante in via incidentale ha censurato la sentenza del Tribunale di Milano nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda di querela di falso. All'udienza di prima comparizione, la causa è stata rinviava per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito degli scritti conclusivi e previa acquisizione delle conclusioni del P.G. Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa perviene a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del presente contenzioso è costituito dal report di stampa di un esame emogasanalitico, contenuto nella cartella clinica (n. 13129/2010) di Persona_1 dell'ospedale appellato. L'esame veniva eseguito sul paziente in data 24/5/2010, mediante il macchinario di analisi “Radiometer serie abl 700”, come si rileva dall'estratto prodotto agli atti del giudizio innanzi al Tribunale di Milano. Le contestazioni mosse in primo grado in merito alla falsità del documento – e reiterate con l'appello –sarebbero suffragate da un'alterazione presente nel documento medesimo, che, in corrispondenza della dicitura “Tipo di campione”, riporta, stampato, l'aggettivo “arterioso”. Tale ultima parola risulta sovrascritta da un tratto di penna dal basso verso l'alto e dalla sinistra verso la destra, volto a “barrare” l'aggettivo, e accompagnato dalla parola scritta a penna “venoso”, seguita da un punto interrogativo. Il Tribunale di Milano ha osservato che non era possibile, né dall'analisi del report né dalla diaria infermieristica del 24/5/2010 contenuta dalla cartella clinica, identificare il medico o il sanitario che aveva effettuato l'annotazione a penna. ha ribadito con l'appello che il documento impugnato contiene una Parte_1 mutazione del vero, evidenziando come il referto presentasse una “oggettiva soppressione e sostituzione del dato clinico preesistente, quale oggetto della certificazione cui il documento è finalizzato […] con il conclusivo effetto del permanere di una certificazione (come tale ormai falsa), ma di un dato diverso da quello attestato genuinamente in origine (immutazione del vero)” (cfr. pp. 12-13 atto di appello). Da tali premesse l'appellante ha fatto discendere l'erroneità della decisione impugnata, anche con riferimento alla pretesa innocuità dell'alterazione documentale in questione, e ha rinviato agli atti del giudizio iscritto al n. R.G. 17155/2011 del Tribunale di Milano, promosso dalla madre a titolo di risarcimento danni e definito con un accordo transattivo. pagina 8 di 12 In tesi, il Tribunale di Milano -nell'escludere l'offensività della correzione apposta sul documento litigioso- avrebbe applicato erroneamente l'ipotesi elaborata dalla giurisprudenza penalistica del c.d. “falso innocuo” e l'esimente di cui all'art. 49 c.p. in materia di reato impossibile, senza tener conto che la tutela civilistica doveva intendersi in un'accezione più ampia, con massima espansione attribuibile alla tutela della pubblica fede.
Consolidata giurisprudenza di legittimità1 afferma che la cartella clinica, sia nel supporto cartaceo che in quello informatico, è un atto pubblico a rilevanza giuridica e che, come tale, deve contenere una rappresentazione “veritiera, completa, immediata e cronologicamente ordinata” degli eventi clinici rilevanti. La cartella clinica ricomprende tutti i documenti redatti da personale medico-sanitario che, in quanto pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, hanno l'obbligo di riportare la verità di quanto è avvenuto in ospedale. E', dunque, atto pubblico “facente piena prova fino a querela di falso del decorso clinico della malattia del paziente e dei vari fatti clinici che lo interessano”2 ed anche per quelle redatte da un'azienda ospedaliera pubblica, come per il caso per cui si procede, sono applicabili le disposizioni di cui gli artt. 2699 e ss cod. civ. “per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse”3. Proprio con riferimento al profilo diagnostico, e alle attestazioni ivi contenute, l'azienda sanitaria ha eccepito -ribadendolo con l'appello in via incidentale- la non estensibilità dell'efficacia di atto pubblico al report di stampa per cui è causa e, dunque, l'inammissibilità della querela di falso. La Corte ritiene condivisibili le conclusioni del Giudice di primo grado. Ciò di cui si duole l'appellante sono le annotazione a penna, apportate da soggetto non identificato, successivamente alla formazione del report inserito nella cartella clinica. Poiché la cartella clinica acquisisce carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione, non vi è dubbio -a parere della Corte- che la querela di falso, nel caso oggetto di esame, sia astrattamente ammissibile.
I motivi dell'appello in via principale vengono trattati unitariamente in ragione della loro stretta connessione. Le questioni in diritto che sollevano, nei termini dedotti, non richiedono la riapertura dell'attività istruttoria. Appaiono condivisibili e meritevoli di essere confermate, anche in risposta ai motivi proposti dal le conclusioni del Tribunale di Milano di rigetto della querela di Pt_1 falso. L'annotazione posta a penna sul referto diagnostico non è tale da comportare un'alterazione della verità storica, come preteso dall'appellante, in quanto non documenta fatti diversi da quelli rappresentati nell'originale dell'atto: da un lato, non è tale da rendere inintelligibile il dato espresso dall'accertamento strumentale operato con il macchinario e, dall'altro lato, la presenza del punto interrogativo accanto alla scritta
“venoso” rende manifesta la natura dubitativa dell'annotazione. In altri termini, come già osservato dal Tribunale di Milano, “l'annotazione manoscritta, […] esprime un apprezzamento e non certifica un fatto – ossia la natura del campione – sostituendolo al risultato del macchinario”4. L'annotazione, in definitiva, evidenzia esclusivamente che il suo autore ha espresso un dubbio in merito alla natura del prelievo oggetto di esame, senza certificare alcun fatto storico diverso rispetto a quello testimoniato dall'esito meccanico del test diagnostico. Tale dubbio è stato giustificato dall'azienda ospedaliera, sin dai primi atti difensivi, con la presenza, nel referto del macchinario, di valori incompatibili con la qualificazione del campione ematico come arterioso, senza che l'appellante abbia contrapposto a tale giustificazione una valida e compiuta contestazione.
Le valutazioni svolte permettono di escludere il carattere lesivo dell'alterazione, atteso che il documento non certifica un fatto difforme. Non assumono, peraltro, alcun valore dirimente – quanto meno nel senso prospettato dall'appellante – le risultanze istruttorie del procedimento instaurato a fini risarcitori innanzi al medesimo Tribunale di Milano (R.G. n. 17155/2011) dalla moglie del de cuius nei confronti dell'ospedale. Sul punto va anzitutto rilevato come, in quella sede, i CTU nominati fossero chiamati a pronunciarsi in ordine al nesso causale tra eventuali condotte inadempienti dei sanitari e il decesso del paziente, proprio ai fini del riconoscimento del diritto di Parte_2 al risarcimento del danno conseguente alla morte del coniuge. In tal senso, il Collegio peritale nominato dal Tribunale di Milano, oltre ad aver escluso la sussistenza del predetto nesso eziologico, ha accertato l'impossibilità di “esprimere certezze circa la natura del campione di sangue esaminato” nell'ambito dell'esame emogasanalitico del 24/5/2010 (così nelle repliche alle osservazioni dei consulenti di parte, p. 11, doc. 15 primo grado parte appellata). A riguardo, i CTU hanno evidenziato come l'assenza di certezza in merito alle risultanze dell'esame – dovuto proprio all'annotazione dubitativa posta sul documento a penna – rappresentasse un dato neutro e non incidesse, in alcun modo, sul mancato 4 Pag. 7 della sentenza impugnata. pagina 10 di 12 riconoscimento del rapporto di causalità tra la condotta asseritamente inadempiente dei sanitari dell'ospedale e il decesso del paziente. Conclusivamente viene confermata la natura dubitativa attribuita all'annotazione dal Giudice di primo grado, dovendo escludersi che la modificazione apportata all'esito del referto sia idonea ad attribuire al medesimo un significato unilaterale e diverso dall'originale. In altri termini, il contenuto dell'alterazione non rende manifesta alcuna forma di preordinazione dolosa del suo autore alla falsificazione del documento. La sussistenza di un dolo di falsificazione è anzi contraddetto – come correttamente evidenziato dall'appellata azienda sanitaria– dalle modalità di esecuzione dell'annotazione medesima, attesa non solo la presenza del punto interrogativo accanto alla scritta a penna “venoso”, ma anche del segno, sempre apposto a penna, sopra l'aggettivo “arterioso”, che non occulta ma anzi rende, comunque, visibile il risultato diagnostico prodotto dal macchinario. Parimenti irrilevanti appaiono le considerazioni dell'appellante in merito alla non corrispondenza tra quanto riportato nella diaria infermieristica del 24/5/2010, che attesta l'effettuazione dell'EGA su sangue arterioso e il referto indicato come alterato. L'annotazione sul documento oggetto di causa è stata verosimilmente apposta nell'ambito dello studio del quadro clinico del paziente, in data successiva a quella di effettuazione dell'esame e di compilazione della diaria. L'asserita erronea previsione e applicazione, nella sentenza impugnata, della figura elaborata dalla giurisprudenza penale del falso innocuo e dell'esimente di cui all'art. 49 cp in tema di reato impossibile è, a giudizio della Corte, non rilevante ai fini della decisione. Il Tribunale di Milano, invero, ha escluso che l'annotazione manoscritta costituisse un falso materiale. Il riferimento al carattere innocuo dell'alterazione è esclusivamente teso ad evidenziare l'inidoneità di quest'ultima a trarre in inganno la collettività in merito alla genuinità del documento – in altri termini, la sua inoffensività rispetto al bene della pubblica fede. Si tratta, in altri termini, di un riferimento “atecnico” al concetto di innocuità penalmente rilevante, volto a escludere che l'annotazione manoscritta sul documento fosse idonea a incidere sul significato complessivo del report, sul suo valore probatorio e sulla sua funzione documentale. Le modalità con cui l'annotazione è stata effettuata, già evidenziate nella motivazione che precede, escludono qualsivoglia intento contraffattivo ed elimina ab origine la possibilità di ritenere sussistente un falso materiale.
La sentenza impugnata non può che essere confermata e l'appellante Parte_1 parte sostanzialmente soccombente, è tenuto al pagamento delle spese del grado ex art. 91 cpc in favore dell' . Controparte_1
pagina 11 di 12 La liquidazione, come da dispositivo, tiene conto dei parametri medi dello scaglione di riferimento previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (valore indeterminabile, complessità media), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata. Sussistono, inoltre, a carico dell'appellante e dell'appellata, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello in via principale proposto da e quello in via Parte_1 incidentale proposto da e e, per l'effetto, conferma la Controparte_2 CP_2 sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore dell'appellata Controparte_1
, che liquida in complessivi € 8.470,00 per compensi (di cui € 2.518,00 per la
[...] fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 4.287,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nell misura del 15% ed accessori di legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellata, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9/7/2025.
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Marianna Galioto
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 da ultimo Cass. n. 17647/2025. 2 Cass. ss.uu. 7958 del 11.07.1992. 3 Cass. n. 37314 del 29.05.2013 pagina 9 di 12