TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/06/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Marino Reda, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 335 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, promossa
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
via Garibaldi n. 83, presso lo studio dell'avv. Francesco Cristaudo che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attrice
E
(P.I. ) in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Salvatore
Leone, Caterina Flora Restuccia, Francesco Carnovale Scalzo a mezzo di procura rilasciata con atto separato da intendersi apposta alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
OGGETTO: Responsabilità da cosa in custodia;
CONCLUSIONI: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale rappresentando: -che, in data 16.10.2017, in Via delle Terme di Lamezia Terme, all'altezza dell'area di servizio “Tamoil”, la vettura Peugeot 2008, targata EX791ZJ, condotta da parte attrice, in transito in direzione Bivio Bagni, è stata investita dal coperchio in ghisa di un tombino della rete fognaria comunale ubicato al centro della corsia di marcia;
- che il coperchio era mal riposto, in avanzato stato di usura e si è sollevato dalla sua posizione al passaggio della vettura targata EK316KF, condotta dalla proprietaria sig.ra , che precedeva l'auto dell'attrice; - che il Parte_2
coperchio si è incastrato sotto la vettura della danneggiandone la parte anteriore;
Pt_1
- che ciò ha causato la perdita di controllo dell'auto dell'attrice, la quale ha invaso l'opposta corsia di marcia;
- che sul luogo del sinistro sono intervenuti gli Agenti della
Polizia Locale di i quali hanno redatto verbale;
- che, in conseguenza CP_1
dell'occorso, la è stata trasportata presso l'ospedale “Giovanni Paolo II” di Pt_1
ove sono state riscontrate lesioni;
-che la vettura ha subito danni per un CP_1
importo di € 11.811,15, come da preventivo di riparazione n. 5689 del 19.10.2017, emesso dalla;
- che ha sostenuto, altresì, il costo del soccorso Parte_3
stradale effettuato dalla Ditta “Sport Carrozzeria” di IO e CA TA snc –
Soccorso stradale, per l'importo di € 115,90, poiché l'auto non era in grado di viaggiare;
- che con nota raccomandata a.r. del 23.01.2018 ha avanzato nei confronti del convenuto una formale richiesta di risarcimento dei danni alla quale non è pervenuta risposta;
- che l'esperito tentativo di addivenire ad una convenzione di negoziazione assistita ha avuto esito negativo.
Tutto premesso, ha concluso chiedendo che il Tribunale adito così Parte_1
provveda: “riconoscere e dichiarare che il sinistro di cui in narrativa si è verificato per responsabilità esclusiva del condannare, pertanto, il Controparte_1 [...]
in persona del Sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti da Controparte_1
nell'incidente de quo, compreso il danno da ITT, ITP, IP, danno Parte_1
biologico, danno morale ed esistenziale, danno patrimoniale e spese mediche sostenute, nonché i danni alla propria autovettura, il tutto quantificato nella complessiva somma €
20.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa e giusta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo;
condannare, infine, il predetto convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il Controparte_1
in persona del pro tempore, contestando la domanda giudiziale in quanto
[...] CP_2
infondata in fatto ed in diritto, in particolare eccependo la conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice e la mancata diligenza della stessa, la quale, adottando un comportamento più attento avrebbe potuto accorgersi del pericolo ed evitare il danno.
Tutto premesso, ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme così disponga:
“rigettare la domanda;
in via gradata, dichiarare il concorso di colpa, riducendo
l'ammontare del risarcimento per la parte corrispondente, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze”.
All'udienza del 10.06.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.
Tale tipologia di responsabilità ha natura oggettiva in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e può essere esclusa unicamente dalla prova del caso fortuito, ovvero il verificarsi di un evento imprevedibile ed inevitabile, idoneo a causare l'evento dannoso, al di fuori della sfera di controllo del custode, per tale intendendosi anche il comportamento del danneggiato o del terzo (così
Cass. n. 2376/ 2024; Cass. n. 21675/2023; n. 20943/2022).
Nel caso de quo non è oggetto di contestazione il verificarsi dell'evento, che risulta, peraltro, dimostrato dal rapporto degli Agenti della Polizia Locale di Lamezia Terme nel
Verbale del 16.10.2017, prodotto in atti.
Parte attrice ha altresì fornito idonea prova del nesso eziologico tra il danno e la cosa in custodia. Emerge infatti dal Verbale degli Agenti della Polizia Locale intervenuti sul luogo del sinistro che al centro della carreggiata era presente “un tombino della rete fognaria comunale privo di coperchio ed in carente stato di conservazione” oltre che “con l'orlatura della base dove si poggia il coperchio corroso” “ e che “lo spessore del tombino conficcato sul sottofondo del veicolo e trascinato in avanti come emerge dalle tracce di scarrocciamento rilevate sulla sede stradale, causava la perdita di controllo del veicolo stesso che in fase di dinamica incontrollata invadeva la corsia di marcia opposta e dopo una rotazione in senso antiorario di circa 180 gradi, finiva la corsa in posizione di quiete con la parte anteriore rivolta in senso contrario”.
Il cattivo stato del tombino comunale è ulteriormente corroborato dal teste RE
, il quale, intervenuto sul luogo del sinistro a seguito di chiamata dalla Testimone_1
centrale operativa ha constatato personalmente che “il coperchio presentava l'orlatura completamente corrosa quindi in cattivo stato di manutenzione” (cfr. verbale di udienza del 28.04.2023, in atti).
Alla luce della documentazione probatoria e delle testimonianze rese non può non confermarsi la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice, ovvero che lo sbandamento dell'auto ed i conseguenti danni, per come di seguito esaminati, sono stati causati dal coperchio del tombino della rete fognaria comunale sollevatosi dalla sua posizione per via del cattivo stato di manutenzione in cui versava.
Non è, invece, possibile accogliere le eccezioni sollevate dalla parte convenuta in quanto generiche e comunque non sufficienti a dimostrare il verificarsi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la perdita di controllo dell'auto ed il tombino di proprietà del Controparte_1
Si esamina a questo punto la richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte attrice nelle modalità di seguito riportate: “danno da ITT, ITP, IP, danno biologico, danno morale ed esistenziale, danno patrimoniale e spese mediche sostenute, nonché i danni alla propria autovettura, il tutto quantificato nella complessiva somma € 20.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa e giusta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo” (cfr. atto di citazione, in atti). Orbene, si evidenzia che ai sensi di orientamento giurisprudenziale ormai consolidato costituisce duplicazione risarcitoria la richiesta di risarcimento sia del danno biologico, inteso come lesione alla salute, sia del danno esistenziale, inteso come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività̀ dinamico relazionali (cfr. ex multis Cass. n. 244473/2020).
Il danno esistenziale, infatti, non costituisce un'autonoma voce risarcitoria dovendo invece essere conglobato nel danno biologico.
Nel caso de quo, dall'analisi della consulenza medica effettuata sulla persona di Parte_1
del tutto condivisibile poiché esente da vizi logico-giuridici e fondata su
[...]
elementi di obiettiva acquisizione peritale, emerge che la lesione all'integrità psico-fisica subita consiste in: “Esiti algo-disfunzionali di trauma distorsivo cervicale strumentalmente accertato. Esiti algici di trauma contusivo-escoriativo del I raggio della mano SN”, in ossequio ai riferimenti tabellari in uso per le menomazioni micropermanenti
è valutabile in misura del 2% (due percento)” nonché “- inabilità temporanea assoluta giorni 15(quindici); invalidità temporanea parziale al 50% giorni 15(quindici); invalidità temporanea parziale al 25% giorni 30(trenta), (cfr. pag. 9, consulenza tecnica d'ufficio, in atti).
Alla luce di ciò questo Giudice ritiene di condannare parte convenuta al risarcimento in favore di parte attrice della somma di euro 3.450,00 a titolo di danno biologico, stimata mediante l'applicazione dei criteri stabiliti dalle Tabelle del Tribunale di Milano in materia di lesioni micropermanenti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dall'evento.
Nulla risulta, invece, dovuto a titolo di danno morale, non avendo parte attrice in alcun modo offerto elementi probatori idonei a far ritenere sussistenti lo stato di sofferenza ed il disagio interiore necessari al fine di giustificare tale risarcimento.
Parimenti non è dovuto alcunché per spese mediche sostenute poiché non provate, come peraltro riscontrato dall'ausiliare del Giudice (cfr. pag. 9, relazione peritale, in atti).
Con riferimento al danno patrimoniale si accoglie la richiesta di risarcimento del danno subito dall'autovettura di proprietà della stimato in euro 11.811,15, oltre Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento, come da preventivo prodotto da parte attrice poiché non contestato da parte convenuta e corroborato dal Verbale degli
Agenti della Polizia Locale (cfr. pag. 5, prontuario rilievo sinistri stradali, in atti) nonché dalla testimonianza del carrozziere (cfr. pag. 4, verbale di udienza del Parte_3
28.04.2023, in atti).
Infine, sempre a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, deve condannarsi il convenuto al risarcimento della somma di euro 115,90,00, sborsata dall'attrice CP_1
per il costo del soccorso stradale effettuato dalla Ditta “Sport Carrozzeria” di IO e
CA TA snc – Soccorso stradale, come provato da fattura del 23.10.2017, in atti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano in euro
2.538,00 in applicazione del D.M. 55/2014, mod. da D.M. 147/2022 (valore della controversia da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00; applicazione dei parametri medi con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della lite per le fasi di studio della controversia, introduzione della causa, istruttoria/di trattazione, decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 335 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022 così dispone:
-accoglie la domanda proposta da Parte_1
-condanna il in persona del Sindaco pro tempore ed in favore Controparte_1
di al risarcimento a titolo di danno biologico di euro 3.450,00 oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
-condanna il in persona del Sindaco pro tempore ed in favore Controparte_1
di al risarcimento a titolo di danno patrimoniale di complessivi euro Parte_1
11.927,05 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
-condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla Controparte_1
refusione delle spese di lite in favore di , per euro 2.538,00 oltre spese Parte_1
generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
-manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Lamezia Terme, lì 25.06.2025
Il Giudice
Dott. Marino Reda