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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 6008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6008 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15618/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
NN AL, nel procedimento civile iscritto al n. 15618 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
[...]
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 , Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 , Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_11
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
Dott. NN AL 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 27.10.2023
1. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1 residente in [...]S/N, Sao C.F._1 Domingos, Brasile;
2. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2
, residente in [...]113, Campo C.F._2 Grande, Brasile;
3. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_3
residente in [...]S/N, Sao C.F._3 Domingos, Brasile;
4. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_4
, residente in [...]S/N, Sao C.F._4 Domingos, Brasile;
5. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_5
, residente in [...]S/N, Sao C.F._5 Domingos, Brasile;
6. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_6
, residente in [...]113, Campo C.F._6 Grande, Brasile;
7. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_7
, residente in [...]113, Campo C.F._7 Grande, Brasile;
8. , nato in [...] il [...], Controparte_8 C.F. , residente in [...]1034, C.F._8 Campo Grande, Brasile;
9. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_9
, residente in [...]S/N, Sao C.F._9 Domingos, Brasile;
10. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_10
residente in [...], 172, C.F._10
Parana, Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il
[...]
formulando le seguenti conclusioni: CP_11
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per Controparte_11 esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni
Dott. NN AL 2
ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti diretti di nato a [...] all'Adige (VR) il Persona_1 17/09/1893, figlio di e che emigrava in Brasile, dove Persona_2 Parte_1 sposava, in data 12.02.1916, la Sig.ra senza mai rinunciare alla Parte_2 cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Dal loro matrimonio nasceva:
• il 01/06/1923, la sig.ra che, in data 14/10/1939, contraeva Persona_3 matrimonio con il sig. e dalla loro unione nascevano: Persona_4
➢ il 13/11/1948, il sig. il quale, in data Parte_3
13/11/1971, si sposava con la sig.ra e Controparte_12 dalla loro unione nascevano:
✓ il 22/04/1974, la sig.ra , odierna Controparte_1 ricorrente che si univa in matrimonio, il 02/07/1993, con il sig.
e dalla loro unione Persona_5 nascevano:
❖ il 02/12/1988, la sig.ra , Controparte_4 odierna ricorrente;
❖ il 03/04/1992, il sig. , Controparte_5 odierno ricorrente;
✓ il 27/04/1979, la sig.ra , odierna Controparte_2 ricorrente e dalla sua unione con il sig. Persona_6 nascevano:
❖ in data 08/02/1993, il sig. Controparte_6
, odierno ricorrente;
[...]
❖ in data 25/07/1995, il sig. Controparte_7
, odierno ricorrente;
[...]
❖ in data 22/02/2000, il sig. Controparte_8
, odierno ricorrente;
[...]
✓ il 13/05/1982, la sig.ra , odierna Controparte_3 ricorrente che, in data in data 26/04/1999, contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro Controparte_13 unione nasceva:
❖ in data 10/04/2001, la sig.ra , Controparte_9 odierna ricorrente;
➢ il 28/03/1951, la sig.ra che si sposava, il Persona_7
26/01/1980, con il sig. e dalla loro unione nasceva: Persona_8
✓ il 22/08/1981, il sig. , odierno Controparte_10 ricorrente;
Dott. NN AL 3
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_11 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1
IM all'Adige (VR) il 17/09/1893.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
Dott. NN AL 4
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_11 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_11 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_11 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_11 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 02.12.2025.
IL GOP
Dott. NN AL
Dott. NN AL 5
Dott. NN AL 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
NN AL, nel procedimento civile iscritto al n. 15618 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
[...]
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 , Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 , Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_11
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
Dott. NN AL 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 27.10.2023
1. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1 residente in [...]S/N, Sao C.F._1 Domingos, Brasile;
2. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2
, residente in [...]113, Campo C.F._2 Grande, Brasile;
3. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_3
residente in [...]S/N, Sao C.F._3 Domingos, Brasile;
4. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_4
, residente in [...]S/N, Sao C.F._4 Domingos, Brasile;
5. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_5
, residente in [...]S/N, Sao C.F._5 Domingos, Brasile;
6. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_6
, residente in [...]113, Campo C.F._6 Grande, Brasile;
7. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_7
, residente in [...]113, Campo C.F._7 Grande, Brasile;
8. , nato in [...] il [...], Controparte_8 C.F. , residente in [...]1034, C.F._8 Campo Grande, Brasile;
9. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_9
, residente in [...]S/N, Sao C.F._9 Domingos, Brasile;
10. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_10
residente in [...], 172, C.F._10
Parana, Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il
[...]
formulando le seguenti conclusioni: CP_11
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per Controparte_11 esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni
Dott. NN AL 2
ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti diretti di nato a [...] all'Adige (VR) il Persona_1 17/09/1893, figlio di e che emigrava in Brasile, dove Persona_2 Parte_1 sposava, in data 12.02.1916, la Sig.ra senza mai rinunciare alla Parte_2 cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Dal loro matrimonio nasceva:
• il 01/06/1923, la sig.ra che, in data 14/10/1939, contraeva Persona_3 matrimonio con il sig. e dalla loro unione nascevano: Persona_4
➢ il 13/11/1948, il sig. il quale, in data Parte_3
13/11/1971, si sposava con la sig.ra e Controparte_12 dalla loro unione nascevano:
✓ il 22/04/1974, la sig.ra , odierna Controparte_1 ricorrente che si univa in matrimonio, il 02/07/1993, con il sig.
e dalla loro unione Persona_5 nascevano:
❖ il 02/12/1988, la sig.ra , Controparte_4 odierna ricorrente;
❖ il 03/04/1992, il sig. , Controparte_5 odierno ricorrente;
✓ il 27/04/1979, la sig.ra , odierna Controparte_2 ricorrente e dalla sua unione con il sig. Persona_6 nascevano:
❖ in data 08/02/1993, il sig. Controparte_6
, odierno ricorrente;
[...]
❖ in data 25/07/1995, il sig. Controparte_7
, odierno ricorrente;
[...]
❖ in data 22/02/2000, il sig. Controparte_8
, odierno ricorrente;
[...]
✓ il 13/05/1982, la sig.ra , odierna Controparte_3 ricorrente che, in data in data 26/04/1999, contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro Controparte_13 unione nasceva:
❖ in data 10/04/2001, la sig.ra , Controparte_9 odierna ricorrente;
➢ il 28/03/1951, la sig.ra che si sposava, il Persona_7
26/01/1980, con il sig. e dalla loro unione nasceva: Persona_8
✓ il 22/08/1981, il sig. , odierno Controparte_10 ricorrente;
Dott. NN AL 3
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_11 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1
IM all'Adige (VR) il 17/09/1893.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
Dott. NN AL 4
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_11 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_11 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_11 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_11 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 02.12.2025.
IL GOP
Dott. NN AL
Dott. NN AL 5
Dott. NN AL 6