TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 481
TAR
Ordinanza cautelare 17 febbraio 2025
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TAR
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta

    Il Collegio ha ritenuto che il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale sia riconducibile a un'ampia discrezionalità amministrativa, non necessitando di particolare motivazione né della comunicazione di avvio del procedimento, in quanto atto di ordine militare volto a garantire il buon andamento dell'amministrazione. La situazione di incompatibilità è stata ritenuta sussistente e il rimedio proporzionato.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, mancanza di motivazione ed ingiustizia manifesta

    Il Collegio ha qualificato l'atto come trasferimento per incompatibilità ambientale, escludendo i vizi di difetto di motivazione e eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, in quanto l'atto è congruamente motivato da ragioni di incompatibilità ambientale e disposto conformemente alle regole procedurali applicabili a tale tipologia di trasferimenti.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per incompetenza

    Il trasferimento è stato correttamente disposto dal competente Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sulla base della relazione dell’Ufficio a cui gli stessi erano stati assegnati, resa su richiesta del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Pertanto, non sussiste il vizio di incompetenza.

  • Rigettato
    Violazione di legge per trasferimento disposto per fatti imputabili al dipendente in assenza di comunicazione di avvio del procedimento

    Il Collegio ha ritenuto che il trasferimento per incompatibilità ambientale non necessiti di comunicazione di avvio del procedimento, in quanto rientra nella categoria degli ordini militari e non ha carattere sanzionatorio o disciplinare.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per attribuzione di veste di provvedimento disciplinare alla nota del Capo del Dipartimento

    Il Collegio ha chiarito che il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha carattere sanzionatorio né disciplinare, ma è finalizzato a tutelare il buon andamento dell'amministrazione. Pertanto, non sono necessarie le garanzie procedurali previste per i procedimenti disciplinari.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, errore manifesto, travisamento dei fatti

    Il Collegio ha ritenuto che il trasferimento per incompatibilità ambientale non presuppone una valutazione di scarso rendimento o di soggettiva incapacità, ma è finalizzato a tutelare il prestigio e il corretto funzionamento dell'attività istituzionale. Le valutazioni dell'amministrazione sono state ritenute congruenti con tale finalità.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per incompetenza del DAP

    Il trasferimento è stato correttamente disposto dal competente Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sulla base della relazione dell’Ufficio a cui gli stessi erano stati assegnati, resa su richiesta del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Pertanto, non sussiste il vizio di incompetenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 481
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 481
    Data del deposito : 23 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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