Ordinanza cautelare 17 febbraio 2025
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00481/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Truglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del personale e delle Risorse, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Istituto Penale per i Minorenni di Nisida;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento protocollo m_dg-GDAP.24/10/2-OMISSIS- del 24.10.2024 con il quale il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale, ha disposto, per gli odierni istanti assegnati all’I.P.M. di NISIDA, la “restituzione” al DAP, in uno a tutti gli atti prodromici e conseguenziali;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17 gennaio 2025:
- della nota del Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile del 22/10/2024 recante n. m_dg.DGMC.22/10/-OMISSIS-.U ed a tutti gli atti prodromici e conseguenziali, annullandola, in uno al provvedimento già impugnato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa MA AZ D'LT e uditi nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento con il quale il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale, ha disposto, per gli odierni istanti assegnati all’I.P.M. di NISIDA, la “restituzione” al DAP, in uno a tutti gli atti prodromici e conseguenziali.
1.1 Il provvedimento si fonda sulla relazione del Direttore dell'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida, resa su richiesta del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (poi specificamente contestata con motivi aggiunti) con cui si evidenziava l’esistenza di profili di inidoneità/inadeguatezza di alcuni agenti di Polizia Penitenziaria, tra cui odierni ricorrenti.
1.1 Deducono a sostegno del gravame plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi aspetti e profili, articolando motivi così rubricati:
I) violazione ed errata applicazione degli art. 3 e 21 octies L. 241/1990; eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta: l’atto sarebbe privo di motivazione logica, non esplicitando né i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche poste a fondamento della determinazione assunta, risultando, pertanto, del tutto inidoneo a rendere intelligibile il percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione;
II) violazione dall'art. 39 d.lgs. 30 ottobre 1992, dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 3 l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per illogicità, mancanza di motivazione ed ingiustizia manifesta: il provvedimento, qualificato come restituzione al DAP, non sarebbe riconducibile né all’istituto del comando, né a quello del distacco, né al trasferimento, mancando in ogni caso i relativi presupposti di legge (art. 39 D.Lgs. n. 443/1992; art. 2103 c.c.). Esso si sostanzierebbe, in tesi di parte ricorrente, in un trasferimento d’ufficio di fatto privo di motivazione, disposto senza alcuna esigenza organizzativa, tecnica o produttiva e senza il rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla legge, con conseguente lesione del diritto di difesa e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e imparzialità;
III) violazione, falsa ed errata applicazione dell’articolo 1 lett c) del d.p.c.m 78/2024 - regolamento di modifica alla riorganizzazione del Ministero della Giustizia di cui al d.p.c.m. 84/2015; violazione ed errata applicazione dell’art. 21 octies L. 241/1990, eccesso di potere: l’atto impugnato sarebbe viziato da incompetenza in quanto la gestione del personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli IPM rientrerebbe nelle competenze del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, e non del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP).
1.2 Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno esteso l’impugnativa alla nota del Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile del 22 ottobre 2024, posta a base dell’atto impugnato con ricorso principale, deducendo, oltre a vizi di illegittimità derivata, i seguenti ulteriori motivi:
IV) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. n. 241 del 1990; violazione art. 55, comma 3, d.p.r. n. 335/1982; dpr 337/1982; dpr 338/1982; d.lgs. 334/2000: dalla nota del Capo del Dipartimento della giustizia minorile del 22 ottobre 2024 emergerebbe un trasferimento disposto in ragione non di esigenze organizzative del servizio, ma di fatti imputabili al dipendente, e, pertanto, esso rientrerebbe nell'ampia previsione dell'incompatibilità ambientale; nella specie tuttavia realizzata in assenza della necessaria comunicazione dell’avvio del procedimento; pur non sussistendo ragioni d’urgenza, da escludersi in ragione della natura organizzativa del provvedimento censurato;
V) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 449/1992, in rapporto con la Circolare 13 aprile 2012 - Linee guida e precisazioni sull’esercizio dell’azione disciplinare della Polizia penitenziaria e d.lgs. 449/1992. Eccesso di potere. Ingiustizia ed illogicità manifesta: le contestazioni mosse dall’amministrazione nei confronti dei ricorrenti con la nota del Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile del 22 ottobre 2024, attribuirebbero anche la veste di provvedimento disciplinare alla precitata nota, per cui, sarebbe stata viepiù necessaria la partecipazione al procedimento, tenuto conto delle conseguenze sullo sviluppo della carriera del militare e del loro riverberarsi sulle valutazioni successive nella documentazione caratteristica;
VI) illogicità, errore manifesto, travisamento dei fatti, delle ragioni poste a base del trasferimento per incompatibilità del personale ricorrente, basate su motivazioni superficiali che non tengono pienamente conto della storia lavorativa dei ricorrenti;
VII) violazione, falsa ed errata applicazione dell’articolo 1 lett c) del d.p.c.m 78/2024 - regolamento di modifica alla riorganizzazione del Ministero della Giustizia di cui al d.p.c.m. 84/2015; violazione ed errata applicazione dell’art. 21 octies l. 241/1990; eccesso di potere: il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in violazione del nuovo assetto organizzativo del Ministero della Giustizia, che attribuisce la gestione del personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli IPM al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. L’atto, anche a prescindere dalla qualificazione formale (restituzione, comando, distacco o trasferimento) sarebbe pertanto viziato da incompetenza per materia.
2. Si è costituita in resistenza l’intimata amministrazione, eccependo l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, in quanto i ricorrenti hanno impugnato un atto endoprocedimentale, insuscettibile di ledere le posizioni dei medesimi e soprattutto non ancora sfociato in alcun provvedimento finale e, comunque, instando per la reiezione del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 30 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti è infondato; ciò consente di prescindere dalle preliminari eccezioni in rito opposte dall’amministrazione resistente.
4.1 In limine occorre procedere alla corretta qualificazione del provvedimento impugnato quale atto riconducibile, più propriamente, al trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale (come del resto poi riqualificato anche dai ricorrenti nei motivi aggiunti). Tanto è chiaramente evincibile dalla ampia motivazione sottesa allo stesso ed esplicitata, come anticipato in narrativa, nella relazione del Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile del 22 ottobre 2024, richiamata per relationem.
In particolare, con detta nota:
- si è sottolineata la peculiarità del settore detentivo minorile in relazione al particolare contesto storico - in cui emergono costantemente pregnanti criticità legate all’ingravescenza delle devianze giovanili, a causa di situazioni di marginalità sociale e di diffusa illegalità nonché dell’aumento del numero dei detenuti stranieri, molti dei quali minori non accompagnati, con gravi difficoltà comportamentali, anche di natura post-traumatica, sovente inseriti in circuiti illeciti di assunzione-spaccio di droga;
- si è evidenziata l’assenza in capo ad alcune unità addette all’Istituto Penitenziario di Nisida, tra cui i ricorrenti, di alcuni “dei profili epicentrici che focalizzano la idoneità e specifiche attitudini che le unità di Polizia Penitenziaria assegnate al comparto minorile debbono possedere per poter adeguatamente svolgere le suddette funzioni”, quali vocazione minoristica, specifiche attitudini relazionali con l’universo minorile, capacità di affrontare, disinnescare e gestire e le criticità, assoluta impermeabilità ambientale, presenza e persistenza in Istituto secondo turnazione equamente prestabilita, assenza di improprie pretese gestionali e di preponderanza ambientale, massimo senso di responsabilità e disponibilità a fronte delle emergenze quotidiane;
- tali unità di personale, ritenute non compatibili con le attitudini richieste nell’ambito di un istituto penitenziario minorile, sono state dunque messe a disposizione del DAP per l’assegnazione ad altra destinazione.
Trattasi, come anticcipato, di trasferimento per incompatibilità ambientale disposto per esigenze di servizio, in vista del migliore perseguimento del buon funzionamento dei compiti dell’Istituto, postulante, tra l’altro, una specifica attitudine professionale del personale impiegato a fronteggiare le ricorrenti condotte oppositive e violente attuate da detenuti minori in danno della Polizia Penitenziaria, stimolando rapporti di fiducia e collaborativi in vista della necessaria valorizzazione dei preminenti interessi del minore.
Tanto premesso, il Collegio intende ricordare che in subiecta materia la giurisprudenza amministrativa si è stabilmente attestata su una sostanziale concordanza di opinioni, ritenendo che:
a) il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di un militare disposto per esigenze di servizio rientra nella categoria degli ordini militari, rispetto ai quali l'interesse del dipendente a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto e non necessita né di particolare motivazione, né di comunicazione di avvio del procedimento e della partecipazione al procedimento dell'interessato (Consiglio di Stato sez. II, 22 luglio 2022, n. 6470);
b) nel disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale, l'amministrazione gode di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti i quali, per questa ragione, non necessitano, come detto, nemmeno di una particolare motivazione. Ne consegue che il giudice chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti che dispongono tale misura deve limitarsi, nel giudizio di ragionevolezza e logicità, al riscontro dell'effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare, nonché della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla (Consiglio di Stato, II, 8 maggio 2023, n. 4586);
c) "... Il trasferimento della tipologia in parola non ha, infatti, carattere sanzionatorio né disciplinare, non postulando comportamenti sanzionabili in sede penale e/o disciplinare, ed è condizionato solo alla valutazione del suo presupposto essenziale costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell'amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall'altro lato, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede. ..." (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 10 settembre 2015, n. 4234);
d) è ben noto che il trasferimento d'autorità è preordinato ad ovviare alla situazione di incompatibilità ambientale venutasi a determinare e, conseguentemente, non rilevando la scaturigine della situazione di incompatibilità ambientale che si vuole eliminare (essa potrebbe finanche non dipendere da condotte "ascrivibili" al militare, ovvero essere dovuta a condizioni in cui si sono venuti a trovare i familiari di quest'ultimo, ecc.:) ed esula del tutto alcun giudizio di rimproverabilità della condotta di questi;
e) l'istituto del trasferimento del pubblico dipendente per incompatibilità ambientale è dunque un provvedimento caratterizzato da ampia discrezionalità, finalizzato a tutelare il bene giuridico costituito dal buon andamento dell'amministrazione (presidiato dall'art. 97, secondo comma, della Costituzione) e dal relativo prestigio, e può essere adottato anche nel caso in cui tal bene venga semplicemente messo in pericolo, ancorché non necessariamente concretizzatisi nella realtà (cfr. Consiglio di Stato, II, 24 luglio 2023, n. 7197; II, 17 maggio 2023, n. 4912; II, 5 aprile 2023, n. 3539);
f) in conseguenza, i trasferimenti d'autorità per ragioni di incompatibilità ambientale non abbisognano di una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è generalmente prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato; del resto, sovente ricorre anche l'esigenza di evitare l'esternazione di situazioni di particolare delicatezza, sulle quali è opportuno mantenere il massimo riserbo nell'interesse dell'Arma e dello stesso militare; detto trasferimento non può essere nemmeno condizionato dalle condizioni personali e familiari del dipendente, le quali recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione ( cfr . Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1504/2006 e Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1913/2010);
g) ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l'ampia discrezionalità dell'amministrazione, prevale l'interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia ( cfr . sul punto Cons. Stato, sez. II, 19 giugno 2025, n. 5353; Cons. Stato, sez. I, 16 maggio 2024, n. 621; Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3695; T.a.r. Lazio – Roma, sez. II, 15 febbraio 2018, n.1792: T.a.r. Trieste, sez. I, 19 gennaio 2023, n. 17; T.a.r. Lombardia - Milano, sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 3072).
4.2 Tanto premesso non sussistono i dedotti vizi di difetto di motivazione e di eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti, essendo l’atto di trasferimento congruamente motivato da ragioni di incompatibilità ambientale dei dipendenti, oltre ad essere stato disposto con modalità procedurali conformi alle regole cui detto potere è assoggettato.
Trattasi di atto avente natura ampiamente discrezionale, adottato dall'Amministrazione nell'ambito della sua ampia potestà organizzativa, ossia nell’esercizio del potere-dovere di garantire, a tutela del superiore pubblico interesse della collettività e della sicurezza pubblica, il buon andamento delle strutture penitenziarie.
Da quanto premesso si comprende come il trasferimento per incompatibilità ambientale non sia stato classificato, nel corso delle sue differenti applicazioni, come una misura di carattere sanzionatorio e/o punitivo, bensì alla stregua di un istituito finalizzato semplicemente ad assicurare che l'Amministrazione possa continuare a godere della fiducia dei destinatari della sua azione e possa, quindi, continuare ad assolvere ai propri compiti in maniera proficua, sicché la disposizione di esso si basa essenzialmente su ragioni di tutela dell'interesse pubblico, senza necessità alcuna di procedere ad accertamenti circa la sussistenza o meno di responsabilità in capo agli interessati.
Su queste premesse, quindi, il provvedimento adottato nella specie dall'Amministrazione penitenziaria appare pienamente conforme all'orientamento giurisprudenziale menzionato.
4.3 Inoltre, non rilevano le obiezioni spiegate dalla difesa dei ricorrenti per contestare le valutazioni dell’amministrazione in ragione di un’asserita inadeguata valutazione dei curricula di servizio.
Tralasciando profili di inammissibilità in parte qua del ricorso collettivo rispetto a censure non omogenee opposte dai ricorrenti, il Collegio intende ribadire che il trasferimento per incompatibilità ambientale, stante la sua natura non sanzionatoria, non presuppone una valutazione di scarso rendimento dei dipendenti, né una sua soggettiva incapacità allo svolgimento delle mansioni affidategli. Pertanto il trasferimento per motivi d'incompatibilità ambientale oggetto di impugnazione risulta correttamente disposto al fine di tutelare il prestigio e il corretto e sereno funzionamento dell'attività istituzionale dell'ufficio di provenienza.
4.4 Quanto alla nuova sede di destinazione, la cui scelta è anche stata contestata dai ricorrenti, considerata la già esplicitata recessività delle esigenze degli interessati, si osserva che, come opposto dalla difesa resistente, l'amministrazione non ne ha disposto il trasferimento o l’assegnazione altrove, continuando gli stessi ad espletare mansioni adeguate e pertinenti alla qualifica rivestita presso la Casa Circondariale di Poggioreale, sempre nel Comune di Napoli, che non è affatto distante dalla sede reputata nel complesso luogo d'incompatibilità ambientale. Tale soluzione, all’evidenza, è idonea a contemperare in maniera proporzionale le primarie necessità dell'amministrazione con le subordinate esigenze dei dipendenti.
4.5 Infine, non coglie nel segno la censura con cui ci si duole di un’asserita incompetenza del DAP, sostenendo i ricorrenti che la gestione del personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli IPM rientrerebbe nelle competenze del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.
Il trasferimento è stato, infatti, correttamente disposto dal competente Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, incardinato presso la centrale e sovraordinata Direzione Generale del Personale, sulla base della relazione dell’Ufficio a cui gli stessi erano stati assegnati, peraltro resa proprio su richiesta del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.
5. In conclusione il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è respinto.
6. Il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA AU EN, Presidente
MA AZ D'LT, Consigliere, Estensore
AN BA, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AZ D'LT | MA AU EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.