Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00924/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01519/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2025, proposto da
Pulipanel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Botasso e Jacopo Gendre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Saluzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelina Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di Cuneo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
– del provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Saluzzo 8.4.2025 che ha inibito alla società di dare corso ai lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra mediante comunicazione di edilizia libera perché l’intervento è soggetto al regime amministrativo della procedura abilitativa semplificata;
– di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Saluzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. In data 24.3.2025 la società deducente ha presentato una comunicazione di attività edilizia libera a norma della lett. c), Sezione I, Allegato A, del d. lgs. 25.11.2024 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico con moduli a terra di potenza inferiore a 5 MW, in un’area avente destinazione produttiva di proprietà di un altro soggetto (doc. 1 ricorrente).
2. Alla suddetta comunicazione la parte ha allegato la precedente autorizzazione della Provincia di Cuneo, titolare della strada provinciale SP n. 26, alla posa di un impianto fotovoltaico con moduli a terra nella relativa fascia di rispetto stradale (doc. 2 ricorrente).
3. Il Comune di Saluzzo, con la gravata comunicazione del 8.4.2025 a firma del responsabile dello Sportello unico edilizia (doc. 3), ha inibito alla società proponente di eseguire l’intervento, ritenendo, per un verso, il d. lgs. n. 190/2024 richiamato nell’istanza non ancora applicabile e, per altro verso, l’impianto in progetto comunque non assoggettabile al regime amministrativo dell’edilizia libera bensì a quello della procedura abilitativa semplificata (PAS), in quanto insistente sulla una fascia di rispetto stradale qualificabile alle stregua di un potenziale vincolo ostativo ai sensi dell’art. 20 comma 4 L. 241/1990.
4. Con ricorso notificato il 6.6.2025 e depositato il 7.7.2025 la Società ha impugnato la nota comunale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare sulla base delle seguenti censure:
I. Violazione di legge in relazione all’art. 1 e lettera c), Sezione I, Allegato A d. lgs. 25.11.2024 n. 190 ; la doglianza contesta il provvedimento gravato nella parte in cui afferma che l’entrata in vigore del d. lgs. 25.11.2024 n. 190, richiamato nella comunicazione edilizia, sia condizionata all’adozione di interventi normativi di adeguamento da parte delle Regioni e degli Enti locali, ai sensi del relativo art. 1 co. 3, a mente del quale “[l]e regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto” . La ricorrente suggerisce una diversa esegesi della norma, ritenendo che la “disciplina previgente” cui fa riferimento la disposizione in esame non sia la disciplina statale abrogata dal d. lgs. n. 190/2024, bensì il complesso delle normative regionali e locali eventualmente non coerenti con quest’ultimo. Secondo la deducente, pertanto, sul piano procedimentale il progetto d’interesse va considerato sin da subito come soggetto integralmente alla disciplina contenuta nel d. lgs. n. 190/2024;
II. Violazione di legge in relazione all’art. 7 e Allegato A, Sezione I, lett. c) d. lgs. 25.11.2024 n. 190 ; la censura si appunta sull’erroneità del provvedimento impugnato laddove esclude comunque l’assoggettabilità del progetto al regime amministrativo dell’attività libera in quanto, secondo l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 7 co. 3 del d. lgs. n. 190/2024, sono soggetti al regime della procedura abilitativa semplificata (PAS) gli impianti inclusi nell’Allegato A che insistono sulle aree sottoposte ad uno dei vincoli di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui è riconducibile l’inedificabile fascia di rispetto stradale di cui all’art. 27 l. r. Piemonte n. 56/1977; la Società, in particolare, individua tre errori interpretativi e applicativi in cui sarebbe incorso il Comune: a) la fascia di rispetto stradale della SP n. 26 non è di 30 metri: nell’area interessata dalla costruzione, è ridotta a 10 metri; b) l’area inclusa nella fascia di rispetto stradale non è qualificabile come area sottoposta ad uno dei vincoli di cui all’art. 20 co. 4 l. n. 241/1990; c) l’ente proprietario della strada ha rilasciato l’assenso alla realizzazione dell’impianto in progetto.
5. Si è costituito in resistenza il Comune di Saluzzo.
6. All’esito della camera di consiglio del 23.10.2025 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 510/2025, ritenendo “a un primo sommario esame, che, in forza dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 190/2024, l’atto impugnato si fonda legittimamente sulla disciplina legislativa previgente al d.lgs. medesimo, essendo stato adottato dal Comune in pendenza del termine di 180 giorni e in assenza di una normativa regionale di adeguamento ai principi del decreto legislativo” .
7. La deducente ha proposto appello cautelare, accolto dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 4287/2025, così motivata: “Rilevato che il termine di 180 giorni previsto dall’art. 3, comma 1, previsto dal decreto legge n. 190 del 2024 per l’adeguamento, riguarda la normativa regionale e comunale, non quella statale, che prevede l’istituto della PAS (art. 4 d. lgs. n. 28 del 2011) da intendersi pertanto immediatamente sostituita dalla nuova disciplina sopravvenuta che liberalizza numerose attività, assoggettandole al regime della attività libera.
Rilevato – allo stato e salvi gli approfondimenti che saranno condotti in sede di giudizio di merito dinanzi al T.a.r. - che l’art. 7 comma 2 del d. l. 190 del 2024 esclude l’attività libera in presenza dei limiti di cui all’art. 20, comma 4 della legge n. 241 del1990 tra i quali è annoverata la materia della sicurezza pubblica laddove nel caso di specie - ove si controverte della conformità o meno alla disciplina sulla fascia di rispetto stradale – è quanto meno dubbio che la sicurezza stradale rientri nel concetto di sicurezza pubblica, tanto più che la società ha acquisito preventivamente il nulla osta in deroga dell’ANAS che esclude problemi di sicurezza stradale” .
8. Nelle more del giudizio, con Deliberazione del Consiglio Comunale di Saluzzo n. 49/2025 è intervenuta l’approvazione della variante parziale n. 24 allo strumento urbanistico, volta, tra l’altro, a consentire “la realizzazione di impianti fotovoltaici nei comparti produttivi “d” verificando la fascia di rispetto stradale di 10 mt per i tratti esterni ai centri abitati anche qualora cartografata una fascia di maggiore profondità” ; in relazione alla suddetta variante si è espressa la competente provincia di Cuneo, esprimendo plurimi rilievi critici; con comunicazione del 27.12.2025 il Comune di Saluzzo ha comunicato alla Società che “con Deliberazione n° 94 del 22-12-2025, ha controdedotto alle osservazioni pervenute ed approvato la variante parziale n° 24 al PRGC. Tale variante acquisterà efficacia ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977” .
9. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione nel merito del ricorso, l’Amministrazione ha eccepito con memoria depositata il 10.01.2026 la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per effetto dell’approvazione della citata variante n. 24 allo strumento urbanistico comunale, nonché l’inammissibilità dell’impugnativa per difetto di lesività dell’atto gravato, argomentando poi l’infondatezza nel merito delle censure ricorsuali.
10. All’udienza pubblica del 11.02.2026 il difensore della ricorrente ha ribadito la persistenza dell'interesse alla decisione del ricorso; al termine della discussione la causa è stata posta in decisione.
11. In via preliminare devono essere respinte le eccezioni in rito di parte pubblica.
11.1. In primo luogo va escluso che l’approvazione della variante urbanistica n. 24, intervenuta in corso di causa, abbia comportato il venir meno dell’interesse alla decisione, poiché, come chiarito dalla Società ricorrente, la stessa ha interesse ad ottenere una pronuncia che rimuova ex tunc gli effetti della nota gravata, al fine di restituire piena e originaria legittimità all’intervento in contestazione, poiché da tale esito dipende, tra l’altro, l’accesso a contributi ed incentivi pubblici; tale elemento risulta valorizzato anche dal Consiglio di Stato con l’ordinanza cautelare n. 4287/2025 ove, in punto periculum in mora , è rilevato che: “l’impianto che la società appellante intende realizzare rientra tra quelli che possono godere del contributo pubblico in conto capitale previsto dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414 (art. 8. co. 2) e che la concessione del suddetto contributo è subordinata, tra l’altro, alla dimostrazione a) del possesso di un titolo abilitativo valido ed efficace per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e b) dell’avvenuto avvio dei lavori” .
11.2. Anche la successiva eccezione di inammissibilità del ricorso va disattesa, poiché la nota in contestazione porta sicuri effetti lesivi, sia in ragione delle considerazioni testé spese, sia in quanto dotata di portato inibitorio, accompagnato dal rilievo di abusività delle opere eventualmente già realizzate.
12. Tanto premesso in rito, nel merito la prima censura è fondata alla luce delle considerazioni espresse sul punto dal Consiglio di Stato in sede cautelare, le quali chiariscono che debba ritenersi cogente il regime liberalizzatorio introdotto dalla L. n. 190/2024 e non più applicabile la disciplina di matrice statale previgente: “… il termine di 180 giorni previsto dall’art. 3, comma 1, previsto dal decreto legge n. 190 del 2024 per l’adeguamento, riguarda la normativa regionale e comunale, non quella statale, che prevede l’istituto della PAS (art. 4 d. lgs. n. 28 del 2011) da intendersi pertanto immediatamente sostituita dalla nuova disciplina sopravvenuta che liberalizza numerose attività, assoggettandole al regime della attività libera” .
13. Quanto, invece, alla seconda censura, valgono le seguenti considerazioni.
13.1. Non essendo contestato che il terreno trasformando ricade all’interno del comparto urbanistico “D” ed è prospiciente la strada provinciale SP 26, classificabile nel tipo C, è fondata la prima parte della doglianza, incentrata sull’erronea individuazione da parte del Comune di Saluzzo dell’ampiezza della pertinente fascia di rispetto. Le NTA dello strumento urbanistico rationae temporis vigenti stabilivano infatti all’art. 26.5 che “Per i tratti stradali esterni ai centri abitati, ma ricadenti in comparti urbani B, C, D, E, F le fasce di rispetto presentano le seguenti dimensioni: - - strade di tipo C m.10, per tutte le altre strade m.5” (doc. 5 Comune). La stessa deliberazione consiliare n. 49/2025 di adozione della variante parziale n. 24 allo strumento urbanistico, avente ad oggetto, tra l’altro, la pretesa rideterminazione della suddetta fascia a tutela del nastro stradale, riconosce che “relativamente alla lettera p), nel rendere ammissibile per i soli impianti fotovoltaici, la loro realizzazione nei comparti produttivi, fuori dal centro abitato ad una distanza di 10 mt da strade extraurbane, anche se cartografata la fascia di 30 mt. Quanto sopra in recepimento da un lato del disposto generale delle Norme di Attuazione del Piano che prevedono fasce di rispetto con profondità di 10,00 mt per i comparti produttivi, dall’altro dalla prassi del Settore Strade della Provincia di Cuneo di accordare le suddette deroghe” (doc. 8 Comune).
13.1.1. Orbene, anche prima dell’entrata in vigore della citata variante n. 24, la contraddittorietà della previsione grafica contenuta del PRG, riprodotta nella tavola del progetto presentato (che disegna la fascia di rispetto di ampiezza pari a 30 m), rispetto alla previsione normativa di cui al sopra trascritto art. 26.5 delle NTA (la quale riduce la suddetta fascia a soli 10 m) andava risolta dando prevalenza alla parte normativa sulla previsione grafica contrastante ( ex multis , Cons. giust. amm. Sicilia, 18.03.2024, n. 215; Cons. Stato, Sez. II, 07.06.2021, n. 4364).
13.1.2. Una siffatta ricostruzione non contrasta con la sovraordinata disciplina di cui all’art. 26 del D.P.R. 16.12.1992 n.495, peraltro espressamente richiamata dalla citate NTA, in quanto le fasce di rispetto in questione sono ivi così individuate: “2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) 60 m per le strade di tipo A;
b) 40 m per le strade di tipo B;
c) 30 m per le strade di tipo C;
d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;
e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.
3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo B;
c) 10 m per le strade di tipo C.
4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
a) 5 m per le strade di tipo A, B;
b) 3 m per le strade di tipo C, F.”.
13.1.3. Una volta definita l’ampiezza della fascia di rispetto nella misura di 10 m, poiché l’impianto in questione risultava progettato interamente ad una distanza maggiore dalla strada esistente, non viene in rilievo neppure la previsione ostativa alla realizzazione di impianti di produzione energetica di cui all’art. 27 co. 12 della L.R. piemontese n. 56/1977, cosicché l’Amministrazione non poteva inibire la realizzazione dell’intervento de quo sottraendolo al regime dell’edilizia libera stabilito dall’art. 7 d. lgs. n. 190/2024.
13.2. Anche la seconda parte della censura è fondata, poiché l’art. 7 del d. lgs. n. 190/2024, nell’individuare quali interventi ricadano nell’ivi previsto meccanismo di liberalizzazione, prende in espressa considerazione la disciplina del codice della strada e tratta le fasce di rispetto stradali con disposizioni ad hoc , cosicché, alla luce del principio di specialità, la pretesa e qui smentita invasione di queste ultime non avrebbe comunque potuto assurgere a vincolo ostativo a presidio della “sicurezza pubblica” ai sensi dell’art. 20 co. 4 L. 241/1990.
13.3. Infine, la terza parte della censura è parimenti fondata per la parte incentrata sulla mancata considerazione da parte del Comune del pregresso assenso rilascio da parte dell’ente proprietario della strada all’occupazione della fascia di rispetto de qua .
14. In conclusione il ricorso va accolto.
15. Le spese di lite possono essere compensate alla luce della particolarità e parziale novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC UC, Presidente
Marco Costa, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Marco Costa | UC UC |
IL SEGRETARIO