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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7122 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 5521/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di impugnazione di lodo arbitrale ex art. 829 c.p.c iscritta al n. 5521 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del 28.04.2025 TRA Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, Direttore Generale Prof. , rappresentato e Parte_2 difeso dall'Avv. Roberto Colagrande attore impugnante E in persona del suo Controparte_1
Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Fata Convenuta e impugnante incidentale avente ad OGGETTO: impugnazioni del Lodo Arbitrale Rituale non Definitivo, sottoscritto in Roma l'8 febbraio 2021 e depositato il 9 febbraio 2021 e del Lodo Arbitrale Rituale Definitivo, sottoscritto in Roma il 2 agosto 2021 e depositato il 3 agosto 2021, entrambi resi dal Collegio Arbitrale composto dal Prof. Avv. Andrea Panzarola, dal Prof. Avv. Mario Sanino e dall'Avv. Dino Piccari sul procedimento arbitrale R.G.A. n. 14/2019 promosso dalla nei confronti della Parte_3
Parte_1
CONCLUSIONI: Per la : Parte_4
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1 - in via rescindente, accertare e dichiarare la nullità dei Lodi impugnati in accoglimento delle eccezioni, argomentazioni e deduzioni tutte formulate nel presente atto anche sotto il profilo del denunciato error in iudicando;
- in via rescissoria, per le ragioni sopra esposte, accertata e dichiarata la nullità dei Lodi impugnati, accogliere le conclusioni già rassegnate in sede arbitrale che di seguito si trascrivono: “- in via preliminare, in accoglimento delle ragioni spiegate nel presente atto, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o comunque il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo della rispetto alla Controparte_2 presente controversia per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza di ogni domanda proposta nei propri confronti;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 31 della Convenzione rep. n. 12063 del 1° marzo 1991 stipulata tra la Locale CP_3
Socio- di di RO e la società Parte_1 CP_4 Controparte_5 per nullità assoluta della suddetta convenzione a cui
[...] detta clausola accede e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'invalidità della procedura arbitrale e/o il difetto di competenza del Collegio arbitrale a decidere della presente controversia;
- ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza del Collegio arbitrale a decidere della presente controversia in ragione dell'insussistenza di una clausola compromissoria nell'TT VO rep. n. 17763 del 21 maggio 1996 stipulato tra l' , a prescindere dalla mancata Parte_5 riproposizione all'interno del medesimo atto della clausola compromissoria di cui all'art. 31 della precedente Convenzione rep. n. 12063 del 1° marzo 1991, comunque nulla;
- in via principale di merito, accertare e dichiarare la nullità assoluta della Convenzione rep. n. 12063 del 1° marzo 1991 e del successivo TT VO rep. n. 17763 del 21 maggio 1996, in quanto sottoscritti da soggetti privi di legittimazione e comunque contrari a norme imperative e di ordine pubblico;
- sempre in via principale di merito, in accoglimento delle ragioni spiegate nel presente atto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito vantati da
[...]
e, per l'effetto, rigettare la relativa Controparte_5 domanda di pagamento;
- ancora in via principale di merito, in accoglimento delle ragioni spiegate nel presente atto, respingere tutte le domande formulate da Controparte in quanto inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto. Il tutto, in ogni caso, con condanna della società al pagamento delle Controparte_5 spese di funzionamento del Collegio arbitrale e al pagamento delle spese di assistenza tecnica e legale sopportate dall' in relazione Parte_1 alla presente procedura arbitrale. Con espressa riserva di ulteriormente
2 dedurre, eccepire e produrre nonché articolare mezzi di prova entro i termini e con le modalità indicate nel verbale di costituzione del collegio arbitrale, anche in ragione delle difese che verranno assunte da Controparte”;
- sempre in via rescissoria, e per l'effetto, respingere ogni domanda, a qualsivoglia ragione o titolo, avanzata dalla Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. dichiarando che nulla è
[...] dovuto dall . Parte_4
Il tutto con vittoria degli onorari sia del giudizio arbitrale e sia della presente fase di impugnazione oltre alle Spese Generali, IVA e Cap. come per legge nonché refusione degli esborsi anticipati”. Per Controparte_1
“- che i motivi di gravame dell Parte_1
, proposti con “TT di impugnazione ai sensi dell'art. 829 c.p.c. e
[...] dell'art. 209 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” dell'8 settembre 2021 vengano dichiarati inammissibili e, comunque, infondati;
in ogni caso, rigettare le eccezioni e domande formulate dall , sia in via rescindente che Pt_1 rescissoria;
- in ogni caso, che l'impugnazione incidentale di Controparte_1 venga accolta e, pertanto,
[...] in via rescindente, venga accertata e dichiarata in parte qua la nullità del Lodo Arbitrale Definitivo, sottoscritto in Roma il 2 agosto 2021 e depositato presso la Camera Arbitrale il 3 agosto 2021, per i motivi tutti di impugnazione di cui ai precedenti punti I e II;
in via rescissoria, accertata e dichiarata la nullità in parte qua del Lodo Definitivo in sede rescindente, per i motivi tutti di impugnazione di cui ai precedenti punti I e II, condannare l Controparte_6
, in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare
[...]
a sulla somma capitale di € 31.923,48, Controparte_1 gli interessi accertati annualmente con Decreto Ministero LL.PP. di concerto con il Tesoro, ai sensi degli artt. 6 e 7 della CP_7
Convenzione ovvero, se non ritenuti applicabili, calcolati ai sensi del d.lgs. n. 231/2022, con decorrenza da giugno 2002 fino al soddisfo”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO L ha Parte_1 impugnato il lodo non definitivo indicato in epigrafe che così ha statuito:
“– rigetta, nei sensi e nei modi di cui in motivazione, la domanda proposta dalla di nullità Controparte_8 della “Convenzione per l'affidamento in Concessione di Committenza alla Società delle attività di Parte_6
3 servizio relative alla progettazione e alla realizzazione delle opere necessarie per il completamento del sistema dei presidi sanitari della Pt_7
di Castel di RO, AQ” conclusa in data 1° marzo 1991 per atto notaio
[...] dott.ssa (repertorio n. 12063, racc. 3610), registrato in Castel Persona_1 di RO il 18.3.1991 al n. 81 e dell'“TT VO alla convenzione stipulata tra la società con l'allora Parte_8
di Castel di RO in data 1 marzo 1991 per notaio CP_9 Per_1
rep. 12063 racc. 3610 relativa alla progettazione e realizzazione delle
[...] opere necessarie per il completamento del sistema dei presidi sanitari della di Castel di RO (AQ)” concluso in data 21 maggio 1996 per CP_9 notaio , rep. n. 17763, racc. 5751; Persona_1
– per l'effetto, dichiara ed accerta la validità della clausola arbitrale contenuta nell'art. 31 della “Convenzione per l'affidamento in Concessione di Committenza alla Controparte_10
delle attività di servizio relative alla progettazione e alla
[...] realizzazione delle opere necessarie per il completamento del sistema dei presidi sanitari della di Castel di RO, AQ” conclusa in data 1° Pt_7 marzo 1991 per atto notaio dott.ssa (repertorio n. 12063, racc. Persona_1
3610), registrato in Castel di RO il 18.3.1991 al n. 81;
– rigetta, nei sensi e nei modi di cui in motivazione, l'eccezione di incompetenza del Collegio Arbitrale proposta dalla
[...]
; Controparte_8
– rigetta, nei sensi e nei modi di cui in motivazione, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla Controparte_8
;
[...]
– riserva al lodo definitivo, che sarà depositato entro il termine prorogato ex lege e fissato dall'art. 820 co. 4, lett. c) c.p.c., la decisione sulle altre domande ed eccezioni proposte dalle parti, così come sulla regolazione tra le parti delle spese dell'arbitrato e degli onorari degli arbitri, disponendo per l'ulteriore prosecuzione del giudizio con separata ordinanza”. Ha altresì impugnato il lodo definitivo reso fra le stesse parti che così ha statuito:
“- in parziale accoglimento delle domanda proposte da
[...] nei confronti della Controparte_1 Parte_1
, condanna l'
[...] Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante
[...] pro tempore, a pagare in favore di Controparte_1
l'importo di Euro 31.923,48, oltre interessi al tasso legale a far data dal 6 febbraio 2014 e sino all'effettivo soddisfo, rigettando per il resto nei sensi di cui in motivazione.
4 - dichiara il difetto di competenza del Collegio Arbitrale in ordine alla domanda di arricchimento indebito proposta in via subordinata da
[...] in quanto estranea all'ambito oggettivo Controparte_1 della convenzione di arbitrato.
- compensa per 2/3 (due terzi) le spese di rappresentanza e difesa tecnica sostenute dalle parti nel presente procedimento, spese che per il residuo terzo posto a carico della Parte_1
si liquidano in Euro 2.418,00 oltre rimborso spese generali nella
[...] misura del 15% e accessori di legge (CPA e IVA se dovuta);
- ferma la solidarietà tra le parti nei confronti dei componenti del Collegio, compensa per 2/3 (due terzi) tra le parti le spese di funzionamento del presente procedimento arbitrale e gli onorari degli arbitri così come determinati dalla Camera Arbitrale”.
Questa che segue, in sintesi, la vicenda in fatto. La azionava procedimento arbitrale Controparte_1 per ottenere il pagamento della somma di € 414.485,31 quale corrispettivo dell'attività di progettazione svolta in relazione agli interventi di edilizia sanitaria da effettuarsi presso il DSB di SO (Distretto Sanitario di Base e Poliambulatorio di SO), la RS di TE (Residenza Sanitaria Assistenziale di TE) e l'Ospedale di di RO. CP_4
Deduceva che tale attività era stata prestata in virtù della Convenzione del 1° marzo 1991, rep. 12063 (di seguito “Convenzione”), contenente la clausola arbitrale, e del successivo TT VO 21 maggio 1996 rep. 12063 (di seguito “TT VO”) stipulati con la Parte_4
[...]
In dettaglio, la società attrice ha rappresentato che la di Castel CP_9 di RO (ora Controparte_11
aveva affidato, in virtù dei predetti atti, la redazione e
[...]
l'esecuzione di tutti i servizi ed attività quali piano di sviluppo dei servizi sanitari, studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, piani di sicurezza e coordinamento, direzione dei lavori, misure e contabilità, per la realizzazione di interventi edilizia sanitaria della CP_9 da finanziarsi ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 Marzo 1988 numero 67. Contr Più specificatamente la ha dedotto di aver eseguito le seguenti prestazioni di carattere progettuale: a) Redazione di “n. 3 copia dello studio di fattibilità e dei progetti di massima” nonché del “ progetto preliminare” relativi all'ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale di Castel di RO;
5 b) redazione di “ n. 3 copie dello studio di fattibilità e dei progetti di massima” nonché del progetto esecutivo del Distretto Sanitario di base e poliambulatorio di SO;
c) redazione dello studio di fattibilità e del progetto esecutivo riguardante la realizzazione di una RS nel Comune di TE e di avere quindi diritto a ottenere il pagamento del corrispettivo quantificato in euro 414.485,31
Con il Lodo non definitivo il Collegio arbitrale, nel merito delle pretese azionate, ha definito alcune questioni preliminari introdotte dalle parti, accertando che:
- la validità della Convenzione del 1991, contenente la clausola compromissoria in essa contenuta (art. 31);
- l'infondatezza della eccezione di incompetenza del Presidente del Parte Comitato di Gestione della a sottoscrivere la Convenzione;
- la validità dell'TT VO quale unico atto negoziale rispetto alla Convenzione;
- la competenza arbitrale del Collegio arbitrale anche in relazione all'esecuzione dell'TT VO in quanto quest'ultimo conteneva l'espresso richiamo pattizio alle norme della Convenzione, tra le quali anche la clausola arbitrale;
- la legittimazione passiva della che, con l'TT VO, aveva Pt_4 assunto in proprio le obbligazioni discendenti dalla Convenzione del 1991 a carico dell'Ente.
Con il Lodo definitivo, il Collegio Arbitrale ha quindi accertato che:
- l'art. 34 della Convenzione subordinava l'operatività della Convenzione Parte alla acquisizione da parte della dei mezzi finanziari prevedendo che
“l'operatività della concessione è inoltre subordinata all'acquisizione Parte da parte della dei mezzi finanziari per la copertura della spesa per la realizzazione delle opere, anche per singoli aspetti funzionali. Il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa e/o riconoscimento di costi sostenuti per la documentazione tecnico – economica proposta per i finanziamenti e per le progettazioni qualora la realizzazione delle opere non possa aver luogo per la mancata acquisizione dei necessari finanziamenti”;
- che il corrispettivo per le prestazioni di carattere progettuale fosse ricompreso nel corrispettivo dovuto al concessionario in misura percentuale del 11.50% rispetto all'importo dei lavori realizzati;
- che in ogni caso il diritto ad ottenere il pagamento per le opere di progettazione presupponeva che le opere - ancorchè non realizzate -
6 stesse fossero state finanziate;
di contro nessun corrispettivo per la progettazione spettava per opere non realizzate per le quali era mancato il finanziamento;
- ne derivava che, con riferimento all'attività di progettazione che resa per gli interventi relativi al Poliambulatorio di SO e alla RS Contr di Atleta, nulla spettava alla in quanto le opere non erano state finanziate e, per questo, non realizzate;
- quanto invece all'attività resa relativamente all'Ospedale di Castel di RO, risultava che le opere erano state finanziate, con la conseguenza che, realizzatosi il presupposto di cui all'art. 34 Convenzione, sussisteva Contr il diritto di ad ottenere il corrispettivo per l'attività di progettazione effettivamente compiuta per la minor somma di Euro 31.923,48 oltre interessi a far data dal 6.02.2014;
- era inoltre infondata l'eccezione di prescrizione del credito sulla somma Contr capitale, azionato da in quanto il credito azionato - sorto non prima del giugno 2002, epoca dell'inserimento degli interventi per l'Ospedale di Castel di RO nel programma straordinario di investimenti - era stato utilmente azionato con validi atti interruttivi della prescrizione negli anni 2005, 2013 e 2019 idonei ad interrompere efficacemente l'ordinario termine di prescrizione decennale;
- l'eccezione di prescrizione era invece fondata relativamente al credito per interessi, da riconoscere decorrere dal 6.02.2014, ossia per un periodo anteriore al quinquennio rispetto all'ultimo atto interruttivo (notificazione della domanda di arbitrato del 6.02.2019), con conseguente prescrizione degli interessi medio tempore maturati a far data dalla maturazione del diritto risalente al 2002.
Con citazione notificata l'8.09.2021, la
[...]
ha impugnato, entrambi i lodi che hanno Parte_4 definito il procedimento arbitrale R.G.A. n. 14/2019 promosso dalla
[...] avverso l per Parte_3 Parte_1 conseguire il pagamento in suo favore della somma complessiva di Euro 414.485,31.
Quanto ai criteri di impugnazione, la parte rivendica in premessa, ai sensi dell'art. 828 comma 3 cpc, la facoltà processuale di impugnare i due lodi per violazione delle norme attinenti al merito, invocando la previgente formulazione dell'art. 829 comma 2 cpc che ammetteva l'impugnazione del lodo per motivi inerenti al merito salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile ( ipotesi qui non ricorrente).
7 Ferma tale premessa, la parte, pur insistendo sul carattere assorbente della eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva della Parte
ha svolto i propri motivi seguendo l'ordine delle questioni come affrontate nei due lodi.
Sul lodo non definitivo
Vanno esaminati congiuntamente perchè assimilabili:
1) Il motivo formulato al punto I.1.12, (rubricato: DIFETTO DI 'POTESTAS IUDICANDI' DEL COLLEGIO ARBITRALE TRATTANDOSI DI CONTROVERSIA SOTTRATTA PER LEGGE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE PRIVATO. ERROR IN PROCEDENDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 1034/1971 IN RELAZIONE ALLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI RITO DELLA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN MATERIA DEVOLUTA ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO;
NULLITÀ DEL LODO: VIOLAZIONE DELL'ART. 829, COMMA 1 C.P.C. N. 1 PERCHÉ “LA CONVENZIONE DI ARBITRATO È INVALIDA”; N. 4 PERCHE “HA DECISO IL MERITO DELLA CONTROVERSIA IN OGNI ALTRO CASO IN CUI IL MERITO NON POTEVA ESSERE DECISO”; N. 5 (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CARENZA DEI REQUISITI DI CUI AI NUMERI 5 E 6 DELL'ART. 823 C.P.C.) E N. 12 (OMESSA PRONUNCIA SU DOMANDE PROPOSTE IN CONFORMITÀ ALLA CONVENZIONE DI ARBITRATO);
2) il motivo formulato al punto I.1.3 (NULLITÀ DELL'ATTO AGGIUNTIVO DEL 1996 PERCHÉ STIPULATO IN CARENZA DI UNA PRELIMINARE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA. ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL R.D. N. 2440 DEL 1923 (LEGGE DI CONTABILITÀ DI STATO); DEL D.LVO. 157/1995 E, SEGNATAMENTE, DEGLI ARTT. 6, 7 E 8 NONCHÉ DELLA DIRETTIVA CEE N. 92/50 DEL 18 GIUGNO 1992. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE E, SEGNATAMENTE, DEGLI ARTT. 1362 E 1363 C.C. NULLITÀ DEL LODO: VIOLAZIONE DELL'ART. 829, CO. 3 C.P.C. SOTTO IL PROFILO DELLA CONTRARIETÀ DEL
8 LODO AI PRINCIPI DI ORDINE PUBBLICO;
VIOLAZIONE DELL'ART. 829, COMMA 1 C.P.C. N. 1 PERCHÉ “LA CONVENZIONE DI ARBITRATO È INVALIDA”; N. 4 PERCHE “HA DECISO IL MERITO DELLA CONTROVERSIA IN OGNI ALTRO CASO IN CUI IL MERITO NON POTEVA ESSERE DECISO”; N. 5 (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CARENZA DEI REQUISITI DI CUI AI NUMERI 5 E 6 DELL'ART. 823 C.P.C.) E N. 12 (OMESSA PRONUNCIA SU DOMANDE PROPOSTE IN CONFORMITÀ ALLA CONVENZIONE DI ARBITRATO);
3) il motivo rubricato al punto I.2.2. (rubricato SULLA NULLITÀ PER DIFETTO DI ''POTESTAS IUDICANDI'' DEL COLLEGIO ARBITRALE IN CONSEGUENZA DELL'INESISTENZA DELLA CLAUSOLA ARBITRALE NELL'ATTO AGGIUNTIVO DEL 1996. ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 808 QUATER C.P.C.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE E, SEGNATAMENTE, DEGLI ARTT. 1362 E 1363 C.C. NULLITÀ DEL LODO: VIOLAZIONE DELL'ART. 829, COMMA 1 C.P.C.: N. 1 PERCHÉ “LA CONVENZIONE DI ARBITRATO È INVALIDA”; N. 5 IN RELAZIONE AL REQUISITO DI CUI AL N. 5 DELL'ART. 823 C.P.C. PER CONTRADDITTORIETÀ TRA IL DISPOSITIVO E LA MOTIVAZIONE DEL LODO.
Le doglianze compendiano, innanzitutto, una eccezione di invalidità/nullità della clausola arbitrale (art. 829 n. 1) sotto vari profili e il conseguente venir meno della potestas iudicandi Nell'enucleare tale censura la parte mira, in definitiva, a confutare l'assunto centrale della decisione degli arbitri secondo cui il mancato richiamo, nell'TT VO del 1996, della clausola arbitrale di cui all'art. 31 della Convenzione non inficerebbe la competenza arbitrale poiché il predetto atto costituirebbe, sul piano sostanziale, una mera novazione della Convenzione originaria del 1991. Al fine di dimostrare, ai sensi dell'art. 829 n. 1) cpc, la invalidità della clausola compromissoria - l'impugnante premette, in fatto, che, con la Convenzione originaria del 1991, l'Unità Socio-Sanitaria Locale di Castel di RO, si era avvalsa del modulo della “concessione di committenza” ( o Contr concessione di servizi) per affidare alla servizi di progettazione.
9 Secondo la parte il Collegio arbitrale - oltre a non essersi pronunciato sulla relativa questione – avrebbe deciso in materia rientranti nella competenza esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett e) del Codice del Processo Amministrativo trattandosi di controversia “In materia concessioni di pubblici servizi, non è consentito il ricorso all'arbitrato per risolvere controversie riguardanti convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della l. n. 205 del 2000, dovendo conseguentemente ritenersi nulle le relative clausole compromissorie, poiché l'art. 5 della l. n. 1034 del 1971, applicabile "ratione temporis", prevedeva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo restando esclusa la compromettibilità in arbitri….senza che assuma rilievo il sopravvenuto disposto dell'art. 6, comma 2, della l. n. 205 del 2000 - che ha introdotto anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la facoltà di avvalersi di un arbitrato rituale di diritto -, poiché detta norma, in mancanza di un'espressa previsione di efficacia retroattiva, non può avere un effetto sanante dell'originaria invalidità delle clausole compromissorie stipulate durante la disciplina previgente” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/03/2021, n. 8094). Il motivo è infondato. La doglianza sollevata dall è stata correttamente affrontata dal Pt_1
Collegio Arbitrale, la quale richiamando la pacifica giurisprudenza sul punto, ha ritenuto l'eccezione, “nelle sue svariate articolazioni”, non accoglibile, dovendo “al contrario, essere dichiarata la validità della Convenzione pur se non preceduta da pubblica gara e ciò anche alla luce della normativa europea esistente al tempo”. Questa, con il supporto di puntuali richiami giurisprudenziali, la motivazione del Lodo:
“La giurisprudenza formatasi sul punto conferma la conclusione esposta. E' stato infatti affermato (Cons. Stato, sez. II, 21 dicembre 1994, n. 2698) che l'affidamento di una concessione di committenza, che ha ad oggetto una serie di attività giuridiche e tecniche per rendere possibile l'esecuzione dell'opera pubblica e può riguardare l'esercizio di funzioni pubbliche, “non può essere ricondotto alle procedure di aggiudicazione di cui alla direttiva Cee n. 89/440 e d.lgs. 19 dicembre 1991 n. 406; ne deriva che non risulta violata la disciplina comunitaria qualora l'affidamento dei lavori avviene a trattativa privata”. Questo principio affermato in sede giurisdizionale era stato precedentemente enunciato dal Consiglio di Stato in sede consultiva, allorché si ritenne legittimo l'affidamento di una concessione di committenza a trattativa privata senza incorrere nella violazione della disciplina comunitaria (e, in particolare, nelle previsioni della direttiva
10 n.440/89) atteso che, nella specie, quanto viene richiesto al concessionario è l'espletamento di singole prestazioni professionali se non addirittura l'esercizio occasionale di pubbliche funzioni (che rientrano nelle previsioni dell'art. 55 del Trattato di Roma) (Cons. Stato, sez. III, Parere 4 dicembre 1990, n. 192). L'esigenza di ricorrere alla evidenza pubblica, mentre non concerne la scelta 'a monte' del concessionario, si pone viceversa 'a valle' nei casi nei quali il concessionario debba individuare il soggetto terzo al quale affidare in appalto specifiche attività inerenti la concessione (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 1994, n. 1257; nonché in rapporto alla figura della concessione di costruzione, Cass., sez. un., 29 dicembre 1990, n. 12221). Il Collegio ritiene che la nullità della Convenzione non sussista neppure in rapporto agli ulteriori profili in relazione ai quali è stata dedotta. Ed infatti, nel momento in cui è stata conclusa la Convenzione (i) non era ancora entrato in vigore il divieto di fare ricorso alla concessione c.d. di committenza contemplata sia dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137 – divieto cui fa rinvio la difesa della Azienda (citando l'art. 19 co. 3 legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 9 co. 31 e 32 legge 18 novembre 1998, n. 415); (ii) né era ancora entrato in vigore il già ricordato d.lgs. n. 157 del 1995” (Lodo non Definitivo, p. 18 s.). Da tali premesse, il Collegio ha tratto la convinzione che l pertanto, Pt_1 Contr non era tenuta, nel disporre l'affidamento a ad espletare una procedura ad evidenza pubblica, potendo scegliere il contraente in via del tutto fiduciaria. Non è, conseguentemente, prospettabile neppure il difetto di potestas iudicandi degli Arbitri, basato su un'asserita violazione dell'art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205. Quest'ultima disposizione, infatti, devolve “alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente e del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”. Ma, nel caso di specie, si è già visto, per la scelta del concessionario non erano applicabili le previsioni della direttiva n.440/89, né le disposizioni nazionali sull'evidenza pubblica. Con le ulteriori censure la parte lamenta la nullità dell'TT VO del 1996 per violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 157/95 che precludevano all'amministrazione di procedere all'affidamento diretto ai privati di attività di servizi A monte di tale errore, secondo la parte, risiederebbe (motivo I.1.3.) l'ulteriore errore ermeneutico degli arbitri fondato sul “teorema” della validità dell'TT aggiuntivo del 21.05.1996, viceversa assoggettato ratione
11 temporis al modello della procedura di evidenza pubblica, in violazione le disposizioni allora vigenti di cui al d. lgs. n. 157/1995; tale approdo si fonderebbe sull'erroneo presupposto per cui la Convenzione del 1991 e TT aggiuntivo del 1996 configurino un “unico rapporto contrattuale”. Parte Viceversa, secondo la impugnante, si tratterebbe due contratti diversi ed autonomi: una concessione di committenza (Convenzione del 1991) e un appalto pubblico di servizi (TT aggiuntivo del 1996). Sulla questione relativa al rapporto fra i due atti, stipulati in sequenza, gli arbitri hanno ritenuto di “non poter aderire alla prospettazione della difesa della , secondo la quale – lo si ripete – l'TT VO sarebbe Pt_1 qualificabile come appalto di servizi e, quindi, sarebbe autonomo e diverso dalla Convenzione: il primo – assume l'azienda – avrebbe completamente novato la seconda”. Inoltre: “la Convenzione e l'TT VO non sono contratti autonomi, ma fanno parte dello stesso rapporto negoziale. A tacer d'altro, se l'TT VO avesse revocato la Convenzione, la Convenzione stessa sarebbe allora inefficace e non esplicherebbe più alcun effetto, minando l'esistenza stessa dell'TT VO che da solo non potrebbe essere eseguito”. Inoltre, “le parti non hanno inteso introdurre una disciplina integralmente diversa del regolamento contrattuale del 1991 ed hanno per converso previsto espressamente 'la continuazione del rapporto di servizi' “sia perché alcune attività sono state già poste in essere dalla
sia perché quest'ultima potrebbe Parte_9 vantare diritti risarcitori da una revoca della concessione'. ; inoltre, gli arbitri hanno rilevato che “le parti hanno concordemente deciso, da un lato, di proseguire nel rapporto di servizi, e, dall'altro lato, di limitare il contenuto della Convenzione” esprimendo, a monte, la volontà di
“trasformare la convenzione a suo tempo stipulata in una convenzione di servizi, epurandola da ogni contenuto concessorio”. Da tali premesse esegetiche, gli Arbitri hanno quindi tratto la conclusione per cui all'TT aggiuntivo non possa essere applicata la normativa sopravvenuta alla stipula della convenzione del 1991, compresa quella di cui al d. lgs. N. 157/95 (impositiva del divieto per le Pubbliche Amministrazioni di procedere all'affidamento diretto ai privati di attività di servizi) e che, trattandosi di un unico rapporto contrattuale, lo stesso era sottoposto alla disciplina normativa in vigore al tempo della conclusione della Convenzione del 1991. Inoltre, sulle stesse premesse, gli arbitri hanno desunto la volontà delle parti di mantenere la clausola compromissoria contenuta nella Convenzione, ammettendone l'estensione all'”unitario rapporto contrattuale” come integrato dall'TT aggiuntivo.
12 Secondo la parte, la qualificazione del rapporto negoziale svolta ai punti a) b) c) d) ed e) del Lodo, costituirebbe l'approdo di un errore ermeneutico degli arbitri ( pagg. 28 segg. atto di citazione), smentito da alcuni passaggi contenutistici dello stesso TT VO e che comproverebbero che lo stesso TT costituirebbe un quid novi rispetto alla Convenzione iniziale. Per contrastare questa conclusione, la parte svolge i seguenti rilievi:
- la stesura dell'TT VO si era resa necessaria sul presupposto, chiaramente indicato nella premessa dell'TT stesso, secondo cui la Convenzione del 1991 “così come stilata e sottoscritta, non trova una legittima collocazione e funzione nel sistema realizzativo delle OO.PP. come previsto dalla normativa succedutasi in materia, dall'epoca della stipula ad oggi;
in particolare, non appare corretto proprie funzioni ad un soggetto terzo, estraneo alla Pubblica Amministrazione, specie se la delega attiene ad attività istituzionali, quali senza dubbio si appalesano quelle dirette all'adeguamento e alla modernizzazione delle strutture sanitarie pubbliche costituenti il proprio patrimonio ”;
- in tale contesto, la aveva dichiarato la propria disponibilità a
“trasformare la convenzione a suo tempo stipulata in una convenzione di servizi, epurandola da ogni contenuto di tipo concessorio così da limitarla alle attività di assistenza tecnico-amministrativo-legale fino al collaudo di tutte le strutture sanitarie realizzate …” ; che, inoltre, tale proposta era stata accettata dalla “giusta delibera Parte_10 del Direttore Generale N. 542 del 10.5.1996” richiamata nella premessa;
delibera che aveva chiarito che “la novazione oggettiva, soltanto parziale, della convenzione non determina la nascita di un nuovo brocardo “tempus regit actum” e che “del resto sussistono motivi di opportunità alla continuazione del rapporto di servizi, come sopra emendato e trasformato, sia perché alcune attività sono state già poste in essere dalla sia perché Parte_9 quest'ultima potrebbe vantare diritti risarcitori da una revoca della concessione”. Secondo la parte, in conclusione, tali elementi fattuali, peraltro pretermessi dal Collegio arbitrale, escluderebbero l'asserita continuità tra i due atti negoziali già sul piano della motivazione che sorregge la stipula di quello del 1996; sia nella delibera del D.G. 542 del 1996 che nelle premesse dell'TT VO si ammetterebbe la invalidità della convenzione del 1991 proprio perché avente ad oggetto una c.d. concessione di committenza, precisandosi espressamente che detta convenzione “così come stilata e sottoscritta, non trova una legittima collocazione e funzione nel sistema realizzativo delle OO.PP. come previsto dalla normativa succedutasi in materia, dall'epoca della stipula ad oggi”.
13 In definitiva, secondo la parte, l'TT aggiuntivo è stato espressamente individuato e accettato dalle parti quale strumento negoziale per
“trasformare la convenzione a suo tempo stipulata in una convenzione di servizi, epurandola da ogni contenuto di tipo concessorio (…)”; il che, sul piano sostanziale/amministrativo, implicherebbe una revoca neppure tanto implicita della originaria concessione nonché una vera e propria “novazione” del rapporto originario. Del resto, opina la parte, il contratto del 1991 era una concessione di committenza dove il concedente è la di Castel di CP_9
RO mentre quello del 1996 era un appalto pubblico di servizi dove la stazione appaltante è la Parte_11
Quindi, al fine di delineare la disciplina del novato rapporto in termini di
“appalto di servizi” le parti avrebbero approvato uno schema di contratto Contr (denominato impropriamente “atto aggiuntivo” poi accettato da che, nel riferirsi materialmente alle previsioni della convenzione del 1991, ne eliminava quelle configuranti un rapporto concessorio e ne confermava solo quelle configuranti “tutte le obbligazioni assunte intese come attività di assistenza tecnico - amministrativa” specificando gli articoli di riferimento e modificandone altri. Da tale contesto documentale la parte ha tratto il carattere autonomo dell'TT aggiuntivo del 1996, non in continuità con la Convenzione del 1991, stipulato al fine di eludere l'osservanza del sopravvenuto e cogente regime dell'evidenza pubblica in punto di scelta del contraente, con Contr l'illegittimo affidamento diretto dell'appalto di servizi ad Sempre su tale specifico profilo, la parte passa dunque a confutare il contrario ragionamento svolto dagli Arbitri, incentrato sulla sufficienza della motivazione dell'TT VO in ordine alla possibilità di ricorrere, nel caso di specie, ad una trattativa privata ai sensi dell'art. 6 D.Lgs n. 157/95; in particolare contesta la ricorrenza delle “ragioni di urgenza”, indicate nella predetta Delibera n. 542 del Direttore Generale, richiamata dagli arbitri, tali da integrare i presupposti di cui agli artt. 6 e 7 d lgs 157/95. Secondo la impugnante, si era, nel caso di specie, verificata la violazione dell'art. 7, co. 2 del D.Lgs. 157/1995 secondo cui “ Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara: (…) d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando;
le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.
14 Ebbene, secondo la parte, nel caso di specie non ricorrerebbe nessuna delle tassative ipotesi che avrebbero consentito di far ricorso alla ''trattativa privata'' “ove si considerino le ragioni in tal senso addotte dal Direttore Generale dell'allora nella Deliberazione Parte_5
n. 562 del 10 maggio 2006 sulla quale ha fatto leva il Collegio arbitrale”.
I motivi, per ciascuno dei rilievi declinati, sono infondati.
Andando nell'ordine, e in via di estrema sintesi, la parte adombra: 1) la invalidità dell'TT VO (e con esso della clausola arbitrale richiamata) per violazione delle norme all'epoca vigenti e di cui al d lgs 157/95 che imponevano il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, precludendo l'affidamento diretto ai privati di attività di servizi;
2) la invalidità dell'atto aggiuntivo per violazione dell'art. 7) dlgs 157/95:
3) la incompetenza del Collegio arbitrale per mancato richiamo della clausola arbitrale nell'atto aggiuntivo, trattandosi di due atti diversi e autonomi I punti 1) e 2) implicano il vaglio del ragionamento ermeneutico degli arbitri, nella questione centrale secondo cui la Convenzione e l'TT VO non sono contratti autonomi. L'intero ragionamento arbitrale dà conto delle ragioni di tale conclusione, laddove afferma che
Tale conclusione si fonda, ad avviso del Collegio, su una corretta interpretazione della volontà negoziale, fedele ai comuni canoni ermeneutici e connotata dalla intenzione delle parti di continuare un rapporto di servizi, al quale era già stata data “parziale esecuzione”, epurandolo dei connotati concessori attribuiti, all'epoca, con la Convenzione. Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere violate le prescrizioni del d lgs 157/75, il lodo dà conto con evidenza delle ragioni di urgenza - indicate nella delibera DG 542/96, allegata all'atto aggiuntivo - che giustificano il ricorso all'affidamento diretto, ovvero la necessità di accedere ai
15 finanziamenti regionali cui la GI AB aveva impresso una improvvisa accelerazione. Le ragioni ivi espresse integrano a pieno titolo la condizione normativa, trattandosi di fatto non dipendente dalla amministrazione aggiudicatrice.
Sulla questione sub 3) la parte tenta di attribuire rilevanza alla mancata riproduzione della clausola arbitrale la parte invoca (pag. 38 segg. ulteriori argomenti esegetici, incentrati
1) sulla formulazione testuale della clausola arbitrale contenuta nella Convenzione del 1991 ( -- “ qualsiasi controversia sorta tra le parti relativamente al presente atto ed alla sua esecuzione, previa pronunzia del Concedente in sede amministrativa, sarà deferita ai sensi dell'art. 806 c.c.”) che secondo la parte circoscriverebbe la clausola alla sole esecuzione della Convenzione e non dell'TT VO ( pag. 41 atto di impugnazione) e la sua riferibilità al solo atto concessorio;
2) la valenza solo “formalistica” della dicitura inserita nell'atto notarile con cui sarebbe stato rogato l'TT VO del 1996 dove la dicitura “Resta invariato tutto quanto altro contenuto nella menzionata convenzione a mio rogito del 1.3.1991 Rep N. 12063” anziché indicativa della volontà delle parti “di preservare la clausola compromissoria inserita nel ridetto art. 31” (come ritenuto nel Lodo non definitivo), senza considerare trattarsi di una mera clausola di stile. Entrambi gli argomenti non convincono. Si è già detto del persuasivo ragionamento sostanziale che ha condotto gli arbitri a ritenere che ricorresse, nella specie, un unicum negoziale che non rendeva necessario l'espresso richiamo della clausola arbitrale, che le parti hanno inteso automaticamente riprodurre con il richiamo, nell'atto aggiuntivo e generalizzato al contenuto della Convenzione del 1991. In primo luogo, la interpretazione “restrittiva” del tenore della clausola, come riportato sub 1), recede dinanzi a rilievo logico della piena compatibilità di tale formulazione con la possibilità futura - in concreto verificatasi nel caso di specie – che la esecuzione del contratto avvenisse previa stipulazione di accordi negoziali di portata integrativi, dal che discende la piena trasponibilità della clausola alla esecuzione del contratto instaurato con l'TT VO. A fortiori dunque, il richiamo generalizzato alle pattuizioni della Convenzione - e, con questa, alla clausola arbitrale, operato nell'TT aggiuntivo del 1996 - deve reputarsi sorretto da una maggiore consapevolezza negoziale, come correttamente desunto dal Collegio
16 arbitrale in ragione del “carattere puntuale e selettivo” degli interventi operati con l'TT VO. Conclusivamente, va dunque condiviso l'approdo del Collegio arbitrale laddove ha ritenuto che “ si sia in presenza della consapevole e volontaria estensione della originaria clausola compromissoria all'unitario rapporto contrattuale tra le parti risalente al 1991.In altri termini, si è in presenza di un significativo ed espresso richiamo pattizio, quale parte integrante dell'TT VO, alle norme del contratto principale, fra le quali la clausola relativa alla competenza arbitrale. La Convenzione, pertanto, integra l'TT VO, che non può essere considerato: senza l'articolato della Convenzione sarebbe un atto ” (pag. 22 del Lodo non definitivo).
Esclusa, per le ragioni fin qui chiarite, la nullità dell'TT VO del 1995 - inteso come atto negoziale avvinto alla Convenzione del 1991 – e, conseguentemente ammessa la unicità del programma negoziale rispetto alla originaria Convenzione del 1991, recede l'ulteriore dubbio della parte (pagg. 44-45) volto a sostenere, sulla base della giurisprudenza richiamata nella impugnazione, la inefficacia di un “generico rinvio” ad atto precedente contenente la clausola compromissoria, essendosi qui escluso il carattere novativo dell'TT VO e la unicità dei due atti in un unico programma negoziale.
Proseguendo nella disamina della impugnazione, con il motivo svolto al Parte punto I.4 la reitera la ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA, OVVERO DI DIFETTO DI TITOLARITÀ DAL LATO PASSIVO DELLE OBBLIGAZIONI DI PAGAMENTO DEDOTTE IN GIUDIZIO”, sia con riferimento alla principale azione negoziale sia con riferimento alla azione di indebito arricchimento.
La censura è affidata, in primo luogo, alla preliminare affermazione ( pag. 50 atto di impugnazione) per cui “alla luce del quadro normativo statale e regionale succedutosi nel tempo in materia di organizzazione dei servizi Parte sanitari locali, i debiti contratti dalle vecchie anteriormente alla data del 10 febbraio 1999 (laddove quello in discussione risale addirittura al Parte 1991) non possano gravare sulle nuove stante la responsabilità concorrente tra liquidatorie e GI AB”. CP_12
Secondo la parte, in diritto, “in virtù dell'art. 6, comma 1, della l. 23 dicembre 1994 n. 724, come integrato dall'art. 2, comma 14, della l. 28 dicembre 1995 n. 549, i rapporti obbligatori afferenti alle soppresse unità sanitarie locali ( non sono stati trasferiti alla responsabilità delle Pt_7
17 neoistituite aziende di unità sanitaria locale ( , ma spettano alla CP_13 competenza esclusiva delle apposite ''gestioni liquidatorie'' costituite presso le Regioni nella loro autonoma e distinta configurazione soggettiva di ''enti pubblici non economici'' (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 11088 del 20/05/2014); con la conseguenza che nessuna legittimazione passiva può spettare alle da ritenersi, invece, ''enti pubblici economici'') CP_13 per debiti contratti di una soppressa USL, ancorché confluita nella struttura della nuova azienda (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2001, n. 484; in termini, Cass. civ., Sez. Lav., 27 gennaio 1998, n. 803)”.
La censura in esame è stata risolta dal Collegio a quo sulla base della seguente motivazione: Parte
“nel presente giudizio non si discute di obbligazioni già gravanti sulla di cui si assume puramente e semplicemente il trasferimento a carico della
, come sarebbe stato se la medesima non avesse avuto alcun Pt_1 Pt_1 ruolo e nessuna partecipazione alla integrazione dei presupposti dai quali sarebbero in ipotesi sorte le obbligazioni stesse. Nella specie, al contrario, la risulta avere deciso, in autonomia, attraverso i suoi organi Pt_1 Parte competenti, di far propria la Convenzione stipulata dalla (poi cessata) (Unità Sanitaria Locale Socio-Sanitaria di Castel di RO n. 03) attraverso l'TT VO” (Lodo non definitivo, p. 29). Nella stessa prospettiva, il Collegio ha statuito che:
“l ha assunto in proprio (con la deliberazione n. 542 Direttore Pt_1
Generale ed il successivo ed attuativo TT VO del 1996) le obbligazioni discendenti a dell'Ente dalla Convenzione del 1991 ed Pt_12 oggetto del presente giudizio. Il Collegio ritiene in conclusione che sussiste pertanto la legittimazione passiva della convenuta in arbitrato, nel Pt_1 senso che, ove esistenti, le obbligazioni dedotte in giudizio dovranno gravare su di essa” (Lodo non definitivo, p. 30). A questa prospettazione, la parte oppone il seguente vizio procedimentale P
.2 : VIOLAZIONE DELL'ART. 829 Parte_14
SOTTO IL PROFILO DELLA CONTRARIETÀ DEL LODO AI PRINCIPI DI ORDINE PUBBLICO;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 833/1978; DELL'ART. 6, COMMA 1, DELLA L. 23 DICEMBRE 1994 N. 724 (COME INTEGRATO DALL'ART. 2, COMMA 14, DELLA L. 28 DICEMBRE 1995 N. 549) NONCHÉ DELL'ART. 41 DELLA L.R. ABRUZZO 24 DICEMBRE 1996, N. 146 E DELLA RELATIVA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI CUI ALL'ART. 41 DELLA L.R.A. N. 123 DEL 29 NOVEMBRE 1999. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R.ABRUZZO N. 123 DEL 29
18 NOVEMBRE 1999 (DI ''INTERPRETAZIONE AUTENTICA ED INTEGRAZIONE DELL'41 DELLA L.R. 24 DICEMBRE 1996, N. 146'') E, SEGNATAMENTE, DEL RELATIVO ART. 1, COMMA 7. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI AL CODICE CIVILE. NULLITÀ DEL LODO: VIOLAZIONE DELL'ART. 829, COMMA 1 C.P.C.: N. 1 PERCHÉ “LA CONVENZIONE DI ARBITRATO È INVALIDA”; N. 4 PERCHÉ “HA DECISO IL MERITO DELLA CONTROVERSIA IN OGNI ALTRO CASO IN CUI IL MERITO NON POTEVA ESSERE DECISO”; N. 5 PER LA A CARENZA DEI REQUISITI DI CUI AL N. 5 DELL'ART. 823 C.P.C. RELATIVO ALLA ''ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI MOTIVI”; N. 12 PERCHÉ IL LODO NON DEFINITIVO NON HA PRONUNCIATO SULL'ECCEZIONE SPIEGATA DALL' . Parte_1
Con la censura, la parte, ricostruito il regime normativo e giurisprudenziale di riferimento, assume in particolare che alla luce della legislazione regionale di riferimento (L.R.A. 29.11.1999 n. 123 - come interpretata dalla Cassazione con sentenza n. 5858 del 9.05.2000) “per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali delle Regioni, si è realizzata una fattispecie di successione ex lege delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle estinte Unità sanitarie locali, con esclusione di ogni ipotesi di successione in universum ius delle Aziende Unità sanitarie locali alle preesistenti unità sanitarie locali (Cass., SS.UU. 26 febbraio 1999, n. 102; Cass., 26 settembre 1997, n. 9438)” ha desunto “che riguardo alle cause relative ai su detti rapporti le sono Pt_4 prive di legittimazione passiva, spettando questa alle Regioni, quali titolari delle gestioni liquidatorie, in persona del loro organo rappresentativo, che è il Direttore generale della subentrata alla U.S.L. soppressa, il quale Pt_4 agisce quale organo regionale nell'interesse della GI (Cass., SS.UU. 6 marzo 1997, n. 1989; 6 giugno 1998, n. 5602; 28 luglio 1999, n. 8159)”. Ed altresì che la legislazione adottata dalla GI AB (e, segnatamente, il già citato art. 41 della Legge R.A. n. 146 del 1996), essendo “norma poco perspicua”, vada “interpretata, nell'ambito dei su detti principi posti dalla legislazione statale, nel senso che, una volta trasferiti i debiti e i crediti delle Unità sanitarie soppresse, e collocati in apposite contabilità separate, ai sensi del primo comma, alle non potendo essi essere fatti gravare CP_14 sulle in base a quanto prescritto dall'art. 6, comma 1, della legge CP_14
n. 724 del 1994, dette contabilità a stralcio sono state trasformate, in conformità di quanto prescritto dall'art. 2 della legge n. 549 del 1995, in gestioni liquidatorie regionali, amministrate dai Direttori generali delle Aziende sanitarie, che provvedono alla liquidazione quali organi regionali,
19 con fondi estranei ai bilanci delle Aziende sanitarie” con la conseguenza che” Ne deriva che anche per le cause relative ai debiti delle soppresse Unità sanitarie locali della regione AB l'ente passivamente legittimato è la GI, quale titolare delle singole gestioni liquidatorie, e non la Pt_4
In sostanza, prosegue la parte, “per effetto di questi progressivi interventi chiarificatori rispetto a vicende sostanziali antecedenti alla data del 10 febbraio 1999 (quale quelle delle quali si discute), il giudice di legittimità ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva della GI AB concorrente con quella della ''Gestione Liquidatoria'' mentre in relazione alle fattispecie successive alla suddetta data si configurerebbe la legittimazione della sola Gestione Liquidatoria ma, comunque, giammai quella dell in quanto tale;
rispetto alla quale, proprio per Parte_1 effetto delle esaminate disposizione normative, non è neppure configurabile una responsabilità di tipo solidale in ordine all'adempimento delle relative obbligazioni in quanto si è inteso realizzare una successione ex lege delle Regioni nei rapporti obbligatori di già pertinenza delle soppresse Unità Sanitarie Locali. Secondo la parte è dunque “evidente, allora, che poiché il giudizio arbitrale aveva ad oggetto pretese creditorie che (stando alla stessa impostazione adottata dal Collegio arbitrale) andavano ricondotte alla Convenzione stipulata in data 1° marzo 1991 (configurandosi il relativo TT aggiuntivo del 21 maggio 1996 con un unicum negoziale) e, quindi, erano antecedenti alla suindicata data del 10 febbraio 1999, ogni conseguente azione avrebbe dovuto essere esperita dalla (anche agli effetti interruttivi dei crediti) CP_5 nei confronti della GI AB e della Gestione liquidatoria e non, invece, dell ” Parte_1
Inoltre, in un simile quadro si dimostrava del tutto inconferente la pretesa assunzione, da parte dell' delle Controparte_15 obbligazioni di cui alla Convenzione del 1991 dal momento che, come la citata sentenza del Tar Marche ha efficacemente rilevato in questo modo si finirebbe per “ignorare il disposto di cui all'art. 6, comma primo della L. 23.12.1994, n.724 e di cui all'art.2, comma quattordicesimo della L. 29.12.1995, n.549; norme queste invero che hanno una valenza inderogabile, atteso che, proprio allo scopo di meglio assicurare alle nuove strutture sanitarie, ricreate a seguito del riordino voluto con il D.Lgs. n.502/1992, un corso gestionale diverso e più efficiente, secondo criteri di economicità aziendale e sulla base di un sistema di finanziamento qualitativamente trasparente e controllabile, hanno stabilito di affrancarle dalle perdite delle pregresse gestioni, azzerando nei loro confronti i debiti a queste risalenti”.
20 Di qui, pertanto, la nullità / erroneità del non definitivo laddove tenta Pt_15 di configurare la fonte dell'obbligazione di pagamento dell'
[...]
in un atto convenzionale che, in quanto tale, non poteva Parte_1 certamente contravvenire al sotteso regime di riferimento (ritenuto di ''valenza inderogabile''). Il motivo è infondato. In primo luogo, anche a volere aderire alla tesi, costituiva specifico onere della parte farlo), quale parte di obbligazioni azionate derivino dalla Convenzione del 1991 e quali, invece, nell'TT VO, per cui sussisterebbe il qui propugnato difetto di legittimazione passiva della
Pt_1
Ad ogni buon conto, una volta condivisa la impostazione dogmatica di fondo (ovvero la convergenza dei due atti in un unico programma negoziale), convince pienamente, sul piano interpretativo, la conclusione in fatto circa Parte la assunzione volontaria da parte della degli obblighi derivanti dalla Convenzione da parte del nuovo ente subentrato nel contratto.
Il lodo definitivo Passando alla impugnazione del lodo definitivo, in via principale e incidentale, risultano formulate le seguenti censure:
Con l'appello principale la parte torna a sostenere la
[...]
Controparte_16
Premette, in diritto, quanto deciso dagli Arbitri in relazione alla previsione di cui all'art. 34 della Convenzione del 1991 secondo cui : “l'operatività Parte della concessione è inoltre subordinata all'acquisizione da parte della dei mezzi finanziari per la copertura della spesa per la realizzazione delle opere, anche per singoli aspetti funzionali. Il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa e/o riconoscimento di costi sostenuti per la documentazione tecnico-economica proposta per i finanziamenti e per le progettazioni qualora la realizzazione delle opere non possa aver luogo per la mancata acquisizione dei necessari finanziamenti”. Tale previsione, ad avviso del Collegio, era corroborata altresì dalle premesse della Convenzione costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto secondo cui “dall'atto di impegno presentato in data 13.4.1989 la dichiara che effettuerà CP_5 tutte le attività preliminari e propedeutiche al reperimento del finanziamento (verifiche preliminari, studi di base per il piano di massima, progettazione di massima ed esecutiva, documentazione tecnico economico finanziaria) a titolo non oneroso per la di eseguire il pagamento nell'ambito del Pt_7 rapporto concessorio, solo dopo l'avvenuto finanziamento delle opere” .
21 In relazione a tale previsione, la parte, riepilogati i contenuti del Lodo definitivo (pagg. 64-67), e con riferimento alle condizioni pattizie relative al pagamento delle opere oggetto di finanziamento e alla verifica delle opere effettivamente eseguite, formula la seguente censura: II.
1.2 LA CONTESTAZIONE DEL PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA RELATIVAMENTE ALLE OPERE DA REALIZZARSI PRESSO L'OSPEDALE DI TE DI SA (PUNTO 6.2 DEL LODO DEFINITIVO): ERROR IN IUDICANDO AI SENSI DELL'ART. 829 C.P.C. E ART. 209 D.LGS. N. 50/2016: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE E, SEGNATAMENTE, DEGLI ARTT. 1362 E 1363 C.C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA ERRONEA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SUL CAPO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI POSTI A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI CREDITO DI PARTE ATTRICE. In sintesi, con tale rilievo, la parte adduce che:
“dopo aver individuato l'esatto discrimen per determinare l'eventuale Cont fondatezza nel merito della domanda di il Collegio Arbitrale ha poi inopinatamente errato nel valutare la il documento prodotto dalla società Cont attrice (il doc. 11 depositato da in base al quale ha tratto il travisato convincimento che parte delle progettazioni riguardanti l'Ospedale di Castel di RO fossero state oggetto di finanziamento e, pertanto, dovessero essere remunerate”; che “sarebbe stato onere della parte attrice dare prova non solo della quantità e qualità delle prestazioni asseritamente rese ma anche della ricorrenza di tutte le condizioni negozialmente previste per l'effettiva esigibilità delle somme dalla stessa invocate nei confronti dell ”; e che, quindi “il Collegio Arbitrale abbia Parte_1 erroneamente ritenuto assolto l'onere della prova del perfezionamento del finanziamento regionale dell'Ospedale di Castel di RO in ragione del Cont deposito da parte di del doc. 11, costituito da una Tabella allegata alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 69/6 del 26 giugno 2002”. La doglianza - che compendia un error in iudicando - è, in premessa, ammissibile perché le parti hanno, con la clausola compromissoria, espressamente autorizzato gli arbitri a decidere “ secondo diritto e con applicazione delle norme del codice di rito …” In dettaglio, il Collegio avrebbe, sulla base del predetto documento, erroneamente ritenuto che “fossero state escluse “dalle opere finanziabili quelle aventi ad oggetto gli interventi relativi al DSB (Distretto Sanitario di
22 Base e Poliambulatorio) di SO e alla RS (Residenza Sanitaria Assistenziale) di TE” e che, invece, “tra le opere finanziabili sono rimaste esclusivamente quelle relative all'ospedale di Castel di RO per un importo di L. 16.000.000,00 (Euro 8.263.310,38)”. Ma in tale conclusione, prosegue la parte, il Collegio aveva dato “rilevo ad un documento di portata meramente programmatica e nient'affatto dispositiva quale il doc. 11” finendo con il “confondere due concetti per nulla sovrapponibili, ovverosia l'astratta finanziabilità delle opere con il concreto finanziamento delle stesse;
solo tale ultimo presupposto, da intendersi quale effettivo stanziamento nei capitoli di bilancio regionale delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere progettate, costituisce infatti l'indefettibile presupposto per il riconoscimento del diritto di pagamento in Cont favore di così come previsto nella Convenzione del 1991 nella interpretazione che ne ha fornito lo stesso Collegio”. In sostanza, secondo la prospettazione della parte, il doc. 11 integrava prova idonea del mancato finanziamento degli interventi relativi al DSB di SO ed alla RS di TE (essendo stata esclusa ab origine l'astratta finanziabilità degli stessi in ragione della loro espunzione dalla Tabella riepilogativa delle opere facenti parte del programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria della GI AB di cui all'art. 20 della L. 67/1988), mentre non altrettanto poteva dirsi con riferimento alla dimostrazione dell'intervenuto (ed effettivo) finanziamento degli interventi relativi all'Ospedale di Castel di RO. In altre parole, il predetto doc. 11 si limitava a documentare l'astratta finanziabilità delle opere connesse al P.O. di Castel di RO per un importo di L. 16.000.000,00, ma nulla dice in ordine all'effettiva erogazione delle somme così preventivate da parte della GI AB, dovendo conseguentemente pervenire il Collegio all'integrale rigetto della domanda. Il motivo è inammissibile perché la questione non è stata oggetto di deduzione dinanzi agli arbitri. Come, infatti, rilevato dal Collegio, “la questione della inesistenza del diritto al compenso in ragione del mancato finanziamento delle opere solo Contr relativamente all'attività di progettazione che assume di aver reso con riferimento al DSB (Distretto Sanitario di Base e Poliambulatorio) di SO e alla RS (Residenza Sanitaria Assistenziale) di Atleta, mentre uguale specifica deduzione non è stata svolta dall'azienda con riferimento alle opere da realizzarsi relativamente all'ospedale di Castel di RO” Tale passaggio motivazionale, non attinto qui da alcuna censura, dà conto della novità della questione, qui sollevata per la prima volta, e dunque non oggetto della decisione arbitrale.
23 Del resto, l'osservazione del Collegio Arbitrale trova testuale conferma a pag. 9 dell'arbitrato definitivo dove è enucleata la decisione relativa all'eccezione del mancato finanziamento unicamente in relazione alle opere di cui al DSB di SO e alla RS di TE In ordine alla prescrizione del credito azionato e del credito per interessi entrambe le parti svolgono censure. Parte Con l'appello principale la lamenta:
- la portata non interruttiva di atti inviati alla in relazione al difetto di Parte legittimazione della come eccepito ut supra In particolare: sia la nota prot. N. 257/PA/ss del 30 marzo 2005 sia la nota prot. 304/05 del 21 aprile 2005 non integrano i requisiti di forma e di sostanza di atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c.; infatti, a dire della parte: a) la missiva del 30 marzo 2005 Prot. N. 257/PA/ss (Doc. 5 del fascicolo di Parte parte della con cui la ha rappresentato all'esponente CP_5 [...]
gli estremi della pretesa attività di progettazione realizzata non Parte_1 integra i requisiti di forma e di sostanza della diffida ad adempiere, tenuto conto della mancata indicazione degli importi richiesti a titolo di pagamento;
neppure la nota prot. 304/05 del 21 aprile 2005 (Doc. 6 del fascicolo di parte Parte della , del pari, produca gli effetti di cui all'art. 1454 c.c. alla luce del contenuto meramente illustrativo della stessa mancando, per converso, qualsiasi forma di intimazione e/o richiesta esplicita di pagamento così come di un termine entro cui adempiere spontaneamente. Il motivo è infondato. Posto che la conclusione qui presa in ordine alla piena legittimazione passiva Parte della assorbe il primo motivo di censura, va detto, quanto al resto, che nella lineare motivazione svolta sul punto, gli arbitri hanno in sostanza ritenuto che le due comunicazioni sopra menzionate andassero lette in sequenza, costituendo l'una alla prosecuzione dell'altra. In particolare, nella comunicazione del 21.04.2005, significativamente intestata “Definizione dei compensi richiesti”, il Collegio ha persuasivamente indicato (pag. 32 lodo definitivo) i motivi per ritenere che la stessa comunicazione rivestisse gli estremi di un atti interruttivo, avendo la società:
- richiesto alla Azienda il pagamento dei compensi
- indicato i compensi in rapporto a ciascuna attività;
- rappresentato la loro mancata corresponsione a quella data in rapporto agli obblighi discendenti dal rapporto convenzionale 1991-1996. La generica contestazione svolta con il motivo in esame in nulla scalfisce la rigorosa conclusione degli arbitri in ordine alla ricorrenza degli elementi che,
24 unitariamente intesi, consentivano di ravvisare nella comunicazione in questione un atto idoneo, nella accezione di cui all'art. 2934 comma 4 c.c.
Contr Con l' appello incidentale, la assume, invece, l'errore degli arbitri nell'aver riconosciuto interessi “a decorrere dal 6 febbraio 2014, ossia per un periodo ante-riore al quinquennio rispetto all'ultimo atto interruttivo (notificazione della domanda di arbitrato del 6 febbraio 2019), atteso che tra quest'ul-timo atto interruttivo ed il penultimo atto del 2013 è decorso un termine superiore al quinquennio con conseguente prescrizione degli interessi medio tempore maturati a far data dalla maturazione del diritto (risalente al 2002, come detto” (Lodo Definitivo, p. 33). Secondo la stessa parte, invece, la norma ex art. 2948 n. 4) cc non è applicabile alla fattispecie concreta, alla luce del principio per cui “in tema di prescrizione, il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, onde anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione devono rivestire il connotato della periodicità: esso non è quindi applicabile agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del corrispettivo dell'appalto, né dell'anticipazione, che vanno corrisposti in un'unica soluzione” (Cass., sez. I, 6 novembre 2006, n. 23670). Nel caso di specie, la “periodicità” dei pagamenti sarebbe esclusa dagli artt. 7 e 8 della Convenzione, che, viceversa, espressamente prevedevano che “in caso di ritardo nei pagamenti degli oneri concessori in conto o in saldo (…) spettano al Concessionario dal giorno successivo, gli interessi nella misura accertata annualmente con Decreto Ministero LL.PP. di concerto con il Ministero del Tesoro”. Si tratta degli interessi di cui agli artt. 33 s. del d.P.R. n. 1063/1962. Il termine di prescrizione è, quindi, quello decennale. Contr Pertanto, avendo efficacia gli effetti interruttivi, inviati da all'Azienda, che è subentrata all di Castel di RO (v. precedente paragrafo 6), CP_13 compreso, quindi, l'atto del 12 luglio 2013 gli interessi andavano applicati sulla somma di € 31.923,48 dal “giugno 2022, data in cui gli interventi per l'Ospedale di Castel di RO erano stati inseriti nel 'programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria della regione AB – art. 20 L. 10.3.1988 n. 67 – 2^ Fase rimodulazione” (Lodo Definitivo, p. 29) fino al soddisfo. Con un secondo motivo la parte assume la erroneità del saggio applicato dagli arbitri, stante la espressa pattuizione, nella convenzione, di interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c., al saggio di “interessi accertati annualmente con decreto del Ministero LLPP di concerto con il Ministero
25 del Tesoro” ovvero, in subordine, calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 con decorrenza dal giugno 2002 al . Pt_16
Il primo motivo è fondato. Valga in proposito il richiamo al principio ( Cass.
3.11.2016 n. 22276)
“La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione «e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e segg. del d.P.R. n. 1063 del 1962”, quale saggio degli interessi pattuiti nella specie. Nel caso di specie dunque, il credito per interessi non è prescritto al momento della introduzione del giudizio arbitrale, avuto riguardo alla decorrenza del termine da collocare al giugno 2002. Quanto alla misura degli interessi, stante la abrogazione della disposizione prevista in contratto ( la norma è abrogata) vanno applicati, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 gli interessi nella misura legale, come riconosciuti dal collegio arbitrale Infatti, non possono essere riconosciuti gli interessi moratori ai sensi del Decreto Legislativo 231/2002 (che disciplina gli interessi moratori nei contratti tra imprese e tra imprese e Pubbliche Amministrazioni) non si applica retroattivamente ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore (cfr. Cassazione, Sezione Unite, sentenza 23291/2004; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 16853/2006 secondo cui “la disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2002 non trova applicazione con riferimento ai contratti conclusi anteriormente al 7 novembre 2002, anche se l'inadempimento o il ritardo si sia verificato successivamente”). Ai rilievi svolti, in parziale accoglimento della impugnazione incidentale, respinta integralmente la impugnazione principale, segue l'annullamento in parte qua del lodo definitivo, nei termini di cui in motivazione. Parte Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della impugnante principale e si liquidano in base ai vigenti parametri tariffari massimi, assumendo a criterio il valore della controversia.
PQM
26 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento parziale dell'impugnazione incidentale proposto da
[...]
dichiara la nullità del lodo definitivo Controparte_17 nella parte in cui, al punto primo del dispositivo, ha stabilito la decorrenza degli interessi al tasso legale dovendosi ritenere la espressione “dal 6 febbraio 2014” espunta dal predetto capo e sostituita
“ dal giugno 2002”;
- respinge, nel resto, la impugnazione principale avverso il lodo non definitivo ed entrambe le impugnazioni avverso il lodo definitivo;
- condanna la alla Parte_4 rifusione, in favore della controparte delle spese di lite, che liquida in complessivi in € 10.000 per compensi, oltre Iva, cpa e rimborso spese generali al 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
27
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di impugnazione di lodo arbitrale ex art. 829 c.p.c iscritta al n. 5521 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del 28.04.2025 TRA Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, Direttore Generale Prof. , rappresentato e Parte_2 difeso dall'Avv. Roberto Colagrande attore impugnante E in persona del suo Controparte_1
Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Fata Convenuta e impugnante incidentale avente ad OGGETTO: impugnazioni del Lodo Arbitrale Rituale non Definitivo, sottoscritto in Roma l'8 febbraio 2021 e depositato il 9 febbraio 2021 e del Lodo Arbitrale Rituale Definitivo, sottoscritto in Roma il 2 agosto 2021 e depositato il 3 agosto 2021, entrambi resi dal Collegio Arbitrale composto dal Prof. Avv. Andrea Panzarola, dal Prof. Avv. Mario Sanino e dall'Avv. Dino Piccari sul procedimento arbitrale R.G.A. n. 14/2019 promosso dalla nei confronti della Parte_3
Parte_1
CONCLUSIONI: Per la : Parte_4
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1 - in via rescindente, accertare e dichiarare la nullità dei Lodi impugnati in accoglimento delle eccezioni, argomentazioni e deduzioni tutte formulate nel presente atto anche sotto il profilo del denunciato error in iudicando;
- in via rescissoria, per le ragioni sopra esposte, accertata e dichiarata la nullità dei Lodi impugnati, accogliere le conclusioni già rassegnate in sede arbitrale che di seguito si trascrivono: “- in via preliminare, in accoglimento delle ragioni spiegate nel presente atto, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o comunque il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo della rispetto alla Controparte_2 presente controversia per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza di ogni domanda proposta nei propri confronti;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 31 della Convenzione rep. n. 12063 del 1° marzo 1991 stipulata tra la Locale CP_3
Socio- di di RO e la società Parte_1 CP_4 Controparte_5 per nullità assoluta della suddetta convenzione a cui
[...] detta clausola accede e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'invalidità della procedura arbitrale e/o il difetto di competenza del Collegio arbitrale a decidere della presente controversia;
- ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza del Collegio arbitrale a decidere della presente controversia in ragione dell'insussistenza di una clausola compromissoria nell'TT VO rep. n. 17763 del 21 maggio 1996 stipulato tra l' , a prescindere dalla mancata Parte_5 riproposizione all'interno del medesimo atto della clausola compromissoria di cui all'art. 31 della precedente Convenzione rep. n. 12063 del 1° marzo 1991, comunque nulla;
- in via principale di merito, accertare e dichiarare la nullità assoluta della Convenzione rep. n. 12063 del 1° marzo 1991 e del successivo TT VO rep. n. 17763 del 21 maggio 1996, in quanto sottoscritti da soggetti privi di legittimazione e comunque contrari a norme imperative e di ordine pubblico;
- sempre in via principale di merito, in accoglimento delle ragioni spiegate nel presente atto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito vantati da
[...]
e, per l'effetto, rigettare la relativa Controparte_5 domanda di pagamento;
- ancora in via principale di merito, in accoglimento delle ragioni spiegate nel presente atto, respingere tutte le domande formulate da Controparte in quanto inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto. Il tutto, in ogni caso, con condanna della società al pagamento delle Controparte_5 spese di funzionamento del Collegio arbitrale e al pagamento delle spese di assistenza tecnica e legale sopportate dall' in relazione Parte_1 alla presente procedura arbitrale. Con espressa riserva di ulteriormente
2 dedurre, eccepire e produrre nonché articolare mezzi di prova entro i termini e con le modalità indicate nel verbale di costituzione del collegio arbitrale, anche in ragione delle difese che verranno assunte da Controparte”;
- sempre in via rescissoria, e per l'effetto, respingere ogni domanda, a qualsivoglia ragione o titolo, avanzata dalla Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. dichiarando che nulla è
[...] dovuto dall . Parte_4
Il tutto con vittoria degli onorari sia del giudizio arbitrale e sia della presente fase di impugnazione oltre alle Spese Generali, IVA e Cap. come per legge nonché refusione degli esborsi anticipati”. Per Controparte_1
“- che i motivi di gravame dell Parte_1
, proposti con “TT di impugnazione ai sensi dell'art. 829 c.p.c. e
[...] dell'art. 209 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” dell'8 settembre 2021 vengano dichiarati inammissibili e, comunque, infondati;
in ogni caso, rigettare le eccezioni e domande formulate dall , sia in via rescindente che Pt_1 rescissoria;
- in ogni caso, che l'impugnazione incidentale di Controparte_1 venga accolta e, pertanto,
[...] in via rescindente, venga accertata e dichiarata in parte qua la nullità del Lodo Arbitrale Definitivo, sottoscritto in Roma il 2 agosto 2021 e depositato presso la Camera Arbitrale il 3 agosto 2021, per i motivi tutti di impugnazione di cui ai precedenti punti I e II;
in via rescissoria, accertata e dichiarata la nullità in parte qua del Lodo Definitivo in sede rescindente, per i motivi tutti di impugnazione di cui ai precedenti punti I e II, condannare l Controparte_6
, in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare
[...]
a sulla somma capitale di € 31.923,48, Controparte_1 gli interessi accertati annualmente con Decreto Ministero LL.PP. di concerto con il Tesoro, ai sensi degli artt. 6 e 7 della CP_7
Convenzione ovvero, se non ritenuti applicabili, calcolati ai sensi del d.lgs. n. 231/2022, con decorrenza da giugno 2002 fino al soddisfo”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO L ha Parte_1 impugnato il lodo non definitivo indicato in epigrafe che così ha statuito:
“– rigetta, nei sensi e nei modi di cui in motivazione, la domanda proposta dalla di nullità Controparte_8 della “Convenzione per l'affidamento in Concessione di Committenza alla Società delle attività di Parte_6
3 servizio relative alla progettazione e alla realizzazione delle opere necessarie per il completamento del sistema dei presidi sanitari della Pt_7
di Castel di RO, AQ” conclusa in data 1° marzo 1991 per atto notaio
[...] dott.ssa (repertorio n. 12063, racc. 3610), registrato in Castel Persona_1 di RO il 18.3.1991 al n. 81 e dell'“TT VO alla convenzione stipulata tra la società con l'allora Parte_8
di Castel di RO in data 1 marzo 1991 per notaio CP_9 Per_1
rep. 12063 racc. 3610 relativa alla progettazione e realizzazione delle
[...] opere necessarie per il completamento del sistema dei presidi sanitari della di Castel di RO (AQ)” concluso in data 21 maggio 1996 per CP_9 notaio , rep. n. 17763, racc. 5751; Persona_1
– per l'effetto, dichiara ed accerta la validità della clausola arbitrale contenuta nell'art. 31 della “Convenzione per l'affidamento in Concessione di Committenza alla Controparte_10
delle attività di servizio relative alla progettazione e alla
[...] realizzazione delle opere necessarie per il completamento del sistema dei presidi sanitari della di Castel di RO, AQ” conclusa in data 1° Pt_7 marzo 1991 per atto notaio dott.ssa (repertorio n. 12063, racc. Persona_1
3610), registrato in Castel di RO il 18.3.1991 al n. 81;
– rigetta, nei sensi e nei modi di cui in motivazione, l'eccezione di incompetenza del Collegio Arbitrale proposta dalla
[...]
; Controparte_8
– rigetta, nei sensi e nei modi di cui in motivazione, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla Controparte_8
;
[...]
– riserva al lodo definitivo, che sarà depositato entro il termine prorogato ex lege e fissato dall'art. 820 co. 4, lett. c) c.p.c., la decisione sulle altre domande ed eccezioni proposte dalle parti, così come sulla regolazione tra le parti delle spese dell'arbitrato e degli onorari degli arbitri, disponendo per l'ulteriore prosecuzione del giudizio con separata ordinanza”. Ha altresì impugnato il lodo definitivo reso fra le stesse parti che così ha statuito:
“- in parziale accoglimento delle domanda proposte da
[...] nei confronti della Controparte_1 Parte_1
, condanna l'
[...] Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante
[...] pro tempore, a pagare in favore di Controparte_1
l'importo di Euro 31.923,48, oltre interessi al tasso legale a far data dal 6 febbraio 2014 e sino all'effettivo soddisfo, rigettando per il resto nei sensi di cui in motivazione.
4 - dichiara il difetto di competenza del Collegio Arbitrale in ordine alla domanda di arricchimento indebito proposta in via subordinata da
[...] in quanto estranea all'ambito oggettivo Controparte_1 della convenzione di arbitrato.
- compensa per 2/3 (due terzi) le spese di rappresentanza e difesa tecnica sostenute dalle parti nel presente procedimento, spese che per il residuo terzo posto a carico della Parte_1
si liquidano in Euro 2.418,00 oltre rimborso spese generali nella
[...] misura del 15% e accessori di legge (CPA e IVA se dovuta);
- ferma la solidarietà tra le parti nei confronti dei componenti del Collegio, compensa per 2/3 (due terzi) tra le parti le spese di funzionamento del presente procedimento arbitrale e gli onorari degli arbitri così come determinati dalla Camera Arbitrale”.
Questa che segue, in sintesi, la vicenda in fatto. La azionava procedimento arbitrale Controparte_1 per ottenere il pagamento della somma di € 414.485,31 quale corrispettivo dell'attività di progettazione svolta in relazione agli interventi di edilizia sanitaria da effettuarsi presso il DSB di SO (Distretto Sanitario di Base e Poliambulatorio di SO), la RS di TE (Residenza Sanitaria Assistenziale di TE) e l'Ospedale di di RO. CP_4
Deduceva che tale attività era stata prestata in virtù della Convenzione del 1° marzo 1991, rep. 12063 (di seguito “Convenzione”), contenente la clausola arbitrale, e del successivo TT VO 21 maggio 1996 rep. 12063 (di seguito “TT VO”) stipulati con la Parte_4
[...]
In dettaglio, la società attrice ha rappresentato che la di Castel CP_9 di RO (ora Controparte_11
aveva affidato, in virtù dei predetti atti, la redazione e
[...]
l'esecuzione di tutti i servizi ed attività quali piano di sviluppo dei servizi sanitari, studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, piani di sicurezza e coordinamento, direzione dei lavori, misure e contabilità, per la realizzazione di interventi edilizia sanitaria della CP_9 da finanziarsi ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 Marzo 1988 numero 67. Contr Più specificatamente la ha dedotto di aver eseguito le seguenti prestazioni di carattere progettuale: a) Redazione di “n. 3 copia dello studio di fattibilità e dei progetti di massima” nonché del “ progetto preliminare” relativi all'ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale di Castel di RO;
5 b) redazione di “ n. 3 copie dello studio di fattibilità e dei progetti di massima” nonché del progetto esecutivo del Distretto Sanitario di base e poliambulatorio di SO;
c) redazione dello studio di fattibilità e del progetto esecutivo riguardante la realizzazione di una RS nel Comune di TE e di avere quindi diritto a ottenere il pagamento del corrispettivo quantificato in euro 414.485,31
Con il Lodo non definitivo il Collegio arbitrale, nel merito delle pretese azionate, ha definito alcune questioni preliminari introdotte dalle parti, accertando che:
- la validità della Convenzione del 1991, contenente la clausola compromissoria in essa contenuta (art. 31);
- l'infondatezza della eccezione di incompetenza del Presidente del Parte Comitato di Gestione della a sottoscrivere la Convenzione;
- la validità dell'TT VO quale unico atto negoziale rispetto alla Convenzione;
- la competenza arbitrale del Collegio arbitrale anche in relazione all'esecuzione dell'TT VO in quanto quest'ultimo conteneva l'espresso richiamo pattizio alle norme della Convenzione, tra le quali anche la clausola arbitrale;
- la legittimazione passiva della che, con l'TT VO, aveva Pt_4 assunto in proprio le obbligazioni discendenti dalla Convenzione del 1991 a carico dell'Ente.
Con il Lodo definitivo, il Collegio Arbitrale ha quindi accertato che:
- l'art. 34 della Convenzione subordinava l'operatività della Convenzione Parte alla acquisizione da parte della dei mezzi finanziari prevedendo che
“l'operatività della concessione è inoltre subordinata all'acquisizione Parte da parte della dei mezzi finanziari per la copertura della spesa per la realizzazione delle opere, anche per singoli aspetti funzionali. Il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa e/o riconoscimento di costi sostenuti per la documentazione tecnico – economica proposta per i finanziamenti e per le progettazioni qualora la realizzazione delle opere non possa aver luogo per la mancata acquisizione dei necessari finanziamenti”;
- che il corrispettivo per le prestazioni di carattere progettuale fosse ricompreso nel corrispettivo dovuto al concessionario in misura percentuale del 11.50% rispetto all'importo dei lavori realizzati;
- che in ogni caso il diritto ad ottenere il pagamento per le opere di progettazione presupponeva che le opere - ancorchè non realizzate -
6 stesse fossero state finanziate;
di contro nessun corrispettivo per la progettazione spettava per opere non realizzate per le quali era mancato il finanziamento;
- ne derivava che, con riferimento all'attività di progettazione che resa per gli interventi relativi al Poliambulatorio di SO e alla RS Contr di Atleta, nulla spettava alla in quanto le opere non erano state finanziate e, per questo, non realizzate;
- quanto invece all'attività resa relativamente all'Ospedale di Castel di RO, risultava che le opere erano state finanziate, con la conseguenza che, realizzatosi il presupposto di cui all'art. 34 Convenzione, sussisteva Contr il diritto di ad ottenere il corrispettivo per l'attività di progettazione effettivamente compiuta per la minor somma di Euro 31.923,48 oltre interessi a far data dal 6.02.2014;
- era inoltre infondata l'eccezione di prescrizione del credito sulla somma Contr capitale, azionato da in quanto il credito azionato - sorto non prima del giugno 2002, epoca dell'inserimento degli interventi per l'Ospedale di Castel di RO nel programma straordinario di investimenti - era stato utilmente azionato con validi atti interruttivi della prescrizione negli anni 2005, 2013 e 2019 idonei ad interrompere efficacemente l'ordinario termine di prescrizione decennale;
- l'eccezione di prescrizione era invece fondata relativamente al credito per interessi, da riconoscere decorrere dal 6.02.2014, ossia per un periodo anteriore al quinquennio rispetto all'ultimo atto interruttivo (notificazione della domanda di arbitrato del 6.02.2019), con conseguente prescrizione degli interessi medio tempore maturati a far data dalla maturazione del diritto risalente al 2002.
Con citazione notificata l'8.09.2021, la
[...]
ha impugnato, entrambi i lodi che hanno Parte_4 definito il procedimento arbitrale R.G.A. n. 14/2019 promosso dalla
[...] avverso l per Parte_3 Parte_1 conseguire il pagamento in suo favore della somma complessiva di Euro 414.485,31.
Quanto ai criteri di impugnazione, la parte rivendica in premessa, ai sensi dell'art. 828 comma 3 cpc, la facoltà processuale di impugnare i due lodi per violazione delle norme attinenti al merito, invocando la previgente formulazione dell'art. 829 comma 2 cpc che ammetteva l'impugnazione del lodo per motivi inerenti al merito salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile ( ipotesi qui non ricorrente).
7 Ferma tale premessa, la parte, pur insistendo sul carattere assorbente della eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva della Parte
ha svolto i propri motivi seguendo l'ordine delle questioni come affrontate nei due lodi.
Sul lodo non definitivo
Vanno esaminati congiuntamente perchè assimilabili:
1) Il motivo formulato al punto I.1.12, (rubricato: DIFETTO DI 'POTESTAS IUDICANDI' DEL COLLEGIO ARBITRALE TRATTANDOSI DI CONTROVERSIA SOTTRATTA PER LEGGE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE PRIVATO. ERROR IN PROCEDENDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 1034/1971 IN RELAZIONE ALLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI RITO DELLA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN MATERIA DEVOLUTA ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO;
NULLITÀ DEL LODO: VIOLAZIONE DELL'ART. 829, COMMA 1 C.P.C. N. 1 PERCHÉ “LA CONVENZIONE DI ARBITRATO È INVALIDA”; N. 4 PERCHE “HA DECISO IL MERITO DELLA CONTROVERSIA IN OGNI ALTRO CASO IN CUI IL MERITO NON POTEVA ESSERE DECISO”; N. 5 (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CARENZA DEI REQUISITI DI CUI AI NUMERI 5 E 6 DELL'ART. 823 C.P.C.) E N. 12 (OMESSA PRONUNCIA SU DOMANDE PROPOSTE IN CONFORMITÀ ALLA CONVENZIONE DI ARBITRATO);
2) il motivo formulato al punto I.1.3 (NULLITÀ DELL'ATTO AGGIUNTIVO DEL 1996 PERCHÉ STIPULATO IN CARENZA DI UNA PRELIMINARE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA. ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL R.D. N. 2440 DEL 1923 (LEGGE DI CONTABILITÀ DI STATO); DEL D.LVO. 157/1995 E, SEGNATAMENTE, DEGLI ARTT. 6, 7 E 8 NONCHÉ DELLA DIRETTIVA CEE N. 92/50 DEL 18 GIUGNO 1992. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE E, SEGNATAMENTE, DEGLI ARTT. 1362 E 1363 C.C. NULLITÀ DEL LODO: VIOLAZIONE DELL'ART. 829, CO. 3 C.P.C. SOTTO IL PROFILO DELLA CONTRARIETÀ DEL
8 LODO AI PRINCIPI DI ORDINE PUBBLICO;
VIOLAZIONE DELL'ART. 829, COMMA 1 C.P.C. N. 1 PERCHÉ “LA CONVENZIONE DI ARBITRATO È INVALIDA”; N. 4 PERCHE “HA DECISO IL MERITO DELLA CONTROVERSIA IN OGNI ALTRO CASO IN CUI IL MERITO NON POTEVA ESSERE DECISO”; N. 5 (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CARENZA DEI REQUISITI DI CUI AI NUMERI 5 E 6 DELL'ART. 823 C.P.C.) E N. 12 (OMESSA PRONUNCIA SU DOMANDE PROPOSTE IN CONFORMITÀ ALLA CONVENZIONE DI ARBITRATO);
3) il motivo rubricato al punto I.2.2. (rubricato SULLA NULLITÀ PER DIFETTO DI ''POTESTAS IUDICANDI'' DEL COLLEGIO ARBITRALE IN CONSEGUENZA DELL'INESISTENZA DELLA CLAUSOLA ARBITRALE NELL'ATTO AGGIUNTIVO DEL 1996. ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 808 QUATER C.P.C.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE E, SEGNATAMENTE, DEGLI ARTT. 1362 E 1363 C.C. NULLITÀ DEL LODO: VIOLAZIONE DELL'ART. 829, COMMA 1 C.P.C.: N. 1 PERCHÉ “LA CONVENZIONE DI ARBITRATO È INVALIDA”; N. 5 IN RELAZIONE AL REQUISITO DI CUI AL N. 5 DELL'ART. 823 C.P.C. PER CONTRADDITTORIETÀ TRA IL DISPOSITIVO E LA MOTIVAZIONE DEL LODO.
Le doglianze compendiano, innanzitutto, una eccezione di invalidità/nullità della clausola arbitrale (art. 829 n. 1) sotto vari profili e il conseguente venir meno della potestas iudicandi Nell'enucleare tale censura la parte mira, in definitiva, a confutare l'assunto centrale della decisione degli arbitri secondo cui il mancato richiamo, nell'TT VO del 1996, della clausola arbitrale di cui all'art. 31 della Convenzione non inficerebbe la competenza arbitrale poiché il predetto atto costituirebbe, sul piano sostanziale, una mera novazione della Convenzione originaria del 1991. Al fine di dimostrare, ai sensi dell'art. 829 n. 1) cpc, la invalidità della clausola compromissoria - l'impugnante premette, in fatto, che, con la Convenzione originaria del 1991, l'Unità Socio-Sanitaria Locale di Castel di RO, si era avvalsa del modulo della “concessione di committenza” ( o Contr concessione di servizi) per affidare alla servizi di progettazione.
9 Secondo la parte il Collegio arbitrale - oltre a non essersi pronunciato sulla relativa questione – avrebbe deciso in materia rientranti nella competenza esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett e) del Codice del Processo Amministrativo trattandosi di controversia “In materia concessioni di pubblici servizi, non è consentito il ricorso all'arbitrato per risolvere controversie riguardanti convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della l. n. 205 del 2000, dovendo conseguentemente ritenersi nulle le relative clausole compromissorie, poiché l'art. 5 della l. n. 1034 del 1971, applicabile "ratione temporis", prevedeva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo restando esclusa la compromettibilità in arbitri….senza che assuma rilievo il sopravvenuto disposto dell'art. 6, comma 2, della l. n. 205 del 2000 - che ha introdotto anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la facoltà di avvalersi di un arbitrato rituale di diritto -, poiché detta norma, in mancanza di un'espressa previsione di efficacia retroattiva, non può avere un effetto sanante dell'originaria invalidità delle clausole compromissorie stipulate durante la disciplina previgente” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/03/2021, n. 8094). Il motivo è infondato. La doglianza sollevata dall è stata correttamente affrontata dal Pt_1
Collegio Arbitrale, la quale richiamando la pacifica giurisprudenza sul punto, ha ritenuto l'eccezione, “nelle sue svariate articolazioni”, non accoglibile, dovendo “al contrario, essere dichiarata la validità della Convenzione pur se non preceduta da pubblica gara e ciò anche alla luce della normativa europea esistente al tempo”. Questa, con il supporto di puntuali richiami giurisprudenziali, la motivazione del Lodo:
“La giurisprudenza formatasi sul punto conferma la conclusione esposta. E' stato infatti affermato (Cons. Stato, sez. II, 21 dicembre 1994, n. 2698) che l'affidamento di una concessione di committenza, che ha ad oggetto una serie di attività giuridiche e tecniche per rendere possibile l'esecuzione dell'opera pubblica e può riguardare l'esercizio di funzioni pubbliche, “non può essere ricondotto alle procedure di aggiudicazione di cui alla direttiva Cee n. 89/440 e d.lgs. 19 dicembre 1991 n. 406; ne deriva che non risulta violata la disciplina comunitaria qualora l'affidamento dei lavori avviene a trattativa privata”. Questo principio affermato in sede giurisdizionale era stato precedentemente enunciato dal Consiglio di Stato in sede consultiva, allorché si ritenne legittimo l'affidamento di una concessione di committenza a trattativa privata senza incorrere nella violazione della disciplina comunitaria (e, in particolare, nelle previsioni della direttiva
10 n.440/89) atteso che, nella specie, quanto viene richiesto al concessionario è l'espletamento di singole prestazioni professionali se non addirittura l'esercizio occasionale di pubbliche funzioni (che rientrano nelle previsioni dell'art. 55 del Trattato di Roma) (Cons. Stato, sez. III, Parere 4 dicembre 1990, n. 192). L'esigenza di ricorrere alla evidenza pubblica, mentre non concerne la scelta 'a monte' del concessionario, si pone viceversa 'a valle' nei casi nei quali il concessionario debba individuare il soggetto terzo al quale affidare in appalto specifiche attività inerenti la concessione (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 1994, n. 1257; nonché in rapporto alla figura della concessione di costruzione, Cass., sez. un., 29 dicembre 1990, n. 12221). Il Collegio ritiene che la nullità della Convenzione non sussista neppure in rapporto agli ulteriori profili in relazione ai quali è stata dedotta. Ed infatti, nel momento in cui è stata conclusa la Convenzione (i) non era ancora entrato in vigore il divieto di fare ricorso alla concessione c.d. di committenza contemplata sia dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137 – divieto cui fa rinvio la difesa della Azienda (citando l'art. 19 co. 3 legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 9 co. 31 e 32 legge 18 novembre 1998, n. 415); (ii) né era ancora entrato in vigore il già ricordato d.lgs. n. 157 del 1995” (Lodo non Definitivo, p. 18 s.). Da tali premesse, il Collegio ha tratto la convinzione che l pertanto, Pt_1 Contr non era tenuta, nel disporre l'affidamento a ad espletare una procedura ad evidenza pubblica, potendo scegliere il contraente in via del tutto fiduciaria. Non è, conseguentemente, prospettabile neppure il difetto di potestas iudicandi degli Arbitri, basato su un'asserita violazione dell'art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205. Quest'ultima disposizione, infatti, devolve “alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente e del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”. Ma, nel caso di specie, si è già visto, per la scelta del concessionario non erano applicabili le previsioni della direttiva n.440/89, né le disposizioni nazionali sull'evidenza pubblica. Con le ulteriori censure la parte lamenta la nullità dell'TT VO del 1996 per violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 157/95 che precludevano all'amministrazione di procedere all'affidamento diretto ai privati di attività di servizi A monte di tale errore, secondo la parte, risiederebbe (motivo I.1.3.) l'ulteriore errore ermeneutico degli arbitri fondato sul “teorema” della validità dell'TT aggiuntivo del 21.05.1996, viceversa assoggettato ratione
11 temporis al modello della procedura di evidenza pubblica, in violazione le disposizioni allora vigenti di cui al d. lgs. n. 157/1995; tale approdo si fonderebbe sull'erroneo presupposto per cui la Convenzione del 1991 e TT aggiuntivo del 1996 configurino un “unico rapporto contrattuale”. Parte Viceversa, secondo la impugnante, si tratterebbe due contratti diversi ed autonomi: una concessione di committenza (Convenzione del 1991) e un appalto pubblico di servizi (TT aggiuntivo del 1996). Sulla questione relativa al rapporto fra i due atti, stipulati in sequenza, gli arbitri hanno ritenuto di “non poter aderire alla prospettazione della difesa della , secondo la quale – lo si ripete – l'TT VO sarebbe Pt_1 qualificabile come appalto di servizi e, quindi, sarebbe autonomo e diverso dalla Convenzione: il primo – assume l'azienda – avrebbe completamente novato la seconda”. Inoltre: “la Convenzione e l'TT VO non sono contratti autonomi, ma fanno parte dello stesso rapporto negoziale. A tacer d'altro, se l'TT VO avesse revocato la Convenzione, la Convenzione stessa sarebbe allora inefficace e non esplicherebbe più alcun effetto, minando l'esistenza stessa dell'TT VO che da solo non potrebbe essere eseguito”. Inoltre, “le parti non hanno inteso introdurre una disciplina integralmente diversa del regolamento contrattuale del 1991 ed hanno per converso previsto espressamente 'la continuazione del rapporto di servizi' “sia perché alcune attività sono state già poste in essere dalla
sia perché quest'ultima potrebbe Parte_9 vantare diritti risarcitori da una revoca della concessione'. ; inoltre, gli arbitri hanno rilevato che “le parti hanno concordemente deciso, da un lato, di proseguire nel rapporto di servizi, e, dall'altro lato, di limitare il contenuto della Convenzione” esprimendo, a monte, la volontà di
“trasformare la convenzione a suo tempo stipulata in una convenzione di servizi, epurandola da ogni contenuto concessorio”. Da tali premesse esegetiche, gli Arbitri hanno quindi tratto la conclusione per cui all'TT aggiuntivo non possa essere applicata la normativa sopravvenuta alla stipula della convenzione del 1991, compresa quella di cui al d. lgs. N. 157/95 (impositiva del divieto per le Pubbliche Amministrazioni di procedere all'affidamento diretto ai privati di attività di servizi) e che, trattandosi di un unico rapporto contrattuale, lo stesso era sottoposto alla disciplina normativa in vigore al tempo della conclusione della Convenzione del 1991. Inoltre, sulle stesse premesse, gli arbitri hanno desunto la volontà delle parti di mantenere la clausola compromissoria contenuta nella Convenzione, ammettendone l'estensione all'”unitario rapporto contrattuale” come integrato dall'TT aggiuntivo.
12 Secondo la parte, la qualificazione del rapporto negoziale svolta ai punti a) b) c) d) ed e) del Lodo, costituirebbe l'approdo di un errore ermeneutico degli arbitri ( pagg. 28 segg. atto di citazione), smentito da alcuni passaggi contenutistici dello stesso TT VO e che comproverebbero che lo stesso TT costituirebbe un quid novi rispetto alla Convenzione iniziale. Per contrastare questa conclusione, la parte svolge i seguenti rilievi:
- la stesura dell'TT VO si era resa necessaria sul presupposto, chiaramente indicato nella premessa dell'TT stesso, secondo cui la Convenzione del 1991 “così come stilata e sottoscritta, non trova una legittima collocazione e funzione nel sistema realizzativo delle OO.PP. come previsto dalla normativa succedutasi in materia, dall'epoca della stipula ad oggi;
in particolare, non appare corretto
- in tale contesto, la aveva dichiarato la propria disponibilità a
“trasformare la convenzione a suo tempo stipulata in una convenzione di servizi, epurandola da ogni contenuto di tipo concessorio così da limitarla alle attività di assistenza tecnico-amministrativo-legale fino al collaudo di tutte le strutture sanitarie realizzate …” ; che, inoltre, tale proposta era stata accettata dalla “giusta delibera Parte_10 del Direttore Generale N. 542 del 10.5.1996” richiamata nella premessa;
delibera che aveva chiarito che “la novazione oggettiva, soltanto parziale, della convenzione non determina la nascita di un nuovo brocardo “tempus regit actum” e che “del resto sussistono motivi di opportunità alla continuazione del rapporto di servizi, come sopra emendato e trasformato, sia perché alcune attività sono state già poste in essere dalla sia perché Parte_9 quest'ultima potrebbe vantare diritti risarcitori da una revoca della concessione”. Secondo la parte, in conclusione, tali elementi fattuali, peraltro pretermessi dal Collegio arbitrale, escluderebbero l'asserita continuità tra i due atti negoziali già sul piano della motivazione che sorregge la stipula di quello del 1996; sia nella delibera del D.G. 542 del 1996 che nelle premesse dell'TT VO si ammetterebbe la invalidità della convenzione del 1991 proprio perché avente ad oggetto una c.d. concessione di committenza, precisandosi espressamente che detta convenzione “così come stilata e sottoscritta, non trova una legittima collocazione e funzione nel sistema realizzativo delle OO.PP. come previsto dalla normativa succedutasi in materia, dall'epoca della stipula ad oggi”.
13 In definitiva, secondo la parte, l'TT aggiuntivo è stato espressamente individuato e accettato dalle parti quale strumento negoziale per
“trasformare la convenzione a suo tempo stipulata in una convenzione di servizi, epurandola da ogni contenuto di tipo concessorio (…)”; il che, sul piano sostanziale/amministrativo, implicherebbe una revoca neppure tanto implicita della originaria concessione nonché una vera e propria “novazione” del rapporto originario. Del resto, opina la parte, il contratto del 1991 era una concessione di committenza dove il concedente è la di Castel di CP_9
RO mentre quello del 1996 era un appalto pubblico di servizi dove la stazione appaltante è la Parte_11
Quindi, al fine di delineare la disciplina del novato rapporto in termini di
“appalto di servizi” le parti avrebbero approvato uno schema di contratto Contr (denominato impropriamente “atto aggiuntivo” poi accettato da che, nel riferirsi materialmente alle previsioni della convenzione del 1991, ne eliminava quelle configuranti un rapporto concessorio e ne confermava solo quelle configuranti “tutte le obbligazioni assunte intese come attività di assistenza tecnico - amministrativa” specificando gli articoli di riferimento e modificandone altri. Da tale contesto documentale la parte ha tratto il carattere autonomo dell'TT aggiuntivo del 1996, non in continuità con la Convenzione del 1991, stipulato al fine di eludere l'osservanza del sopravvenuto e cogente regime dell'evidenza pubblica in punto di scelta del contraente, con Contr l'illegittimo affidamento diretto dell'appalto di servizi ad Sempre su tale specifico profilo, la parte passa dunque a confutare il contrario ragionamento svolto dagli Arbitri, incentrato sulla sufficienza della motivazione dell'TT VO in ordine alla possibilità di ricorrere, nel caso di specie, ad una trattativa privata ai sensi dell'art. 6 D.Lgs n. 157/95; in particolare contesta la ricorrenza delle “ragioni di urgenza”, indicate nella predetta Delibera n. 542 del Direttore Generale, richiamata dagli arbitri, tali da integrare i presupposti di cui agli artt. 6 e 7 d lgs 157/95. Secondo la impugnante, si era, nel caso di specie, verificata la violazione dell'art. 7, co. 2 del D.Lgs. 157/1995 secondo cui “ Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara: (…) d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando;
le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.
14 Ebbene, secondo la parte, nel caso di specie non ricorrerebbe nessuna delle tassative ipotesi che avrebbero consentito di far ricorso alla ''trattativa privata'' “ove si considerino le ragioni in tal senso addotte dal Direttore Generale dell'allora nella Deliberazione Parte_5
n. 562 del 10 maggio 2006 sulla quale ha fatto leva il Collegio arbitrale”.
I motivi, per ciascuno dei rilievi declinati, sono infondati.
Andando nell'ordine, e in via di estrema sintesi, la parte adombra: 1) la invalidità dell'TT VO (e con esso della clausola arbitrale richiamata) per violazione delle norme all'epoca vigenti e di cui al d lgs 157/95 che imponevano il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, precludendo l'affidamento diretto ai privati di attività di servizi;
2) la invalidità dell'atto aggiuntivo per violazione dell'art. 7) dlgs 157/95:
3) la incompetenza del Collegio arbitrale per mancato richiamo della clausola arbitrale nell'atto aggiuntivo, trattandosi di due atti diversi e autonomi I punti 1) e 2) implicano il vaglio del ragionamento ermeneutico degli arbitri, nella questione centrale secondo cui la Convenzione e l'TT VO non sono contratti autonomi. L'intero ragionamento arbitrale dà conto delle ragioni di tale conclusione, laddove afferma che
Tale conclusione si fonda, ad avviso del Collegio, su una corretta interpretazione della volontà negoziale, fedele ai comuni canoni ermeneutici e connotata dalla intenzione delle parti di continuare un rapporto di servizi, al quale era già stata data “parziale esecuzione”, epurandolo dei connotati concessori attribuiti, all'epoca, con la Convenzione. Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere violate le prescrizioni del d lgs 157/75, il lodo dà conto con evidenza delle ragioni di urgenza - indicate nella delibera DG 542/96, allegata all'atto aggiuntivo - che giustificano il ricorso all'affidamento diretto, ovvero la necessità di accedere ai
15 finanziamenti regionali cui la GI AB aveva impresso una improvvisa accelerazione. Le ragioni ivi espresse integrano a pieno titolo la condizione normativa, trattandosi di fatto non dipendente dalla amministrazione aggiudicatrice.
Sulla questione sub 3) la parte tenta di attribuire rilevanza alla mancata riproduzione della clausola arbitrale la parte invoca (pag. 38 segg. ulteriori argomenti esegetici, incentrati
1) sulla formulazione testuale della clausola arbitrale contenuta nella Convenzione del 1991 ( -- “ qualsiasi controversia sorta tra le parti relativamente al presente atto ed alla sua esecuzione, previa pronunzia del Concedente in sede amministrativa, sarà deferita ai sensi dell'art. 806 c.c.”) che secondo la parte circoscriverebbe la clausola alla sole esecuzione della Convenzione e non dell'TT VO ( pag. 41 atto di impugnazione) e la sua riferibilità al solo atto concessorio;
2) la valenza solo “formalistica” della dicitura inserita nell'atto notarile con cui sarebbe stato rogato l'TT VO del 1996 dove la dicitura “Resta invariato tutto quanto altro contenuto nella menzionata convenzione a mio rogito del 1.3.1991 Rep N. 12063” anziché indicativa della volontà delle parti “di preservare la clausola compromissoria inserita nel ridetto art. 31” (come ritenuto nel Lodo non definitivo), senza considerare trattarsi di una mera clausola di stile. Entrambi gli argomenti non convincono. Si è già detto del persuasivo ragionamento sostanziale che ha condotto gli arbitri a ritenere che ricorresse, nella specie, un unicum negoziale che non rendeva necessario l'espresso richiamo della clausola arbitrale, che le parti hanno inteso automaticamente riprodurre con il richiamo, nell'atto aggiuntivo e generalizzato al contenuto della Convenzione del 1991. In primo luogo, la interpretazione “restrittiva” del tenore della clausola, come riportato sub 1), recede dinanzi a rilievo logico della piena compatibilità di tale formulazione con la possibilità futura - in concreto verificatasi nel caso di specie – che la esecuzione del contratto avvenisse previa stipulazione di accordi negoziali di portata integrativi, dal che discende la piena trasponibilità della clausola alla esecuzione del contratto instaurato con l'TT VO. A fortiori dunque, il richiamo generalizzato alle pattuizioni della Convenzione - e, con questa, alla clausola arbitrale, operato nell'TT aggiuntivo del 1996 - deve reputarsi sorretto da una maggiore consapevolezza negoziale, come correttamente desunto dal Collegio
16 arbitrale in ragione del “carattere puntuale e selettivo” degli interventi operati con l'TT VO. Conclusivamente, va dunque condiviso l'approdo del Collegio arbitrale laddove ha ritenuto che “ si sia in presenza della consapevole e volontaria estensione della originaria clausola compromissoria all'unitario rapporto contrattuale tra le parti risalente al 1991.In altri termini, si è in presenza di un significativo ed espresso richiamo pattizio, quale parte integrante dell'TT VO, alle norme del contratto principale, fra le quali la clausola relativa alla competenza arbitrale. La Convenzione, pertanto, integra l'TT VO, che non può essere considerato
Esclusa, per le ragioni fin qui chiarite, la nullità dell'TT VO del 1995 - inteso come atto negoziale avvinto alla Convenzione del 1991 – e, conseguentemente ammessa la unicità del programma negoziale rispetto alla originaria Convenzione del 1991, recede l'ulteriore dubbio della parte (pagg. 44-45) volto a sostenere, sulla base della giurisprudenza richiamata nella impugnazione, la inefficacia di un “generico rinvio” ad atto precedente contenente la clausola compromissoria, essendosi qui escluso il carattere novativo dell'TT VO e la unicità dei due atti in un unico programma negoziale.
Proseguendo nella disamina della impugnazione, con il motivo svolto al Parte punto I.4 la reitera la ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA, OVVERO DI DIFETTO DI TITOLARITÀ DAL LATO PASSIVO DELLE OBBLIGAZIONI DI PAGAMENTO DEDOTTE IN GIUDIZIO”, sia con riferimento alla principale azione negoziale sia con riferimento alla azione di indebito arricchimento.
La censura è affidata, in primo luogo, alla preliminare affermazione ( pag. 50 atto di impugnazione) per cui “alla luce del quadro normativo statale e regionale succedutosi nel tempo in materia di organizzazione dei servizi Parte sanitari locali, i debiti contratti dalle vecchie anteriormente alla data del 10 febbraio 1999 (laddove quello in discussione risale addirittura al Parte 1991) non possano gravare sulle nuove stante la responsabilità concorrente tra liquidatorie e GI AB”. CP_12
Secondo la parte, in diritto, “in virtù dell'art. 6, comma 1, della l. 23 dicembre 1994 n. 724, come integrato dall'art. 2, comma 14, della l. 28 dicembre 1995 n. 549, i rapporti obbligatori afferenti alle soppresse unità sanitarie locali ( non sono stati trasferiti alla responsabilità delle Pt_7
17 neoistituite aziende di unità sanitaria locale ( , ma spettano alla CP_13 competenza esclusiva delle apposite ''gestioni liquidatorie'' costituite presso le Regioni nella loro autonoma e distinta configurazione soggettiva di ''enti pubblici non economici'' (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 11088 del 20/05/2014); con la conseguenza che nessuna legittimazione passiva può spettare alle da ritenersi, invece, ''enti pubblici economici'') CP_13 per debiti contratti di una soppressa USL, ancorché confluita nella struttura della nuova azienda (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2001, n. 484; in termini, Cass. civ., Sez. Lav., 27 gennaio 1998, n. 803)”.
La censura in esame è stata risolta dal Collegio a quo sulla base della seguente motivazione: Parte
“nel presente giudizio non si discute di obbligazioni già gravanti sulla di cui si assume puramente e semplicemente il trasferimento a carico della
, come sarebbe stato se la medesima non avesse avuto alcun Pt_1 Pt_1 ruolo e nessuna partecipazione alla integrazione dei presupposti dai quali sarebbero in ipotesi sorte le obbligazioni stesse. Nella specie, al contrario, la risulta avere deciso, in autonomia, attraverso i suoi organi Pt_1 Parte competenti, di far propria la Convenzione stipulata dalla (poi cessata) (Unità Sanitaria Locale Socio-Sanitaria di Castel di RO n. 03) attraverso l'TT VO” (Lodo non definitivo, p. 29). Nella stessa prospettiva, il Collegio ha statuito che:
“l ha assunto in proprio (con la deliberazione n. 542 Direttore Pt_1
Generale ed il successivo ed attuativo TT VO del 1996) le obbligazioni discendenti a dell'Ente dalla Convenzione del 1991 ed Pt_12 oggetto del presente giudizio. Il Collegio ritiene in conclusione che sussiste pertanto la legittimazione passiva della convenuta in arbitrato, nel Pt_1 senso che, ove esistenti, le obbligazioni dedotte in giudizio dovranno gravare su di essa” (Lodo non definitivo, p. 30). A questa prospettazione, la parte oppone il seguente vizio procedimentale P
.2 : VIOLAZIONE DELL'ART. 829 Parte_14
SOTTO IL PROFILO DELLA CONTRARIETÀ DEL LODO AI PRINCIPI DI ORDINE PUBBLICO;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 833/1978; DELL'ART. 6, COMMA 1, DELLA L. 23 DICEMBRE 1994 N. 724 (COME INTEGRATO DALL'ART. 2, COMMA 14, DELLA L. 28 DICEMBRE 1995 N. 549) NONCHÉ DELL'ART. 41 DELLA L.R. ABRUZZO 24 DICEMBRE 1996, N. 146 E DELLA RELATIVA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI CUI ALL'ART. 41 DELLA L.R.A. N. 123 DEL 29 NOVEMBRE 1999. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R.ABRUZZO N. 123 DEL 29
18 NOVEMBRE 1999 (DI ''INTERPRETAZIONE AUTENTICA ED INTEGRAZIONE DELL'41 DELLA L.R. 24 DICEMBRE 1996, N. 146'') E, SEGNATAMENTE, DEL RELATIVO ART. 1, COMMA 7. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI AL CODICE CIVILE. NULLITÀ DEL LODO: VIOLAZIONE DELL'ART. 829, COMMA 1 C.P.C.: N. 1 PERCHÉ “LA CONVENZIONE DI ARBITRATO È INVALIDA”; N. 4 PERCHÉ “HA DECISO IL MERITO DELLA CONTROVERSIA IN OGNI ALTRO CASO IN CUI IL MERITO NON POTEVA ESSERE DECISO”; N. 5 PER LA A CARENZA DEI REQUISITI DI CUI AL N. 5 DELL'ART. 823 C.P.C. RELATIVO ALLA ''ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI MOTIVI”; N. 12 PERCHÉ IL LODO NON DEFINITIVO NON HA PRONUNCIATO SULL'ECCEZIONE SPIEGATA DALL' . Parte_1
Con la censura, la parte, ricostruito il regime normativo e giurisprudenziale di riferimento, assume in particolare che alla luce della legislazione regionale di riferimento (L.R.A. 29.11.1999 n. 123 - come interpretata dalla Cassazione con sentenza n. 5858 del 9.05.2000) “per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali delle Regioni, si è realizzata una fattispecie di successione ex lege delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle estinte Unità sanitarie locali, con esclusione di ogni ipotesi di successione in universum ius delle Aziende Unità sanitarie locali alle preesistenti unità sanitarie locali (Cass., SS.UU. 26 febbraio 1999, n. 102; Cass., 26 settembre 1997, n. 9438)” ha desunto “che riguardo alle cause relative ai su detti rapporti le sono Pt_4 prive di legittimazione passiva, spettando questa alle Regioni, quali titolari delle gestioni liquidatorie, in persona del loro organo rappresentativo, che è il Direttore generale della subentrata alla U.S.L. soppressa, il quale Pt_4 agisce quale organo regionale nell'interesse della GI (Cass., SS.UU. 6 marzo 1997, n. 1989; 6 giugno 1998, n. 5602; 28 luglio 1999, n. 8159)”. Ed altresì che la legislazione adottata dalla GI AB (e, segnatamente, il già citato art. 41 della Legge R.A. n. 146 del 1996), essendo “norma poco perspicua”, vada “interpretata, nell'ambito dei su detti principi posti dalla legislazione statale, nel senso che, una volta trasferiti i debiti e i crediti delle Unità sanitarie soppresse, e collocati in apposite contabilità separate, ai sensi del primo comma, alle non potendo essi essere fatti gravare CP_14 sulle in base a quanto prescritto dall'art. 6, comma 1, della legge CP_14
n. 724 del 1994, dette contabilità a stralcio sono state trasformate, in conformità di quanto prescritto dall'art. 2 della legge n. 549 del 1995, in gestioni liquidatorie regionali, amministrate dai Direttori generali delle Aziende sanitarie, che provvedono alla liquidazione quali organi regionali,
19 con fondi estranei ai bilanci delle Aziende sanitarie” con la conseguenza che” Ne deriva che anche per le cause relative ai debiti delle soppresse Unità sanitarie locali della regione AB l'ente passivamente legittimato è la GI, quale titolare delle singole gestioni liquidatorie, e non la Pt_4
In sostanza, prosegue la parte, “per effetto di questi progressivi interventi chiarificatori rispetto a vicende sostanziali antecedenti alla data del 10 febbraio 1999 (quale quelle delle quali si discute), il giudice di legittimità ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva della GI AB concorrente con quella della ''Gestione Liquidatoria'' mentre in relazione alle fattispecie successive alla suddetta data si configurerebbe la legittimazione della sola Gestione Liquidatoria ma, comunque, giammai quella dell in quanto tale;
rispetto alla quale, proprio per Parte_1 effetto delle esaminate disposizione normative, non è neppure configurabile una responsabilità di tipo solidale in ordine all'adempimento delle relative obbligazioni in quanto si è inteso realizzare una successione ex lege delle Regioni nei rapporti obbligatori di già pertinenza delle soppresse Unità Sanitarie Locali. Secondo la parte è dunque “evidente, allora, che poiché il giudizio arbitrale aveva ad oggetto pretese creditorie che (stando alla stessa impostazione adottata dal Collegio arbitrale) andavano ricondotte alla Convenzione stipulata in data 1° marzo 1991 (configurandosi il relativo TT aggiuntivo del 21 maggio 1996 con un unicum negoziale) e, quindi, erano antecedenti alla suindicata data del 10 febbraio 1999, ogni conseguente azione avrebbe dovuto essere esperita dalla (anche agli effetti interruttivi dei crediti) CP_5 nei confronti della GI AB e della Gestione liquidatoria e non, invece, dell ” Parte_1
Inoltre, in un simile quadro si dimostrava del tutto inconferente la pretesa assunzione, da parte dell' delle Controparte_15 obbligazioni di cui alla Convenzione del 1991 dal momento che, come la citata sentenza del Tar Marche ha efficacemente rilevato in questo modo si finirebbe per “ignorare il disposto di cui all'art. 6, comma primo della L. 23.12.1994, n.724 e di cui all'art.2, comma quattordicesimo della L. 29.12.1995, n.549; norme queste invero che hanno una valenza inderogabile, atteso che, proprio allo scopo di meglio assicurare alle nuove strutture sanitarie, ricreate a seguito del riordino voluto con il D.Lgs. n.502/1992, un corso gestionale diverso e più efficiente, secondo criteri di economicità aziendale e sulla base di un sistema di finanziamento qualitativamente trasparente e controllabile, hanno stabilito di affrancarle dalle perdite delle pregresse gestioni, azzerando nei loro confronti i debiti a queste risalenti”.
20 Di qui, pertanto, la nullità / erroneità del non definitivo laddove tenta Pt_15 di configurare la fonte dell'obbligazione di pagamento dell'
[...]
in un atto convenzionale che, in quanto tale, non poteva Parte_1 certamente contravvenire al sotteso regime di riferimento (ritenuto di ''valenza inderogabile''). Il motivo è infondato. In primo luogo, anche a volere aderire alla tesi, costituiva specifico onere della parte farlo), quale parte di obbligazioni azionate derivino dalla Convenzione del 1991 e quali, invece, nell'TT VO, per cui sussisterebbe il qui propugnato difetto di legittimazione passiva della
Pt_1
Ad ogni buon conto, una volta condivisa la impostazione dogmatica di fondo (ovvero la convergenza dei due atti in un unico programma negoziale), convince pienamente, sul piano interpretativo, la conclusione in fatto circa Parte la assunzione volontaria da parte della degli obblighi derivanti dalla Convenzione da parte del nuovo ente subentrato nel contratto.
Il lodo definitivo Passando alla impugnazione del lodo definitivo, in via principale e incidentale, risultano formulate le seguenti censure:
Con l'appello principale la parte torna a sostenere la
[...]
Controparte_16
Premette, in diritto, quanto deciso dagli Arbitri in relazione alla previsione di cui all'art. 34 della Convenzione del 1991 secondo cui : “l'operatività Parte della concessione è inoltre subordinata all'acquisizione da parte della dei mezzi finanziari per la copertura della spesa per la realizzazione delle opere, anche per singoli aspetti funzionali. Il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa e/o riconoscimento di costi sostenuti per la documentazione tecnico-economica proposta per i finanziamenti e per le progettazioni qualora la realizzazione delle opere non possa aver luogo per la mancata acquisizione dei necessari finanziamenti”. Tale previsione, ad avviso del Collegio, era corroborata altresì dalle premesse della Convenzione costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto secondo cui “dall'atto di impegno presentato in data 13.4.1989 la dichiara che effettuerà CP_5 tutte le attività preliminari e propedeutiche al reperimento del finanziamento (verifiche preliminari, studi di base per il piano di massima, progettazione di massima ed esecutiva, documentazione tecnico economico finanziaria) a titolo non oneroso per la di eseguire il pagamento nell'ambito del Pt_7 rapporto concessorio, solo dopo l'avvenuto finanziamento delle opere” .
21 In relazione a tale previsione, la parte, riepilogati i contenuti del Lodo definitivo (pagg. 64-67), e con riferimento alle condizioni pattizie relative al pagamento delle opere oggetto di finanziamento e alla verifica delle opere effettivamente eseguite, formula la seguente censura: II.
1.2 LA CONTESTAZIONE DEL PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA RELATIVAMENTE ALLE OPERE DA REALIZZARSI PRESSO L'OSPEDALE DI TE DI SA (PUNTO 6.2 DEL LODO DEFINITIVO): ERROR IN IUDICANDO AI SENSI DELL'ART. 829 C.P.C. E ART. 209 D.LGS. N. 50/2016: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE E, SEGNATAMENTE, DEGLI ARTT. 1362 E 1363 C.C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA ERRONEA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SUL CAPO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI POSTI A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI CREDITO DI PARTE ATTRICE. In sintesi, con tale rilievo, la parte adduce che:
“dopo aver individuato l'esatto discrimen per determinare l'eventuale Cont fondatezza nel merito della domanda di il Collegio Arbitrale ha poi inopinatamente errato nel valutare la il documento prodotto dalla società Cont attrice (il doc. 11 depositato da in base al quale ha tratto il travisato convincimento che parte delle progettazioni riguardanti l'Ospedale di Castel di RO fossero state oggetto di finanziamento e, pertanto, dovessero essere remunerate”; che “sarebbe stato onere della parte attrice dare prova non solo della quantità e qualità delle prestazioni asseritamente rese ma anche della ricorrenza di tutte le condizioni negozialmente previste per l'effettiva esigibilità delle somme dalla stessa invocate nei confronti dell ”; e che, quindi “il Collegio Arbitrale abbia Parte_1 erroneamente ritenuto assolto l'onere della prova del perfezionamento del finanziamento regionale dell'Ospedale di Castel di RO in ragione del Cont deposito da parte di del doc. 11, costituito da una Tabella allegata alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 69/6 del 26 giugno 2002”. La doglianza - che compendia un error in iudicando - è, in premessa, ammissibile perché le parti hanno, con la clausola compromissoria, espressamente autorizzato gli arbitri a decidere “ secondo diritto e con applicazione delle norme del codice di rito …” In dettaglio, il Collegio avrebbe, sulla base del predetto documento, erroneamente ritenuto che “fossero state escluse “dalle opere finanziabili quelle aventi ad oggetto gli interventi relativi al DSB (Distretto Sanitario di
22 Base e Poliambulatorio) di SO e alla RS (Residenza Sanitaria Assistenziale) di TE” e che, invece, “tra le opere finanziabili sono rimaste esclusivamente quelle relative all'ospedale di Castel di RO per un importo di L. 16.000.000,00 (Euro 8.263.310,38)”. Ma in tale conclusione, prosegue la parte, il Collegio aveva dato “rilevo ad un documento di portata meramente programmatica e nient'affatto dispositiva quale il doc. 11” finendo con il “confondere due concetti per nulla sovrapponibili, ovverosia l'astratta finanziabilità delle opere con il concreto finanziamento delle stesse;
solo tale ultimo presupposto, da intendersi quale effettivo stanziamento nei capitoli di bilancio regionale delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere progettate, costituisce infatti l'indefettibile presupposto per il riconoscimento del diritto di pagamento in Cont favore di così come previsto nella Convenzione del 1991 nella interpretazione che ne ha fornito lo stesso Collegio”. In sostanza, secondo la prospettazione della parte, il doc. 11 integrava prova idonea del mancato finanziamento degli interventi relativi al DSB di SO ed alla RS di TE (essendo stata esclusa ab origine l'astratta finanziabilità degli stessi in ragione della loro espunzione dalla Tabella riepilogativa delle opere facenti parte del programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria della GI AB di cui all'art. 20 della L. 67/1988), mentre non altrettanto poteva dirsi con riferimento alla dimostrazione dell'intervenuto (ed effettivo) finanziamento degli interventi relativi all'Ospedale di Castel di RO. In altre parole, il predetto doc. 11 si limitava a documentare l'astratta finanziabilità delle opere connesse al P.O. di Castel di RO per un importo di L. 16.000.000,00, ma nulla dice in ordine all'effettiva erogazione delle somme così preventivate da parte della GI AB, dovendo conseguentemente pervenire il Collegio all'integrale rigetto della domanda. Il motivo è inammissibile perché la questione non è stata oggetto di deduzione dinanzi agli arbitri. Come, infatti, rilevato dal Collegio, “la questione della inesistenza del diritto al compenso in ragione del mancato finanziamento delle opere solo Contr relativamente all'attività di progettazione che assume di aver reso con riferimento al DSB (Distretto Sanitario di Base e Poliambulatorio) di SO e alla RS (Residenza Sanitaria Assistenziale) di Atleta, mentre uguale specifica deduzione non è stata svolta dall'azienda con riferimento alle opere da realizzarsi relativamente all'ospedale di Castel di RO” Tale passaggio motivazionale, non attinto qui da alcuna censura, dà conto della novità della questione, qui sollevata per la prima volta, e dunque non oggetto della decisione arbitrale.
23 Del resto, l'osservazione del Collegio Arbitrale trova testuale conferma a pag. 9 dell'arbitrato definitivo dove è enucleata la decisione relativa all'eccezione del mancato finanziamento unicamente in relazione alle opere di cui al DSB di SO e alla RS di TE In ordine alla prescrizione del credito azionato e del credito per interessi entrambe le parti svolgono censure. Parte Con l'appello principale la lamenta:
- la portata non interruttiva di atti inviati alla in relazione al difetto di Parte legittimazione della come eccepito ut supra In particolare: sia la nota prot. N. 257/PA/ss del 30 marzo 2005 sia la nota prot. 304/05 del 21 aprile 2005 non integrano i requisiti di forma e di sostanza di atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c.; infatti, a dire della parte: a) la missiva del 30 marzo 2005 Prot. N. 257/PA/ss (Doc. 5 del fascicolo di Parte parte della con cui la ha rappresentato all'esponente CP_5 [...]
gli estremi della pretesa attività di progettazione realizzata non Parte_1 integra i requisiti di forma e di sostanza della diffida ad adempiere, tenuto conto della mancata indicazione degli importi richiesti a titolo di pagamento;
neppure la nota prot. 304/05 del 21 aprile 2005 (Doc. 6 del fascicolo di parte Parte della , del pari, produca gli effetti di cui all'art. 1454 c.c. alla luce del contenuto meramente illustrativo della stessa mancando, per converso, qualsiasi forma di intimazione e/o richiesta esplicita di pagamento così come di un termine entro cui adempiere spontaneamente. Il motivo è infondato. Posto che la conclusione qui presa in ordine alla piena legittimazione passiva Parte della assorbe il primo motivo di censura, va detto, quanto al resto, che nella lineare motivazione svolta sul punto, gli arbitri hanno in sostanza ritenuto che le due comunicazioni sopra menzionate andassero lette in sequenza, costituendo l'una alla prosecuzione dell'altra. In particolare, nella comunicazione del 21.04.2005, significativamente intestata “Definizione dei compensi richiesti”, il Collegio ha persuasivamente indicato (pag. 32 lodo definitivo) i motivi per ritenere che la stessa comunicazione rivestisse gli estremi di un atti interruttivo, avendo la società:
- richiesto alla Azienda il pagamento dei compensi
- indicato i compensi in rapporto a ciascuna attività;
- rappresentato la loro mancata corresponsione a quella data in rapporto agli obblighi discendenti dal rapporto convenzionale 1991-1996. La generica contestazione svolta con il motivo in esame in nulla scalfisce la rigorosa conclusione degli arbitri in ordine alla ricorrenza degli elementi che,
24 unitariamente intesi, consentivano di ravvisare nella comunicazione in questione un atto idoneo, nella accezione di cui all'art. 2934 comma 4 c.c.
Contr Con l' appello incidentale, la assume, invece, l'errore degli arbitri nell'aver riconosciuto interessi “a decorrere dal 6 febbraio 2014, ossia per un periodo ante-riore al quinquennio rispetto all'ultimo atto interruttivo (notificazione della domanda di arbitrato del 6 febbraio 2019), atteso che tra quest'ul-timo atto interruttivo ed il penultimo atto del 2013 è decorso un termine superiore al quinquennio con conseguente prescrizione degli interessi medio tempore maturati a far data dalla maturazione del diritto (risalente al 2002, come detto” (Lodo Definitivo, p. 33). Secondo la stessa parte, invece, la norma ex art. 2948 n. 4) cc non è applicabile alla fattispecie concreta, alla luce del principio per cui “in tema di prescrizione, il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, onde anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione devono rivestire il connotato della periodicità: esso non è quindi applicabile agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del corrispettivo dell'appalto, né dell'anticipazione, che vanno corrisposti in un'unica soluzione” (Cass., sez. I, 6 novembre 2006, n. 23670). Nel caso di specie, la “periodicità” dei pagamenti sarebbe esclusa dagli artt. 7 e 8 della Convenzione, che, viceversa, espressamente prevedevano che “in caso di ritardo nei pagamenti degli oneri concessori in conto o in saldo (…) spettano al Concessionario dal giorno successivo, gli interessi nella misura accertata annualmente con Decreto Ministero LL.PP. di concerto con il Ministero del Tesoro”. Si tratta degli interessi di cui agli artt. 33 s. del d.P.R. n. 1063/1962. Il termine di prescrizione è, quindi, quello decennale. Contr Pertanto, avendo efficacia gli effetti interruttivi, inviati da all'Azienda, che è subentrata all di Castel di RO (v. precedente paragrafo 6), CP_13 compreso, quindi, l'atto del 12 luglio 2013 gli interessi andavano applicati sulla somma di € 31.923,48 dal “giugno 2022, data in cui gli interventi per l'Ospedale di Castel di RO erano stati inseriti nel 'programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria della regione AB – art. 20 L. 10.3.1988 n. 67 – 2^ Fase rimodulazione” (Lodo Definitivo, p. 29) fino al soddisfo. Con un secondo motivo la parte assume la erroneità del saggio applicato dagli arbitri, stante la espressa pattuizione, nella convenzione, di interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c., al saggio di “interessi accertati annualmente con decreto del Ministero LLPP di concerto con il Ministero
25 del Tesoro” ovvero, in subordine, calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 con decorrenza dal giugno 2002 al . Pt_16
Il primo motivo è fondato. Valga in proposito il richiamo al principio ( Cass.
3.11.2016 n. 22276)
“La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione «e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e segg. del d.P.R. n. 1063 del 1962”, quale saggio degli interessi pattuiti nella specie. Nel caso di specie dunque, il credito per interessi non è prescritto al momento della introduzione del giudizio arbitrale, avuto riguardo alla decorrenza del termine da collocare al giugno 2002. Quanto alla misura degli interessi, stante la abrogazione della disposizione prevista in contratto ( la norma è abrogata) vanno applicati, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 gli interessi nella misura legale, come riconosciuti dal collegio arbitrale Infatti, non possono essere riconosciuti gli interessi moratori ai sensi del Decreto Legislativo 231/2002 (che disciplina gli interessi moratori nei contratti tra imprese e tra imprese e Pubbliche Amministrazioni) non si applica retroattivamente ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore (cfr. Cassazione, Sezione Unite, sentenza 23291/2004; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 16853/2006 secondo cui “la disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2002 non trova applicazione con riferimento ai contratti conclusi anteriormente al 7 novembre 2002, anche se l'inadempimento o il ritardo si sia verificato successivamente”). Ai rilievi svolti, in parziale accoglimento della impugnazione incidentale, respinta integralmente la impugnazione principale, segue l'annullamento in parte qua del lodo definitivo, nei termini di cui in motivazione. Parte Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della impugnante principale e si liquidano in base ai vigenti parametri tariffari massimi, assumendo a criterio il valore della controversia.
PQM
26 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento parziale dell'impugnazione incidentale proposto da
[...]
dichiara la nullità del lodo definitivo Controparte_17 nella parte in cui, al punto primo del dispositivo, ha stabilito la decorrenza degli interessi al tasso legale dovendosi ritenere la espressione “dal 6 febbraio 2014” espunta dal predetto capo e sostituita
“ dal giugno 2002”;
- respinge, nel resto, la impugnazione principale avverso il lodo non definitivo ed entrambe le impugnazioni avverso il lodo definitivo;
- condanna la alla Parte_4 rifusione, in favore della controparte delle spese di lite, che liquida in complessivi in € 10.000 per compensi, oltre Iva, cpa e rimborso spese generali al 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
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