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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/12/2024, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5783/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. AN Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5783/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Piragine Parte_1
Maria Chiara del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_2
Montuschi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata il 10 dicembre 2024 i ricorrenti, comparsi personalmente, hanno escluso possibilità di riconciliazione e, con i loro difensori, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 luglio 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Salsomaggiore Terme (PR), il 16 aprile 2016, che dalla loro unione è nato (il 31 luglio 2016) il figlio AN, che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 10 marzo 2022 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
Sulla base di tali premesse, chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (e afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione preferenziale materna, al suo mantenimento, alle visite paterne, nonché a questioni a queste accessorie).
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente dal Pubblico Ministero parere favorevole, all'udienza celebrata il 10 dicembre 2024 i ricorrenti, comparsi personalmente, hanno escluso possibilità di riconciliazione e, con i loro difensori, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e va accolta.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni e dalla reiterata esclusione di possibilità di riconciliazione, poi, può dirsi venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne AN (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale e di frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Salsomaggiore Terme (PR), il 16 aprile 2016, iscritto al Numero 7, Parte I, Ufficio 1, Anno 2016 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso introduttivo depositato il 29 luglio 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma in data 11 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. AN Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5783/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Piragine Parte_1
Maria Chiara del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_2
Montuschi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata il 10 dicembre 2024 i ricorrenti, comparsi personalmente, hanno escluso possibilità di riconciliazione e, con i loro difensori, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 luglio 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Salsomaggiore Terme (PR), il 16 aprile 2016, che dalla loro unione è nato (il 31 luglio 2016) il figlio AN, che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 10 marzo 2022 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
Sulla base di tali premesse, chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (e afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione preferenziale materna, al suo mantenimento, alle visite paterne, nonché a questioni a queste accessorie).
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente dal Pubblico Ministero parere favorevole, all'udienza celebrata il 10 dicembre 2024 i ricorrenti, comparsi personalmente, hanno escluso possibilità di riconciliazione e, con i loro difensori, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e va accolta.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni e dalla reiterata esclusione di possibilità di riconciliazione, poi, può dirsi venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne AN (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale e di frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Salsomaggiore Terme (PR), il 16 aprile 2016, iscritto al Numero 7, Parte I, Ufficio 1, Anno 2016 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso introduttivo depositato il 29 luglio 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma in data 11 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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