TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5338 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14003/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Latella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14003/2025 promossa da: avv. ALESSANDRO PRATICO' (C.F. ), in proprio. C.F._1 OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 24.11.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione in data 12.7.2025 avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino, Dr. Pomero del 12.5.2025, comunicato il 17.6.2025, con il quale, provvedendosi contestualmente in merito a tre separate istanze, è stata liquidata la complessiva e unitaria somma di € 175 a titolo di compenso ex art. 82 DPR 115/2002 al difensore d'ufficio per le prestazioni professionali svolte in relazione a tre diversi assistiti in tre diversi procedimenti e , precisamente:
• nel giudizio N. 8528/2020 RG;
Controparte_2
• el giudizio N. 8530/2020 RG;
CP_3
• nel giudizio N.8584/20 RG. CP_4
Il non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_5
Parte ricorrente ha dedotto:
- di avere assistito, quale difensore nominato d'ufficio, avanti al Giudice di Pace di Torino:
• il sig. nel giudizio n. 8528/2020 RG promosso dal Parte_1 Questore di Torino, con istanza di proroga presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D. lgs 286/1998;
• il sig. el giudizio n. 8530/2020 RG promosso dal Questore di Torino, con istanza di CP_3 proroga del trattenimento presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D. lgs 286/1998; pagina 1 di 3 • il sig. nel giudizio n. 8584/2020 RG promosso dal Questore di Torino, con istanza CP_4 di convalida del trattenimento presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D. lgs 286/1998;
- che i tre giudizi erano stati definiti con tre decreti del 25/07/2020 all'esito delle rispettive udienze di trattazione;
- di avere presentato:
• istanza in data 29/09/2023 di liquidazione del compenso di € 293,00 oltre 15% per spese forf. per l'assistenza difensiva prestata in favore del sig. CP_6
• istanza in data 18/08/2023 di liquidazione del compenso di 293,000 oltre spese forfetarie 15% per l'attività prestata in favore di CP_3
• istanza in data 4/10/2023 di liquidazione di € 300,00 oltre il 15% di spese forfettarie per l'assistenza prestata a CP_4
Con la presente opposizione il ricorrente ha chiesto che la liquidazione fosse pari al minimo tariffario per ciascuno dei tre procedimenti, così determinato:
• Fase di studio: € 213,00
• Fase decisionale: € 373,00
• Compenso tabellare: € 586,00
• Riduzione del 50 % ex art. 130 Dpr 115/02: € 293,00 • oltre spese forf. del 15% (la somma complessiva è, pertanto, pari a € 879, oltre spese forf. del 15%), con condanna della controparte al rimborso delle spese di lite per il presente giudizio.
A sostegno delle proprie conclusioni il ricorrente ha rilevato che il Giudice di Pace aveva liquidato il compenso, in misura inferiore al minimo legale, senza motivare le proprie determinazioni mentre il riferimento al fatto che i procedimenti fossero stati trattati nello stesso giorno non rivestiva alcuna rilevanza;
ha richiamato la giurisprudenza in ordine all'inderogabilità dei minimi tariffari, derivante dalla modifica introdotta all'art. 4 c. 1 D M. 55/2014 con D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e quella che richiama il limite assoluto della tutela del decoro della professione nella determinazione del compenso.
**
L'attività difensiva, a seguito della nomina del ricorrente, risulta dalla documentazione prodotta (docc. da 6 a 11) e la richiesta di liquidazione concerne tre procedimenti dinanzi al Giudice di Pace di Torino, tutti aventi ad oggetto la convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 286/1998, su richiesta rispettivamente del Questore di Milano, di Vercelli e di Catania, ciascuno svolto in un'unica udienza e senza attività istruttoria.
Le fasi effettivamente svolte sono soltanto quelle di studio e decisionale e l'attività difensiva riguarda questioni semplici;
peraltro, la stessa parte ricorrente ha dichiarato di volere chiedere il minimo edittale per le predette fasi.
Premesso quanto sopra, va rilevato che i parametri generali non possono essere diminuiti oltre il 50% (cfr. art. 4 d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 2018) e l'irrilevanza della circostanza che i procedimenti si siano svolti nella stessa giornata di udienza, con conseguente erroneità della liquidazione effettuata dal Giudice di Pace.
Pertanto, vanno liquidate per ciascun procedimento, le fasi di studio e decisionale nello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile nei giudizi che si svolgono avanti al Giudice di Pace (da
€ 5.200,01 a € 26.000 – cfr. art. 5 co. 6 d.m. 55/2014 che consente di tenere conto anche dello scaglione che ricomprende il “valore uguale a € 26.000” e cfr. anche art. 13 comma 1 lett. c TUSG), tenendo pagina 2 di 3 conto del minimo tariffario previsto - per quanto già esposto sulla consistenza dell'attività svolta - pari a complessivi € 557,50 (fase studio € 202,50, fase decisionale € 355), che, a seguito della dimidiazione ex art. 130 TUSG, ammonta a € 278,75 oltre 15% di rimborso forf. spese generali, quindi, complessivamente € 961,69 (836,25 + 125,44 per 15% rimborso forf. spese generali), oltre CPA e IVA come per legge.
Le diverse cifre indicate dal ricorrente non tengono conto del fatto che gli importi da considerare non risentono della modifica (in aumento, rispetto al d.m. 55/2014) di cui al d.m. 147/2022 (entrato in vigore il 23.10.2022) e ciò in quanto le prestazioni professionali si erano già esaurite nel 2021
Invero, l'art. 6 “Disposizione temporale” del d.m. 14772022 prevede che “1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.” mentre, nella specie, le prestazioni si sono esaurite precedentemente all'entrata in vigore del 23.10.2022.
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (pari alla differenza tra quanto liquidato in questa sede e nel decreto opposto), quindi, quello fino a € 1100, considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) e riconosciuti gli esposti documentati (contributo unificato e marca).
Deve essere autorizzata la registrazione a debito del presente provvedimento.
P.Q.M.
modificando il decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore dell'Avv. PRATICÒ Alessandro, quale legale di: nel giudizio N. 8528/2020 RG;
Controparte_2 el giudizio N. 8530/2020 RG;
CP_3 nel giudizio N.8584/20 RG. CP_4 ammessi ex lege al patrocinio a spese dello Stato, il compenso di € 278,75, oltre rimborso forfetario del 15%, per ciascun procedimento e, pertanto, € 961,69, oltre CPA e IVA come per legge;
- condanna il a rifondere all'Avv. PRATICÒ Alessandro le spese Controparte_5 della presente causa che liquida in € 70 per esposti ed € 231,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 10 dicembre 2025
La presidente delegata dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Latella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14003/2025 promossa da: avv. ALESSANDRO PRATICO' (C.F. ), in proprio. C.F._1 OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 24.11.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione in data 12.7.2025 avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino, Dr. Pomero del 12.5.2025, comunicato il 17.6.2025, con il quale, provvedendosi contestualmente in merito a tre separate istanze, è stata liquidata la complessiva e unitaria somma di € 175 a titolo di compenso ex art. 82 DPR 115/2002 al difensore d'ufficio per le prestazioni professionali svolte in relazione a tre diversi assistiti in tre diversi procedimenti e , precisamente:
• nel giudizio N. 8528/2020 RG;
Controparte_2
• el giudizio N. 8530/2020 RG;
CP_3
• nel giudizio N.8584/20 RG. CP_4
Il non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_5
Parte ricorrente ha dedotto:
- di avere assistito, quale difensore nominato d'ufficio, avanti al Giudice di Pace di Torino:
• il sig. nel giudizio n. 8528/2020 RG promosso dal Parte_1 Questore di Torino, con istanza di proroga presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D. lgs 286/1998;
• il sig. el giudizio n. 8530/2020 RG promosso dal Questore di Torino, con istanza di CP_3 proroga del trattenimento presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D. lgs 286/1998; pagina 1 di 3 • il sig. nel giudizio n. 8584/2020 RG promosso dal Questore di Torino, con istanza CP_4 di convalida del trattenimento presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D. lgs 286/1998;
- che i tre giudizi erano stati definiti con tre decreti del 25/07/2020 all'esito delle rispettive udienze di trattazione;
- di avere presentato:
• istanza in data 29/09/2023 di liquidazione del compenso di € 293,00 oltre 15% per spese forf. per l'assistenza difensiva prestata in favore del sig. CP_6
• istanza in data 18/08/2023 di liquidazione del compenso di 293,000 oltre spese forfetarie 15% per l'attività prestata in favore di CP_3
• istanza in data 4/10/2023 di liquidazione di € 300,00 oltre il 15% di spese forfettarie per l'assistenza prestata a CP_4
Con la presente opposizione il ricorrente ha chiesto che la liquidazione fosse pari al minimo tariffario per ciascuno dei tre procedimenti, così determinato:
• Fase di studio: € 213,00
• Fase decisionale: € 373,00
• Compenso tabellare: € 586,00
• Riduzione del 50 % ex art. 130 Dpr 115/02: € 293,00 • oltre spese forf. del 15% (la somma complessiva è, pertanto, pari a € 879, oltre spese forf. del 15%), con condanna della controparte al rimborso delle spese di lite per il presente giudizio.
A sostegno delle proprie conclusioni il ricorrente ha rilevato che il Giudice di Pace aveva liquidato il compenso, in misura inferiore al minimo legale, senza motivare le proprie determinazioni mentre il riferimento al fatto che i procedimenti fossero stati trattati nello stesso giorno non rivestiva alcuna rilevanza;
ha richiamato la giurisprudenza in ordine all'inderogabilità dei minimi tariffari, derivante dalla modifica introdotta all'art. 4 c. 1 D M. 55/2014 con D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e quella che richiama il limite assoluto della tutela del decoro della professione nella determinazione del compenso.
**
L'attività difensiva, a seguito della nomina del ricorrente, risulta dalla documentazione prodotta (docc. da 6 a 11) e la richiesta di liquidazione concerne tre procedimenti dinanzi al Giudice di Pace di Torino, tutti aventi ad oggetto la convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 286/1998, su richiesta rispettivamente del Questore di Milano, di Vercelli e di Catania, ciascuno svolto in un'unica udienza e senza attività istruttoria.
Le fasi effettivamente svolte sono soltanto quelle di studio e decisionale e l'attività difensiva riguarda questioni semplici;
peraltro, la stessa parte ricorrente ha dichiarato di volere chiedere il minimo edittale per le predette fasi.
Premesso quanto sopra, va rilevato che i parametri generali non possono essere diminuiti oltre il 50% (cfr. art. 4 d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 2018) e l'irrilevanza della circostanza che i procedimenti si siano svolti nella stessa giornata di udienza, con conseguente erroneità della liquidazione effettuata dal Giudice di Pace.
Pertanto, vanno liquidate per ciascun procedimento, le fasi di studio e decisionale nello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile nei giudizi che si svolgono avanti al Giudice di Pace (da
€ 5.200,01 a € 26.000 – cfr. art. 5 co. 6 d.m. 55/2014 che consente di tenere conto anche dello scaglione che ricomprende il “valore uguale a € 26.000” e cfr. anche art. 13 comma 1 lett. c TUSG), tenendo pagina 2 di 3 conto del minimo tariffario previsto - per quanto già esposto sulla consistenza dell'attività svolta - pari a complessivi € 557,50 (fase studio € 202,50, fase decisionale € 355), che, a seguito della dimidiazione ex art. 130 TUSG, ammonta a € 278,75 oltre 15% di rimborso forf. spese generali, quindi, complessivamente € 961,69 (836,25 + 125,44 per 15% rimborso forf. spese generali), oltre CPA e IVA come per legge.
Le diverse cifre indicate dal ricorrente non tengono conto del fatto che gli importi da considerare non risentono della modifica (in aumento, rispetto al d.m. 55/2014) di cui al d.m. 147/2022 (entrato in vigore il 23.10.2022) e ciò in quanto le prestazioni professionali si erano già esaurite nel 2021
Invero, l'art. 6 “Disposizione temporale” del d.m. 14772022 prevede che “1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.” mentre, nella specie, le prestazioni si sono esaurite precedentemente all'entrata in vigore del 23.10.2022.
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (pari alla differenza tra quanto liquidato in questa sede e nel decreto opposto), quindi, quello fino a € 1100, considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) e riconosciuti gli esposti documentati (contributo unificato e marca).
Deve essere autorizzata la registrazione a debito del presente provvedimento.
P.Q.M.
modificando il decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore dell'Avv. PRATICÒ Alessandro, quale legale di: nel giudizio N. 8528/2020 RG;
Controparte_2 el giudizio N. 8530/2020 RG;
CP_3 nel giudizio N.8584/20 RG. CP_4 ammessi ex lege al patrocinio a spese dello Stato, il compenso di € 278,75, oltre rimborso forfetario del 15%, per ciascun procedimento e, pertanto, € 961,69, oltre CPA e IVA come per legge;
- condanna il a rifondere all'Avv. PRATICÒ Alessandro le spese Controparte_5 della presente causa che liquida in € 70 per esposti ed € 231,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 10 dicembre 2025
La presidente delegata dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
pagina 3 di 3