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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Sandra Moselli presidente
- dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel.
- dott.ssa Emanuela Gallo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia, iscritta al n. 4825/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Giovanni Loconte;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Nicola Quinto;
CP_1
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE -
conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
4.11.2024
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 5.10.2021, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11.9.2008 con la coniuge . CP_1
1 Dall'unione dei coniugi erano nati due figli: in data 16.2.2009 e in data Per_1 Per_2
21.10.2011.
A fondamento della domanda il ricorrente adduceva di essere legalmente separato dalla giusta decreto di omologazione della separazione consensuale emesso da questo CP_1
Tribunale in data 8.2.2019. La separazione si era protratta ininterrottamente.
I coniugi, in sede di separazione, concordavano l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, a cui era assegnata la casa familiare, regolamentavano gli incontri con il padre, nonché prevedevano un contributo economico mensile di € 210,00 a carico del padre per ciascun figlio, oltre adeguamenti Istat, assegni familiari alla madre e il 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore, nonché a carico del ricorrente l'obbligo di versare mensilmente € 210,00 per la coniuge, con accordo che a carico della sarebbe rimasta la rata del mutuo e a carico del la CP_1 Pt_1 rata per la restituzione di altro finanziamento.
Assumeva che, rispetto all'epoca della separazione, benché svolgesse lo stesso lavoro, aveva visto una riduzione del proprio stipendio, non percependo più niente per lavoro straordinario o notturno. Rispetto al momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione, la aveva iniziato a lavorare, sebbene non regolarmente assunta, CP_1 svolgendo lavori di pulizie domestiche presso abitazioni private, percependo redditi non dichiarati.
Concludeva chiedendo pronunciarsi il divorzio, con conferma delle condizioni della separazione, senza, però, prevedere alcun mantenimento per la coniuge.
Si costituiva la , che non si opponeva alla domanda di divorzio, ma contestava la CP_1 richiesta avversa di modifica delle condizioni della separazione, sia pure limitatamente agli aspetti economici. Argomentava che la revisione dell'assegno divorzile presupponeva l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, capace di variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato col precedente provvedimento attributivo dell'assegno, modifica non presente nel caso di specie.
Lamentava che il non avesse versato gli aggiornamenti Istat e non avesse contribuito Pt_1 alle spese odontoiatriche, al supporto scolastico per il figlio, a spese per ricorrenze e a spese straordinarie. Riportava di essere costretta, non avendo fonti di reddito, quando poteva, saltuariamente, anzi episodicamente, a collaborare con qualche conoscente per il disbrigo di faccende domestiche, ricevendo un modesto corrispettivo economico di riconoscenza.
Aggiungeva di non avere la possibilità di occuparsi nel lavoro stabilmente e
2 continuativamente, stante la necessità di dover seguire in tutta la giornata, tranne che nelle ore scolastiche, entrambi i figli.
Chiedeva la conferma delle condizioni della separazione.
A seguito della comparizione dei coniugi all'udienza del 23.11.2021, il Presidente f.f. del
Tribunale, con provvedimento del 25.11.2021, confermava le condizioni della separazione;
quindi, nominava il giudice istruttore, innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo, assumendo le ulteriori statuizioni ordinatorie di rito. Il P.M. era posto in condizione di intervenire in giudizio.
La causa era istruita con produzione documentale, con la assunzione dell'interrogatorio formale deferito alla resistente e con la disposizione di indagini reddituali a mezzo di
Guardia di Finanza.
Sulle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.11.2024, nel rispetto del provvedimento ex art. 81 bis disp. att. c.p.c., con provvedimento del 2.12.2024 il G.I. tratteneva la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice relatore il 25.2.2025.
Motivi della decisione
Ad avviso del Tribunale sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio. La domanda
è, infatti, fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del
1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario.
Invero, dalla prodotta copia del decreto di omologazione della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Trani in data 29.1.2019 (depositato in data 8.2.2019), si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito del ricorso per divorzio il termine fissato dalla legge per la proponibilità della domanda de qua era già decorso. Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il cennato periodo di tempo, poiché la resistente, costituendosi, non ha contestato tale dato di fatto, aderendo alla domanda di divorzio. Pertanto, è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dalle parti.
3 All'Ufficiale dello Stato Civile competente, nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Passando alle ulteriori questioni proposte, vanno confermate le condizioni già previste in sede di separazione in merito alle modalità di affidamento dei figli. Sul punto le parti non discutono, la resistente così come il ricorrente chiedono la conferma degli accordi della separazione.
Con gli scritti difensivi la resistente lamentava la mancata partecipazione ad alcune spese straordinarie da parte del con gli scritti conclusivi adduceva un disinteresse del padre. Pt_1
Invero, dal certificato, a firma della psicologa-psicoterapeuta, della figlia , prodotto Per_1 dalla resistente, risulta un invischiamento dei figli nel conflitto genitoriale, non essendo i genitori in grado di distinguere il piano del rapporto di coppia in crisi e quello genitoriale, nonché la necessità del rapporto continuativo della minore con entrambi i genitori.
Ecco che anche sulla base di tali dati, ancor più merita conferma l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori secondo l'opzione preferita dal legislatore, dovendosi garantire una frequenza costante e un rapporto regolare sia con la madre, sia con il padre, nel rispetto del principio di bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita della prole, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive dei figli con entrambi.
Va confermato, essendosi ormai stabilizzata la situazione, il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
quanto agli incontri con il padre, considerato che ha sedici Per_1 anni e quasi quattordici, si ritiene possa disporsi che gli stessi siano rimessi Per_2 direttamente all'accordo tra il genitore e i ragazzi, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di questi ultimi e degli impegni lavorativi del padre, purché sia garantita una frequenza regolare e stabili relazioni affettive. All'uopo entrambi i genitori vanno ammoniti a garantire il legame e la frequenza del padre con i figli, mettendo da parte i contrasti come coppia e recuperando il ruolo di genitori da gestire in via condivisa, riattivando i canali di comunicazione interrotti dal conflitto, sul presupposto che l'acquisizione di nuove strategie oltre che avere effetti benefici sui minori porterà ad una cogenitorialità più funzionale e responsabile.
Va confermato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento dell'importo mensile di € 210,00 ciascuno, oltre adeguamenti annuali Istat a decorrere da ottobre 2018 (come concordato in sede di separazione) oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
4 La resistente in via riconvenzionale ha domandato un assegno di divorzio, argomentando che non si fosse modificato l'assetto della separazione, ove le parti concordavano un mantenimento a carico del e a favore della Anche nella comparsa Pt_1 CP_1 conclusionale ha argomentato che “la revisione dell'assegno divorzile presuppone l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi capace di variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato col precedente accordo di separazione: la norma prevede, dunque, come presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio, l'esistenza di «giustificati motivi» e che questi siano «sopravvenuti», insussistenti nel caso di specie. L'unica circostanza da valutare attiene la verifica circa la sussistenza di circostanze sopravvenute e in quale misura, esse abbiano alterato l'equilibrio raggiunto
(Cass. civ., sez. VI, n. 124 del 2016)”; ancora nella comparsa di replica argomenta, dopo aver esposto le diverse condizioni delle parti, che andavano confermate le condizioni della separazione “non sussistendo i presupposti per l'accoglimento delle domande o dell'unica domanda del ricorrente, non sussistendo circostanze sopravvenute alla separazione personale tali da alterare l'equilibrio raggiunto”.
Orbene, il vaglio del Tribunale in sede di giudizio di divorzio, per valutare la sussistenza dei presupposti per riconoscere alla parte che lo chiede l'assegno ex art. 5 l.div., non attiene alle modifiche intervenute dopo la separazione. Diversi sono i presupposti per riconoscere l'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c., da quelli per riconoscere l'assegno divorzile.
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione. Diversa è la solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Giova infatti rammentare che la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 dell'11.7.2018, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del
2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L. 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, e ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e
5 perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Nel caso di specie la riferiva, in sede di udienza presidenziale, che percepiva € CP_1
200,00 mensili a titolo di reddito di cittadinanza, che le capitava di fare qualche lavoro di collaborazione domestica presso parenti ed amici, durante matrimonio, aveva lavorato presso una ditta di calzature, poi chiusa.
All'udienza del 16.10.2023, nel corso dell'interrogatorio formale, la riferiva che ad CP_1 agosto era stata assunta come donna delle pulizie e il contratto era ancora in essere e percepiva la cifra mensile di circa € 330,00, oltre a € 41,00 di reddito di cittadinanza e al reddito di cittadinanza. A seguito degli accertamenti della Guardia di Finanza, come disposti dal giudice istruttore, risulta che la abbia percepito nel 2020 redditi da CP_1 lavoro di poco più di tremila euro, nel 2022 percepiva dall'Inps il reddito di cittadinanza per poco più di cinquemila euro, mentre il nel 2022 percepiva ventottomila euro. Pt_1
Ora, per quanto abbia addotto con gli scritti conclusionali che ha perduto l'impiego lavorativo, la non ha allegato ancor prima di dimostrare che quello che appare lo CP_1 squilibrio reddituale delle parti, sulla base dei redditi dichiarati, sia stato determinato da scelte compiute durante il matrimonio, sacrifici effettuati di possibilità lavorative e progressioni familiari. Neppure è stata addotta una concreta e motivata difficoltà di inserimento lavorativo, tanto che in corso di giudizio intraprendeva una attività per dichiarate 12 ore settimanali “ma a seconda delle necessità della signora possono essere 11
o anche 13”.
“In tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella
6 constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte manente matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente” (Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 9144 del 31.3.2023).
“L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (Cass. Sez. 1, n. 26520 dell'11.10.2024).
Neppure, dunque, le ragioni oggettive che impediscono alla di conseguire i mezzi CP_1 sufficienti sono state addotte ancor prima che provate. I figli della coppia sono adolescenti, per cui neppure un onere di loro accudimento sembra impeditivo di una attività lavorativa della madre.
Ciò posto, va rigettata, in mancanza di allegazioni e prove a supporto della stessa, la domanda della resistente di un assegno mensile ex art. 5 l.div..
Le spese di lite, visto l'esito del giudizio, con rigetto della domanda di assegno divorzile proposta in via riconvenzionale dalla resistente, tenuto conto delle decisioni in merito alle altre questioni prospettate, meritano compensazione per due terzi, mentre il restante terzo per soccombenza va posto a carico della come liquidato in dispositivo tenendo CP_1 conto del d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022 e delle attività processuali svolte. La circostanza che la resistente fosse stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio non esclude la condanna al pagamento delle spese di lite, giacché “il patrocinio a spese dello
Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché «gli onorari e le spese» di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10053 del 19.6.2012, cfr. conf. Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 29920 del 13.10.2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 5.10.2021, da nei confronti di , Parte_1 CP_1
7 nonché sulle domande riconvenzionali della resistente, consentito l'intervento in causa del
P.M., ogni altra domanda, difesa ed eccezione rigettate ovvero rinunciate, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario l'11.9.2008 in Trani, da e , trascritto negli atti Parte_1 CP_1 dello Stato Civile di Trani al n. 286, parte II, serie A, anno 2008,
- per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei loro atti,
- rigetta la domanda riconvenzionale della resistente ex art. 5 l.div.,
- conferma l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, disponendo che si accordino direttamente con il per gli incontri, Pt_1
- conferma a carico del l'obbligo di versare alla per il contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli la somma mensile di € 210,00 ciascuno, con decorrenza da ottobre 2018, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese,
- pone a carico dei genitori il pagamento delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale,
- compensa le spese di lite per 2/3 e pone il restante terzo a carico della , che CP_1 condanna al pagamento a favore del della somma di € 1.270,00 per compensi e € Pt_1
50,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in Trani, addì 25.3.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Anna Altamura dott.ssa Sandra Moselli
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