Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/05/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 767/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 767/2025, promossa con ricorso depositato il 25/02/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con gli Avv.ti Laura Fiorina e Danila Salina;
e
2) Parte_2
nato ad [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Barbara Zavaglia;
pagina 1 di 5
[...]
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...]. Per_1 Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25/02/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla si verseranno per il reciproco mantenimento;
3) affidare congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori, collocandoli in via preferenziale presso la madre nella nuova residenza di quest'ultima. Il padre potrà tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera e durante la settimana il martedì ed il giovedì con pernotto e accompagnamento a scuola la mattina seguente. Nelle giornate infrasettimanali nelle quali i figli saranno con il padre, lo stesso si farà carico di ritirare i figli dalla scuola all'orario di uscita consueto e di condurli presso la propria abitazione ove li tratterrà fino alla mattina seguente. Il tutto salvo diversi e migliori accordi e modifiche concordate tra i genitori di volta in volta, in caso di impedimenti lavorativi e/o di studio e secondo le esigenze dei ragazzi.
Per le festività invernali si terrà, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori, il principio dell'alternanza. Qualora vi sia necessità e/o volontà di trascorrere in tale periodo vacanze di più giorni consecutivi, i genitori dovranno anticipatamente accordarsi sul punto. Per le vacanze estive, salvo diverso e miglior accordo, i figli potranno stare con il padre per almeno due settimane anche non consecutive, così come con la madre. I rispettivi periodi di vacanza saranno concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
4) La casa familiare sita in Bardello con SS e AN (VA) in Via Dei Castagni 77 unitamente agli arredi in essa contenuti, ad eccezione della camera matrimoniale e del salotto che verranno asportati dalla OR , rimarrà in uso e godimento Parte_1
esclusivo al sig. che ne è anche esclusivo proprietario;
la OR Pt_2 Parte_1
provvederà al rilascio della casa familiare entro il 30 settembre 2025 ,data del fissando atto di compravendita della nuova abitazione, avendo già individuato una diversa soluzione pagina 2 di 5 abitativa per sé ed i figli. Entro tale data perfezionerà il cambio di residenza suo e dei figli minori.
5) Il sig. verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento Pt_2
per entrambi i figli la somma totale di euro 600,00 (ossia € 300,00 a figlio): La corresponsione del contributo decorrerà dal momento in cui avverrà il trasferimento effettivo della OR e dei figli dalla casa familiare sita in Bardello con SS e Parte_1
AN (VA) in Via Dei Castagni 77. La somma sarà rivalutata secondo gli indici Istat (in base all'indice di consumo calcolato per le famiglie di operai e impiegati – FOI) trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. L' importo del contributo viene ritenuto congruo da entrambi i coniugi alla luce della suddivisione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese straordinarie extra assegno le parti dichiarano di richiamare ed accettare integralmente le linee Guida emesse dalla Corte D'Appello di Milano, qui da intendersi integralmente richiamate e conosciute dai coniugi, concordando che dalla data della sentenza di separazione e sino al mese di maggio
2027 saranno suddivise al 50% tra i genitori, dal mese di giugno 2027 saranno invece suddivise nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
6) Stabilire che l'assegno unico venga percepito al 100% dal padre.
7) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo della carta di identità e del passaporto anche per i figli.
8) Prendere atto che con la separazione i coniugi intendono inoltre regolamentare e definire i rapporti patrimoniali come segue:
8.1) La Signora ed il Signor si impegnano reciprocamente a stipulare atto Parte_1 Pt_2
di mutuo dissenso della donazione da parte del marito a favore della moglie in data 2 marzo
2022 avente ad oggetto appartamento e pertinenziale autorimessa dello stabile di SO
(VA) Via Marconi n.5 (Atto a ministero del Notaio , Rep. 83760 Racc Persona_3
24720), mediante stipula di atto notarile per lo scioglimento della donazione per mutuo dissenso, entro 20 giorni dal deposito del ricorso. Sarà cura del sig. comunicare alla Pt_2
OR la data per la stipula con almeno 3 giorni di anticipo. Spese e Parte_1 competenze dell'atto notarile saranno a carico del sig. . Parte_2
8.2) Al fine di definire ogni pendenza tra i coniugi e comporre ogni aspetto conseguente alla crisi matrimoniale, il sig. provvederà a corrispondere alla OR Pt_2 Parte_1
pagina 3 di 5 la somma di euro 115.000,00 (centoquindicimila) a mezzo assegno circolare entro e non oltre
20 giorni dal deposito del presente ricorso per la separazione consensuale. I coniugi precisano che tale importo non costituisce in alcun modo corrispettivo per la stipula dell'atto di cui al punto che precede e non è comunque in alcun modo allo stesso correlato ma viene versato soltanto ai fini sopra evidenziati ed affinché la OR possa avere la Parte_1
liquidità necessaria per l'acquisto della nuova abitazione ove intende trasferirsi unitamente ai figli.
8.3) Poiché per l'acquisto dell'immobile individuato, la OR dovrà anche Parte_1
ricorrere ad un istituto di credito per ottenere un mutuo, il Sig. si obbliga a liberarla Pt_2
dal prestito contratto da entrambi in data 08/04/2022 (con scadenza 05/07/2027, con CA
(Gruppo di originari euro 73.908,37 ed il cui residuo importo capitale ad oggi CP_1
ammonta ad euro 38.772,78 a suo tempo richiesto per la ristrutturazione degli immobili di
Via Marconi in SO. La liberazione potrà avvenire mediante accollo liberatorio e/o estinzione anticipata del finanziamento, entro e non oltre 20 giorni dal deposito del presente ricorso per la separazione consensuale, da parte del sig. . Pt_2
8.4) Il contratto di mutuo acceso con Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.a. in data
15/04/2021 e scadenza nel 05/05/2051 (atto a ministero del Notaio Rep. 82685- Racc. 23937) per originari euro 120.000,00 il cui importo capitale residuo ad oggi ammonta ad euro
108.338,68, intestato al sig. rimarrà a suo carico fino alla natura estinzione;
Pt_2
8.5) Il seguente conto corrente cointestato: Conto corrente in essere con - CP_2
66912 verrà chiuso ed il saldo suddiviso al 50% tra i coniugi.
9) Le parti dichiarano di aver regolato ogni ulteriore pendenza di natura economica e di non avere null'altro a che pretendere l'una dall'altra.
10) Spese legali compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 10/03/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole, pur ultradodicenne, non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato ad [...]
[...] Parte_2
il 11/06/1978, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 20/06/2009 in
Monvalle (VA) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Monvalle (anno 2009, atto n. 2, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 08 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5