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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/06/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
n. 61/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 61/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 5.06.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che tali note sono state prodotte tempestivamente da entrambe le parti;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F.: ) elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. GIAMPAOLO FRANCESCO (pec:
, che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1
atti;
1 (opponente)
E
(C.F. e P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.
ZURLO RAFFAELE (pec: ed ORNATI ANDREA (pec: Email_2
, giusta procura in atti;
Email_3
(opposta)
OGGETTO: Cessione dei crediti – opposizione a decreto ingiuntivo n. 298/2023 del 27.11.2023;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso monitorio depositato in data 20.11.2023, la ha chiesto Controparte_1 all'intestato Tribunale di ingiungere a il pagamento della somma di € Parte_2
23.278,55, oltre interessi legali maturandi sulla sorte capitale, nonché delle spese di procedura e successive occorrende, esponendo: che, in data 16.01.2023, aveva acquistato pro soluto dalla in forza di un accordo quadro di cessione di crediti individuabili in blocco, Parte_3
concluso in data 25.11.2021, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 L. 130/1999 e dell'art. 58
T.U.B., “tutti i crediti identificabili in blocco che, alla data di cessione del 16 gennaio 2023, rispondono simultaneamente ai criteri meglio specificati a mezzo del relativo avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 9 del 21 gennaio
2023”; che nell'operazione di cessione erano incluse le ragioni di credito di cui al rapporto contrattuale n. 001295968301 - intercorso tra la e Parte_3 Parte_2
- che, stante l'andamento irregolare e perdurando la morosità di quest'ultima, veniva passato a sofferenza (cfr. all. 6 e 7 del fascicolo monitorio); di essere la titolare esclusiva delle ragioni di credito già vantate dalla cedente nei confronti della controparte, in virtù di rituale cessione del credito.
In parziale accoglimento del ricorso, l'intestato Tribunale - con decreto n. 298/2023 del
27.11.2023 - ha ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di € 21.502,51, oltre gli interessi come da domanda e le spese e competenze del procedimento monitorio.
Con atto di citazione regolarmente notificato tramite pec in data 22.01.2024, Parte_2
ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo: 1) la vessatorietà di
2 alcune clausole contrattuali, specialmente di quella “che prevede gli interessi di mora eccessivamente onerosi e rispetto alla quale si invoca la nullità contrattuale”; 2) la carenza di legittimazione attiva (rectius di titolarità del credito azionato in giudizio) in capo alla
[...]
non avendo l'opponente ricevuto notificazione “di tutte le asserite avvenute Controparte_1
cessioni del credito fino ad arrivare a quella in favore della stessa , né Controparte_1
risultando in atti la prova dell'avvenuto trasferimento del diritto di credito in capo all'odierna parte opposta, non appalesandosi all'uopo sufficiente la sola produzione dell'avviso di cessione pubblicato in G.U.; 3) la prescrizione del credito. Ha chiesto quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'insussistenza del credito azionato in via monitoria nei confronti della sig.ra
perché determinato in conseguenza dell'operatività di clausole contrattuali Parte_2 da considerarsi vessatorie e, per l'effetto, disporre per la revoca/annullamento del decreto ingiuntivo n. 298/2023 (RGN 1146/2023), con ogni conseguenza di legge;
in subordine, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'inammissibilità dell'azione monitoria per cui è giudizio per la omessa regolare notificazione della asserita avvenuta cessione del credito e, dunque, la conseguente carenza di legittimazione attiva in capo alla per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 298/2023 (RGN Controparte_1
1146/2023); in denegata subordine, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'insussistenza del credito azionato in via monitoria nei confronti della sig.ra
e, per l'effetto, disporre per la revoca/annullamento del decreto ingiuntivo n. Parte_2
298/2023 (RGN 1146/2023); in ulteriore denegata subordine disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione dell'asserita pretesa creditoria e, per l'effetto, revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 298/2023 (RGN 1146/2023), con ogni conseguenza di legge”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
3 Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la eccependo in via pregiudiziale che “la presente controversia è soggetta al Controparte_1
preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità, da esperirsi dopo la decisione relativa alla provvisoria esecuzione” e che, a norma dell'art. 5 bis del D.Lgs 28/2010, introdotto con il D.Lgs. 149/2022, “quando
l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”, chiedendo quindi la concessione di un termine per l'attivazione della procedura di mediazione;
nel merito ha contestato l'avversa opposizione, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale Concedere alla
[...]
il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via preliminare, nel Controparte_1 merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 298/2023 del
27/11/2023 RG 1146/2023 emesso dal Tribunale di Locri, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 298/2023 del 27/11/2023 RG
1146/2023 emesso dal Tribunale di Locri. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la SI.ra al pagamento in favore della società Parte_2 Controparte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza di prima comparizione, le parti si riportavano ai rispettivi atti;
la parte opposta insisteva nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., nonché del termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione;
con ordinanza del
6.12.2024, questo Giudice - previa concessione della chiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - dava atto che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione e, sulla scorta della formulazione dell'art. 5 bis D.Lgs. 28/2010, introdotto dal D.Lgs. 149/2022, rinviava il procedimento, per l'eventuale prosieguo, all'udienza del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note 127 ter c.p.c.
4 Con le note sostitutive dell'udienza del 27.03.2025, la parte opposta dava atto che “per mero errore, non è stata avviata la procedura di mediazione a cura delle parti nel termine”, chiedendo
“un rinvio al fine di permettere alle parti di esperire detta procedura”; con ordinanza del
28.03.2024, richiamato l'art. 5 bis D.Lgs. 28/2010, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
5.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda monitoria è improcedibile, stante l'omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dalla legge.
In punto di diritto, giova premettere che la presente controversia, vertendo su un credito originato da un contratto di finanziamento, rientra nel novero di quelle per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, co. 1, 2 e 6 D.Lgs.
28/2010 (“
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di
… contratti … bancari e finanziari … è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo … 2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta
e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale … 6. Il comma 1 e l'articolo
5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (…)”), 5 bis D.Lgs. 28/2010 (“Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione
e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità
5 della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto
e provvede sulle spese”), e 6 D.Lgs. 28/2010 (“Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1”).
Orbene, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la mediazione obbligatoria va disposta dopo le decisioni sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio;
pertanto il creditore opposto non ha alcun obbligo di attivare il procedimento di mediazione prima della fase di opposizione e, nei casi in cui il preventivo esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda,
l'improcedibilità va eccepita dal convenuto, a pena di decadenza (o rilevata dal giudice), non oltre la prima udienza (cfr. nello stesso senso Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 16/07/2024, n. 799).
Nel caso in esame, la stessa parte opposta – in sede di comparsa di costituzione e, poi, all'udienza di prima comparizione – ha eccepito che la domanda monitoria fosse soggetta alla suddetta condizione di procedibilità, richiamando l'art. 5 bis D.Lgs. 28/2010 e chiedendo la concessione di un termine per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Merita sul punto osservarsi che, dopo la c.d. riforma AB (che ha introdotto l'art. 5 bis D.Lgs.
28/2010), all'udienza di prima comparizione, il Giudice - quando provvede sulle eventuali istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione - accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, deve limitarsi a fissare la nuova udienza “dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6”, senza più assegnare il termine di quindici giorni per l'avvio della suddetta procedura, come invece previsto dalla previgente formulazione dell'art. 5 co.1 bis D.Lgs.
28/2010.
Nella presente fattispecie, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, considerato che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, questo Giudice fissava l'udienza di rinvio dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. 28/2010.
6 Tuttavia, nelle note sostitutive dell'udienza, la stessa parte opposta dava atto “che, per mero errore, non è stata avviata la procedura di mediazione a cura delle parti nel termine”, richiamando “la costante giurisprudenza inerente alla natura meramente ordinatoria del suddetto termine” e chiedendo un “rinvio al fine di permettere alle parti di esperire detta procedura”; ritenuta, però, la causa matura per la decisione e rinviata ex art. 281 sexies c.p.c., nelle note sostitutive dell'udienza del 5.06.2025 la parte opposta prendeva atto “dell'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione”.
Orbene, fermo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di quindici giorni contemplato dalla previgente formulazione dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 fosse ordinatorio (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 32454/2024: “La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo”; Cass. civ., Sez. 3, n. 4133/2024: “In tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2 bis, del medesimo decreto (nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche”; Cass. civ., Sez. 2, n. 40035/2021: “In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni
7 indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone”), nella vicenda de qua è stato del tutto omesso l'avvio del procedimento di mediazione.
Ne discende che, alla luce del disposto dell'art. 5 bis D.Lgs. 28/2010 – ai sensi del quale, all'udienza fissata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. 28/2010, il Giudice “se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese” – debba essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso monitorio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 298/2023 del 27.11.2023.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. criterio della ragione più liquida, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2, n. 693/2024; Cass. civ., Sez. Un., n. 26242-26243/2014).
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell'opposta alla rifusione delle stesse nei confronti dell'opponente, con distrazione in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (fino a € 26.000,00, parametri minimi tenuto conto dell'attività concretamente espletata e delle ragioni della decisione), nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria-di trattazione, € 851,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 2.540,00
(nulla per gli esborsi, non risultando effettuati).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria per le ragioni esposte in parte motiva;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 298/2023 del 27.11.2023, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 1146/2023 R.G.;
- condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte opponente, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario, che liquida
8 in € 2.540,00 per compensi (nulla per gli esborsi, non risultando effettuati), oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovuti).
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 23/06/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
9
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 61/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 5.06.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che tali note sono state prodotte tempestivamente da entrambe le parti;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F.: ) elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. GIAMPAOLO FRANCESCO (pec:
, che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1
atti;
1 (opponente)
E
(C.F. e P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.
ZURLO RAFFAELE (pec: ed ORNATI ANDREA (pec: Email_2
, giusta procura in atti;
Email_3
(opposta)
OGGETTO: Cessione dei crediti – opposizione a decreto ingiuntivo n. 298/2023 del 27.11.2023;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso monitorio depositato in data 20.11.2023, la ha chiesto Controparte_1 all'intestato Tribunale di ingiungere a il pagamento della somma di € Parte_2
23.278,55, oltre interessi legali maturandi sulla sorte capitale, nonché delle spese di procedura e successive occorrende, esponendo: che, in data 16.01.2023, aveva acquistato pro soluto dalla in forza di un accordo quadro di cessione di crediti individuabili in blocco, Parte_3
concluso in data 25.11.2021, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 L. 130/1999 e dell'art. 58
T.U.B., “tutti i crediti identificabili in blocco che, alla data di cessione del 16 gennaio 2023, rispondono simultaneamente ai criteri meglio specificati a mezzo del relativo avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 9 del 21 gennaio
2023”; che nell'operazione di cessione erano incluse le ragioni di credito di cui al rapporto contrattuale n. 001295968301 - intercorso tra la e Parte_3 Parte_2
- che, stante l'andamento irregolare e perdurando la morosità di quest'ultima, veniva passato a sofferenza (cfr. all. 6 e 7 del fascicolo monitorio); di essere la titolare esclusiva delle ragioni di credito già vantate dalla cedente nei confronti della controparte, in virtù di rituale cessione del credito.
In parziale accoglimento del ricorso, l'intestato Tribunale - con decreto n. 298/2023 del
27.11.2023 - ha ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di € 21.502,51, oltre gli interessi come da domanda e le spese e competenze del procedimento monitorio.
Con atto di citazione regolarmente notificato tramite pec in data 22.01.2024, Parte_2
ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo: 1) la vessatorietà di
2 alcune clausole contrattuali, specialmente di quella “che prevede gli interessi di mora eccessivamente onerosi e rispetto alla quale si invoca la nullità contrattuale”; 2) la carenza di legittimazione attiva (rectius di titolarità del credito azionato in giudizio) in capo alla
[...]
non avendo l'opponente ricevuto notificazione “di tutte le asserite avvenute Controparte_1
cessioni del credito fino ad arrivare a quella in favore della stessa , né Controparte_1
risultando in atti la prova dell'avvenuto trasferimento del diritto di credito in capo all'odierna parte opposta, non appalesandosi all'uopo sufficiente la sola produzione dell'avviso di cessione pubblicato in G.U.; 3) la prescrizione del credito. Ha chiesto quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'insussistenza del credito azionato in via monitoria nei confronti della sig.ra
perché determinato in conseguenza dell'operatività di clausole contrattuali Parte_2 da considerarsi vessatorie e, per l'effetto, disporre per la revoca/annullamento del decreto ingiuntivo n. 298/2023 (RGN 1146/2023), con ogni conseguenza di legge;
in subordine, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'inammissibilità dell'azione monitoria per cui è giudizio per la omessa regolare notificazione della asserita avvenuta cessione del credito e, dunque, la conseguente carenza di legittimazione attiva in capo alla per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 298/2023 (RGN Controparte_1
1146/2023); in denegata subordine, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'insussistenza del credito azionato in via monitoria nei confronti della sig.ra
e, per l'effetto, disporre per la revoca/annullamento del decreto ingiuntivo n. Parte_2
298/2023 (RGN 1146/2023); in ulteriore denegata subordine disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione dell'asserita pretesa creditoria e, per l'effetto, revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 298/2023 (RGN 1146/2023), con ogni conseguenza di legge”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
3 Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la eccependo in via pregiudiziale che “la presente controversia è soggetta al Controparte_1
preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità, da esperirsi dopo la decisione relativa alla provvisoria esecuzione” e che, a norma dell'art. 5 bis del D.Lgs 28/2010, introdotto con il D.Lgs. 149/2022, “quando
l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”, chiedendo quindi la concessione di un termine per l'attivazione della procedura di mediazione;
nel merito ha contestato l'avversa opposizione, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale Concedere alla
[...]
il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via preliminare, nel Controparte_1 merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 298/2023 del
27/11/2023 RG 1146/2023 emesso dal Tribunale di Locri, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 298/2023 del 27/11/2023 RG
1146/2023 emesso dal Tribunale di Locri. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la SI.ra al pagamento in favore della società Parte_2 Controparte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza di prima comparizione, le parti si riportavano ai rispettivi atti;
la parte opposta insisteva nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., nonché del termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione;
con ordinanza del
6.12.2024, questo Giudice - previa concessione della chiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - dava atto che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione e, sulla scorta della formulazione dell'art. 5 bis D.Lgs. 28/2010, introdotto dal D.Lgs. 149/2022, rinviava il procedimento, per l'eventuale prosieguo, all'udienza del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note 127 ter c.p.c.
4 Con le note sostitutive dell'udienza del 27.03.2025, la parte opposta dava atto che “per mero errore, non è stata avviata la procedura di mediazione a cura delle parti nel termine”, chiedendo
“un rinvio al fine di permettere alle parti di esperire detta procedura”; con ordinanza del
28.03.2024, richiamato l'art. 5 bis D.Lgs. 28/2010, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
5.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda monitoria è improcedibile, stante l'omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dalla legge.
In punto di diritto, giova premettere che la presente controversia, vertendo su un credito originato da un contratto di finanziamento, rientra nel novero di quelle per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, co. 1, 2 e 6 D.Lgs.
28/2010 (“
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di
… contratti … bancari e finanziari … è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo … 2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta
e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale … 6. Il comma 1 e l'articolo
5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (…)”), 5 bis D.Lgs. 28/2010 (“Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione
e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità
5 della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto
e provvede sulle spese”), e 6 D.Lgs. 28/2010 (“Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1”).
Orbene, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la mediazione obbligatoria va disposta dopo le decisioni sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio;
pertanto il creditore opposto non ha alcun obbligo di attivare il procedimento di mediazione prima della fase di opposizione e, nei casi in cui il preventivo esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda,
l'improcedibilità va eccepita dal convenuto, a pena di decadenza (o rilevata dal giudice), non oltre la prima udienza (cfr. nello stesso senso Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 16/07/2024, n. 799).
Nel caso in esame, la stessa parte opposta – in sede di comparsa di costituzione e, poi, all'udienza di prima comparizione – ha eccepito che la domanda monitoria fosse soggetta alla suddetta condizione di procedibilità, richiamando l'art. 5 bis D.Lgs. 28/2010 e chiedendo la concessione di un termine per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Merita sul punto osservarsi che, dopo la c.d. riforma AB (che ha introdotto l'art. 5 bis D.Lgs.
28/2010), all'udienza di prima comparizione, il Giudice - quando provvede sulle eventuali istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione - accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, deve limitarsi a fissare la nuova udienza “dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6”, senza più assegnare il termine di quindici giorni per l'avvio della suddetta procedura, come invece previsto dalla previgente formulazione dell'art. 5 co.1 bis D.Lgs.
28/2010.
Nella presente fattispecie, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, considerato che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, questo Giudice fissava l'udienza di rinvio dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. 28/2010.
6 Tuttavia, nelle note sostitutive dell'udienza, la stessa parte opposta dava atto “che, per mero errore, non è stata avviata la procedura di mediazione a cura delle parti nel termine”, richiamando “la costante giurisprudenza inerente alla natura meramente ordinatoria del suddetto termine” e chiedendo un “rinvio al fine di permettere alle parti di esperire detta procedura”; ritenuta, però, la causa matura per la decisione e rinviata ex art. 281 sexies c.p.c., nelle note sostitutive dell'udienza del 5.06.2025 la parte opposta prendeva atto “dell'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione”.
Orbene, fermo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di quindici giorni contemplato dalla previgente formulazione dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 fosse ordinatorio (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 32454/2024: “La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo”; Cass. civ., Sez. 3, n. 4133/2024: “In tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2 bis, del medesimo decreto (nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche”; Cass. civ., Sez. 2, n. 40035/2021: “In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni
7 indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone”), nella vicenda de qua è stato del tutto omesso l'avvio del procedimento di mediazione.
Ne discende che, alla luce del disposto dell'art. 5 bis D.Lgs. 28/2010 – ai sensi del quale, all'udienza fissata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. 28/2010, il Giudice “se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese” – debba essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso monitorio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 298/2023 del 27.11.2023.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. criterio della ragione più liquida, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2, n. 693/2024; Cass. civ., Sez. Un., n. 26242-26243/2014).
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell'opposta alla rifusione delle stesse nei confronti dell'opponente, con distrazione in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (fino a € 26.000,00, parametri minimi tenuto conto dell'attività concretamente espletata e delle ragioni della decisione), nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria-di trattazione, € 851,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 2.540,00
(nulla per gli esborsi, non risultando effettuati).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria per le ragioni esposte in parte motiva;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 298/2023 del 27.11.2023, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 1146/2023 R.G.;
- condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte opponente, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario, che liquida
8 in € 2.540,00 per compensi (nulla per gli esborsi, non risultando effettuati), oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovuti).
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 23/06/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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