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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 287/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
MAFFEI ANGELICA, RE
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3794/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250094483448000 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento atto impugnato con pagamento delle spese.
Resistente/Appellato: Agenzia delle Entrate di Caserta parziale cessazione della materia del contendere;
rigetto per il resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa in persona del proprio legale rappresentante pro tempre dr. Nominativo_1 impugna la cartella di pagamento n.0972250094483448 notificata a mezzo pec in data 13.6.2025 dall'ADER , contenente 12 posizioni creditorie tutte afferenti all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta-
e rimontanti ad avvisi di liquidazione dell'imposta di registro con irrogazione delle sanzioni per un importo complessivo di euro 6.350,88 .
Parte ricorrente impugna la cartella di pagamento per inesistenza del titolo esecutivo, in ragione dei versamenti integrali delle imposte di registro , dovute dalla SO contribuente a seguito della notificazione dei pertinenti avvisi di liquidazione , con conseguente estinzione del diritto di credito fatto valere dall'Amministrazione FI;
che gli unici importi dovuti dalla società contribuente , afferenti alle partite di ruolo contrassegnate dai progressivi n.11 e 12 sono stati pagati medianti rispettivi bonifici bancari effettuati in favore del Concessionario della SS in data 8.9.2025 .
E' costituita l'Agenzia delle Entrate di Caserta che asserisce di aver in sede di ricorso effettuato lo sgravio parziale della cartella di pagamento in relazione ad 11 delle 12 partite di ruolo , mentre in relazione alla partita di ruolo n.12 n.2500300001400 ribadisce che l'importo di 529,75 è dovuto totalmente a seguito della sentenza della CTR della Campania n.2080/28/2019, favorevole all'ufficio e divenuta definitiva .
L'ADER non risulta costituita.
Con successive memorie parte ricorrente insiste per l'annullamento della cartella di pagamento impugnata con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso merita accoglimento.
Invero l'Ufficio ha riconosciuto i pagamenti effettuati dalla SO , in relazione alle 11 partite di ruolo, mentre agli atti del fascicolo processuale parte ricorrente deposita l'avvenuto pagamento anche di euro 528,75 relativo al progressivo n.12 mediante bonifico bancario in favore dell'ADER prima dell'iscrizione a ruolo del ricorso e che pertanto la pretesa creditoria risulta integralmente soddisfatta.La liquidazione delle spese seguono alla soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere quanto agli importi in cartella oggetto di sgravio;
accoglie nel resto il ricorso e, per l'effetto, annulla la restante parte di cartella non sgravata;
compensa per la metà le spese del giudizio e condanna l'Agenzia delle Entrate alla restante parte che liquida in € 350,00 per compensi professionali oltre C.U.T. e accessori di legge con distrazione4 all'Avvocato Difensore_1 che se ne è dichiarato antistatario;
spese compensate quanto ad A.d.E.R.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
MAFFEI ANGELICA, RE
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3794/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250094483448000 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento atto impugnato con pagamento delle spese.
Resistente/Appellato: Agenzia delle Entrate di Caserta parziale cessazione della materia del contendere;
rigetto per il resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa in persona del proprio legale rappresentante pro tempre dr. Nominativo_1 impugna la cartella di pagamento n.0972250094483448 notificata a mezzo pec in data 13.6.2025 dall'ADER , contenente 12 posizioni creditorie tutte afferenti all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta-
e rimontanti ad avvisi di liquidazione dell'imposta di registro con irrogazione delle sanzioni per un importo complessivo di euro 6.350,88 .
Parte ricorrente impugna la cartella di pagamento per inesistenza del titolo esecutivo, in ragione dei versamenti integrali delle imposte di registro , dovute dalla SO contribuente a seguito della notificazione dei pertinenti avvisi di liquidazione , con conseguente estinzione del diritto di credito fatto valere dall'Amministrazione FI;
che gli unici importi dovuti dalla società contribuente , afferenti alle partite di ruolo contrassegnate dai progressivi n.11 e 12 sono stati pagati medianti rispettivi bonifici bancari effettuati in favore del Concessionario della SS in data 8.9.2025 .
E' costituita l'Agenzia delle Entrate di Caserta che asserisce di aver in sede di ricorso effettuato lo sgravio parziale della cartella di pagamento in relazione ad 11 delle 12 partite di ruolo , mentre in relazione alla partita di ruolo n.12 n.2500300001400 ribadisce che l'importo di 529,75 è dovuto totalmente a seguito della sentenza della CTR della Campania n.2080/28/2019, favorevole all'ufficio e divenuta definitiva .
L'ADER non risulta costituita.
Con successive memorie parte ricorrente insiste per l'annullamento della cartella di pagamento impugnata con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso merita accoglimento.
Invero l'Ufficio ha riconosciuto i pagamenti effettuati dalla SO , in relazione alle 11 partite di ruolo, mentre agli atti del fascicolo processuale parte ricorrente deposita l'avvenuto pagamento anche di euro 528,75 relativo al progressivo n.12 mediante bonifico bancario in favore dell'ADER prima dell'iscrizione a ruolo del ricorso e che pertanto la pretesa creditoria risulta integralmente soddisfatta.La liquidazione delle spese seguono alla soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere quanto agli importi in cartella oggetto di sgravio;
accoglie nel resto il ricorso e, per l'effetto, annulla la restante parte di cartella non sgravata;
compensa per la metà le spese del giudizio e condanna l'Agenzia delle Entrate alla restante parte che liquida in € 350,00 per compensi professionali oltre C.U.T. e accessori di legge con distrazione4 all'Avvocato Difensore_1 che se ne è dichiarato antistatario;
spese compensate quanto ad A.d.E.R.