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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 17.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3235/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.1970/2024 pubblicata il 17/10/2024 del
Tribunale di Nola
TRA
tutti in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di coeredi dell'avv. rappresentati e difesi Persona_1 dagli avv.ti Luca Pardo e Claudia Grassi
APPELLANTI
E
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Gallicchio CP_1
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art.414 cpc, depositato presso il Tribunale di Nola conveniva in giudizio gli eredi dell'avv. CP_1 Per_1
, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva
[...] di € 161.424,86 (di cui € 3.001,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di cui € 9.800,45 a titolo di differenze sul TFR) oltre a interessi legali e rivalutazione come per legge a titolo di differenze economiche sulla retribuzione ordinaria e differita, del TFR per lo svolgimento di mansioni superiori e maggior orario di lavoro. Esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'Avv. dal 23.04.2004 al 17.02.2021, in Per_1 forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, poi trasformato, solo formalmente, in part-time al
50% (20 ore settimanali) con decorrenza dall'11.10.2012, con qualifica di impiegato amministrativo ed inquadramento al IV livello del CCNL Studi Professionali;
esponeva, altresì, che il rapporto di lavoro era cessato per effetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 17.02.2021, intimato dai convenuti eredi dell'avv. per effetto del prematuro decesso Per_1 del professionista, in data 08.02.2021; deduceva, inoltre, che le mansioni in concreto disimpegnate, in quanto caratterizzate da
“ampia autonomia operativa”, erano riconducibili al superiore livello di inquadramento, ovvero al III livello o, in subordine, al
IV livello Super.
Si costituivano in giudizio gli eredi dell'avv. Persona_1 contestando la fondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda di cui chiedevano il rigetto.
Previo espletamento di prova testimoniale il Tribunale di Nola accoglieva il ricorso condannando gli eredi al pagamento -pro Per_1 quota- in favore di della somma complessiva pari a € CP_1
135.614,57, nonché al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 6.700,00, accertando che la aveva diritto CP_1 alle differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento al III livello del CCNL applicabile, a far data dall'1.10.05 fino alla risoluzione del rapporto e che aveva lavorato in modalità full time e non part time, come dedotto nel contratto, a far data dall'1.10.05 fino alla risoluzione del rapporto.
Gli eredi dell'avv.to proponevano ricorso in appello Per_1 chiedendo in via principale la riforma della sentenza laddove aveva pag. 2/5 riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore ed alle conseguenti differenze retributive, in subordine, accertare e dichiarare che il superiore inquadramento decorreva a partire dal
30.06.2014 e conseguentemente, ricalcolare, previo espletamento di apposita CTU contabile, le relative differenze retributive dalla data del 30.06.2014 al 17.02.2021. si costituiva in appello contestando diffusamente il CP_1 gravame.
La causa inizialmente assegnata al consigliere Buccheri era rinviata, in uno con il differimento della udienza fissata per la istanza di sospensiva avanzata dagli appellanti, su richiesta congiunta delle parti allo scopo di formalizzare la conciliazione della lite;
riassegnata la causa al nuovo consigliere Scarlatelli e disposti ulteriori rinvii su richiesta delle parti sempre al fine di perfezionare l'accordo transattivo, alla odierna udienza di discussione, previo deposito di note ex art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
*********
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del
24/01/2003).
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità vi sono dei casi in cui si riscontra l'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla pag. 3/5 naturale conclusione del giudizio stesso (Cass., Sez. Lav.,
Sentenza n. 1089 del 24/01/2003). Essa si ricollega a fatti
“accaduti nel corso del giudizio…. tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09;
Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075;
Cass. 8/6/1996 n. 5333).
pag. 4/5 Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.…” (Cass. sez. 3, sentenza n.
11962/2005).
Nella specie la parti hanno raggiunto un'intesa, anche per la regolazione delle spese di lite, ed hanno allegato telematicamente il verbale di conciliazione stragiudiziale sottoscritto il 15.4.25 chiedendo congiuntamente la cessazione della materia del contendere.
Effetto di tale decisione è la rimozione della sentenza già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3096 del
16/03/2000; Cass., Sez. 3, Sentenza n.12887 del 04/06/2009).
Non si provvede sulle spese, che si intendono compensate, risultando le stesse già regolate in via transattiva.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Napoli 17.4.25
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 17.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3235/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.1970/2024 pubblicata il 17/10/2024 del
Tribunale di Nola
TRA
tutti in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di coeredi dell'avv. rappresentati e difesi Persona_1 dagli avv.ti Luca Pardo e Claudia Grassi
APPELLANTI
E
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Gallicchio CP_1
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art.414 cpc, depositato presso il Tribunale di Nola conveniva in giudizio gli eredi dell'avv. CP_1 Per_1
, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva
[...] di € 161.424,86 (di cui € 3.001,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di cui € 9.800,45 a titolo di differenze sul TFR) oltre a interessi legali e rivalutazione come per legge a titolo di differenze economiche sulla retribuzione ordinaria e differita, del TFR per lo svolgimento di mansioni superiori e maggior orario di lavoro. Esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'Avv. dal 23.04.2004 al 17.02.2021, in Per_1 forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, poi trasformato, solo formalmente, in part-time al
50% (20 ore settimanali) con decorrenza dall'11.10.2012, con qualifica di impiegato amministrativo ed inquadramento al IV livello del CCNL Studi Professionali;
esponeva, altresì, che il rapporto di lavoro era cessato per effetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 17.02.2021, intimato dai convenuti eredi dell'avv. per effetto del prematuro decesso Per_1 del professionista, in data 08.02.2021; deduceva, inoltre, che le mansioni in concreto disimpegnate, in quanto caratterizzate da
“ampia autonomia operativa”, erano riconducibili al superiore livello di inquadramento, ovvero al III livello o, in subordine, al
IV livello Super.
Si costituivano in giudizio gli eredi dell'avv. Persona_1 contestando la fondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda di cui chiedevano il rigetto.
Previo espletamento di prova testimoniale il Tribunale di Nola accoglieva il ricorso condannando gli eredi al pagamento -pro Per_1 quota- in favore di della somma complessiva pari a € CP_1
135.614,57, nonché al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 6.700,00, accertando che la aveva diritto CP_1 alle differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento al III livello del CCNL applicabile, a far data dall'1.10.05 fino alla risoluzione del rapporto e che aveva lavorato in modalità full time e non part time, come dedotto nel contratto, a far data dall'1.10.05 fino alla risoluzione del rapporto.
Gli eredi dell'avv.to proponevano ricorso in appello Per_1 chiedendo in via principale la riforma della sentenza laddove aveva pag. 2/5 riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore ed alle conseguenti differenze retributive, in subordine, accertare e dichiarare che il superiore inquadramento decorreva a partire dal
30.06.2014 e conseguentemente, ricalcolare, previo espletamento di apposita CTU contabile, le relative differenze retributive dalla data del 30.06.2014 al 17.02.2021. si costituiva in appello contestando diffusamente il CP_1 gravame.
La causa inizialmente assegnata al consigliere Buccheri era rinviata, in uno con il differimento della udienza fissata per la istanza di sospensiva avanzata dagli appellanti, su richiesta congiunta delle parti allo scopo di formalizzare la conciliazione della lite;
riassegnata la causa al nuovo consigliere Scarlatelli e disposti ulteriori rinvii su richiesta delle parti sempre al fine di perfezionare l'accordo transattivo, alla odierna udienza di discussione, previo deposito di note ex art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
*********
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del
24/01/2003).
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità vi sono dei casi in cui si riscontra l'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla pag. 3/5 naturale conclusione del giudizio stesso (Cass., Sez. Lav.,
Sentenza n. 1089 del 24/01/2003). Essa si ricollega a fatti
“accaduti nel corso del giudizio…. tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09;
Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075;
Cass. 8/6/1996 n. 5333).
pag. 4/5 Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.…” (Cass. sez. 3, sentenza n.
11962/2005).
Nella specie la parti hanno raggiunto un'intesa, anche per la regolazione delle spese di lite, ed hanno allegato telematicamente il verbale di conciliazione stragiudiziale sottoscritto il 15.4.25 chiedendo congiuntamente la cessazione della materia del contendere.
Effetto di tale decisione è la rimozione della sentenza già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3096 del
16/03/2000; Cass., Sez. 3, Sentenza n.12887 del 04/06/2009).
Non si provvede sulle spese, che si intendono compensate, risultando le stesse già regolate in via transattiva.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Napoli 17.4.25
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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