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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 3104/18, avente ad oggetto divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Addolorata Bono, come da Parte_1 mandato in atti
RICORRENTE
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Piccino, come da mandato in Controparte_1 atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 19.3.18 l' esponeva di aver contratto, in data 11.8.90, Pt_1
matrimonio con la resistente, unitamente al quale aveva generato due figlie, nate nel 1993 e nel 1999, di cui una era non ancora autosufficiente;
evidenziava che la separazione consensuale della coppia fosse stata omologata con decreto del 3.6.13 e che non vi fossero possibilità di ricostituzione della comunità familiare;
chiedeva, pertanto, pronunciarsi il divorzio, instando per la conferma delle modalità di contribuzione al sostentamento della figlia studentessa, già stabilite in Per_1
sede di separazione;
rimarcava che la resistente fosse titolare di redditi propri adeguati alla soddisfazione delle esigenze materiali.
La , costituendosi, aderiva alla domanda di divorzio e confermava CP_1
l'autosufficienza della figlia invocava, tuttavia, l'aumento del contributo Per_2
per il mantenimento dell'altra figlia stabilito in sede di separazione, in ragione delle maggiori esigenze connesse all'età, nonchè l'attribuzione di un assegno divorzile;
evidenziava, al riguardo, di aver seguito, dopo il matrimonio, il coniuge presso le diverse sedi in cui l'attività alle dipendenze del lo aveva Controparte_2
condotto, dedicandosi unicamente alla famiglia;
precisava, ancora, che l'abitazione coniugale, edificata in costanza di matrimonio sull'area solare donata alle parti dal proprio genitore ed attualmente assegnatale, fosse prossima alla vendita in sede esecutiva, stante l'inadempimento del ricorrente rispetto al versamento della rata del mutuo gravante sul prefato immobile.
Con ordinanza presidenziale emessa in data 20.11.18 veniva posto a carico dell' l'obbligo di corrispondere un contributo al sostentamento della figlia Pt_1
maggiorenne ma non ancora autosufficiente pari ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale, nonché la quota del 50% delle spese straordinarie alla medesima inerenti, quindi venivano adottati i provvedimenti funzionali all'istruzione del procedimento;
nel prosieguo del giudizio venivano espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza emessa in data 29.5.20 ed all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 17.4.24 i procuratori delle parti curavano il prefato incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In ordine al merito della domanda inerente lo status, rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario richiesta.
Risulta, infatti, integrata, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione consensuale dei coniugi era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nel corso del procedimento medesimo;
le parti, poi, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le convergenti deduzioni dei coniugi sul punto consentono, ancora, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto ai profili accessori, la – in favore della quale, in sede di CP_1
separazione non veniva previsto alcun assegno di mantenimento - ha invocato l'attribuzione di un assegno divorzile;
in punto di diritto, va osservato come tale emolumento risulti connotato da “natura assistenziale, ma anche perequativo- compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto …fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole. ( cfr. Cass. Civ. sent. n. 5603/20).
La resistente svolge, sin dall'epoca della separazione, attività lavorativa come OSS presso una RSA, con introiti di circa € 13.000,00 annui;
il ricorrente, già fruitore di un reddito mensile di circa € 1.900,00, è attualmente pensionato ed ha documentato di sostenere un canone di locazione pari ad € 700,00 mensili relativo l'abitazione ove risiede con la nuova compagna: i suddetti elementi denotano la titolarità, in capo alla , di redditi che le consentano l'autonomo CP_1 sostentamento, anche laddove rapportati alla condizione economica dell Pt_1
Ancora, il riconoscimento della componente compensativa-perequativa dell'assegno divorzile postula comunque l'adempimento degli oneri di allegazione e prova, gravanti sul richiedente, in ordine all'apprezzabilità di un valido contributo alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale del coniuge ed alla rinuncia ad opportunità lavorative ( cfr. Cass. civ. sent. n. 6253/24 e 22358/24).
Nel caso per cui è controversia, l'unico bene costituente il patrimonio familiare, ovvero la casa coniugale, è oggetto di pignoramento, a seguito dell'inottemperanza di entrambe le parti al versamento delle rate del mutuo contratto per l'edificazione, sicchè alcuna di esse può, allo stato, disporre del medesimo.
Non può, tuttavia, tacersi come il ricorrente abbia dichiarato, in sede di interpello, di aver percepito il TFR nella misura di € 74.000,00 ed un emolumento aggiuntivo nella misura di € 12.000,00; non è contestato che il medesimo, operativo come militare, abbia effettuato diverse missioni all'estero e che la lo abbia CP_1
seguito, trasferendosi nelle diverse località italiane cui egli è stato destinato per diversi anni, prima di stabilizzarsi in Puglia;
risulta provato, in virtù delle dichiarazioni rese dai testi, che in costanza di permanenza all'estero l'intero menage familiare fosse a carico della resistente, così, come risulta plausibile che i continui spostamenti al seguito del coniuge ( prima in Sardegna e poi in Liguria, intervallati da stazionamenti temporanei in provincia di Lecce), uniti alle necessità di gestione di una figlia in tenera età, abbiano impedito alla di reperire agevolmente CP_1
occasioni lavorative;
del pari plausibilmente, analoga difficoltà si è manifestata a carico della resistente allorchè la famiglia è rientrata in Puglia, stante la distanza tra la casa coniugale e la sede di lavoro dell' , collocata nel comune di Taranto. Pt_1
Il suddetto quadro fattuale, attestante il limitato apporto alla gestione domestica dell' in ragione degli impegni lavorativi, evidenzia come solo con l'acquisto Pt_1
di una maggiore autonomia da parte della prole la resistente abbia potuto impegnare il proprio tempo e le proprie energie in un'occupazione, con inevitabile compressione delle sue possibilità di crescita reddituale e professionale, dettata dal ritardato approccio al mondo del lavoro;
deve, pertanto, ritenersi che, in ragione dell'incidenza dell'attività dalla medesima svolta a beneficio della famiglia, implicante la possibilità del coniuge di dedicarsi completamente alla carriera, con i conseguenti risvolti positivi anche economici, alla debba essere CP_1
riconosciuto, con funzione compensativa e con decorrenza dalla data della domanda, un assegno divorzile di importo pari ad € 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat.
Con riferimento alla prole, le parti hanno convenuto sul raggiungimento, da parte della figlia maggiore, dell'autonomia economica, sicchè alcuna statuizione deve essere adottata a beneficio di costei;
quanto alla posizione di la misura Per_1
del contributo a carico del padre, determinata, anche a fronte della disponibilità del ricorrente, in € 400,00 mensili in sede presidenziale, appare congrua rispetto alle attuali esigenze della figlia medesima.
Le spese di lite, in ragione della soccombenza dell rispetto all' istanza inerente Pt_1
l' assegno divorzile, vengono poste a carico del ricorrente.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 11.8.90 e trascritto nel registro dello stato civile del comune di Spongano al n. 7 P. II serie A anno 1990;
- dispone che, con decorrenza dalla data della domanda, il ricorrente corrisponda alla resistente, a titolo di assegno divorzile, l'importo di € 150,00 oltre rivalutazione annuale istat;
- conferma l'obbligo dell' di concorrere al mantenimento della figlia Pt_1
maggiorenne non autonoma mediante versamento in favore della medesima dell'importo, già stabilito in sede presidenziale, di € 400,00 oltre rivalutazione annuale istat;
- onera il ricorrente della rifusione, in favore della resistente, delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 oltre rsfa al 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore dell'avv.
Piccinno, antistatario;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6.2.25
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 3104/18, avente ad oggetto divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Addolorata Bono, come da Parte_1 mandato in atti
RICORRENTE
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Piccino, come da mandato in Controparte_1 atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 19.3.18 l' esponeva di aver contratto, in data 11.8.90, Pt_1
matrimonio con la resistente, unitamente al quale aveva generato due figlie, nate nel 1993 e nel 1999, di cui una era non ancora autosufficiente;
evidenziava che la separazione consensuale della coppia fosse stata omologata con decreto del 3.6.13 e che non vi fossero possibilità di ricostituzione della comunità familiare;
chiedeva, pertanto, pronunciarsi il divorzio, instando per la conferma delle modalità di contribuzione al sostentamento della figlia studentessa, già stabilite in Per_1
sede di separazione;
rimarcava che la resistente fosse titolare di redditi propri adeguati alla soddisfazione delle esigenze materiali.
La , costituendosi, aderiva alla domanda di divorzio e confermava CP_1
l'autosufficienza della figlia invocava, tuttavia, l'aumento del contributo Per_2
per il mantenimento dell'altra figlia stabilito in sede di separazione, in ragione delle maggiori esigenze connesse all'età, nonchè l'attribuzione di un assegno divorzile;
evidenziava, al riguardo, di aver seguito, dopo il matrimonio, il coniuge presso le diverse sedi in cui l'attività alle dipendenze del lo aveva Controparte_2
condotto, dedicandosi unicamente alla famiglia;
precisava, ancora, che l'abitazione coniugale, edificata in costanza di matrimonio sull'area solare donata alle parti dal proprio genitore ed attualmente assegnatale, fosse prossima alla vendita in sede esecutiva, stante l'inadempimento del ricorrente rispetto al versamento della rata del mutuo gravante sul prefato immobile.
Con ordinanza presidenziale emessa in data 20.11.18 veniva posto a carico dell' l'obbligo di corrispondere un contributo al sostentamento della figlia Pt_1
maggiorenne ma non ancora autosufficiente pari ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale, nonché la quota del 50% delle spese straordinarie alla medesima inerenti, quindi venivano adottati i provvedimenti funzionali all'istruzione del procedimento;
nel prosieguo del giudizio venivano espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza emessa in data 29.5.20 ed all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 17.4.24 i procuratori delle parti curavano il prefato incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In ordine al merito della domanda inerente lo status, rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario richiesta.
Risulta, infatti, integrata, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione consensuale dei coniugi era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nel corso del procedimento medesimo;
le parti, poi, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le convergenti deduzioni dei coniugi sul punto consentono, ancora, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto ai profili accessori, la – in favore della quale, in sede di CP_1
separazione non veniva previsto alcun assegno di mantenimento - ha invocato l'attribuzione di un assegno divorzile;
in punto di diritto, va osservato come tale emolumento risulti connotato da “natura assistenziale, ma anche perequativo- compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto …fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole. ( cfr. Cass. Civ. sent. n. 5603/20).
La resistente svolge, sin dall'epoca della separazione, attività lavorativa come OSS presso una RSA, con introiti di circa € 13.000,00 annui;
il ricorrente, già fruitore di un reddito mensile di circa € 1.900,00, è attualmente pensionato ed ha documentato di sostenere un canone di locazione pari ad € 700,00 mensili relativo l'abitazione ove risiede con la nuova compagna: i suddetti elementi denotano la titolarità, in capo alla , di redditi che le consentano l'autonomo CP_1 sostentamento, anche laddove rapportati alla condizione economica dell Pt_1
Ancora, il riconoscimento della componente compensativa-perequativa dell'assegno divorzile postula comunque l'adempimento degli oneri di allegazione e prova, gravanti sul richiedente, in ordine all'apprezzabilità di un valido contributo alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale del coniuge ed alla rinuncia ad opportunità lavorative ( cfr. Cass. civ. sent. n. 6253/24 e 22358/24).
Nel caso per cui è controversia, l'unico bene costituente il patrimonio familiare, ovvero la casa coniugale, è oggetto di pignoramento, a seguito dell'inottemperanza di entrambe le parti al versamento delle rate del mutuo contratto per l'edificazione, sicchè alcuna di esse può, allo stato, disporre del medesimo.
Non può, tuttavia, tacersi come il ricorrente abbia dichiarato, in sede di interpello, di aver percepito il TFR nella misura di € 74.000,00 ed un emolumento aggiuntivo nella misura di € 12.000,00; non è contestato che il medesimo, operativo come militare, abbia effettuato diverse missioni all'estero e che la lo abbia CP_1
seguito, trasferendosi nelle diverse località italiane cui egli è stato destinato per diversi anni, prima di stabilizzarsi in Puglia;
risulta provato, in virtù delle dichiarazioni rese dai testi, che in costanza di permanenza all'estero l'intero menage familiare fosse a carico della resistente, così, come risulta plausibile che i continui spostamenti al seguito del coniuge ( prima in Sardegna e poi in Liguria, intervallati da stazionamenti temporanei in provincia di Lecce), uniti alle necessità di gestione di una figlia in tenera età, abbiano impedito alla di reperire agevolmente CP_1
occasioni lavorative;
del pari plausibilmente, analoga difficoltà si è manifestata a carico della resistente allorchè la famiglia è rientrata in Puglia, stante la distanza tra la casa coniugale e la sede di lavoro dell' , collocata nel comune di Taranto. Pt_1
Il suddetto quadro fattuale, attestante il limitato apporto alla gestione domestica dell' in ragione degli impegni lavorativi, evidenzia come solo con l'acquisto Pt_1
di una maggiore autonomia da parte della prole la resistente abbia potuto impegnare il proprio tempo e le proprie energie in un'occupazione, con inevitabile compressione delle sue possibilità di crescita reddituale e professionale, dettata dal ritardato approccio al mondo del lavoro;
deve, pertanto, ritenersi che, in ragione dell'incidenza dell'attività dalla medesima svolta a beneficio della famiglia, implicante la possibilità del coniuge di dedicarsi completamente alla carriera, con i conseguenti risvolti positivi anche economici, alla debba essere CP_1
riconosciuto, con funzione compensativa e con decorrenza dalla data della domanda, un assegno divorzile di importo pari ad € 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat.
Con riferimento alla prole, le parti hanno convenuto sul raggiungimento, da parte della figlia maggiore, dell'autonomia economica, sicchè alcuna statuizione deve essere adottata a beneficio di costei;
quanto alla posizione di la misura Per_1
del contributo a carico del padre, determinata, anche a fronte della disponibilità del ricorrente, in € 400,00 mensili in sede presidenziale, appare congrua rispetto alle attuali esigenze della figlia medesima.
Le spese di lite, in ragione della soccombenza dell rispetto all' istanza inerente Pt_1
l' assegno divorzile, vengono poste a carico del ricorrente.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 11.8.90 e trascritto nel registro dello stato civile del comune di Spongano al n. 7 P. II serie A anno 1990;
- dispone che, con decorrenza dalla data della domanda, il ricorrente corrisponda alla resistente, a titolo di assegno divorzile, l'importo di € 150,00 oltre rivalutazione annuale istat;
- conferma l'obbligo dell' di concorrere al mantenimento della figlia Pt_1
maggiorenne non autonoma mediante versamento in favore della medesima dell'importo, già stabilito in sede presidenziale, di € 400,00 oltre rivalutazione annuale istat;
- onera il ricorrente della rifusione, in favore della resistente, delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 oltre rsfa al 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore dell'avv.
Piccinno, antistatario;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6.2.25
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)