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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 18/12/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Seconda Sezione Civile
N. R.G. 2074/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
EA AL Presidente
Morris Recla CE
MA CO CE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso da
Parte_1
con l'Avv. BUTTI MARA, giusta delega in atti;
ricorrente nei confronti di
CP_1 con l'Avv. BIASETTI DAVID, giusta delega in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
***
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 4 che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; CP_1
che sucessivamente le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge n.
898/1970, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle condizioni condivise;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Termoli (CB) il 19/03/2011 da nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Termoli (CB), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 2 Parte I dell'anno 2011, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
pagina 2 di 4 1) La casa coniugale di Merano, via della Cavalleria n. 2, rimane assegnata in uso esclusivo alla moglie, venendo meno il diritto di concessione in favore del marito, alla condizione che la casa rimanga assegnata, anche sine titulo, alla sig.ra Pt_1
2) La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
3) Il padre avrà con sé la figlia a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera, oltre a ogni mercoledì pomeriggio riportandola dopo cena, nonché il lunedì pomeriggio quando il fine settimana non è di spettanza del padre. Martedì e giovedì mattina il padre accompagna la figlia a scuola. Il prelievo e la riconsegna a paritaria cura di entrambi i genitori. Oltre alla metà delle vacanze di Natale, alternativamente la prima o la seconda settimana;
la metà delle vacanze pasquali;
le vacanze di Carnevale e di Ognissanti alternati;
due-tre settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, concordate tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. I cd
“ponti” agganciati al weekend di competenza di un genitore o dell'altro.
4) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia, fino a sua comprovata autonomia patrimoniale, con l'importo di € 300 mensili, da versarsi alla madre in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale ed automatica rivalutazione secondo gli indici
Astat Provincia di Bolzano, prima rivalutazione novembre 2026. Oltre alla metà delle spese straordinarie, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma scritta o via e mail, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili che per la stessa necessitassero, delle spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggi-studio o soggiorni-studio e gite organizzate da parte della scuola non limitate ad una giornata, computer) o universitarie (libri di testo, tasse, trasporti) e delle spese per corsi sportivi (attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (un corso sportivo o ricreativo- culturale durante l'anno scolastico e durante l'estate potranno prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione, purché comunicati con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità economiche delle parti); oltre che per il conseguimento della patente.
pagina 3 di 4 In caso di disaccordi, con espresso riferimento al protocollo d'intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia al momento vigente.
5) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio, fino a sua comprovata autonomia patrimoniale, con l'importo di € 100 mensili, da versarsi direttamente al figlio in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale ed automatica rivalutazione secondo gli indici Astat Provincia di Bolzano, prima rivalutazione novembre 2026. Oltre alla metà delle spese straordinarie, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma scritta o via e mail, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili che per lo stesso necessitassero, delle spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggi-studio o soggiorni-studio e gite organizzate da parte della scuola non limitate ad una giornata, computer) o universitarie (libri di testo, tasse, trasporti) e delle spese per corsi sportivi (attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (un corso sportivo o ricreativo- culturale durante l'anno scolastico e durante l'estate potranno prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione, purché comunicati con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità economiche delle parti); oltre che per il conseguimento della patente.
Per l'alloggio universitario con un massimo di € 200,00 mensili onnicomprensivi, con obbligo della madre di far avere annualmente copia del contratto.
In caso di disaccordi, con espresso riferimento al protocollo d'intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia al momento vigente.
6) Assegno unico universale ed eventuali ulteriori contributi pubblici in favore della madre. Scarico fiscale per le spese di natura straordinaria fiscalmente detraibili o deducibili in relazione alla percentuale effettivamente pagata.
7) Spese compensate.
16/12/2025
La CE est. Il Presidente
MA CO EA AL
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Seconda Sezione Civile
N. R.G. 2074/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
EA AL Presidente
Morris Recla CE
MA CO CE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso da
Parte_1
con l'Avv. BUTTI MARA, giusta delega in atti;
ricorrente nei confronti di
CP_1 con l'Avv. BIASETTI DAVID, giusta delega in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
***
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 4 che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; CP_1
che sucessivamente le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge n.
898/1970, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle condizioni condivise;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Termoli (CB) il 19/03/2011 da nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Termoli (CB), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 2 Parte I dell'anno 2011, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
pagina 2 di 4 1) La casa coniugale di Merano, via della Cavalleria n. 2, rimane assegnata in uso esclusivo alla moglie, venendo meno il diritto di concessione in favore del marito, alla condizione che la casa rimanga assegnata, anche sine titulo, alla sig.ra Pt_1
2) La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
3) Il padre avrà con sé la figlia a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera, oltre a ogni mercoledì pomeriggio riportandola dopo cena, nonché il lunedì pomeriggio quando il fine settimana non è di spettanza del padre. Martedì e giovedì mattina il padre accompagna la figlia a scuola. Il prelievo e la riconsegna a paritaria cura di entrambi i genitori. Oltre alla metà delle vacanze di Natale, alternativamente la prima o la seconda settimana;
la metà delle vacanze pasquali;
le vacanze di Carnevale e di Ognissanti alternati;
due-tre settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, concordate tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. I cd
“ponti” agganciati al weekend di competenza di un genitore o dell'altro.
4) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia, fino a sua comprovata autonomia patrimoniale, con l'importo di € 300 mensili, da versarsi alla madre in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale ed automatica rivalutazione secondo gli indici
Astat Provincia di Bolzano, prima rivalutazione novembre 2026. Oltre alla metà delle spese straordinarie, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma scritta o via e mail, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili che per la stessa necessitassero, delle spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggi-studio o soggiorni-studio e gite organizzate da parte della scuola non limitate ad una giornata, computer) o universitarie (libri di testo, tasse, trasporti) e delle spese per corsi sportivi (attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (un corso sportivo o ricreativo- culturale durante l'anno scolastico e durante l'estate potranno prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione, purché comunicati con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità economiche delle parti); oltre che per il conseguimento della patente.
pagina 3 di 4 In caso di disaccordi, con espresso riferimento al protocollo d'intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia al momento vigente.
5) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio, fino a sua comprovata autonomia patrimoniale, con l'importo di € 100 mensili, da versarsi direttamente al figlio in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale ed automatica rivalutazione secondo gli indici Astat Provincia di Bolzano, prima rivalutazione novembre 2026. Oltre alla metà delle spese straordinarie, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma scritta o via e mail, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili che per lo stesso necessitassero, delle spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggi-studio o soggiorni-studio e gite organizzate da parte della scuola non limitate ad una giornata, computer) o universitarie (libri di testo, tasse, trasporti) e delle spese per corsi sportivi (attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (un corso sportivo o ricreativo- culturale durante l'anno scolastico e durante l'estate potranno prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione, purché comunicati con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità economiche delle parti); oltre che per il conseguimento della patente.
Per l'alloggio universitario con un massimo di € 200,00 mensili onnicomprensivi, con obbligo della madre di far avere annualmente copia del contratto.
In caso di disaccordi, con espresso riferimento al protocollo d'intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia al momento vigente.
6) Assegno unico universale ed eventuali ulteriori contributi pubblici in favore della madre. Scarico fiscale per le spese di natura straordinaria fiscalmente detraibili o deducibili in relazione alla percentuale effettivamente pagata.
7) Spese compensate.
16/12/2025
La CE est. Il Presidente
MA CO EA AL
(firma digitale) (firma digitale)
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