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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/11/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SA
Lavoro e previdenza
VE di causa nel procedimento n. 222/2025 R.G. Lav.
All'udienza del 18.11.2025 alle ore 9.30 davanti al Giudice del Lavoro MC.
VE sono comparsi per il ricorrente l'Avv. PICCONE Parte_1
CASA SI e per il resistente Controparte_1
l'Avv. Michela Rozzi in sostituzione dell'avv. Rita
[...]
SU SA.
Il Giudice
ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti a precisare le conclusioni ed all'immediata discussione della stessa;
I difensori concludono come nei rispettivi atti introduttivi e procedono a discussione orale della causa
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per l'emissione del dispositivo e contestuale motivazione
Alle ore 10.30 il Giudice dà lettura della sentenza che segue a VE
IL GIUDICE
MA NA VE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SA
nel proc. n. 579/2025 R.G. Lav.
Il Giudice del Lavoro in persona del G.O.P. dott. MA NA VE all'udienza del 11/11/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la presente
SENTENZA
TRA
, elettiv. domiciliata in Savona presso lo studio dell'Avv. PICCONE CASA Parte_1
SI , il quale la rappresenta e difende, in forza di mandato in atti ricorrente
E
, elettiv. domiciliata in Controparte_1
Savona presso lo studio dell'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA, il quale la rappresenta e difende, in forza di mandato in atti convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
* * * La presente sentenza viene redatta senza l'indicazione della concisa esposizione dello svolgimento del processo in applicazione dell'art. 132, c. II, n. 4), c.p.c. come modificato per effetto dell'art. 45, c. XVII, L. n. 69/09.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ricordasi che per il tramite del presente giudizio, parte ricorrente ha richiesto accertarsi in proprio favore la sussistenza dei requisiti/condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento di un'invalidità civile pari o superiore al 74% e le conseguenti prestazioni economiche ed assistenziali, così come l'accertamento di uno stato di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92
Altrettanto preliminarmente osservasi che appaiono rispettati nel presente giudizio i termini previsti ex art. 445 bis sesto comma c.p.c. per la proposizione della domanda.
* * *
Ciò precisato, è bene ancora ricordare - circa il valore ed efficacia probatoria dell'elaborato peritale -, che per giurisprudenza consolidata (ex multis Cass., 12.2.2015,
n. 2761) “La consulenza tecnica d'ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire un parere che sia di ausilio all'attività valutativa dell'organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (in tal senso si confronti anche: Cass., S.U., 30.12.
2011, n. 30175, che ribadisce che sebbene la consulenza tecnica d'ufficio non rientri tra i mezzi di prova in senso proprio e non possa, perciò, essere utilizzata per esonerare le parti dall'onere probatorio, tuttavia, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (c.d. «deducente»), ma anche di accertare i fatti stessi (c.d. «percipiente»), qualora si tratti di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. 13 marzo 2009, n. 6155, Mass. Giur. it., 2009).
In tal ultimo caso, allora, la c.t.u. costituisce ed assurge a fonte oggettiva di prova, poiché è strumento di accertamento di fatti percepibili solamente attraverso quelle cognizioni tecniche ( Cass., 29.12.2023 n. 36504 in motivazione;
Cass., 21412/2006,
Cass. 212/2006; Cass., 30 ottobre 2003, n. 1512; Cass., 21 luglio 2003, n. 11332; Cass.,
10 marzo 2000, n. 2802; Cass., 29 marzo 1999, n. 2957; Cass., 14 gennaio 1999, n.
321).
Ora (con riferimento alla questione che qui ci occupa), ricordasi in primo luogo, che le valutazioni espresse dal consulente tecnico, proprio in quanto si traducono in:
➢ accertamenti effettuati e percepibili solo attraverso specifiche cognizioni tecniche;
➢ indicazioni effettuate anche in questo caso ricorrendo a specifiche cognizioni tecniche assurgono, per le ragioni appena specificate sopra, a fonte oggettiva di prova ed in secondo luogo, che il c.t.u. ha risposto compiutamente alla questione deferitagli, dettagliando congruamente il proprio percorso logico e tecnico;
ciò tanto è vero che i rispettivi consulenti di parte non hanno ritenuto di formulare alcuna osservazione critica all'elaborato trasmesso in bozza preliminare dal consulente d'Ufficio.
Non vi sono, quindi, motivi per questo Giudice di discostarsi dalle risultanze della perizia depositata in atti, e, peraltro, i rispettivi periti di parte, non muovendo alcuna osservazione critica, hanno – quantomeno di fatto - pienamente condiviso le risultanze del perito d'Ufficio, facendole proprie.
Può dunque, ritenersi accertato che la ricorrente a decorrere dal luglio 2025 presenta a causa del suo stato patologico valutato nel complesso delle comorbilità descritte in c.t.u., un grado di invalidità pari al 85%.
Con riferimento, invece, allo stato di handicap la c.t.u. ha accertato che la ricorrente versi nelle condizioni previste ex art. 3 comma 3 L.104/92 sin da marzo 2022, rimarcando, peraltro che tale valutazione era stata effettuata dallo stesso Ente in allora e giudicata non suscettibile di revisione.
* * *
Ferma la decorrenza sopra indicata, è opportuno effettuare, alla luce della giurisprudenza da tempo espressa dalla Suprema Corte, ed ormai ampiamente condivisa dalle corti di Merito, l'ulteriore precisazione che segue. Una volta accertata la sussistenza dei requisiti sanitari, non è – in questa sede – comunque, consentito al Giudice disporre una condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data.
Ciò poichè il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, ed è esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell'
Ente alla relativa erogazione (cfr., ex multis: Cass., 9876/2019; Cass. n. 5338/2014,
Cass. 6084/2014, Cass. n. 6085/2014 - secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente).
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
La stessa inappellabilità della decisione - espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, e lascia impregiudicato l'accertamento (in futuro ed) in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari che, se contestati, debbono trovare lo stesso, in sede giudiziaria e per il tramite dell'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., che è deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame.
Afferma, infatti, la Suprema Corte: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale), e quella
(non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”. ..." (cfr. Cass. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019; Trib. Foggia, Sentenza n. 1145/2025 del 09-05-2025)
E', quindi, evidente che la pronuncia che definisce l'odierno giudizio non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione di un beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari (cfr. Cass. 19267/2019 e, in senso conforme,
Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019 citt.; Trib. Lecce, Sentenza n. 2831/2023 del 28-09-
2023).
* * *
Per quanto attiene alle spese del presente giudizio - considerato, da un lato che la situazione di handicap grave è stata riconosciuta a decorrere dal 11.3 2022, ma da altro lato che la decorrenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento richiesto in punto invalidità civile, è successiva non solo alla visita amministrativa, ma anche alla proposizione del ricorso ex art. 445 bis sesto comma c.p.c. - sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite relative alla fase di atp, e per la compensazione nella misura del 50% con riferimento alle spese del presente giudizio di merito, con condanna dell'Ente, in applicazione del principio di causalità e soccombenza, alla rifusione in favore di parte ricorrente della residua metà; spese che vengono liquidate in applicazione dei criteri ex DM 55/14 e s.m. come da dispositivo che segue, tenuto conto della materia;
del valore della controversia quale dichiarato in atti;
dell'assenza di particolari questioni controverse;
della serialità del contenzioso, e conseguentemente applicati i parametri espressi dai valori minimi ed operata la riduzione di cui all'art. 4 comma quarto.
Gli oneri di consulenza tecnica invece vanno integralmente posti a carico dell'Ente come da decreti resi in corso di istruttoria
P.Q.M.
Visti gli artt. 442-429 c.p.c.
▪ Accerta e dichiara che , a causa del suo stato patologico, è: i) a Parte_1 decorrere dalla data del 11.3.2022 portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92; ii) a decorrere dal 18.7.2025 presenta un grado di invalidità pari al 85%, e conseguentemente presenta da tale data condizioni psico-fisiche per l'erogazione dell'Assegno di invalidità civile previsto ex artt. 13 L
118/1971, 9 D.lgs 509/1988
▪ compensa integralmente le spese di lite relative al giudizio per atp
▪ compensa le spese di lite relative al presente giudizio nella misura della metà
CP_
▪ condanna al pagamento in favore di parte ricorrente, e per essa, del difensore avv. Massimo Piccone Casa dichiaratosi antistatario, della residua metà che liquida in € 943,95 oltre sp.gen. 15% oltre iva e cpa come per legge
CP_
▪ pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa.
Savona, 18/11/2025
Il Giudice
MA NA VE
Lavoro e previdenza
VE di causa nel procedimento n. 222/2025 R.G. Lav.
All'udienza del 18.11.2025 alle ore 9.30 davanti al Giudice del Lavoro MC.
VE sono comparsi per il ricorrente l'Avv. PICCONE Parte_1
CASA SI e per il resistente Controparte_1
l'Avv. Michela Rozzi in sostituzione dell'avv. Rita
[...]
SU SA.
Il Giudice
ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti a precisare le conclusioni ed all'immediata discussione della stessa;
I difensori concludono come nei rispettivi atti introduttivi e procedono a discussione orale della causa
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per l'emissione del dispositivo e contestuale motivazione
Alle ore 10.30 il Giudice dà lettura della sentenza che segue a VE
IL GIUDICE
MA NA VE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SA
nel proc. n. 579/2025 R.G. Lav.
Il Giudice del Lavoro in persona del G.O.P. dott. MA NA VE all'udienza del 11/11/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la presente
SENTENZA
TRA
, elettiv. domiciliata in Savona presso lo studio dell'Avv. PICCONE CASA Parte_1
SI , il quale la rappresenta e difende, in forza di mandato in atti ricorrente
E
, elettiv. domiciliata in Controparte_1
Savona presso lo studio dell'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA, il quale la rappresenta e difende, in forza di mandato in atti convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
* * * La presente sentenza viene redatta senza l'indicazione della concisa esposizione dello svolgimento del processo in applicazione dell'art. 132, c. II, n. 4), c.p.c. come modificato per effetto dell'art. 45, c. XVII, L. n. 69/09.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ricordasi che per il tramite del presente giudizio, parte ricorrente ha richiesto accertarsi in proprio favore la sussistenza dei requisiti/condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento di un'invalidità civile pari o superiore al 74% e le conseguenti prestazioni economiche ed assistenziali, così come l'accertamento di uno stato di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92
Altrettanto preliminarmente osservasi che appaiono rispettati nel presente giudizio i termini previsti ex art. 445 bis sesto comma c.p.c. per la proposizione della domanda.
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Ciò precisato, è bene ancora ricordare - circa il valore ed efficacia probatoria dell'elaborato peritale -, che per giurisprudenza consolidata (ex multis Cass., 12.2.2015,
n. 2761) “La consulenza tecnica d'ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire un parere che sia di ausilio all'attività valutativa dell'organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (in tal senso si confronti anche: Cass., S.U., 30.12.
2011, n. 30175, che ribadisce che sebbene la consulenza tecnica d'ufficio non rientri tra i mezzi di prova in senso proprio e non possa, perciò, essere utilizzata per esonerare le parti dall'onere probatorio, tuttavia, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (c.d. «deducente»), ma anche di accertare i fatti stessi (c.d. «percipiente»), qualora si tratti di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. 13 marzo 2009, n. 6155, Mass. Giur. it., 2009).
In tal ultimo caso, allora, la c.t.u. costituisce ed assurge a fonte oggettiva di prova, poiché è strumento di accertamento di fatti percepibili solamente attraverso quelle cognizioni tecniche ( Cass., 29.12.2023 n. 36504 in motivazione;
Cass., 21412/2006,
Cass. 212/2006; Cass., 30 ottobre 2003, n. 1512; Cass., 21 luglio 2003, n. 11332; Cass.,
10 marzo 2000, n. 2802; Cass., 29 marzo 1999, n. 2957; Cass., 14 gennaio 1999, n.
321).
Ora (con riferimento alla questione che qui ci occupa), ricordasi in primo luogo, che le valutazioni espresse dal consulente tecnico, proprio in quanto si traducono in:
➢ accertamenti effettuati e percepibili solo attraverso specifiche cognizioni tecniche;
➢ indicazioni effettuate anche in questo caso ricorrendo a specifiche cognizioni tecniche assurgono, per le ragioni appena specificate sopra, a fonte oggettiva di prova ed in secondo luogo, che il c.t.u. ha risposto compiutamente alla questione deferitagli, dettagliando congruamente il proprio percorso logico e tecnico;
ciò tanto è vero che i rispettivi consulenti di parte non hanno ritenuto di formulare alcuna osservazione critica all'elaborato trasmesso in bozza preliminare dal consulente d'Ufficio.
Non vi sono, quindi, motivi per questo Giudice di discostarsi dalle risultanze della perizia depositata in atti, e, peraltro, i rispettivi periti di parte, non muovendo alcuna osservazione critica, hanno – quantomeno di fatto - pienamente condiviso le risultanze del perito d'Ufficio, facendole proprie.
Può dunque, ritenersi accertato che la ricorrente a decorrere dal luglio 2025 presenta a causa del suo stato patologico valutato nel complesso delle comorbilità descritte in c.t.u., un grado di invalidità pari al 85%.
Con riferimento, invece, allo stato di handicap la c.t.u. ha accertato che la ricorrente versi nelle condizioni previste ex art. 3 comma 3 L.104/92 sin da marzo 2022, rimarcando, peraltro che tale valutazione era stata effettuata dallo stesso Ente in allora e giudicata non suscettibile di revisione.
* * *
Ferma la decorrenza sopra indicata, è opportuno effettuare, alla luce della giurisprudenza da tempo espressa dalla Suprema Corte, ed ormai ampiamente condivisa dalle corti di Merito, l'ulteriore precisazione che segue. Una volta accertata la sussistenza dei requisiti sanitari, non è – in questa sede – comunque, consentito al Giudice disporre una condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data.
Ciò poichè il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, ed è esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell'
Ente alla relativa erogazione (cfr., ex multis: Cass., 9876/2019; Cass. n. 5338/2014,
Cass. 6084/2014, Cass. n. 6085/2014 - secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente).
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
La stessa inappellabilità della decisione - espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, e lascia impregiudicato l'accertamento (in futuro ed) in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari che, se contestati, debbono trovare lo stesso, in sede giudiziaria e per il tramite dell'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., che è deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame.
Afferma, infatti, la Suprema Corte: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale), e quella
(non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”. ..." (cfr. Cass. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019; Trib. Foggia, Sentenza n. 1145/2025 del 09-05-2025)
E', quindi, evidente che la pronuncia che definisce l'odierno giudizio non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione di un beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari (cfr. Cass. 19267/2019 e, in senso conforme,
Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019 citt.; Trib. Lecce, Sentenza n. 2831/2023 del 28-09-
2023).
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Per quanto attiene alle spese del presente giudizio - considerato, da un lato che la situazione di handicap grave è stata riconosciuta a decorrere dal 11.3 2022, ma da altro lato che la decorrenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento richiesto in punto invalidità civile, è successiva non solo alla visita amministrativa, ma anche alla proposizione del ricorso ex art. 445 bis sesto comma c.p.c. - sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite relative alla fase di atp, e per la compensazione nella misura del 50% con riferimento alle spese del presente giudizio di merito, con condanna dell'Ente, in applicazione del principio di causalità e soccombenza, alla rifusione in favore di parte ricorrente della residua metà; spese che vengono liquidate in applicazione dei criteri ex DM 55/14 e s.m. come da dispositivo che segue, tenuto conto della materia;
del valore della controversia quale dichiarato in atti;
dell'assenza di particolari questioni controverse;
della serialità del contenzioso, e conseguentemente applicati i parametri espressi dai valori minimi ed operata la riduzione di cui all'art. 4 comma quarto.
Gli oneri di consulenza tecnica invece vanno integralmente posti a carico dell'Ente come da decreti resi in corso di istruttoria
P.Q.M.
Visti gli artt. 442-429 c.p.c.
▪ Accerta e dichiara che , a causa del suo stato patologico, è: i) a Parte_1 decorrere dalla data del 11.3.2022 portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92; ii) a decorrere dal 18.7.2025 presenta un grado di invalidità pari al 85%, e conseguentemente presenta da tale data condizioni psico-fisiche per l'erogazione dell'Assegno di invalidità civile previsto ex artt. 13 L
118/1971, 9 D.lgs 509/1988
▪ compensa integralmente le spese di lite relative al giudizio per atp
▪ compensa le spese di lite relative al presente giudizio nella misura della metà
CP_
▪ condanna al pagamento in favore di parte ricorrente, e per essa, del difensore avv. Massimo Piccone Casa dichiaratosi antistatario, della residua metà che liquida in € 943,95 oltre sp.gen. 15% oltre iva e cpa come per legge
CP_
▪ pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa.
Savona, 18/11/2025
Il Giudice
MA NA VE