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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/10/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Presidente ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. R.G. 1119/2025 avente ad oggetto l'opposizione ex art.99 t.u. spese di giustizia avverso decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, su ricorso depositato in data 28.05.2025, da:
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 MONTAGNOLA 76 59100 PRATO ITALIA, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PALANDRI SARA, presso lo studio del quale elegge domicilio in VIA L. S. CHERUBINI N. 13 50121 FIRENZE;
contro
contumace Controparte_1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.05.2025 l'Avv. Sara Palandri nell'interesse di presentava opposizione avverso decreto di inammissibilità di Parte_1 istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in procedimento penale ex art. 99 dpr 115/2002. Deduceva che, a seguito di presentazione di istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio nel procedimento penale n. 2547/2024 r.g.n.r., il Giudice titolare del procedimento emetteva un decreto di inammissibilità oggetto di opposizione sulla base di motivazioni erronee e non condivisibili. Il Giudice invero dichiarava l'istanza inammissibile in quanto -come si legge nel relativo decreto- non presentava “…i requisiti di ammissibilità di cui agli art. 76, 78 e 79 dpr 115/2022”, e che inoltre “il dichiarante non ha allegato il proprio documento di identità e la mancanza di tale requisito non rende possibile l'accertamento della situazione reddituale, richiamando la giurisprudenza secondo cui è noto che è legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di incertezza delle generalità dell'istante, essendo per tale ragione impedite le verifiche sulle condizioni per l'ammissibilità del beneficio” . Sosteneva il ricorrente che le motivazioni rese dal Giudice non risultavano in alcun modo condivisibili.
1 In primo luogo, l'assunto secondo il quale l'istanza non rispetterebbe i criteri di ammissibilità dettati dalla legge appare priva di sostanziale motivazione e in ogni caso errato. Invero l'istanza depositata presentava tutte le caratteristiche richieste dalla legge, ed in particolare l'indicazione dei redditi percepiti nell'anno di ultima dichiarazione (redditi 2023, dichiarazione 2024) -il Sig. essendo persona Pt_1 senza fissa dimora nell'anno 2023, che si recava presso la per mangiare CP_2 pasti caldi, risultando privo di attività lavorativa stabil ercependo in quell'anno solo piccole somme di denaro ogni mese da conoscenti che quantificava con autocertificazione in una somma complessiva di euro 2.400,00- (rientranti nei limiti di soglia massimi previsti dalla legge); l'indicazione in ordine all'assenza di condanne definitive per reati ostativi all'ammissione al beneficio;
la sottoscrizione dell'interessato con l'autentica del difensore;
l'indicazione del procedimento a cui si riferiva;
l'indicazione delle generalità dell'istante e del suo codice fiscale;
l'autocertificazione in ordine ai componenti del nucleo familiare ed ai redditi percepiti;
infine l'impegno a comunicare, fino a che il processo non fosse definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. In relazione, poi, all'omesso deposito del documento d'identità dell'istante -di cui al provvedimento impugnato- parte ricorrente rilevava che tale incombente non è posto dalla legge come obbligatorio, ma che, in ogni caso, la giurisprudenza richiamata nel decreto non appare conferente con il caso di specie;
difatti, non sussiste alcun dubbio né incertezza sulle generalità del il quale, peraltro, Pt_1 risulta detenuto proprio in forza di provvedimento caut messo nell'ambito del procedimento penale nel quale si richiedeva l'ammissione: le sue generalità, pertanto, sono note, nonché accertate dallo stesso istituto penitenziario ove il medesimo è ristretto e, ove, il suo documento d'identità è stato depositato all'atto di ingresso;
d'altra parte, la difesa aveva comunque integrato l'istanza – pur in assenza di una richiesta in tal senso del Giudice – con il deposito di copia del casellario centrale di identità del Ministero dell'Interno – già agli atti del procedimento penale – al quale sono allegate le impronte dattiloscopiche. Lamentava infine che nessuna richiesta di integrazione era stata preventivamente avanzata dal Giudice prima di dichiarare l'inammissibilità, in violazione dei principi ormai pacifici in giurisprudenza. Tutto quanto sopra premesso e considerato, parte ricorrente chiedeva al Tribunale, in sede di opposizione, preliminarmente di revocare il decreto di inammissibilità opposto e quindi di ammettere l'imputato Sig. al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato a far data dal 12.12.2024. Con vittoria di onorari e spese per il presente procedimento. A seguito di fissazione di udienza, il cui veniva notificato il decreto e CP_1 il ricorso non si costituiva in giudizio, res ì contumace. In relazione all'udienza fissata 10.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente concludeva riportandosi al ricorso ed insistendo nelle relative domande. La causa veniva trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato. L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositata da parte dell'odierno ricorrente risulta rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge.
2 La giurisprudenza ha d'altra parte chiarito come l'omesso deposito del documento di identità in copia da parte dell'istante -ai fini della verifica sull'autenticità della sottoscrizione relativamente alla parte di autocertificazione dei requisiti di reddito- non possa determinare l'inammissibilità ma eventualmente imponga la richiesta di integrazione. Nel caso di specie, d'altra parte, l'identità del richiedente emergeva pacificamente dalla documentazione relativa alla detenzione in custodia cautelare, e dalla sottoscrizione (firma) ivi presente, unitamente alla fotografia e alle impronte digitali dell'imputato medesimo, odierno ricorrente ed istante. L'autocertificazione delle condizioni di reddito, pacificamente rientranti nei limiti di legge, integrava del resto pienamente i requisiti sostanziali per l'ammissione, laddove l'istanza appariva rispettosa dei requisiti formali, come dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso. In tale prospettiva il decreto di inammissibilità deve essere revocato e parte ricorrente deve essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato a far data dalla domanda nell'ambito del procedimento penale di riferimento. 3. Nulla va disposto in ordine alle spese che possono essere compensate in considerazione della mancata resistenza del in giudizio, della totale CP_1 gratuita del presente procedimento e dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio con conseguente liquidazione del difensore da parte dello Stato
PQM
decidendo in via definitiva sul ricorso in opposizione ex art.99 t.u. spese di giustizia, il Tribunale di Pistoia: 1) dispone la revoca del decreto n.324/2024 Gratuito patrocinio del 07.05.2025 pronunciato nel procedimento penale n.1850/2024 R.G. Dib. nei confronti del ricorrente;
Parte_1
2) ammette al gratuito patrocinio a spese dello Parte_1
Stato nel procedimento penale n. 1850/2024 R.G. Dib. a far data dalla presentazione dell'istanza disponendo che sia data comunicazione del presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate competente;
3) Nulla sulle spese della presente procedura
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 03/10/2025.
Il Presidente
S. Billet
3
TRIBUNALE DI PISTOIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Presidente ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. R.G. 1119/2025 avente ad oggetto l'opposizione ex art.99 t.u. spese di giustizia avverso decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, su ricorso depositato in data 28.05.2025, da:
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 MONTAGNOLA 76 59100 PRATO ITALIA, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PALANDRI SARA, presso lo studio del quale elegge domicilio in VIA L. S. CHERUBINI N. 13 50121 FIRENZE;
contro
contumace Controparte_1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.05.2025 l'Avv. Sara Palandri nell'interesse di presentava opposizione avverso decreto di inammissibilità di Parte_1 istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in procedimento penale ex art. 99 dpr 115/2002. Deduceva che, a seguito di presentazione di istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio nel procedimento penale n. 2547/2024 r.g.n.r., il Giudice titolare del procedimento emetteva un decreto di inammissibilità oggetto di opposizione sulla base di motivazioni erronee e non condivisibili. Il Giudice invero dichiarava l'istanza inammissibile in quanto -come si legge nel relativo decreto- non presentava “…i requisiti di ammissibilità di cui agli art. 76, 78 e 79 dpr 115/2022”, e che inoltre “il dichiarante non ha allegato il proprio documento di identità e la mancanza di tale requisito non rende possibile l'accertamento della situazione reddituale, richiamando la giurisprudenza secondo cui è noto che è legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di incertezza delle generalità dell'istante, essendo per tale ragione impedite le verifiche sulle condizioni per l'ammissibilità del beneficio” . Sosteneva il ricorrente che le motivazioni rese dal Giudice non risultavano in alcun modo condivisibili.
1 In primo luogo, l'assunto secondo il quale l'istanza non rispetterebbe i criteri di ammissibilità dettati dalla legge appare priva di sostanziale motivazione e in ogni caso errato. Invero l'istanza depositata presentava tutte le caratteristiche richieste dalla legge, ed in particolare l'indicazione dei redditi percepiti nell'anno di ultima dichiarazione (redditi 2023, dichiarazione 2024) -il Sig. essendo persona Pt_1 senza fissa dimora nell'anno 2023, che si recava presso la per mangiare CP_2 pasti caldi, risultando privo di attività lavorativa stabil ercependo in quell'anno solo piccole somme di denaro ogni mese da conoscenti che quantificava con autocertificazione in una somma complessiva di euro 2.400,00- (rientranti nei limiti di soglia massimi previsti dalla legge); l'indicazione in ordine all'assenza di condanne definitive per reati ostativi all'ammissione al beneficio;
la sottoscrizione dell'interessato con l'autentica del difensore;
l'indicazione del procedimento a cui si riferiva;
l'indicazione delle generalità dell'istante e del suo codice fiscale;
l'autocertificazione in ordine ai componenti del nucleo familiare ed ai redditi percepiti;
infine l'impegno a comunicare, fino a che il processo non fosse definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. In relazione, poi, all'omesso deposito del documento d'identità dell'istante -di cui al provvedimento impugnato- parte ricorrente rilevava che tale incombente non è posto dalla legge come obbligatorio, ma che, in ogni caso, la giurisprudenza richiamata nel decreto non appare conferente con il caso di specie;
difatti, non sussiste alcun dubbio né incertezza sulle generalità del il quale, peraltro, Pt_1 risulta detenuto proprio in forza di provvedimento caut messo nell'ambito del procedimento penale nel quale si richiedeva l'ammissione: le sue generalità, pertanto, sono note, nonché accertate dallo stesso istituto penitenziario ove il medesimo è ristretto e, ove, il suo documento d'identità è stato depositato all'atto di ingresso;
d'altra parte, la difesa aveva comunque integrato l'istanza – pur in assenza di una richiesta in tal senso del Giudice – con il deposito di copia del casellario centrale di identità del Ministero dell'Interno – già agli atti del procedimento penale – al quale sono allegate le impronte dattiloscopiche. Lamentava infine che nessuna richiesta di integrazione era stata preventivamente avanzata dal Giudice prima di dichiarare l'inammissibilità, in violazione dei principi ormai pacifici in giurisprudenza. Tutto quanto sopra premesso e considerato, parte ricorrente chiedeva al Tribunale, in sede di opposizione, preliminarmente di revocare il decreto di inammissibilità opposto e quindi di ammettere l'imputato Sig. al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato a far data dal 12.12.2024. Con vittoria di onorari e spese per il presente procedimento. A seguito di fissazione di udienza, il cui veniva notificato il decreto e CP_1 il ricorso non si costituiva in giudizio, res ì contumace. In relazione all'udienza fissata 10.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente concludeva riportandosi al ricorso ed insistendo nelle relative domande. La causa veniva trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato. L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositata da parte dell'odierno ricorrente risulta rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge.
2 La giurisprudenza ha d'altra parte chiarito come l'omesso deposito del documento di identità in copia da parte dell'istante -ai fini della verifica sull'autenticità della sottoscrizione relativamente alla parte di autocertificazione dei requisiti di reddito- non possa determinare l'inammissibilità ma eventualmente imponga la richiesta di integrazione. Nel caso di specie, d'altra parte, l'identità del richiedente emergeva pacificamente dalla documentazione relativa alla detenzione in custodia cautelare, e dalla sottoscrizione (firma) ivi presente, unitamente alla fotografia e alle impronte digitali dell'imputato medesimo, odierno ricorrente ed istante. L'autocertificazione delle condizioni di reddito, pacificamente rientranti nei limiti di legge, integrava del resto pienamente i requisiti sostanziali per l'ammissione, laddove l'istanza appariva rispettosa dei requisiti formali, come dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso. In tale prospettiva il decreto di inammissibilità deve essere revocato e parte ricorrente deve essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato a far data dalla domanda nell'ambito del procedimento penale di riferimento. 3. Nulla va disposto in ordine alle spese che possono essere compensate in considerazione della mancata resistenza del in giudizio, della totale CP_1 gratuita del presente procedimento e dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio con conseguente liquidazione del difensore da parte dello Stato
PQM
decidendo in via definitiva sul ricorso in opposizione ex art.99 t.u. spese di giustizia, il Tribunale di Pistoia: 1) dispone la revoca del decreto n.324/2024 Gratuito patrocinio del 07.05.2025 pronunciato nel procedimento penale n.1850/2024 R.G. Dib. nei confronti del ricorrente;
Parte_1
2) ammette al gratuito patrocinio a spese dello Parte_1
Stato nel procedimento penale n. 1850/2024 R.G. Dib. a far data dalla presentazione dell'istanza disponendo che sia data comunicazione del presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate competente;
3) Nulla sulle spese della presente procedura
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 03/10/2025.
Il Presidente
S. Billet
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