Ordinanza collegiale 11 febbraio 2026
Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00072/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2026, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcella Uricchio e Carmine Perruolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
- del provvedimento M_D A0582CC REG2026 0000303 del 5 gennaio 2026, nelle sole parti in cui è stata disposta, a seguito del provvedimento che ha decretato il transito del ricorrente nei ruoli civili dell’amministrazione della difesa, l’assegnazione presso la sede di servizio “ -OMISSIS- ”;
- di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione e per quanto necessario:
1) il contratto di lavoro predisposto da parte resistente, nella sola parte relativa all’assegnazione della sede;
2) la determina assunta a seguito della riunione della “competente Commissione sui transiti” e il relativo verbale della predetta riunione, cui fa riferimento il provvedimento impugnato, tra i rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nelle sole parti in cui in cui si individua la nuova sede di servizio del ricorrente;
3) per quanto di ragione e per quanto necessario, l’atto di concerto tra il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile e il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, richiamato dal decreto che ha disposto il transito nei ruoli civili;
e per la condanna del Ministero resistente a disporre l’assegnazione presso una sede di servizio situata nell’ambito territoriale in cui si trova la residenza del ricorrente (o, comunque, presso una sede il più possibile prossima a tale ambito territoriale), confermando l’attuale profilo professionale o, in ogni caso, assegnandone uno compatibile con il suo stato di salute;
o, in subordine, per la condanna del Ministero alla rinnovazione dell’attività amministrativa relativa all’individuazione della sede di servizio e all’eventuale nuovo profilo professionale (in ogni caso compatibile con lo stato di salute del ricorrente).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. EL SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 15 gennaio 2026 e depositato il successivo giorno 19 il ricorrente, militare in congedo dell’Esercito Italiano con sede di servizio presso il -OMISSIS- e transitato, per motivi di salute, nei ruoli civili del Ministero della Difesa, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe nelle sole parti in cui è stata disposta la sua assegnazione presso la sede di servizio “ -OMISSIS- ” col profilo professionale di “ Assistente amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale ”.
Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge (l. n. 241/1990, d.lgs. n. 66/2010, d.P.R. n. 90/2010, art. 2087 cod.civ.) ed eccesso di potere (violazione delle circolari nn. 43267/B1 del 21 giugno 2011 e n. 51229 del 25 luglio 2023, carenza di istruttoria e motivazione, ingiustizia manifesta).
Il ricorrente ha indi chiesto la condanna del Ministero all’individuazione di una sede di servizio situata nell’ambito territoriale in cui si trova la propria residenza-OMISSIS-o, comunque, presso una sede il più possibile prossima a tale ambito territoriale, confermando l’attuale profilo professionale o, in ogni caso, assegnandone uno compatibile con il suo stato di salute.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Con l’ordinanza n. 44/2026 del giorno 11 febbraio 2026 il Collegio ha ordinato al Ministero il deposito in giudizio del verbale della riunione dall’apposita Commissione sui transiti, compresi gli eventuali allegati, nonché ogni altro atto istruttorio acquisito dall’amministrazione per l’individuazione della sede di servizio del ricorrente.
4. Il giorno 20 febbraio 2026 l’Amministrazione ha depositato in giudizio: 1) il resoconto della riunione della Commissione Transiti del 22 ottobre 2025; 2) l’Allegato B al predetto verbale , recante l’elenco del personale richiedente il transito esaminato nella predetta riunione; 3) l’allegato C – Elenco del personale riesaminato nella predetta riunione; 4) l’atto di concerto inviato alla Direzione Generale per il Personale Militare; 5) l’atto di concerto approvato dalla Direzione Generale per il Personale Militare; 6) la comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro.
5. Alla camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..
6. Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria e di motivazione che affligge il provvedimento opposto, come già ritenuto da questo Tribunale in ormai molteplici precedenti analoghi (sentenze nn. 39/2026, 6/2026, 613/2025 e 608/2025).
6.1. In primis , avuto riguardo al fatto che il verbale della C.M.O. in data 28 agosto 2025 ( sub doc. 4 della produzione documentale allegata al ricorso), che ha dichiarato il ricorrente permanentemente inidoneo al servizio militare, disposto il suo collocamento in congedo assoluto, riconosciuto un’invalidità al 40% e supportato il transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile, ha precisato che sono “ Controindicate mansioni/attività che comportano esposizione a situazioni stressanti dal punto di vista psico-fisico ”, in ragione del quadro patologico sofferto, s’appalesa, in effetti, non giustificata e, anzi, contraddetta dagli stessi atti istruttori la scelta del Ministero intimato di assegnare il ricorrente ad una sede distante più di 250 km dal luogo di residenza (dove il ricorrente prestava precedentemente servizio e dove risiede stabilmente con la propria famiglia), tale da sottoporlo ad uno spostamento quotidiano di almeno circa cinque ore (tra andata e ritorno), indipendentemente dal mezzo di trasporto prescelto (si veda, negli stessi termini, T.A.R. F.V.G. nn. 4/2024, 541/2022 e 339/2024).
Come già nei precedenti richiamati - “ la determinazione si pone, infatti, in palese contrasto con la condizione psicofisica dell’interessato, indubbiamente meritevole di considerazione e tutela, senza che siano al contempo valorizzati profili di particolare interesse pubblico, idonei a giustificare tale scelta sul piano del bilanciamento di interessi ”.
6.2. Peraltro, considerata la complessiva e ben nota situazione sanitaria dell’interessato (comportante, per la natura della patologia, un possibile ulteriore e progressivo peggioramento delle sue condizioni), l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare l’eventuale assegnazione a una sede agevolmente raggiungibile mediante trasporto pubblico.
Nel caso di specie, non è stata, invece, compiuta alcuna valutazione in tal senso e l’assegnazione a-OMISSIS- del ricorrente non risulta supportata da alcuna motivazione e/o riscontro istruttorio, non essendo – anche in considerazione dell’alto grado degli interessi coinvolti – sufficiente il puro e semplice rilievo dell’amministrazione che non vi sarebbero posizioni vacanti presso la Regione Friuli Venezia Giulia nel profilo professionale attribuibile o che “ le altre F.A./OP non hanno reso disponibili posizioni ” (cfr. il resoconto della riunione del 22 ottobre 2025).
6.3. Dall’esame del resoconto della riunione del 22 ottobre 2025 emerge infatti soltanto che “ presso gli Enti dell'EI nella regione Friuli non vi sono vacanze organiche nei profili professionali attribuibili (Amministrativi: Ass.Amm., Ass.Ling. / Tecnici: Ass.tec. per l'informatica, Ass.tec. per i sist. informativi, Ass.tec. per la cartografia e la grafica); - le altre F.A./OP non hanno reso disponibili posizioni ”, senza alcuna più specifica indicazione circa le attività effettuate per verificare l’effettiva assenza di posti vacanti.
La P.A. non ha infatti fornito alcun dato in merito alle verifiche effettuate, redendo di fatto impossibile un controllo in relazione alle ragioni sottese al provvedimento adottato e alle indicazioni rinvenibili nel predetto resoconto.
Non risulta in definitiva dimostrato che siano state effettivamente esaminate tutte le possibilità di assegnazione presso uffici dell’Amministrazione della Difesa presenti nel territorio regionale o in ambiti territoriali maggiormente prossimi alla residenza, tenuto anche conto che all'interessato può essere assegnato, “ un profilo Amministrativo ovvero Tecnico, ad eccezione di talune tipologie non compatibili con la patologia sofferta ” e, quindi, un ampio spettro di mansioni.
A questo riguardo nemmeno con l’istruttoria disposta con l’ordinanza n. 44/2026 sono emersi più precisi ragguagli e le specifiche acquisizioni istruttorie circa le dotazioni organiche degli enti dell’esercito in Friuli Venezia Giulia o delle altre altre F.A./OP, in relazione alle mansioni in concreto attribuibili al ricorrente.
7. Sulla scorta delle considerazioni svolte e per le ragioni esplicitate, il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento gravato nella parte di interesse del ricorrente.
Resta impregiudicata la successiva attività provvedimentale del Ministero intimato (da declinarsi nel rispetto del principio di diritto ritraibile dalla presente decisione), che vale di per sé ad escludere, allo stato, la possibilità di una statuizione di condanna a carico del Ministero stesso nei sensi auspicati dal ricorrente.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione del fatto che, dalla documentazione in atti, non risulta che il ricorrente abbia comunicato in sede procedimentale la propria preferenza a rimanere assegnato in una sede di servizio il più prossima possibile a -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti d’interesse del ricorrente.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
EL SI, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL SI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.