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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/11/2025, n. 3390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3390 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 121/2014 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pepe Ma- Parte_1
ria ed elettivamente domiciliato come in atti;
- attore -
in qualità di F.G.V.S. n persona Controparte_1
del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Bertolo Gianluca ed elettivamente domiciliata come in atti;
- convenuta-
, rappresentato e difeso dall'Avv. Scoppa Controparte_2
PP ed elettivamente domiciliato come in atti;
- convenuto – in persona del l.r.p.t., rappresentata e di- Controparte_3
fesa dall'Avv. Salvo Maurizio ed elettivamente domiciliato come in atti;
- convenuto-
rappresentato e difeso dall'Avv. Catena CP_4
EO ed elettivamente domiciliato come in atti;
1 - convenuto –
rappresentata e difesa dall'Avv. Postiglione CP_5
Marzio ed elettivamente domiciliato come in atti;
- convenuto –
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate te- lematicamente dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ri tenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
2 richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio i soggetti sopra indicati, esponendo di aver subito danni fisici e materiali a seguito di un grave sinistro stradale verificatosi in data 3 aprile 2012 in località Lettere (NA), all'incrocio tra via Albanese e via Tasso.
Secondo quanto dedotto nell'atto introduttivo, mentre viaggiava quale trasportato a bordo della Fiat Doblò targata BP473WV, di proprietà del sig. e condotta dal sig. , CP_5 CP_4
il veicolo sul quale si trovava veniva a collisione con una Fiat
Multipla targata EH264ZM, di proprietà e condotta dal sig. CP_2
, proveniente dalla strada che interseca via Albanese.
[...]
L'attore rappresentava che la Fiat Doblò era priva di copertura as- sicurativa, e che il conducente della stessa, violando le norme sulla precedenza, aveva impegnato l'incrocio senza fermarsi, causando l'impatto con la vettura condotta dal In conseguenza del CP_2
sinistro, il riportava lesioni personali giudicate guaribili con Pt_1
postumi permanenti, oltre a danni morali ed esistenziali e chiede- va, quindi, la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti, con interessi e rivalutazione monetaria, nei confronti del conducente e del proprietario , di CP_4 CP_5
, nella qualità di responsabile civile, della Controparte_2 [...]
– quale gestore del Fondo di Garanzia per le CP_6 CP_7
Vittime della Strada per la posizione del veicolo sprovvisto di co-
3 pertura assicurativa e della assicuratrice Controparte_8
del veicolo Fiat Multipla.
Costituitisi i convenuti, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, i cui esiti accertavano l'esistenza di po- stumi permanenti nella misura del 4% e un periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, secondo i criteri medico-legali vi- genti.
Nel corso del giudizio, la – FGVS procedeva al ri- Controparte_9
sarcimento integrale delle somme dovute all'attore, comprendendo anche le spese legali, come da quietanza e documentazione versate in atti.
Conseguentemente, l'attore dichiarava di essere stato integralmen- te soddisfatto, e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Medesima istanza veniva formulata dalla convenu- ta CP_1
Diversa era la posizione del convenuto , il quale Controparte_2
eccepiva la propria estraneità alla transazione e chiedeva la prose- cuzione del giudizio al fine di ottenere un accertamento negativo della propria responsabilità, nonché la condanna di o de- CP_1
gli altri convenuti alla rifusione delle spese processuali da lui so- stenute, evidenziando come il sinistro fosse esclusivamente impu- tabile al conducente del Doblò.
In via preliminare, si evidenzia la regolarità del contraddittorio es- sendosi le parti ritualmente costituite in giudizio.
Nel merito va osservato quanto segue.
4 Il primo e decisivo profilo da esaminare concerne la richiesta, for- mulata da attore e di dichiarazione di cessazione della CP_1
materia del contendere per intervenuto integrale risarcimento.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che: l'integrale soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio, verificatosi in corso di causa “comporta il venir meno dell'interes- se ad una pronuncia sul merito, e giustifica la declaratoria di ces- sazione della materia del contendere" (Cass. civ., Sez. III, 24 lu- glio 2020, n. 15778; Cass. civ., Sez. III, 29 dicembre 2016, n.
27482).
Nel caso di specie, è pacifico in atti che la – FGVS Controparte_9
ha risarcito integralmente l'attore, come riconosciuto dalla stessa difesa del e che tale pagamento ha compreso tanto i danni Pt_1
patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro, quanto le spese e competenze legali.
La circostanza che il convenuto non abbia preso parte alla CP_2
transazione non assume rilievo decisivo. Egli, infatti, in quanto obbligato solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c., rispondeva con gli al- tri soggetti convenuti dell'intero danno, e il pagamento eseguito da uno dei coobbligati solidali ha effetto estintivo dell'intera obbliga- zione, liberando tutti gli altri, salvi i rapporti interni di regresso.
In tal senso, è principio consolidato quello per cui “il pagamento effettuato da uno dei coobbligati solidali libera anche gli altri, sic- ché, quando l'assicuratore risarcisce integralmente il danneggia- to, l'obbligazione si estingue e la materia del contendere viene meno anche nei confronti del responsabile civile”(Cass. civ., Sez.
III, 8 ottobre 2013, n. 22837).
5 Pertanto, il giudizio non può proseguire per il solo fine di accertare l'eventuale responsabilità del venendo meno l'interesse CP_2
concreto e attuale all'azione.
Infatti, con l'avvenuto integrale risarcimento del danno, l'interesse sostanziale dell'attore alla pronuncia giudiziale sul merito è defini- tivamente venuto meno, e con esso anche la potestà decisoria del giudice sul merito della domanda attorea, che rappresenta il pre- supposto indispensabile per qualunque pronuncia anche indiretta- mente dipendente da essa, compresa quella sull'accertamento della responsabilità del convenuto.
Non è configurabile, nel nostro ordinamento, un giudizio “residua- le” che sopravviva alla estinzione del rapporto sostanziale
contro
- verso, al solo scopo di consentire al convenuto l'ottenimento di una pronuncia di accertamento negativo della propria responsabili- tà, priva di effetti conformativi o satisfattivi.
In tema di responsabilità aquiliana, qualora il danneggiato sia stato integralmente soddisfatto in corso di causa da uno dei coobbligati solidali, non residua un interesse meritevole di tutela in capo agli altri convenuti a ottenere un accertamento in ordine alla propria re- sponsabilità, essendo venuto meno l'interesse ad agire o resistere alla pretesa risarcitoria (Cass. civ., Sez. III, 28 giugno 2017, n.
16165).
Anche più in generale, la cessazione della materia del contendere priva il giudice della possibilità di pronunciarsi su questioni non più attuali, in difetto dell'elemento dell'interesse (art. 100 c.p.c.), il quale costituisce non solo presupposto per la domanda dell'attore, ma anche per la prosecuzione del giudizio da parte del convenuto, laddove egli aspiri a una pronuncia favorevole.
6 Il diritto alla difesa e alla parità delle armi processuali non può in- fatti essere distorto fino a divenire uno strumento per ottenere una decisione dichiarativa sulla responsabilità in assenza di una do- manda sostanziale ancora in discussione, né il convenuto può tra- sformarsi in attore di un'azione negativa di accertamento, senza aver proposto domanda riconvenzionale e in difetto di attualità del- la controversia.
D'altra parte, lo stesso sig. in quanto obbligato solidale, CP_2
era astrattamente tenuto a rispondere dell'intero danno nei con- fronti del danneggiato, e l'adempimento eseguito da altro coobbli- gato (in specie la – FGVS, nella qualità di gestore Controparte_9
del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada), ha avuto effetto liberatorio anche nei suoi confronti ex art. 1314 c.c.
Sarebbe pertanto contraddittorio consentire la prosecuzione del giudizio per l'accertamento della responsabilità di un soggetto che, per effetto dell'integrale soddisfazione del creditore, non può più essere condannato, né essere destinatario di alcuna pronuncia su- scettibile di effetti giuridici concreti.
Infine, anche sotto il profilo della economia processuale, consenti- re la prosecuzione del giudizio – nella sostanza svuotato di ogni funzione satisfattiva – equivarrebbe a piegare l'azione giudiziaria a fini estranei a quelli di tutela effettiva di una posizione giuridica soggettiva, in spregio al principio costituzionale di ragionevole du- rata del processo (art. 111, co. 2, Cost.).
Conseguentemente, deve ritenersi che la cessazione della materia del contendere travolge l'intero giudizio, compresa ogni richiesta di accertamento della responsabilità del convenuto priva CP_2
ormai di interesse giuridicamente rilevante.
7 La definizione del giudizio mediante integrale risarcimento del danno da parte della convenuta – FGVS pone la Controparte_9
questione della regolamentazione delle spese di lite, in relazione alla posizione di ciascuna parte.
Come noto, l'art. 91, comma 1, c.p.c. prevede, quale principio ge- nerale, la condanna alle spese a carico della parte soccombente.
Tuttavia, l'art. 92, comma 2, consente al giudice, in presenza di
“gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motiva- zione”, di disporre la compensazione parziale o integrale delle spe- se di lite.
Nel caso di specie, si ritiene che sussistano effettivamente ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese processuali tra tutte le parti, e ciò per le seguenti considerazioni.
In primo luogo, il giudizio non è giunto a una pronuncia sul meri- to, essendosi definito a seguito del pagamento spontaneo da parte della compagnia assicuratrice. Tale condotta, seppur non formal- mente qualificabile come "soccombenza", equivale, sul piano so- stanziale, a un accoglimento della domanda in forma satisfattiva fuori dal processo, e priva così il giudizio di una decisione defini- toria sul merito, rendendo più fluida e bilanciata la valutazione del- le posizioni delle parti ai fini della regolazione delle spese.
In secondo luogo, sia l'attore che la hanno adottato un CP_1
comportamento processuale improntato a lealtà e correttezza, ade- rendo alla CTU, cooperando all'accertamento del danno e raggiun- gendo un accordo risolutivo in tempi ragionevoli. Anche il conve- nuto pur opponendosi alla declaratoria di cessazione, non CP_2
ha ostacolato l'istruttoria e ha comunque contribuito alla ricostru-
8 zione della dinamica del sinistro, seppure nel tentativo di escludere la propria responsabilità.
In terzo luogo, la compresenza di più veicoli, l'intervento del Fon- do di Garanzia per le Vittime della Strada, la assenza di copertura assicurativa del veicolo principale responsabile, nonché la questio- ne della corresponsabilità tra conducente e altri soggetti, hanno comportato un contesto oggettivamente articolato e incerto, che giustifica una valutazione più equitativa dei costi processuali. Si trattava, in altri termini, di una controversia complessa, in cui il comportamento di ciascuna parte era legittimamente volto a tutela- re le proprie ragioni.
Inoltre, la definizione del giudizio senza soccombenza formale, per cessazione della materia del contendere, integra una causa tipica di compensazione: secondo la giurisprudenza, “il venir meno della materia del contendere, a seguito di adempimento di una delle par- ti, costituisce giusta causa di compensazione delle spese” (Cass. civ., Sez. VI-3, 20/11/2018, n. 29810; Cass. civ., Sez. III,
17/07/2023, n. 20504).
Anche in relazione al convenuto l'integrale soddisfazione CP_2
dell'attore da parte del FGVS impedisce l'adozione di una pronun- cia di condanna (e dunque di soccombenza), rendendo inammissi- bile anche ogni sua istanza di condanna alle spese in proprio favo- re, essendo venuto meno ogni interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce di tutti gli elementi sopra esposti, si ritiene equo e con- forme ai principi dell'ordinamento disporre la compensazione in- tegrale delle spese di lite tra tutte le parti, non ricorrendo una soc-
9 combenza univoca e ravvisandosi molteplici ragioni oggettive, giuridiche e processuali idonee a giustificarla.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni altra domanda, eccezione disattesa o assorbita, co- sì provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere tra tutte le parti, per essere stato l'attore integralmente Parte_1
risarcito in corso di causa dalla – Controparte_10
FGVS;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
c) Rigetta ogni ulteriore domanda.
Nocera Inferiore, 10/11/2025
Manda la cancelleria.
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 121/2014 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pepe Ma- Parte_1
ria ed elettivamente domiciliato come in atti;
- attore -
in qualità di F.G.V.S. n persona Controparte_1
del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Bertolo Gianluca ed elettivamente domiciliata come in atti;
- convenuta-
, rappresentato e difeso dall'Avv. Scoppa Controparte_2
PP ed elettivamente domiciliato come in atti;
- convenuto – in persona del l.r.p.t., rappresentata e di- Controparte_3
fesa dall'Avv. Salvo Maurizio ed elettivamente domiciliato come in atti;
- convenuto-
rappresentato e difeso dall'Avv. Catena CP_4
EO ed elettivamente domiciliato come in atti;
1 - convenuto –
rappresentata e difesa dall'Avv. Postiglione CP_5
Marzio ed elettivamente domiciliato come in atti;
- convenuto –
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate te- lematicamente dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ri tenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
2 richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio i soggetti sopra indicati, esponendo di aver subito danni fisici e materiali a seguito di un grave sinistro stradale verificatosi in data 3 aprile 2012 in località Lettere (NA), all'incrocio tra via Albanese e via Tasso.
Secondo quanto dedotto nell'atto introduttivo, mentre viaggiava quale trasportato a bordo della Fiat Doblò targata BP473WV, di proprietà del sig. e condotta dal sig. , CP_5 CP_4
il veicolo sul quale si trovava veniva a collisione con una Fiat
Multipla targata EH264ZM, di proprietà e condotta dal sig. CP_2
, proveniente dalla strada che interseca via Albanese.
[...]
L'attore rappresentava che la Fiat Doblò era priva di copertura as- sicurativa, e che il conducente della stessa, violando le norme sulla precedenza, aveva impegnato l'incrocio senza fermarsi, causando l'impatto con la vettura condotta dal In conseguenza del CP_2
sinistro, il riportava lesioni personali giudicate guaribili con Pt_1
postumi permanenti, oltre a danni morali ed esistenziali e chiede- va, quindi, la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti, con interessi e rivalutazione monetaria, nei confronti del conducente e del proprietario , di CP_4 CP_5
, nella qualità di responsabile civile, della Controparte_2 [...]
– quale gestore del Fondo di Garanzia per le CP_6 CP_7
Vittime della Strada per la posizione del veicolo sprovvisto di co-
3 pertura assicurativa e della assicuratrice Controparte_8
del veicolo Fiat Multipla.
Costituitisi i convenuti, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, i cui esiti accertavano l'esistenza di po- stumi permanenti nella misura del 4% e un periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, secondo i criteri medico-legali vi- genti.
Nel corso del giudizio, la – FGVS procedeva al ri- Controparte_9
sarcimento integrale delle somme dovute all'attore, comprendendo anche le spese legali, come da quietanza e documentazione versate in atti.
Conseguentemente, l'attore dichiarava di essere stato integralmen- te soddisfatto, e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Medesima istanza veniva formulata dalla convenu- ta CP_1
Diversa era la posizione del convenuto , il quale Controparte_2
eccepiva la propria estraneità alla transazione e chiedeva la prose- cuzione del giudizio al fine di ottenere un accertamento negativo della propria responsabilità, nonché la condanna di o de- CP_1
gli altri convenuti alla rifusione delle spese processuali da lui so- stenute, evidenziando come il sinistro fosse esclusivamente impu- tabile al conducente del Doblò.
In via preliminare, si evidenzia la regolarità del contraddittorio es- sendosi le parti ritualmente costituite in giudizio.
Nel merito va osservato quanto segue.
4 Il primo e decisivo profilo da esaminare concerne la richiesta, for- mulata da attore e di dichiarazione di cessazione della CP_1
materia del contendere per intervenuto integrale risarcimento.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che: l'integrale soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio, verificatosi in corso di causa “comporta il venir meno dell'interes- se ad una pronuncia sul merito, e giustifica la declaratoria di ces- sazione della materia del contendere" (Cass. civ., Sez. III, 24 lu- glio 2020, n. 15778; Cass. civ., Sez. III, 29 dicembre 2016, n.
27482).
Nel caso di specie, è pacifico in atti che la – FGVS Controparte_9
ha risarcito integralmente l'attore, come riconosciuto dalla stessa difesa del e che tale pagamento ha compreso tanto i danni Pt_1
patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro, quanto le spese e competenze legali.
La circostanza che il convenuto non abbia preso parte alla CP_2
transazione non assume rilievo decisivo. Egli, infatti, in quanto obbligato solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c., rispondeva con gli al- tri soggetti convenuti dell'intero danno, e il pagamento eseguito da uno dei coobbligati solidali ha effetto estintivo dell'intera obbliga- zione, liberando tutti gli altri, salvi i rapporti interni di regresso.
In tal senso, è principio consolidato quello per cui “il pagamento effettuato da uno dei coobbligati solidali libera anche gli altri, sic- ché, quando l'assicuratore risarcisce integralmente il danneggia- to, l'obbligazione si estingue e la materia del contendere viene meno anche nei confronti del responsabile civile”(Cass. civ., Sez.
III, 8 ottobre 2013, n. 22837).
5 Pertanto, il giudizio non può proseguire per il solo fine di accertare l'eventuale responsabilità del venendo meno l'interesse CP_2
concreto e attuale all'azione.
Infatti, con l'avvenuto integrale risarcimento del danno, l'interesse sostanziale dell'attore alla pronuncia giudiziale sul merito è defini- tivamente venuto meno, e con esso anche la potestà decisoria del giudice sul merito della domanda attorea, che rappresenta il pre- supposto indispensabile per qualunque pronuncia anche indiretta- mente dipendente da essa, compresa quella sull'accertamento della responsabilità del convenuto.
Non è configurabile, nel nostro ordinamento, un giudizio “residua- le” che sopravviva alla estinzione del rapporto sostanziale
contro
- verso, al solo scopo di consentire al convenuto l'ottenimento di una pronuncia di accertamento negativo della propria responsabili- tà, priva di effetti conformativi o satisfattivi.
In tema di responsabilità aquiliana, qualora il danneggiato sia stato integralmente soddisfatto in corso di causa da uno dei coobbligati solidali, non residua un interesse meritevole di tutela in capo agli altri convenuti a ottenere un accertamento in ordine alla propria re- sponsabilità, essendo venuto meno l'interesse ad agire o resistere alla pretesa risarcitoria (Cass. civ., Sez. III, 28 giugno 2017, n.
16165).
Anche più in generale, la cessazione della materia del contendere priva il giudice della possibilità di pronunciarsi su questioni non più attuali, in difetto dell'elemento dell'interesse (art. 100 c.p.c.), il quale costituisce non solo presupposto per la domanda dell'attore, ma anche per la prosecuzione del giudizio da parte del convenuto, laddove egli aspiri a una pronuncia favorevole.
6 Il diritto alla difesa e alla parità delle armi processuali non può in- fatti essere distorto fino a divenire uno strumento per ottenere una decisione dichiarativa sulla responsabilità in assenza di una do- manda sostanziale ancora in discussione, né il convenuto può tra- sformarsi in attore di un'azione negativa di accertamento, senza aver proposto domanda riconvenzionale e in difetto di attualità del- la controversia.
D'altra parte, lo stesso sig. in quanto obbligato solidale, CP_2
era astrattamente tenuto a rispondere dell'intero danno nei con- fronti del danneggiato, e l'adempimento eseguito da altro coobbli- gato (in specie la – FGVS, nella qualità di gestore Controparte_9
del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada), ha avuto effetto liberatorio anche nei suoi confronti ex art. 1314 c.c.
Sarebbe pertanto contraddittorio consentire la prosecuzione del giudizio per l'accertamento della responsabilità di un soggetto che, per effetto dell'integrale soddisfazione del creditore, non può più essere condannato, né essere destinatario di alcuna pronuncia su- scettibile di effetti giuridici concreti.
Infine, anche sotto il profilo della economia processuale, consenti- re la prosecuzione del giudizio – nella sostanza svuotato di ogni funzione satisfattiva – equivarrebbe a piegare l'azione giudiziaria a fini estranei a quelli di tutela effettiva di una posizione giuridica soggettiva, in spregio al principio costituzionale di ragionevole du- rata del processo (art. 111, co. 2, Cost.).
Conseguentemente, deve ritenersi che la cessazione della materia del contendere travolge l'intero giudizio, compresa ogni richiesta di accertamento della responsabilità del convenuto priva CP_2
ormai di interesse giuridicamente rilevante.
7 La definizione del giudizio mediante integrale risarcimento del danno da parte della convenuta – FGVS pone la Controparte_9
questione della regolamentazione delle spese di lite, in relazione alla posizione di ciascuna parte.
Come noto, l'art. 91, comma 1, c.p.c. prevede, quale principio ge- nerale, la condanna alle spese a carico della parte soccombente.
Tuttavia, l'art. 92, comma 2, consente al giudice, in presenza di
“gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motiva- zione”, di disporre la compensazione parziale o integrale delle spe- se di lite.
Nel caso di specie, si ritiene che sussistano effettivamente ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese processuali tra tutte le parti, e ciò per le seguenti considerazioni.
In primo luogo, il giudizio non è giunto a una pronuncia sul meri- to, essendosi definito a seguito del pagamento spontaneo da parte della compagnia assicuratrice. Tale condotta, seppur non formal- mente qualificabile come "soccombenza", equivale, sul piano so- stanziale, a un accoglimento della domanda in forma satisfattiva fuori dal processo, e priva così il giudizio di una decisione defini- toria sul merito, rendendo più fluida e bilanciata la valutazione del- le posizioni delle parti ai fini della regolazione delle spese.
In secondo luogo, sia l'attore che la hanno adottato un CP_1
comportamento processuale improntato a lealtà e correttezza, ade- rendo alla CTU, cooperando all'accertamento del danno e raggiun- gendo un accordo risolutivo in tempi ragionevoli. Anche il conve- nuto pur opponendosi alla declaratoria di cessazione, non CP_2
ha ostacolato l'istruttoria e ha comunque contribuito alla ricostru-
8 zione della dinamica del sinistro, seppure nel tentativo di escludere la propria responsabilità.
In terzo luogo, la compresenza di più veicoli, l'intervento del Fon- do di Garanzia per le Vittime della Strada, la assenza di copertura assicurativa del veicolo principale responsabile, nonché la questio- ne della corresponsabilità tra conducente e altri soggetti, hanno comportato un contesto oggettivamente articolato e incerto, che giustifica una valutazione più equitativa dei costi processuali. Si trattava, in altri termini, di una controversia complessa, in cui il comportamento di ciascuna parte era legittimamente volto a tutela- re le proprie ragioni.
Inoltre, la definizione del giudizio senza soccombenza formale, per cessazione della materia del contendere, integra una causa tipica di compensazione: secondo la giurisprudenza, “il venir meno della materia del contendere, a seguito di adempimento di una delle par- ti, costituisce giusta causa di compensazione delle spese” (Cass. civ., Sez. VI-3, 20/11/2018, n. 29810; Cass. civ., Sez. III,
17/07/2023, n. 20504).
Anche in relazione al convenuto l'integrale soddisfazione CP_2
dell'attore da parte del FGVS impedisce l'adozione di una pronun- cia di condanna (e dunque di soccombenza), rendendo inammissi- bile anche ogni sua istanza di condanna alle spese in proprio favo- re, essendo venuto meno ogni interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce di tutti gli elementi sopra esposti, si ritiene equo e con- forme ai principi dell'ordinamento disporre la compensazione in- tegrale delle spese di lite tra tutte le parti, non ricorrendo una soc-
9 combenza univoca e ravvisandosi molteplici ragioni oggettive, giuridiche e processuali idonee a giustificarla.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni altra domanda, eccezione disattesa o assorbita, co- sì provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere tra tutte le parti, per essere stato l'attore integralmente Parte_1
risarcito in corso di causa dalla – Controparte_10
FGVS;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
c) Rigetta ogni ulteriore domanda.
Nocera Inferiore, 10/11/2025
Manda la cancelleria.
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
10