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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/07/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 273/2023 R.G.L., vertente TRA
(CF ), in persona pro Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (CF. ), presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, P.IVA_2 fax 0965 811224, pec Email_1 appellante CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Samperisi, C.F. unitamente C.F._2 e disgiuntamente all'Avv. Annamaria Zarrelli, C.F. , elettivamente C.F._3 domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Crescenzo del Monte n. 31, fax 0773 1491614, pec Email_2 Email_3 appellata E
, con sede centrale in Roma, in persona Controparte_2 del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, C.F. , in virtù di procura generale alle liti a rogito CodiceFiscale_4 del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024, elettivamente Persona_1 domiciliato presso l'Ufficio Legale in Reggio Calabria Viale Calabria 82, presso i CP_3 procuratori che lo difendono congiuntamente o separatamente, pec t Email_4 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 28.05.2021, esponeva di provenire dal bacino CP_1 degli LSU impiegati fin dal 2001 presso le segreterie scolastiche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di aver svolto, quindi, attività lavorativa di assistente tecnico - amministrativo presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
“Careri” di Taurianova e successivamente presso il Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi” di Cittanova, mediante il ricorso allo strumento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 2
Era stata immessa in ruolo, con contratto part – time, solo a far data dal 01/09/2018 e il rapporto di lavoro, fino alla stabilizzazione, si era sviluppato con proroghe annuali, senza soluzione di continuità, con conseguente illegittima reiterazione di contratti co.co.co.. Conveniva in giudizio il e l chiedendo di: 1) accertare e Parte_1 CP_3 dichiarare che tra la ricorrente e il era intercorso un rapporto di lavoro subordinato, Parte_1 continuativo ed ininterrotto a far data dal 01/07/2001 al 31/08/2018, corrispondente alla qualifica di assistente amministrativo del CCNL del 2007 del Comparto Scuola applicabile al rapporto di lavoro in oggetto;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di collaborazione e delle proroghe succedutesi;
3) accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento, ai sensi dell'art. 2126 c.c., delle differenze retributive maturate fino al definitivo inquadramento nei ruoli del personale ATA, da quantificarsi in € 32.014,26 a titolo di retribuzione ordinaria, € 24.641,04 per ratei di tredicesima mensilità e € 12.299,04 a titolo di compenso individuale accessorio oltre all'accantonamento del TFR medio tempore maturato ed agli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
4) per l'effetto, condannare il resistente alla ricostruzione della posizione contributiva della ricorrente. Parte_1
Si costituiva il , che chiedeva il rigetto dell'avversa Parte_1 domanda. In merito alla pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la trasformazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto subordinato di pubblico impiego, osservava come ciò non fosse consentito nel pubblico impiego in forza dell'art 36 D. Lgs. 165/2001, perché la valida costituzione del rapporto di lavoro con la P.A. esigeva il superamento di concorso e di procedure dirette specificamente all'acquisizione dei detti rapporti subordinati. In ogni caso, nei rapporti di lavoro intrattenuti dalla ricorrente non erano rinvenibili gli elementi propri della subordinazione. L'inserimento della lavoratrice all'interno dell'organizzazione era escluso da apposita clausola contrattuale e la stessa all'art. 3 comma 1, indicava Parte_3 esplicitamente che “La relativa attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione”. Nel caso di specie, i contraenti, nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa avevano esplicitamente dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione. La circostanza che la ricorrente svolgesse la propria attività lavorativa all'interno della scuola e utilizzando gli strumenti presenti negli uffici era da ricondurre alla particolarità della prestazione oggetto del contratto che richiedeva un necessario coordinamento generale e programmatico;
il rispetto di un rigido orario per l'esecuzione della prestazione lavorativa ineriva, anch'esso, alla particolarità della prestazione. Del pari, non poteva trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere le differenze retributive comprensive della tredicesima mensilità, il TFR maturato alla data del 31.08.2018 e la regolarizzazione della posizione contributiva mediante versamento dei contributi previdenziali. Eccepiva l'intervenuta prescrizione dei diritti posti a fondamento delle domande: in merito alla trasformazione del contratto da co.co.co. a contratto di tipo subordinato era intervenuta la prescrizione decennale e quinquennale per quanto riguardava le richieste di carattere economico. Deduceva l'infondatezza della domanda diretta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 28 co. 2 d.lgs. 81/2015. In subordine prescrizione del relativo diritto.
Si costituiva l , anch'esso evocato in giudizio dalla ricorrente, esponendo che CP_3 quest'ultima risultava iscritta alla gestione separata dal 2001 al 2018, mentre dal 01/09/2018 3
era iscritta alla gestione pubblica - Cassa STATO - con contratto a tempo indeterminato, allegando apposito estratto conto. In capo all' poteva sussistere un interesse in ordine alle circostanze dedotte da CP_2 parte ricorrente, qualora queste ultime avessero trovato riscontro in corso di causa. Se, infatti, fosse stata accolta la domanda della ricorrente in ordine alle differenze retributive e quant'altro indicato in domanda, l avrebbe interesse a richiedere le contribuzioni CP_2 dovute su dette differenze retributive, dichiarandosi pronto a riceverle, riservando di quantificare detta richiesta all'esito dell'accertamento che verrà effettuato con l'emananda decisione e in separata sede. Concludeva chiedendo, ove dovessero essere accertate le circostanze e i diritti dedotti dalla ricorrente, condannare il al pagamento in favore dell' dei contributi omessi Pt_3 CP_3 nella misura di legge e con le relative somme aggiuntive, in riferimento alle differenze retributive rivendicate, da calcolarsi separatamente. Con vittoria di spese ed onorari.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza emessa il 15.12.2022, il Tribunale di Palmi così provvedeva: “dichiara che tra la ricorrente e il resistente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, Parte_1 continuativo e ininterrotto a far data dal 1/07/2001 al 31/08/2018, con la qualifica di assistente amministrativo del CCNL del 2007 del Comparto Scuola;
2) per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere ad le differenze retributive Parte_1 CP_1 pari a 68.954,34 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) condanna il
resistente a versare all' i contributi dovuti e a rimborsare allo stesso le spese Parte_1 CP_3 processuali, liquidate in 800,00 euro;
4) condanna il resistente a corrispondere Parte_1 alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in 3.513,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Esponeva che, al fine di verificare la fondatezza della pretesa fatta valere, occorreva accertare in concreto le modalità di svolgimento del rapporto, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti. Risultava pacifico e dimostrato in via documentale che la ricorrente aveva prestato attività lavorativa in favore dell'amministrazione resistente dal 01/07/2001 al 31/08/2018, in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati ai sensi del D. Lgs. n. 81/2001 e del D.M. n. 66/2001, il cui art. 2 prevedeva: “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1° luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o tecnico, secondo le modalità indicate dall'art. 6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81”; nonché, secondo l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 81/2000,
“Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'art. 10, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista, compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”. Era altresì incontroverso che la ricorrente fosse stata immessa in ruolo come personale A.T.A., con profilo di assistente amministrativo, a decorrere dal 1/09/2018. Dalla documentazione in atti risultava che dal 2001 al 2018, le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa da parte della ricorrente, con mansioni di assistente amministrativo, si erano discostate dal paradigma del contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Erano state allegate in maniera dettagliata e circostanziata le concrete 4
modalità di svolgimento del rapporto per tutta la sua durata, le quali, oltre ad essere documentalmente dimostrate, non erano state contestate dal . Parte_1 Dall'analisi delle mansioni emergeva come non vi fosse alcun “progetto specifico” al quale la fosse stata adibita, essendo stata demandata alla stessa una porzione del CP_1 complesso di attività amministrative che si svolgevano all'interno del plesso scolastico. L'istante aveva sufficientemente provato l'esistenza di un vincolo di subordinazione e, quindi, di un potere datoriale anche in forza di altri indici sintomatici: orario di lavoro predeterminato e fisso, la cui osservanza veniva documentata tramite sistemi automatici quali l'orologio marcatempo e la firma giornaliera sui fogli di presenza predisposti dalla Segreteria;
necessità di concordare le ferie, circostanza singolare in un vero rapporto di co.co. co., ove il collaboratore gestiva in proprio i suoi tempi;
obbligo di comunicazione dei periodi di malattia;
impiego sostanzialmente esclusivo di mezzi di proprietà del committente per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Sussistevano tutti gli elementi tipici della subordinazione e il rapporto in questione, nonostante l'apparente forma delle collaborazioni coordinate e continuative, si era in realtà svolto secondo le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato, sussistendone tutti gli indici rivelatori. Tuttavia, in quanto prestazioni di lavoro subordinato rese alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, esse davano luogo all'applicazione della sola tutela apprestata dall'art. 2126, comma 2, c.c., essendo state rese in violazione delle norme imperative di legge vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego (v. art. 97, comma 4, Cost. e art. 35 d.lgs. n.165/2001) che, in base al disposto dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 368/2001, non potevano in ogni caso dare luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La ricorrente aveva, quindi, diritto ad ottenere le differenze retributive tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo e quello dovuto sulla base delle previsioni del CCNL del Comparto Scuola ai dipendenti ATA con profilo professionale di assistente amministrativo per tutto il periodo del rapporto (dal 1/7/2001 al 31/08/2018). Era fondata la domanda relativa all'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale cui la parte ricorrente avrebbe avuto diritto, ove inquadrata stabilmente come personale AT.A.. Su tale specifica questione era intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale aveva affermato: “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale previ- sta per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo. Vanno conseguentemente disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (v. Cass. n. 22558/2016). Invero, la mancata attribuzione delle progressioni economiche configurava un pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima applicazione dei contratti co.co.co., ragion per cui le stesse dovevano riconoscersi nella misura prevista dal CC.N.L. Comparto Scuola vigente, sul presupposto dei rapporti continuativi di fatto succedutisi dal 1/7/2001 fino al 31/08/2018. In ordine al quantum, potevano essere utilizzati i conteggi della ricorrente, in assenza di contestazione sul punto, con la conseguenza che tali differenze potevano quantificarsi in complessivi € 68.954,34, comprensivi anche del TFR maturato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo diritto fino al soddisfo. 5
L'amministrazione convenuta andava condannata altresì al versamento in favore dell' dei relativi contributi previdenziali. CP_3 Non poteva essere accolta, infine, l'eccezione di prescrizione proposta dal resistente, in ragione della tardività della costituzione. L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c. sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (v. Cass. n. 17643/2020). Le spese del giudizio seguivano la soccombenza e il resistente andava Parte_1 condannato alla relativa rifusione nei confronti della ricorrente e, per il principio di causalità, anche nei confronti dell . CP_3 Con decreto di correzione di errore materiale in data 13/10/2023, il Tribunale di Palmi disponeva <che a pag. n. 8 della sentenza 1746/2022, emessa in data 15/12/2022, venga espunto l'inciso “comprensivi anche del TFR maturato”. Si annoti all'originale del provvedimento>>.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal . Parte_1 Sulla qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, affermava che il Tribunale aveva errato nel ritenere che le prestazioni rese fossero estranee alla disciplina tipica dei lavori socialmente utili e presentassero i requisiti della subordinazione. Aveva errato nel ritenere che in tal senso deponeva anche la mancata indicazione di uno specifico progetto nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e nelle successive proroghe, con conseguente erroneità del riconoscimento delle differenze retributive. L'errore si sostanziava nel non aver considerato che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa era conforme alla disciplina tipica del lavoratore socialmente utile, con particolare riferimento a quella specificamente dettata per i lavoratori socialmente utili che avevano reso prestazioni in favore del per l'espletamento di Parte_1 funzioni di assistente amministrativo. Le modalità concrete in cui era stata resa la prestazione erano perfettamente coerenti con quanto previsto dall'Intesa siglata dall'allora Controparte_4
e le Organizzazioni Sindacali di categoria il 30 settembre 2002.
[...] Era, dunque, da escludere che dovessero essere corrisposte differenze retributive, sia con riferimento a quelle relative alla retribuzione del lavoratore subordinato e del lavoratore socialmente utile, sia quelle concernenti l'anzianità di servizio tipica del personale amministrativo con contratti di lavoro di tipo subordinato. Dalla normativa regolatrice della materia risultava che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato dall'Amministrazione era perfettamente in linea, quanto alla descrizione delle attività da svolgere, con le disposizioni di legge e regolamentari contenenti la disciplina specifica dei contratti di collaborazione degli ex lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità da adibire a mansioni tipiche del personale ATA. Infatti, le disposizioni di legge indicavano, quale contenuto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, proprio lo svolgimento di “attività” (art. 6, comma 2, D. Lgs n. 81 del 2000) “per lo svolgimento di funzioni ATA” (art. 9, comma 3, d. m. 23 luglio 1999) e, in particolare, “nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico” (art. 2, d. interm. n. 66 del 2010). Non vi era alcuna indicazione circa l'obbligo di prevedere uno specifico progetto ulteriore rispetto a quello di assicurare, nel contempo, lo svolgimento del servizio anche dopo il transito del personale dagli Enti locali allo Stato e la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Quanto al concreto svolgimento delle mansioni attribuite, gli atti del dirigente scolastico con cui si chiedeva anche al personale “co.co.co.” di comunicare preventivamente le 6
assenze per malattia e, in generale le assenze dal luogo di lavoro, esse erano coerenti con quanto previsto dalla citata Intesa sindacale, in quanto volte ad armonizzare l'attività del collaboratore con quella degli altri dipendenti ATA dell'Istituto scolastico. Dalla documentazione in atti non risultava che le direttive dei dirigenti scolastici fossero incompatibili con l'autonomia organizzativa, non risultando in atti che le comunicazioni di assenze a vario titolo abbiano mai incontrato il rifiuto del dirigente scolastico. La documentazione presa in esame dal Tribunale, in realtà si sostanziava in comunicazioni di carattere generale, non specificamente rivolte all'odierna controparte né specificamente al personale con contratto di collaborazione co.co.co., bensì destinate a tutto il personale in servizio e, dunque, anche ai co.co.co. La sentenza impugnata andava dunque riformata, con conseguente rigetto del ricorso. In subordine rispetto al primo motivo di appello, sull'accertamento del diritto alle differenze retributive e al pagamento della tredicesima mensilità in base al principio della prestazione di fatto di cui all'art. 2126 cc, affermava che il Tribunale non avrebbe potuto comunque affermare il diritto dell'odierna parte appellata di percepire la tredicesima mensilità e le differenze retributive tra quanto effettivamente ricevuto e quanto avrebbe dovuto percepire ove fosse stata assunta con contratto di lavoro di tipo subordinato. La situazione giuridica soggettiva dei lavoratori ex socialmente utili o di pubblica utilità
“è sì un diritto soggettivo, ma ha ad oggetto non già direttamente l'assunzione, bensì la partecipazione ad un 'avviamento a selezione' con chiamata nominativa in vista di un inquadramento nei livelli retributivo - funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. Quindi in generale i lavoratori socialmente utili hanno diritto ad essere richiesti dalle amministrazioni pubbliche con chiamata nominativa, nel rispetto dell'art. 16 cit. (e in particolare della graduatoria circoscrizionale), per essere sottoposti a selezione (tale è appunto l'avviamento a selezione) al fine di verificare, tra l'altro, il possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego;
e ciò anche se in ipotesi i lavoratori socialmente utili iscritti nell'elenco della circoscrizione fossero in numero inferiore ai posti riservati. Insomma, l'art. 45, comma 8, … garantisce la automatica …. un percorso riservato per l'accesso al pubblico impiego” (Cass. civ., sez. lav., n. 23928 del 2010). A fronte di tale natura del rapporto, presupposto per il riconoscimento degli effetti dell'art. 2126 cc era necessario che la prestazione lavorativa si fosse svolta al di fuori dei presupposti di legge, evenienza non ricorrente poiché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e le mansioni concretamente espletate avevano avuto ad oggetto esclusivo lo svolgimento di mansioni ricadenti nelle funzioni del personale ATA, come espressamente previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, nonché dalla citata Intesa sindacale del 30 settembre 2002. Nel caso di specie, la prestazione di lavoro era sempre stata effettuata conformemente al programma originario né essa è avvenuta in contrasto con norme poste a difesa del lavoratore, il quale non ha dedotto né dimostrato detta violazione, con esclusione di qualsivoglia abuso e il Tribunale non avrebbe potuto disporre la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive sopra descritte né la tredicesima mensilità. In subordine rispetto al primo motivo di appello, sulla condanna al riconoscimento dell'anzianità di servizio e al pagamento delle differenze retributive per gli scatti di anzianità, per violazione della clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Il presupposto per l'applicazione dell'art. 2126 c.c. era quello della prestazione eseguita di fatto pure in mancanza di un rapporto validamente costituito. Se, la natura assistenziale del rapporto precludeva di ritenere, non solo che fosse costituito un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra le parti, ma anche di escludere la natura illegittima del reiterarsi dei contratti collaborazione coordinata e continuativa, era parimenti da escludere che potesse trovare applicazione, ai lavoratori del comparto scuola 7
(ATA) con contratto di collaborazione coordinata e continuativa la tutela prevista dalla clausola n. 4 del citato Accordo Quadro, che riguardava esclusivamente i lavoratori a termine sottoposti a vincolo di subordinazione. Dall'accoglimento dell'appello discendeva che quanto eventualmente pagato, nella pendenza del gravame, dall'Amministrazione alla controparte in esecuzione della sentenza impugnata, costituiva indebito oggettivo e, in quanto tale, doveva essere restituito. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi, chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1 Il Ministero aveva affermato l'erroneità della sentenza, assumendo la presunta natura assistenzialistica del rapporto di lavoro intercorso tra il e l'istante, con conseguente Parte_1 inapplicabilità della tutela di cui all'art. 2126 c.c. e relativa non debenza delle differenze retributive. La doglianza era infondata per una pluralità di motivi. In primo luogo non era stato considerato quel consolidato filone giurisprudenziale secondo cui “in tema di occupazione in lavori socialmente utili, rispetto alla prestazione che, per contenuto e orario, si discosti da quella dovuta in base al programma originario e che venga resa in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall'art. 2126 c.c. da reputarsi compatibile con il regime del lavoro pubblico contrattualizzato” (cfr. Cass. Lav. n. 13472/2016 e Cass. Lav. n. 10759/2009). Inoltre, dalla corretta interpretazione della clausola 2, punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva europea così come effettuata dalla sentenza (CGUE Per_2
26.11.2014), risultava che l'ambito di applicazione della norma era concepito in senso ampio, poiché riguardava in generale «i lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro». Invero, la definizione della nozione di
“lavoratore a tempo determinato” ai sensi del medesimo accordo quadro includeva tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del datore di lavoro e a prescindere dalla qualificazione del loro contratto nel diritto interno (Cfr. CGUE 3.7.2014 cause riunite C-362/13, C-363/13 e C-407/13). Nella fattispecie, inoltre, benché inizialmente avviata ai lavori socialmente utili (cd. LSU), l'esponente a partire dal 2001 e per tutta la durata del proprio percorso lavorativo (sino al 31.08.2018), aveva lavorato in qualità di collaboratrice coordinata e continuativa (Co.co.co) per conto e alle dipendenze del appellante in forza di numerosissimi Parte_1 contratti succedutisi senza soluzione di continuità per 17 anni. Infatti, come confermato anche nell'atto d'appello (cfr. pag. 8) con Decreto Legislativo Part n. 81 del 2000, il aveva trasformato il rapporto di lavoro da in Collaborazione Pt_3
Coordinata e Continuativa. Detto decreto avrebbe dovuto rappresentare un percorso di stabilizzazione occupazionale per i lavoratori della durata di 60 mesi, così come previsto dal Decreto ministeriale n. 66 del 20 aprile 2001, che espressamente prevedeva - per i soggetti impegnati nelle attività socialmente utili - la stabilizzazione lavorativa entro 5 anni dall'avvio dei contratti di c.d. collaborazione coordinata e continuativa. In spregio a qualsivoglia previsione legislativa, tuttavia, al posto dell'auspicata stabilizzazione, vi era stato un lunghissimo regime di proroghe senza soluzione di continuità, succedutesi per oltre 17 anni, di illegittimo precariato. Il periodo di lavoro contestato non era quello antecedente al 2001, ma quello relativo al periodo dal 2001 al 2018, decorrente da quando, cessato il periodo da LSU, la stessa era stata assunta a seguito di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per oltre 17 anni, sino al 31 agosto 2018. 8
Una volta che il rapporto di matrice assistenziale, quale quello degli LSU, era stato canalizzato all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo (ossia il contratto di Co.co.co.), esso doveva essere assoggettato alla disciplina propria, ivi inclusi tutti i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione sul piano applicativo rispetto alla causa tipica concordata (cfr. Corte App. Roma sent. n. 3070/2019; Trib. Palermo sent. n. 1771/2019; Trib. Rieti, sent. n. 191/2019). Nel prosieguo, affermava che correttamente, il Tribunale aveva ritenuto la natura subordinata della prestazione lavorativa. A fronte della copiosa produzione documentale, il Ministero non aveva fornito alcuna prova contraria né aveva contestato specificamente il materiale probatorio offerto. La possibilità di avvalersi di contratti co.co.co. per l'espletamento di attività di assistente amministrativo o tecnico presupponeva che le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa fossero compatibili con detto schema contrattuale, atteso che le norme in esame non potevano certo precludere una diversa qualificazione del rapporto ove tali modalità fossero state in concreto di fatto tali da integrare la nozione legale di subordinazione, che aveva connotato l'attività. Essa appellata, alla stessa stregua dei colleghi di ruolo, aveva l'obbligo di prestare n. 36 ore settimanali;
aveva un orario di lavoro fisso (8 – 14); l'orario di lavoro era controllato con sistemi obiettivi automatici (orologio marcatempo) e con la firma giornaliera sui fogli di presenza predisposti dalla Segreteria;
aveva l'obbligo di trovarsi rigorosamente nel proprio posto di lavoro entro le ore 8,05 e non le era consentito spostarsi dallo spazio assegnatole, se non per motivi di servizio e previa autorizzazione esclusiva del Dirigente oppure del Direttore dei S.G.A. o suo delegato. Inoltre, riceveva precise direttive del lavoro da svolgere annualmente sia attraverso le mansioni indicate nel contratto sia attraverso i “Piani delle attività del personale Ata”; era assoggettata al regolamento disciplinare previsto per i pubblici dipendenti;
- riceveva innumerevoli ordini di servizio che documentavano incontrovertibilmente l'eterodirezione connotante il rapporto di lavoro di cui è causa ed attestano l'evidente vincolo di soggezione della ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, nonché la piena ed evidente equiparazione della ricorrente al personale di ruolo. Poteva fruire di ferie e permessi anche per malattia solo se debitamente autorizzati dal Dirigente Scolastico, con l'obbligo di comunicare e giustificare le assenze per malattia o per altri motivi. Aveva sempre e solo utilizzato materiali e strumenti propri dell'Amministrazione scolastica e dalla stessa messi a sua disposizione e aveva sempre e comunque prestato la propria attività lavorativa nei luoghi a ciò deputati dal datore di lavoro attesi anche gli incombenti obblighi di presenza. Chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 1746/2022 emessa dal Tribunale di Palmi in data 15.12.2022 così come corretta giusta decreto n. 11803 del 13/10/2023 a seguito di istanza di correzione di errore materiale. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Con ordinanza del 28.03.2025, la Corte - rilevato che parte del giudizio di primo grado era anche l e che la sentenza appellata aveva pronunciato condanna in favore CP_3 dell' , avendo statuito (cfr. n. 3 del dispositivo): “3) condanna il resistente a CP_3 Parte_1 versare all' i contributi dovuti e a rimborsare allo stesso le spese processuali, liquidate CP_3 in 800,00 euro” e rilevato che in atti non risultava l'avvenuta notifica dell'appello a tale parte,
- disponeva che l'appellante o documentasse l'avvenuta notifica nei confronti dell' o, in CP_3 mancanza, procedesse all'integrazione del contraddittorio.
Assolto l'incombente, con memoria depositata il 29.04.2025, si costituiva l , che CP_3 esponeva che la ricorrente risultava iscritta alla gestione separata dal 2001 al 2018, mentre 9
dal 01/09/2018 era iscritta alla gestione pubblica - Cassa STATO - con contratto a tempo indeterminato. In capo all' poteva sussistere un interesse in ordine alle circostanze dedotte CP_2 dalla ricorrente, posto che, ove fosse stata accolta la domanda in ordine alle differenze di retribuzione, e quant'altro indicato, l avrebbe interesse a richiedere le contribuzioni CP_2 dovute su dette differenze retributive. L' , rivestendo la qualifica di terzo nel giudizio tra lavoratore e datore di lavoro, si CP_3 rimetteva alle determinazioni della Corte e rassegnava le seguenti conclusioni: “Ove dovessero essere accertate le circostanze e i diritti dedotti da parte ricorrente in primo grado, condannare il al pronto ed immediato pagamento in Parte_1 favore dell' dei contributi omessi nella misura di legge e con le relative somme CP_3 aggiuntive, in riferimento alle differenze retributive rivendicate, da calcolarsi separatamente. Con vittoria di spese ed onorari”.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. I motivi dell'appello, concernenti l'errata interpretazione fornita dal Tribunale sia con riferimento all'ultroneità del rapporto di lavoro rispetto alla connotazione del co.co.co. che all'erronea attribuzione delle differenze retributive e dell'anzianità di servizio, sono infondati. Il Tribunale ha ritenuto che l'effetto della riqualificazione del contratto tra la ricorrente e il in rapporto di lavoro subordinato potesse essere affermata sia per il positivo Parte_1 riscontro della subordinazione nell'attività lavorativa, confermato dal contenuto dei contratti stipulati senza soluzione di continuità nel periodo indicato in ricorso e dalla copiosa documentazione allegata, sia per l'assenza di uno specifico progetto indicato nei predetti contratti. La conclusione cui è addivenuto il Tribunale va confermata, essendo stata correttamente individuata la fattispecie, posto che l'originario rapporto di matrice assistenziale era stato ricondotto all'interno di un modello negoziale di natura privatistica, quale il contratto di co.co.co. Invero, come segnalato dall'appellante, l'ampio segmento del rapporto lavorativo dedotto in giudizio, non era quello antecedente al 2001, ma quello relativo al periodo dal Part 01.07.2001 al 31.08.2018, decorrente dal momento in cui, cessato il periodo da , la lavoratrice era stata assunta a seguito di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per oltre 17 anni, sino al 31.08.2018. Ed allora, una volta che il rapporto di matrice assistenziale, quale quello da LSU, era stato canalizzato all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo, cioè il contratto di co.co.co., necessariamente tale rapporto doveva essere assoggettato alla disciplina propria di tale contratto, ivi inclusi tutti i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione sul piano applicativo rispetto alla causa tipica concordata (cfr., più in dettaglio, infra). Consegue da quanto sopra, che la normativa richiamata dal , pur Parte_1 consentendo a quest'ultimo, in deroga alla normativa generale, di assumere con contratti a progetto i lavoratori provenienti dal bacino LSU, non ha introdotto (e non avrebbe potuto) alcuna ulteriore deroga che legittimasse l'utilizzazione del lavoratore senza rispettare i precisi limiti imposti allo schema tipico di tale contratto. Analogamente deve dirsi per la richiamata, dall'appellante, conformità dei contratti in oggetto all'Intesa siglata dal e le Controparte_4
Organizzazioni Sindacali di categoria il 30 settembre 2002. 10
Osserva, tuttavia, la Corte che pur la dedotta conformità non avrebbe consentito il ricorso reiterato ad una tipologia di contratto, del quale, nell'effettività, non si riscontrava la tipicità della causa. È incontroverso che la , proveniente dal bacino degli LSU, dal 01/07/2001 al CP_1 31/08/2018, in forza di plurimi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso le segreterie scolastiche, aveva svolto attività lavorativa di assistente tecnico - amministrativo presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Careri” di Taurianova e successivamente presso il Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi” di Cittanova. Tali contratti erano stati stipulati ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2000, art. 6, comma, 2, il quale così dispone: “Le amministrazioni pubbliche di cui al D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista". La norma è significativamente rubricata “misure volte alla creazione di opportunità occupazionali” ed è intesa a favorire l'occupazione e fuoriuscita dal bacino LSU. In applicazione di tale disposizione, è stato emanato l'art. 2 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 66 del 2010, secondo cui:
“Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”. Nel caso di specie, il concreto atteggiarsi del rapporto svolto con modalità ben precise definite da circolari dell'istituto scolastico (del Dirigente o del Direttore dei servizi amministrativi), indirizzate alla al pari degli altri lavoratori formalmente inquadrati CP_1 come subordinati;
scandito da orari comuni ai dipendenti con analoghe mansioni, il cui rispetto era oggetto di controllo;
connotato dalla turnazione sia nelle ferie che in generale alle assenze, al fine di garantire la continuità del servizio, con l'ingerenza del datore di lavoro anche sull'effettività delle assenze, sono tutti elementi che rendono quanto mai evidente la reale natura del rapporto. Gli ulteriori indici quali la retribuzione fissa e continuativa corrisposta in mensilità, l'assenza di un risultato o progetto da perseguire sono pure sussistenti. Tale connotazione è stata dimostrata dall'ampia produzione documentale a corredo del ricorso, dalla quale si ricava che la lavoratrice era stata impiegata per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era stata sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro. E del resto le specifiche ed analitiche allegazioni concernenti le concrete modalità di esecuzione della prestazione non sono state contestate dal , che ha solo Parte_1 contestato la qualificazione giuridica operata dal Tribunale, ritenendo, erroneamente, vincolante l'aspetto formale. Viceversa, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in 11
sede di legittimità” (ex plurimis Sez.
6- L, Ordinanza n. 14246 del 2022, Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018). L'esistenza di un dato formale, costituito dal nomen juris e dall'assetto definito dall'accordo individuale, corrispondente ad una condizione puramente apparente, non esclude la possibilità di un accertamento della reale e diversa natura del rapporto. Inoltre, la circostanza che il dato formale costituisse applicazione di una previsione legislativa che consentiva il ricorso allo strumento non esclude ex se la possibilità dell'invocato accertamento giudiziale della divergenza del profilo formale rispetto al reale assetto degli interessi. Infatti, la previsione normativa fondante i contratti, legittima l'uso di forme di collaborazione che siano tali anche sul piano sostanziale, ferma restando la necessità di verificare, caso per caso, che il concreto utilizzo della prestazione risponda effettivamente a quello schema contrattuale. Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui "In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n. 111 del 1993 - l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato" (vd. Cass. 22.11.2010, n. 23638 e Cass. 11.5.2005, n. 9892). Come si è detto, la ricostruzione proposta dalla lavoratrice è stata confermata da molteplici elementi quali: l'esecuzione di direttive impartite dal Dirigente Scolastico, non godendo di alcuna autonomia nel determinare la propria prestazione lavorativa;
l'osservanza di un rigido orario di lavoro da documentare mediante l'apposizione delle firme nel foglio presenze o l'utilizzo del “badge” marcatempo, per vidimare l'ingresso e l'uscita attraverso timbratura elettronica;
la necessaria richiesta per poter usufruire di ferie (con predisposizione di piani ferie redatti in sinergia con i dipendenti amministrativi di ruolo), di permessi per malattia (corredati da certificati medici); la corresponsione di un trattamento economico mensile fisso comprovato dai contratti di lavoro depositati nei quali esplicitamente era prevista questa modalità di retribuzione, nonché dalle buste paga;
lo svolgimento dell'attività in loco mediante l'utilizzo di strumentazione propria degli Istituti scolastici. Ne deriva che la lavoratrice era perfettamente inserita nell'organizzazione del lavoro quale dipendente subordinata e non residua dubbio alcuno che ella svolgesse attività lavorativa secondo modalità del tutto identiche a quelle del personale ATA, in rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione veniva resa. Rispetto a tali specifiche e documentate allegazioni, nessuna contestazione – si ripete
– è stata mossa dal . Parte_1 A ciò va aggiunto che i singoli contratti non erano caratterizzati da alcun progetto specifico, posto che dai contratti di collaborazione prodotti, emerge che l'oggetto della prestazione lavorativa veniva di volta in volta individuato in progetti diversi negli anni, funzionalmente connessi con l'attività istituzionale generale e agli obiettivi della scuola, mentre si riscontra la totale assenza della prestazione a progetto della lavoratrice che, al contrario, era stata incaricata dello svolgimento di mansioni di assistente amministrativa propriamente rientranti nei compiti del personale ATA. Sul punto necessita porre in evidenza, che, contrariamente all'assunto dell'appellante, l'indefettibilità di un progetto concordato e di un reale contenuto progettuale, non limitato 12
alla mera riproduzione di ordinarie attività lavorative, è confermata da Cass. Sent. n. 8142/2017, secondo cui: “Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (Cass. Sent. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi - pena il sostanziale svuotamento della portata della norma - come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali;
l'assenza del progetto di cui all'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia ( Il Tribunale ha rettamente accertato la mancanza di un progetto specifico necessario a circoscrivere l'attività professionale concretamente espletata dalla ricorrente, evidenziando come alla stessa fossero state attribuite mansioni strettamente connesse all'attività di assistente amministrativa e, quindi, prive del carattere dell'autonomia che contraddistingue il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Deve, pertanto, confermarsi che l'attività lavorativa prestata dalla lavoratrice in forza dei successivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, era, in realtà, di natura subordinata.
5. Sussistono le condizioni per la tutela risarcitoria, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso. Sez. L -Ordinanza n. 4360 del13/02/2023). L'appellata ha, infatti, diritto, una volta affermata la reale consistenza del rapporto di lavoro, come subordinato, all'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale cui avrebbe avuto diritto ove inquadrata stabilmente come personale AT.A.. Non sussiste all'uopo alcun ostacolo, una volta accertato che i rapporti di lavoro erano effettivamente di natura rapporti subordinata e configuravano una molteplicità di rapporti a termine, reiterati per svariati anni, per ritenere la piena e diretta applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione. Essa impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto 'ab origine' a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. Ne deriva la sussistenza del diritto della ricorrente alle differenze retributive tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo e quello dovuto sulla base delle previsioni del CCNL del Comparto Scuola ai dipendenti ATA con profilo professionale di assistente amministrativo per tutto il periodo del rapporto (dal 1/7/2001 al 31/08/2018). Va altresì confermato il diritto alla ricostruzione della posizione contributiva della ricorrente, alla luce del già citato principio di diritto affermato da Cass. 4360/2023, che ha affermato il diritto alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla 13
corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso”, statuizione che va confermata essendo stato parte del giudizio di primo grado e di questo giudizio l , CP_3 contraddittore necessario. L'appello, pertanto, è infondato e va rigettato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. L'appellante soccombente va condannato alla rifusione, in favore dei difensori distrattari di , delle spese di questo grado di giudizio, liquidate - valore CP_1 indeterminabile complessità bassa, applicando i minimi, stante la semplicità delle questioni dedotte in lite, in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. Vanno dichiarate compensate le spese nei confronti dell' , non potendosi CP_3 postulare questione di soccombenza nei confronti di tale ente, posto che la regolarizzazione contributiva è meramente consequenziale alla definizione del contenzioso fra l'appellante e l'appellata . CP_1
Pur essendo stato pronunciato il rigetto integrale dell'appello, poiché appellante è il
, non è necessaria alcuna attestazione ai sensi dell'art. 13, comma Parte_1 1 quater DPR 115/2002, in applicazione del principio affermato da Cass Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020, secondo cui “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del Parte_1
nei confronti di e di , in persona del legale rappresentante CP_5 CP_1 CP_3
p.t., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi il 15.12.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dei difensori distrattari di
, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, CP_1 oltre accessori come per legge. 3. Dichiara compensate fra le parti e le spese di questo grado di Parte_1 CP_3 giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 11 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 273/2023 R.G.L., vertente TRA
(CF ), in persona pro Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (CF. ), presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, P.IVA_2 fax 0965 811224, pec Email_1 appellante CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Samperisi, C.F. unitamente C.F._2 e disgiuntamente all'Avv. Annamaria Zarrelli, C.F. , elettivamente C.F._3 domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Crescenzo del Monte n. 31, fax 0773 1491614, pec Email_2 Email_3 appellata E
, con sede centrale in Roma, in persona Controparte_2 del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, C.F. , in virtù di procura generale alle liti a rogito CodiceFiscale_4 del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024, elettivamente Persona_1 domiciliato presso l'Ufficio Legale in Reggio Calabria Viale Calabria 82, presso i CP_3 procuratori che lo difendono congiuntamente o separatamente, pec t Email_4 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 28.05.2021, esponeva di provenire dal bacino CP_1 degli LSU impiegati fin dal 2001 presso le segreterie scolastiche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di aver svolto, quindi, attività lavorativa di assistente tecnico - amministrativo presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
“Careri” di Taurianova e successivamente presso il Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi” di Cittanova, mediante il ricorso allo strumento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 2
Era stata immessa in ruolo, con contratto part – time, solo a far data dal 01/09/2018 e il rapporto di lavoro, fino alla stabilizzazione, si era sviluppato con proroghe annuali, senza soluzione di continuità, con conseguente illegittima reiterazione di contratti co.co.co.. Conveniva in giudizio il e l chiedendo di: 1) accertare e Parte_1 CP_3 dichiarare che tra la ricorrente e il era intercorso un rapporto di lavoro subordinato, Parte_1 continuativo ed ininterrotto a far data dal 01/07/2001 al 31/08/2018, corrispondente alla qualifica di assistente amministrativo del CCNL del 2007 del Comparto Scuola applicabile al rapporto di lavoro in oggetto;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di collaborazione e delle proroghe succedutesi;
3) accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento, ai sensi dell'art. 2126 c.c., delle differenze retributive maturate fino al definitivo inquadramento nei ruoli del personale ATA, da quantificarsi in € 32.014,26 a titolo di retribuzione ordinaria, € 24.641,04 per ratei di tredicesima mensilità e € 12.299,04 a titolo di compenso individuale accessorio oltre all'accantonamento del TFR medio tempore maturato ed agli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
4) per l'effetto, condannare il resistente alla ricostruzione della posizione contributiva della ricorrente. Parte_1
Si costituiva il , che chiedeva il rigetto dell'avversa Parte_1 domanda. In merito alla pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la trasformazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto subordinato di pubblico impiego, osservava come ciò non fosse consentito nel pubblico impiego in forza dell'art 36 D. Lgs. 165/2001, perché la valida costituzione del rapporto di lavoro con la P.A. esigeva il superamento di concorso e di procedure dirette specificamente all'acquisizione dei detti rapporti subordinati. In ogni caso, nei rapporti di lavoro intrattenuti dalla ricorrente non erano rinvenibili gli elementi propri della subordinazione. L'inserimento della lavoratrice all'interno dell'organizzazione era escluso da apposita clausola contrattuale e la stessa all'art. 3 comma 1, indicava Parte_3 esplicitamente che “La relativa attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione”. Nel caso di specie, i contraenti, nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa avevano esplicitamente dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione. La circostanza che la ricorrente svolgesse la propria attività lavorativa all'interno della scuola e utilizzando gli strumenti presenti negli uffici era da ricondurre alla particolarità della prestazione oggetto del contratto che richiedeva un necessario coordinamento generale e programmatico;
il rispetto di un rigido orario per l'esecuzione della prestazione lavorativa ineriva, anch'esso, alla particolarità della prestazione. Del pari, non poteva trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere le differenze retributive comprensive della tredicesima mensilità, il TFR maturato alla data del 31.08.2018 e la regolarizzazione della posizione contributiva mediante versamento dei contributi previdenziali. Eccepiva l'intervenuta prescrizione dei diritti posti a fondamento delle domande: in merito alla trasformazione del contratto da co.co.co. a contratto di tipo subordinato era intervenuta la prescrizione decennale e quinquennale per quanto riguardava le richieste di carattere economico. Deduceva l'infondatezza della domanda diretta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 28 co. 2 d.lgs. 81/2015. In subordine prescrizione del relativo diritto.
Si costituiva l , anch'esso evocato in giudizio dalla ricorrente, esponendo che CP_3 quest'ultima risultava iscritta alla gestione separata dal 2001 al 2018, mentre dal 01/09/2018 3
era iscritta alla gestione pubblica - Cassa STATO - con contratto a tempo indeterminato, allegando apposito estratto conto. In capo all' poteva sussistere un interesse in ordine alle circostanze dedotte da CP_2 parte ricorrente, qualora queste ultime avessero trovato riscontro in corso di causa. Se, infatti, fosse stata accolta la domanda della ricorrente in ordine alle differenze retributive e quant'altro indicato in domanda, l avrebbe interesse a richiedere le contribuzioni CP_2 dovute su dette differenze retributive, dichiarandosi pronto a riceverle, riservando di quantificare detta richiesta all'esito dell'accertamento che verrà effettuato con l'emananda decisione e in separata sede. Concludeva chiedendo, ove dovessero essere accertate le circostanze e i diritti dedotti dalla ricorrente, condannare il al pagamento in favore dell' dei contributi omessi Pt_3 CP_3 nella misura di legge e con le relative somme aggiuntive, in riferimento alle differenze retributive rivendicate, da calcolarsi separatamente. Con vittoria di spese ed onorari.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza emessa il 15.12.2022, il Tribunale di Palmi così provvedeva: “dichiara che tra la ricorrente e il resistente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, Parte_1 continuativo e ininterrotto a far data dal 1/07/2001 al 31/08/2018, con la qualifica di assistente amministrativo del CCNL del 2007 del Comparto Scuola;
2) per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere ad le differenze retributive Parte_1 CP_1 pari a 68.954,34 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) condanna il
resistente a versare all' i contributi dovuti e a rimborsare allo stesso le spese Parte_1 CP_3 processuali, liquidate in 800,00 euro;
4) condanna il resistente a corrispondere Parte_1 alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in 3.513,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Esponeva che, al fine di verificare la fondatezza della pretesa fatta valere, occorreva accertare in concreto le modalità di svolgimento del rapporto, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti. Risultava pacifico e dimostrato in via documentale che la ricorrente aveva prestato attività lavorativa in favore dell'amministrazione resistente dal 01/07/2001 al 31/08/2018, in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati ai sensi del D. Lgs. n. 81/2001 e del D.M. n. 66/2001, il cui art. 2 prevedeva: “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1° luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o tecnico, secondo le modalità indicate dall'art. 6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81”; nonché, secondo l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 81/2000,
“Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'art. 10, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista, compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”. Era altresì incontroverso che la ricorrente fosse stata immessa in ruolo come personale A.T.A., con profilo di assistente amministrativo, a decorrere dal 1/09/2018. Dalla documentazione in atti risultava che dal 2001 al 2018, le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa da parte della ricorrente, con mansioni di assistente amministrativo, si erano discostate dal paradigma del contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Erano state allegate in maniera dettagliata e circostanziata le concrete 4
modalità di svolgimento del rapporto per tutta la sua durata, le quali, oltre ad essere documentalmente dimostrate, non erano state contestate dal . Parte_1 Dall'analisi delle mansioni emergeva come non vi fosse alcun “progetto specifico” al quale la fosse stata adibita, essendo stata demandata alla stessa una porzione del CP_1 complesso di attività amministrative che si svolgevano all'interno del plesso scolastico. L'istante aveva sufficientemente provato l'esistenza di un vincolo di subordinazione e, quindi, di un potere datoriale anche in forza di altri indici sintomatici: orario di lavoro predeterminato e fisso, la cui osservanza veniva documentata tramite sistemi automatici quali l'orologio marcatempo e la firma giornaliera sui fogli di presenza predisposti dalla Segreteria;
necessità di concordare le ferie, circostanza singolare in un vero rapporto di co.co. co., ove il collaboratore gestiva in proprio i suoi tempi;
obbligo di comunicazione dei periodi di malattia;
impiego sostanzialmente esclusivo di mezzi di proprietà del committente per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Sussistevano tutti gli elementi tipici della subordinazione e il rapporto in questione, nonostante l'apparente forma delle collaborazioni coordinate e continuative, si era in realtà svolto secondo le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato, sussistendone tutti gli indici rivelatori. Tuttavia, in quanto prestazioni di lavoro subordinato rese alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, esse davano luogo all'applicazione della sola tutela apprestata dall'art. 2126, comma 2, c.c., essendo state rese in violazione delle norme imperative di legge vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego (v. art. 97, comma 4, Cost. e art. 35 d.lgs. n.165/2001) che, in base al disposto dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 368/2001, non potevano in ogni caso dare luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La ricorrente aveva, quindi, diritto ad ottenere le differenze retributive tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo e quello dovuto sulla base delle previsioni del CCNL del Comparto Scuola ai dipendenti ATA con profilo professionale di assistente amministrativo per tutto il periodo del rapporto (dal 1/7/2001 al 31/08/2018). Era fondata la domanda relativa all'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale cui la parte ricorrente avrebbe avuto diritto, ove inquadrata stabilmente come personale AT.A.. Su tale specifica questione era intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale aveva affermato: “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale previ- sta per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo. Vanno conseguentemente disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (v. Cass. n. 22558/2016). Invero, la mancata attribuzione delle progressioni economiche configurava un pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima applicazione dei contratti co.co.co., ragion per cui le stesse dovevano riconoscersi nella misura prevista dal CC.N.L. Comparto Scuola vigente, sul presupposto dei rapporti continuativi di fatto succedutisi dal 1/7/2001 fino al 31/08/2018. In ordine al quantum, potevano essere utilizzati i conteggi della ricorrente, in assenza di contestazione sul punto, con la conseguenza che tali differenze potevano quantificarsi in complessivi € 68.954,34, comprensivi anche del TFR maturato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo diritto fino al soddisfo. 5
L'amministrazione convenuta andava condannata altresì al versamento in favore dell' dei relativi contributi previdenziali. CP_3 Non poteva essere accolta, infine, l'eccezione di prescrizione proposta dal resistente, in ragione della tardività della costituzione. L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c. sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (v. Cass. n. 17643/2020). Le spese del giudizio seguivano la soccombenza e il resistente andava Parte_1 condannato alla relativa rifusione nei confronti della ricorrente e, per il principio di causalità, anche nei confronti dell . CP_3 Con decreto di correzione di errore materiale in data 13/10/2023, il Tribunale di Palmi disponeva <che a pag. n. 8 della sentenza 1746/2022, emessa in data 15/12/2022, venga espunto l'inciso “comprensivi anche del TFR maturato”. Si annoti all'originale del provvedimento>>.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal . Parte_1 Sulla qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, affermava che il Tribunale aveva errato nel ritenere che le prestazioni rese fossero estranee alla disciplina tipica dei lavori socialmente utili e presentassero i requisiti della subordinazione. Aveva errato nel ritenere che in tal senso deponeva anche la mancata indicazione di uno specifico progetto nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e nelle successive proroghe, con conseguente erroneità del riconoscimento delle differenze retributive. L'errore si sostanziava nel non aver considerato che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa era conforme alla disciplina tipica del lavoratore socialmente utile, con particolare riferimento a quella specificamente dettata per i lavoratori socialmente utili che avevano reso prestazioni in favore del per l'espletamento di Parte_1 funzioni di assistente amministrativo. Le modalità concrete in cui era stata resa la prestazione erano perfettamente coerenti con quanto previsto dall'Intesa siglata dall'allora Controparte_4
e le Organizzazioni Sindacali di categoria il 30 settembre 2002.
[...] Era, dunque, da escludere che dovessero essere corrisposte differenze retributive, sia con riferimento a quelle relative alla retribuzione del lavoratore subordinato e del lavoratore socialmente utile, sia quelle concernenti l'anzianità di servizio tipica del personale amministrativo con contratti di lavoro di tipo subordinato. Dalla normativa regolatrice della materia risultava che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato dall'Amministrazione era perfettamente in linea, quanto alla descrizione delle attività da svolgere, con le disposizioni di legge e regolamentari contenenti la disciplina specifica dei contratti di collaborazione degli ex lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità da adibire a mansioni tipiche del personale ATA. Infatti, le disposizioni di legge indicavano, quale contenuto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, proprio lo svolgimento di “attività” (art. 6, comma 2, D. Lgs n. 81 del 2000) “per lo svolgimento di funzioni ATA” (art. 9, comma 3, d. m. 23 luglio 1999) e, in particolare, “nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico” (art. 2, d. interm. n. 66 del 2010). Non vi era alcuna indicazione circa l'obbligo di prevedere uno specifico progetto ulteriore rispetto a quello di assicurare, nel contempo, lo svolgimento del servizio anche dopo il transito del personale dagli Enti locali allo Stato e la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Quanto al concreto svolgimento delle mansioni attribuite, gli atti del dirigente scolastico con cui si chiedeva anche al personale “co.co.co.” di comunicare preventivamente le 6
assenze per malattia e, in generale le assenze dal luogo di lavoro, esse erano coerenti con quanto previsto dalla citata Intesa sindacale, in quanto volte ad armonizzare l'attività del collaboratore con quella degli altri dipendenti ATA dell'Istituto scolastico. Dalla documentazione in atti non risultava che le direttive dei dirigenti scolastici fossero incompatibili con l'autonomia organizzativa, non risultando in atti che le comunicazioni di assenze a vario titolo abbiano mai incontrato il rifiuto del dirigente scolastico. La documentazione presa in esame dal Tribunale, in realtà si sostanziava in comunicazioni di carattere generale, non specificamente rivolte all'odierna controparte né specificamente al personale con contratto di collaborazione co.co.co., bensì destinate a tutto il personale in servizio e, dunque, anche ai co.co.co. La sentenza impugnata andava dunque riformata, con conseguente rigetto del ricorso. In subordine rispetto al primo motivo di appello, sull'accertamento del diritto alle differenze retributive e al pagamento della tredicesima mensilità in base al principio della prestazione di fatto di cui all'art. 2126 cc, affermava che il Tribunale non avrebbe potuto comunque affermare il diritto dell'odierna parte appellata di percepire la tredicesima mensilità e le differenze retributive tra quanto effettivamente ricevuto e quanto avrebbe dovuto percepire ove fosse stata assunta con contratto di lavoro di tipo subordinato. La situazione giuridica soggettiva dei lavoratori ex socialmente utili o di pubblica utilità
“è sì un diritto soggettivo, ma ha ad oggetto non già direttamente l'assunzione, bensì la partecipazione ad un 'avviamento a selezione' con chiamata nominativa in vista di un inquadramento nei livelli retributivo - funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. Quindi in generale i lavoratori socialmente utili hanno diritto ad essere richiesti dalle amministrazioni pubbliche con chiamata nominativa, nel rispetto dell'art. 16 cit. (e in particolare della graduatoria circoscrizionale), per essere sottoposti a selezione (tale è appunto l'avviamento a selezione) al fine di verificare, tra l'altro, il possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego;
e ciò anche se in ipotesi i lavoratori socialmente utili iscritti nell'elenco della circoscrizione fossero in numero inferiore ai posti riservati. Insomma, l'art. 45, comma 8, … garantisce la automatica …. un percorso riservato per l'accesso al pubblico impiego” (Cass. civ., sez. lav., n. 23928 del 2010). A fronte di tale natura del rapporto, presupposto per il riconoscimento degli effetti dell'art. 2126 cc era necessario che la prestazione lavorativa si fosse svolta al di fuori dei presupposti di legge, evenienza non ricorrente poiché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e le mansioni concretamente espletate avevano avuto ad oggetto esclusivo lo svolgimento di mansioni ricadenti nelle funzioni del personale ATA, come espressamente previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, nonché dalla citata Intesa sindacale del 30 settembre 2002. Nel caso di specie, la prestazione di lavoro era sempre stata effettuata conformemente al programma originario né essa è avvenuta in contrasto con norme poste a difesa del lavoratore, il quale non ha dedotto né dimostrato detta violazione, con esclusione di qualsivoglia abuso e il Tribunale non avrebbe potuto disporre la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive sopra descritte né la tredicesima mensilità. In subordine rispetto al primo motivo di appello, sulla condanna al riconoscimento dell'anzianità di servizio e al pagamento delle differenze retributive per gli scatti di anzianità, per violazione della clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Il presupposto per l'applicazione dell'art. 2126 c.c. era quello della prestazione eseguita di fatto pure in mancanza di un rapporto validamente costituito. Se, la natura assistenziale del rapporto precludeva di ritenere, non solo che fosse costituito un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra le parti, ma anche di escludere la natura illegittima del reiterarsi dei contratti collaborazione coordinata e continuativa, era parimenti da escludere che potesse trovare applicazione, ai lavoratori del comparto scuola 7
(ATA) con contratto di collaborazione coordinata e continuativa la tutela prevista dalla clausola n. 4 del citato Accordo Quadro, che riguardava esclusivamente i lavoratori a termine sottoposti a vincolo di subordinazione. Dall'accoglimento dell'appello discendeva che quanto eventualmente pagato, nella pendenza del gravame, dall'Amministrazione alla controparte in esecuzione della sentenza impugnata, costituiva indebito oggettivo e, in quanto tale, doveva essere restituito. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi, chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1 Il Ministero aveva affermato l'erroneità della sentenza, assumendo la presunta natura assistenzialistica del rapporto di lavoro intercorso tra il e l'istante, con conseguente Parte_1 inapplicabilità della tutela di cui all'art. 2126 c.c. e relativa non debenza delle differenze retributive. La doglianza era infondata per una pluralità di motivi. In primo luogo non era stato considerato quel consolidato filone giurisprudenziale secondo cui “in tema di occupazione in lavori socialmente utili, rispetto alla prestazione che, per contenuto e orario, si discosti da quella dovuta in base al programma originario e che venga resa in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall'art. 2126 c.c. da reputarsi compatibile con il regime del lavoro pubblico contrattualizzato” (cfr. Cass. Lav. n. 13472/2016 e Cass. Lav. n. 10759/2009). Inoltre, dalla corretta interpretazione della clausola 2, punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva europea così come effettuata dalla sentenza (CGUE Per_2
26.11.2014), risultava che l'ambito di applicazione della norma era concepito in senso ampio, poiché riguardava in generale «i lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro». Invero, la definizione della nozione di
“lavoratore a tempo determinato” ai sensi del medesimo accordo quadro includeva tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del datore di lavoro e a prescindere dalla qualificazione del loro contratto nel diritto interno (Cfr. CGUE 3.7.2014 cause riunite C-362/13, C-363/13 e C-407/13). Nella fattispecie, inoltre, benché inizialmente avviata ai lavori socialmente utili (cd. LSU), l'esponente a partire dal 2001 e per tutta la durata del proprio percorso lavorativo (sino al 31.08.2018), aveva lavorato in qualità di collaboratrice coordinata e continuativa (Co.co.co) per conto e alle dipendenze del appellante in forza di numerosissimi Parte_1 contratti succedutisi senza soluzione di continuità per 17 anni. Infatti, come confermato anche nell'atto d'appello (cfr. pag. 8) con Decreto Legislativo Part n. 81 del 2000, il aveva trasformato il rapporto di lavoro da in Collaborazione Pt_3
Coordinata e Continuativa. Detto decreto avrebbe dovuto rappresentare un percorso di stabilizzazione occupazionale per i lavoratori della durata di 60 mesi, così come previsto dal Decreto ministeriale n. 66 del 20 aprile 2001, che espressamente prevedeva - per i soggetti impegnati nelle attività socialmente utili - la stabilizzazione lavorativa entro 5 anni dall'avvio dei contratti di c.d. collaborazione coordinata e continuativa. In spregio a qualsivoglia previsione legislativa, tuttavia, al posto dell'auspicata stabilizzazione, vi era stato un lunghissimo regime di proroghe senza soluzione di continuità, succedutesi per oltre 17 anni, di illegittimo precariato. Il periodo di lavoro contestato non era quello antecedente al 2001, ma quello relativo al periodo dal 2001 al 2018, decorrente da quando, cessato il periodo da LSU, la stessa era stata assunta a seguito di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per oltre 17 anni, sino al 31 agosto 2018. 8
Una volta che il rapporto di matrice assistenziale, quale quello degli LSU, era stato canalizzato all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo (ossia il contratto di Co.co.co.), esso doveva essere assoggettato alla disciplina propria, ivi inclusi tutti i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione sul piano applicativo rispetto alla causa tipica concordata (cfr. Corte App. Roma sent. n. 3070/2019; Trib. Palermo sent. n. 1771/2019; Trib. Rieti, sent. n. 191/2019). Nel prosieguo, affermava che correttamente, il Tribunale aveva ritenuto la natura subordinata della prestazione lavorativa. A fronte della copiosa produzione documentale, il Ministero non aveva fornito alcuna prova contraria né aveva contestato specificamente il materiale probatorio offerto. La possibilità di avvalersi di contratti co.co.co. per l'espletamento di attività di assistente amministrativo o tecnico presupponeva che le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa fossero compatibili con detto schema contrattuale, atteso che le norme in esame non potevano certo precludere una diversa qualificazione del rapporto ove tali modalità fossero state in concreto di fatto tali da integrare la nozione legale di subordinazione, che aveva connotato l'attività. Essa appellata, alla stessa stregua dei colleghi di ruolo, aveva l'obbligo di prestare n. 36 ore settimanali;
aveva un orario di lavoro fisso (8 – 14); l'orario di lavoro era controllato con sistemi obiettivi automatici (orologio marcatempo) e con la firma giornaliera sui fogli di presenza predisposti dalla Segreteria;
aveva l'obbligo di trovarsi rigorosamente nel proprio posto di lavoro entro le ore 8,05 e non le era consentito spostarsi dallo spazio assegnatole, se non per motivi di servizio e previa autorizzazione esclusiva del Dirigente oppure del Direttore dei S.G.A. o suo delegato. Inoltre, riceveva precise direttive del lavoro da svolgere annualmente sia attraverso le mansioni indicate nel contratto sia attraverso i “Piani delle attività del personale Ata”; era assoggettata al regolamento disciplinare previsto per i pubblici dipendenti;
- riceveva innumerevoli ordini di servizio che documentavano incontrovertibilmente l'eterodirezione connotante il rapporto di lavoro di cui è causa ed attestano l'evidente vincolo di soggezione della ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, nonché la piena ed evidente equiparazione della ricorrente al personale di ruolo. Poteva fruire di ferie e permessi anche per malattia solo se debitamente autorizzati dal Dirigente Scolastico, con l'obbligo di comunicare e giustificare le assenze per malattia o per altri motivi. Aveva sempre e solo utilizzato materiali e strumenti propri dell'Amministrazione scolastica e dalla stessa messi a sua disposizione e aveva sempre e comunque prestato la propria attività lavorativa nei luoghi a ciò deputati dal datore di lavoro attesi anche gli incombenti obblighi di presenza. Chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 1746/2022 emessa dal Tribunale di Palmi in data 15.12.2022 così come corretta giusta decreto n. 11803 del 13/10/2023 a seguito di istanza di correzione di errore materiale. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Con ordinanza del 28.03.2025, la Corte - rilevato che parte del giudizio di primo grado era anche l e che la sentenza appellata aveva pronunciato condanna in favore CP_3 dell' , avendo statuito (cfr. n. 3 del dispositivo): “3) condanna il resistente a CP_3 Parte_1 versare all' i contributi dovuti e a rimborsare allo stesso le spese processuali, liquidate CP_3 in 800,00 euro” e rilevato che in atti non risultava l'avvenuta notifica dell'appello a tale parte,
- disponeva che l'appellante o documentasse l'avvenuta notifica nei confronti dell' o, in CP_3 mancanza, procedesse all'integrazione del contraddittorio.
Assolto l'incombente, con memoria depositata il 29.04.2025, si costituiva l , che CP_3 esponeva che la ricorrente risultava iscritta alla gestione separata dal 2001 al 2018, mentre 9
dal 01/09/2018 era iscritta alla gestione pubblica - Cassa STATO - con contratto a tempo indeterminato. In capo all' poteva sussistere un interesse in ordine alle circostanze dedotte CP_2 dalla ricorrente, posto che, ove fosse stata accolta la domanda in ordine alle differenze di retribuzione, e quant'altro indicato, l avrebbe interesse a richiedere le contribuzioni CP_2 dovute su dette differenze retributive. L' , rivestendo la qualifica di terzo nel giudizio tra lavoratore e datore di lavoro, si CP_3 rimetteva alle determinazioni della Corte e rassegnava le seguenti conclusioni: “Ove dovessero essere accertate le circostanze e i diritti dedotti da parte ricorrente in primo grado, condannare il al pronto ed immediato pagamento in Parte_1 favore dell' dei contributi omessi nella misura di legge e con le relative somme CP_3 aggiuntive, in riferimento alle differenze retributive rivendicate, da calcolarsi separatamente. Con vittoria di spese ed onorari”.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. I motivi dell'appello, concernenti l'errata interpretazione fornita dal Tribunale sia con riferimento all'ultroneità del rapporto di lavoro rispetto alla connotazione del co.co.co. che all'erronea attribuzione delle differenze retributive e dell'anzianità di servizio, sono infondati. Il Tribunale ha ritenuto che l'effetto della riqualificazione del contratto tra la ricorrente e il in rapporto di lavoro subordinato potesse essere affermata sia per il positivo Parte_1 riscontro della subordinazione nell'attività lavorativa, confermato dal contenuto dei contratti stipulati senza soluzione di continuità nel periodo indicato in ricorso e dalla copiosa documentazione allegata, sia per l'assenza di uno specifico progetto indicato nei predetti contratti. La conclusione cui è addivenuto il Tribunale va confermata, essendo stata correttamente individuata la fattispecie, posto che l'originario rapporto di matrice assistenziale era stato ricondotto all'interno di un modello negoziale di natura privatistica, quale il contratto di co.co.co. Invero, come segnalato dall'appellante, l'ampio segmento del rapporto lavorativo dedotto in giudizio, non era quello antecedente al 2001, ma quello relativo al periodo dal Part 01.07.2001 al 31.08.2018, decorrente dal momento in cui, cessato il periodo da , la lavoratrice era stata assunta a seguito di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per oltre 17 anni, sino al 31.08.2018. Ed allora, una volta che il rapporto di matrice assistenziale, quale quello da LSU, era stato canalizzato all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo, cioè il contratto di co.co.co., necessariamente tale rapporto doveva essere assoggettato alla disciplina propria di tale contratto, ivi inclusi tutti i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione sul piano applicativo rispetto alla causa tipica concordata (cfr., più in dettaglio, infra). Consegue da quanto sopra, che la normativa richiamata dal , pur Parte_1 consentendo a quest'ultimo, in deroga alla normativa generale, di assumere con contratti a progetto i lavoratori provenienti dal bacino LSU, non ha introdotto (e non avrebbe potuto) alcuna ulteriore deroga che legittimasse l'utilizzazione del lavoratore senza rispettare i precisi limiti imposti allo schema tipico di tale contratto. Analogamente deve dirsi per la richiamata, dall'appellante, conformità dei contratti in oggetto all'Intesa siglata dal e le Controparte_4
Organizzazioni Sindacali di categoria il 30 settembre 2002. 10
Osserva, tuttavia, la Corte che pur la dedotta conformità non avrebbe consentito il ricorso reiterato ad una tipologia di contratto, del quale, nell'effettività, non si riscontrava la tipicità della causa. È incontroverso che la , proveniente dal bacino degli LSU, dal 01/07/2001 al CP_1 31/08/2018, in forza di plurimi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso le segreterie scolastiche, aveva svolto attività lavorativa di assistente tecnico - amministrativo presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Careri” di Taurianova e successivamente presso il Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi” di Cittanova. Tali contratti erano stati stipulati ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2000, art. 6, comma, 2, il quale così dispone: “Le amministrazioni pubbliche di cui al D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista". La norma è significativamente rubricata “misure volte alla creazione di opportunità occupazionali” ed è intesa a favorire l'occupazione e fuoriuscita dal bacino LSU. In applicazione di tale disposizione, è stato emanato l'art. 2 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 66 del 2010, secondo cui:
“Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”. Nel caso di specie, il concreto atteggiarsi del rapporto svolto con modalità ben precise definite da circolari dell'istituto scolastico (del Dirigente o del Direttore dei servizi amministrativi), indirizzate alla al pari degli altri lavoratori formalmente inquadrati CP_1 come subordinati;
scandito da orari comuni ai dipendenti con analoghe mansioni, il cui rispetto era oggetto di controllo;
connotato dalla turnazione sia nelle ferie che in generale alle assenze, al fine di garantire la continuità del servizio, con l'ingerenza del datore di lavoro anche sull'effettività delle assenze, sono tutti elementi che rendono quanto mai evidente la reale natura del rapporto. Gli ulteriori indici quali la retribuzione fissa e continuativa corrisposta in mensilità, l'assenza di un risultato o progetto da perseguire sono pure sussistenti. Tale connotazione è stata dimostrata dall'ampia produzione documentale a corredo del ricorso, dalla quale si ricava che la lavoratrice era stata impiegata per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era stata sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro. E del resto le specifiche ed analitiche allegazioni concernenti le concrete modalità di esecuzione della prestazione non sono state contestate dal , che ha solo Parte_1 contestato la qualificazione giuridica operata dal Tribunale, ritenendo, erroneamente, vincolante l'aspetto formale. Viceversa, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in 11
sede di legittimità” (ex plurimis Sez.
6- L, Ordinanza n. 14246 del 2022, Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018). L'esistenza di un dato formale, costituito dal nomen juris e dall'assetto definito dall'accordo individuale, corrispondente ad una condizione puramente apparente, non esclude la possibilità di un accertamento della reale e diversa natura del rapporto. Inoltre, la circostanza che il dato formale costituisse applicazione di una previsione legislativa che consentiva il ricorso allo strumento non esclude ex se la possibilità dell'invocato accertamento giudiziale della divergenza del profilo formale rispetto al reale assetto degli interessi. Infatti, la previsione normativa fondante i contratti, legittima l'uso di forme di collaborazione che siano tali anche sul piano sostanziale, ferma restando la necessità di verificare, caso per caso, che il concreto utilizzo della prestazione risponda effettivamente a quello schema contrattuale. Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui "In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n. 111 del 1993 - l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato" (vd. Cass. 22.11.2010, n. 23638 e Cass. 11.5.2005, n. 9892). Come si è detto, la ricostruzione proposta dalla lavoratrice è stata confermata da molteplici elementi quali: l'esecuzione di direttive impartite dal Dirigente Scolastico, non godendo di alcuna autonomia nel determinare la propria prestazione lavorativa;
l'osservanza di un rigido orario di lavoro da documentare mediante l'apposizione delle firme nel foglio presenze o l'utilizzo del “badge” marcatempo, per vidimare l'ingresso e l'uscita attraverso timbratura elettronica;
la necessaria richiesta per poter usufruire di ferie (con predisposizione di piani ferie redatti in sinergia con i dipendenti amministrativi di ruolo), di permessi per malattia (corredati da certificati medici); la corresponsione di un trattamento economico mensile fisso comprovato dai contratti di lavoro depositati nei quali esplicitamente era prevista questa modalità di retribuzione, nonché dalle buste paga;
lo svolgimento dell'attività in loco mediante l'utilizzo di strumentazione propria degli Istituti scolastici. Ne deriva che la lavoratrice era perfettamente inserita nell'organizzazione del lavoro quale dipendente subordinata e non residua dubbio alcuno che ella svolgesse attività lavorativa secondo modalità del tutto identiche a quelle del personale ATA, in rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione veniva resa. Rispetto a tali specifiche e documentate allegazioni, nessuna contestazione – si ripete
– è stata mossa dal . Parte_1 A ciò va aggiunto che i singoli contratti non erano caratterizzati da alcun progetto specifico, posto che dai contratti di collaborazione prodotti, emerge che l'oggetto della prestazione lavorativa veniva di volta in volta individuato in progetti diversi negli anni, funzionalmente connessi con l'attività istituzionale generale e agli obiettivi della scuola, mentre si riscontra la totale assenza della prestazione a progetto della lavoratrice che, al contrario, era stata incaricata dello svolgimento di mansioni di assistente amministrativa propriamente rientranti nei compiti del personale ATA. Sul punto necessita porre in evidenza, che, contrariamente all'assunto dell'appellante, l'indefettibilità di un progetto concordato e di un reale contenuto progettuale, non limitato 12
alla mera riproduzione di ordinarie attività lavorative, è confermata da Cass. Sent. n. 8142/2017, secondo cui: “Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (Cass. Sent. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi - pena il sostanziale svuotamento della portata della norma - come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali;
l'assenza del progetto di cui all'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia ( Il Tribunale ha rettamente accertato la mancanza di un progetto specifico necessario a circoscrivere l'attività professionale concretamente espletata dalla ricorrente, evidenziando come alla stessa fossero state attribuite mansioni strettamente connesse all'attività di assistente amministrativa e, quindi, prive del carattere dell'autonomia che contraddistingue il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Deve, pertanto, confermarsi che l'attività lavorativa prestata dalla lavoratrice in forza dei successivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, era, in realtà, di natura subordinata.
5. Sussistono le condizioni per la tutela risarcitoria, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso. Sez. L -Ordinanza n. 4360 del13/02/2023). L'appellata ha, infatti, diritto, una volta affermata la reale consistenza del rapporto di lavoro, come subordinato, all'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale cui avrebbe avuto diritto ove inquadrata stabilmente come personale AT.A.. Non sussiste all'uopo alcun ostacolo, una volta accertato che i rapporti di lavoro erano effettivamente di natura rapporti subordinata e configuravano una molteplicità di rapporti a termine, reiterati per svariati anni, per ritenere la piena e diretta applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione. Essa impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto 'ab origine' a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. Ne deriva la sussistenza del diritto della ricorrente alle differenze retributive tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo e quello dovuto sulla base delle previsioni del CCNL del Comparto Scuola ai dipendenti ATA con profilo professionale di assistente amministrativo per tutto il periodo del rapporto (dal 1/7/2001 al 31/08/2018). Va altresì confermato il diritto alla ricostruzione della posizione contributiva della ricorrente, alla luce del già citato principio di diritto affermato da Cass. 4360/2023, che ha affermato il diritto alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla 13
corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso”, statuizione che va confermata essendo stato parte del giudizio di primo grado e di questo giudizio l , CP_3 contraddittore necessario. L'appello, pertanto, è infondato e va rigettato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. L'appellante soccombente va condannato alla rifusione, in favore dei difensori distrattari di , delle spese di questo grado di giudizio, liquidate - valore CP_1 indeterminabile complessità bassa, applicando i minimi, stante la semplicità delle questioni dedotte in lite, in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. Vanno dichiarate compensate le spese nei confronti dell' , non potendosi CP_3 postulare questione di soccombenza nei confronti di tale ente, posto che la regolarizzazione contributiva è meramente consequenziale alla definizione del contenzioso fra l'appellante e l'appellata . CP_1
Pur essendo stato pronunciato il rigetto integrale dell'appello, poiché appellante è il
, non è necessaria alcuna attestazione ai sensi dell'art. 13, comma Parte_1 1 quater DPR 115/2002, in applicazione del principio affermato da Cass Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020, secondo cui “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del Parte_1
nei confronti di e di , in persona del legale rappresentante CP_5 CP_1 CP_3
p.t., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi il 15.12.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dei difensori distrattari di
, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, CP_1 oltre accessori come per legge. 3. Dichiara compensate fra le parti e le spese di questo grado di Parte_1 CP_3 giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 11 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti