Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 12/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 1786/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1786/2024 con ricorso congiunto i signori:
1) Parte_1
Nata a Busto Arsizio il 25.06.1979
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] lettera 2 con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2
Nato a Gallarate il 26.05.1978
Cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Comignago il 19.09.2009 Registro Atti Stato Civile n. 35 parte II Serie A
optando per il regime delle separazione dei beni
Figli minorenni: 22.01.2012 il Persona_1 Persona_2
30.11.2015;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data _09.04.2024 , richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Comignago il 19.09.2009 in regime di separazione dei beni risultante dal Registro degli
Atti dello Stato Civile – Comune di Comignago al n. 35 parte II Serie A ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza.
2) i figli minori vengono affidati, secondo le regole dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori e collocati anagraficamente presso l'abitazione materna in Busto
Arsizio Via Quintino Sella n. 89 bis;
3) il collocamento dei minori è partitario: dal lunedì pomeriggio sino al lunedì mattina della settimana successiva con un genitore per poi proseguire con il genitore che si recherà a scuola a prelevare i minori e tenere seco i minori fino al lunedì successivo;
4) quanto alle vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive nel periodo che le parti si comunicheranno entro il 30 aprile di ogni anno;
5) durante le vacanze natalizie le parti avranno cura di alternare i giorni di festa 24, 25, 26,
30, 31 dicembre , 1 e 6 gennaio;
6) Quanto alle vacanze pasquali le parti alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo. Il principio dell'alternanza varrà, altresì, anche per le le festività civili;
7) sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti sia con riferimento alle visite ordinarie che a quelle previste durante le festività.
8) le parti manifestano la propria disponibilità a facilitare l'incontro dei minori con il
Pag. 2 di 5 genitore non presente il giorno del loro compleanno;
9) entrambi i genitori festeggeranno insieme ai figli le ricorrenze che li riguardano. Entrambi
i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che veda i minori protagonisti, indipendentemente dai giorni e dai weekend di rispettiva spettanza.
In ogni caso:
a) quando i figli si troveranno presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la massima libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
b) in occasione dei periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
c) entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza;
d) nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, i minori staranno con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
e) eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali dei minori e della loro volontà in merito;
f) ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione dei minori quando gli stessi si trovano presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere i medesimi per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione dei minori e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti dei minori;
Il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse dei minori;
g) nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo collegato ai minori (malattia, impegni scolastici o ludici), le parti si trovassero nella condizione di non rispettare la turnazione pattuita, gli stessi recupereranno le visite con il genitore con il quale non sono potuti stare, nei termini e modi da concordare con l'altro genitore.
Pag. 3 di 5 10) in ragione del collocamento partitario dei minori ogni genitore provvederà al mantenimento diretto degli stessi. In relazione alle spese straordinarie le parti osserveranno il Protocollo della Corte d'Appello di Milano e le spese in esso indicate saranno suddivise in ragione del 50%;
11) l'assegno unico verrà suddiviso in ragione del 50%;
12) le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti;
13) i coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili della sentenza;
14) i coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in Comignago il 19.09.2009 atto n. 35 parte II serie A in Somma
Lombardo (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Comignago alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____12.2.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
Pag. 4 di 5 In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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