Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 666 del 2024 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Pamela Maietta ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte appellante- contro
(CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Domenico Spasari ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 8 maggio 2024, l
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 3077 Parte_1
del 2023, depositata dal Giudice di Pace di Vibo Valentia in data 10 novembre
2023, al fine di sentire accogliere, tra l'altro, le seguenti conclusioni:
“dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore di quello tributario”.
La parte appellata si è costituita in giudizio.
Questo giudice ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione.
In data 25 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione. 1
Con la sentenza n. 3077 del 2023, il Giudice di Pace di Vibo Valentia ha dichiarato estinto il credito di cui alla cartella esattoriale n.
13920170003919770003, relativa al mancato pagamento di tributi speciali, per intervenuta prescrizione.
Preliminarmente, va precisato che infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per essersi la parte appellante avvalsa di un avvocato del libero foro.
Al riguardo, è sufficiente richiamare i principi tracciati dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (n. 30008 del 2019) secondo cui: “«impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'
[...]
si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi Parte_1
previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta
(fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il Pt_1
patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula Pt_1
necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di 2 legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità»”.
Ne consegue che, nelle ipotesi non espressamente riservate all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale, è consentito all di avvalersi anche di CP_2
avvocati del libero Foro secondo un meccanismo sostanzialmente automatico.
Il motivo di gravame con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario è, invece, meritevole di accoglimento.
A conforto della conclusione che precede giova rilevare:
- che l'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992 così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
- che la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. ordinanza n. 16986 del 25 maggio
2022) ha avuto modo di chiarire:
1) che <“Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione
3 della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria). In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “…se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela 4 l'esistenza”. Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite due ulteriori pronunzie di queste Sezioni Unite. Orbene, Cass. S.U., n.12642/2021 ha ritenuto che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. Sulla base di tali principi, è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla questione di prescrizione della pretesa fiscale che secondo la prospettazione attorea sarebbe maturata a monte della notifica della cartella di pagamento>>;
2) che “Sulla stessa linea interpretativa si è infine mossa Cass. S.U.,
n.8465/2022 che, decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al
Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nel corso del quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica 5 delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa”;
3) che, ancora, “Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione
è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario”.
I canoni ermeneutici appena richiamati sono applicabili al presente giudizio atteso che, nella specie, la controversia riguarda un credito di natura tributaria (quale è quello relativo a tributi speciali catastali), non è stata avviata alcuna esecuzione e ha adito il Giudice di Pace di Controparte_1
Vibo Valentia al fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione maturata prima della notifica della cartella.
Infatti, il giudice di prime cure ha precisato che “nessuna prova è stata fornita circa l'avvenuta notifica della cartella esattoriale ovvero di atti interruttivi della prescrizione. Pertanto, la domanda deve essere accolta per intervenuta prescrizione che, nel caso di specie, è di 5 anni”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto e va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Resta assorbita ogni altra questione.
Infine, quanto alle spese di lite, ricorrono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle stesse, sia in relazione al giudizio di primo che di secondo grado, in virtù della evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato il tema dei limiti del riparto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del 6 giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 666 del 2024 R.G., rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
-accoglie l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
-rimette le parti alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate;
-compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia in data 29 aprile 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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