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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17264 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 36751/2021 R.G.T.
SENTENZA TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Rusich, come da procura in Parte_1
atti; RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Di Felice, come da procura in CP_1 att
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati i figli (il 25.5.2012) e (l'8.11.2015) chiedeva: la Per_1 Persona_2
separazione con addebito al marito (per le sue condotte denigratorie, controllanti ed offensive verso la moglie, oltre che minacciose, vista l'arma di servizio lasciata incustodita per casa a scopo intimidatorio, e per l'abuso di sostanze alcoliche, oltre che di disinteresse per la famiglia, avendo anche in un' occasione nel 2020 dato uno schiaffo alla figlia che sbatteva sul tavolo il viso con conseguente vistoso ematoma), l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso, un assegno di mantenimento per i figli a carico del resistente pari ad euro
600,00 mensili e per sé pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale ed alla assegnazione della casa coniugale. Il resistente si costituiva, deduceva che la moglie aveva violato l'obbligo di fedeltà coniugale nel 2019, contestava gli addebiti mossigli, deduceva che la decisione relativa alla attività di casalinga della moglie era stata presa da entrambi i coniugi e non imposta dal marito (la quale comunque lavorava fino al 2019 per due anni circa), e chiedeva, oltre alla pronuncia di separazione, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato nella memoria difensiva, un assegno di mantenimento per i soli figli a suo carico pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie ed il trasferimento ai figli del terreno meglio indicato nella citata memoria, oltre al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
In sede presidenziale, veniva disposto quanto segue:
“…lette le memorie di trattazione scritta depositate dalle parti;
rilevato che dall'unione matrimoniale sono nati i figli (nata a [...] il Persona_3
25.05.2012) e (nato a [...] l'[...]); Persona_4
considerato che i coniugi convivono ancora nella casa di Roma, in piazza Nicolai 9, di proprietà della nonna della ricorrente e che entrambi i genitori chiedono disporsi l'affido condiviso dei figli minori con collocazione degli stessi presso la madre, e che tale assetto deve ritenersi quello più rispondente agli interessi dei minori;
ritenuto di dover conseguentemente assegnare alla moglie la ex casa familiare;
ritenuto che
le modalità di visita da parte del padre vadano regolamentate secondo le prescrizioni contenute in dispositivo;
rilevato, quanto agli aspetti di natura economica, che la sig.ra lavora presso Quality Parte_1
lab s.r.l. e percepisce un reddito di circa 690 euro mentre il resistente presta servizio come
Guardia Particolare Giurata;
ha una paga base di 1.363 euro implementabile con ricorso al lavoro straordinario;
rilevato che lo stesso non ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; rilevato che la moglie, dispone gratuitamente dell'immobile della nonna mentre il resistente dovrà reperire altra soluzione abitativa e far fronte ai relativi costi;
ritenuto, in relazione a ciò, tenuto conto delle complessive condizioni patrimoniali delle parti, che il marito debba corrispondere alla ricorrente quale contributo al mantenimento dei figli la somma di € 400 mensili, oltre rivalutazione I.S.T.A.T. come per legge, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, e per il mantenimento della resistente la somma di euro 100 mensili;
ritenuto, altresì, che debbano essere ripartite in pari quota tra le parti le spese straordinarie relative ad entrambi i figli, come da dispositivo;
P.Q.M.
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
2. affida i figli minori (nata a [...] il [...]) e Persona_3 Persona_4
(nato a [...] l'[...]) in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre;
3. i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro;
4. le decisioni di maggiore interesse per i figli afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi;
in caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice;
5. il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli, salvi diversi accordi tra le parti che tengano Per_3
conto, prioritariamente, delle esigenze dei minori e dei turni di lavoro di entrambi: a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 22.00 b) per due giorni a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle
21.00, con possibilità di pernotto nella giornata del giovedì nella sola settimana in cui non è previsto che i minori trascorrano il fine settimana presso il padre;
c) durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno; d) nelle vacanze pasquali il giorno di Pasqua in alternanza con il Lunedì dell'Angelo; e) nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il
31 maggio di ciascun anno;
f) alternativamente con l'altro genitore nei restanti giorni di festività;
6. il sig. verserà entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della sig.ra un Per_3 Parte_1
assegno di € 400 annualmente rivaluto secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figlio minori (€ 250 per ciascun figlio, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, con le precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.);
7. pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli minori figli minori con le specificazioni di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 che di seguito si trascrivono:
✓ spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica
o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico- sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche
o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
✓ spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
8. il sig. verserà alla sig.ra n assegno di € 100, annualmente rivaluto secondo Per_3 Parte_1
gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
9. assegna la casa familiare sita in Roma, piazza Nicolai 9 alla moglie;
il marito se ne allontanerà entro 40 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, asportando i propri beni ed effetti personali…”.
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente, a parziale modifica delle domande svolte, chiedeva l'esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, la conferma del diritto di visita padre-figli di cui all'ordinanza presidenziale, un assegno di mantenimento per sé dal deposito del ricorso pari ad euro 200,00 mensili e per i figli pari ad euro 500,00 mensili, la suddivisione tra le parti delle spese straordinarie per i figli al 50% ciascuna, inalterate le altre domande.
Il resistente, sempre in sede di precisazione delle conclusioni, chiedeva anche lui l'esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, rilevava che la domanda di addebito non era stata reiterata dalla moglie né nella memoria integrativa e nemmeno nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., salvo, poi, insistervi successivamente, chiedeva determinarsi la decorrenza dell'assegno di mantenimento a suo carico per i figli dalla data del suo allontanamento dalla casa familiare
(febbraio 2022) e non reiterava la domanda inerente i documenti validi per l'espatrio nè quella relativa al trasferimento dell'immobile, inalterato il resto.
Ebbene, quanto alla domanda di separazione, si osserva che il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
In ordine, poi, alla domanda di addebito svolta dalla deve rilevarsi che dall'intero Parte_1
contesto di tutti i suoi scritti non emerge affatto una sua rinuncia alla detta domanda, che, dunque, deve essere valutata in questa sede, e ciò a prescindere dal mero dato relativo al fatto che nella memoria integrativa e nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. non sia stata riproposta espressamente nella parte relativa alle conclusioni, essendo quegli atti difensivi, nella parte motiva, riguardanti anche detta domanda (cfr. Cass., sent. del 3.2.2012, n. 1603:
“Affinché una domanda possa ritenersi abbandonata della parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, in quanto invece è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa.”).
Deve, tuttavia, essere rigettata la detta domanda di addebito, atteso che: le parole ingiuriose ed offensive profferite dal marito nei suoi riguardi, e di cui alle deposizioni testimoniali, non sono state collocate nel tempo ed attengono, comunque, a qualche episodio, dovendosi, dunque, ritenere detto supporto probatorio non sufficiente per poter determinare la responsabilità della crisi coniugale in capo al marito per le condotte dette, anche considerando che le parti, già nel 2016, avevano manifestato una crisi matrimoniale, come da screenshot di un messaggio inviato dalla moglie al coniuge, in atti, poi, evidentemente, superata;
quanto alle fotografie in atti che asseritamente proverebbero l'assunzione smodata di alcool da parte del si rileva che si tratta di foto di bottiglie e del resistente che dorme Per_3
sul letto, dunque non è possibile trarre elementi di convincimento certi ed inequivocabili per sostenere che il marito fosse ubriaco in quelle circostanze o facesse uso smodato di sostanze alcoliche in modo sistematico, in assenza di ulteriori emergenze probatorie;
nessun elemento significativo è stato allegato quanto alla asserita minaccia che avrebbe perpetrato il marito nel tenere la pistola dentro casa con modalità non ritenute consone dalla moglie, arma che lo stesso utilizza per la sua attività lavorativa;
l'asserita violenza perpetrata dal padre nei riguardi della figlia attiene ad un certificato di Pronto Soccorso del 2022, in atti, dunque quando il presente giudizio era già stato introdotto e, all'evidenza, in un momento di crisi coniugale conclamata, mentre non vi sono prove di alcun genere quanto a pregresse condotte violente.
Per quanto fin qui esposto, pertanto, si ritiene di dover rigettare la domanda di addebito della separazione svolta dalla Parte_1
Quanto, poi, all'affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli minori, ritiene questo
Collegio di confermare quanto statuito in sede presidenziale, viste anche le domande sul punto di entrambe le parti, ritenute dette condizioni del tutto confacenti all'interesse dei due figli minori, unicamente disponendo l'esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni inerenti l'ordinaria amministrazione, come anche richiesto da entrambe le parti.
In vista del collocamento dei figli presso la madre, può essere assegnata la casa coniugale alla come peraltro da richiesta di entrambi i coniugi. Parte_1 Quanto all'aspetto economico, oltre a quanto già esposto in sede presidenziale, e che si condivide, osserva questo Collegio quanto segue: la ive con i figli in un immobile della nonna, senza spese abitative, è comproprietaria Parte_1
di cinque immobili a Roma per un sesto e di tre immobili in Tortoreto (TE) per la medesima quota (cfr. visura catastale e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti), immobili dai quali, deve ritenersi, potrebbe percepire redditi, è titolare di una polizza vita per un valore al dicembre
2022 pari ad euro 14.100,00 circa e percepisce l'assegno unico pari ad euro 200,00 mensili (cfr. estratto conto, in atti); il è comproprietario con la moglie di un terreno in provincia di Caserta, è proprietario Per_3
della casa dove vive sita in Fara Sabina (RM), è onerato della relativa rata di mutuo per la somma di euro 330,00 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti) e percepisce l'assegno unico di euro 200,00 mensili (cfr. estratto conto, in atti) emerge, poi, dagli estratti conto del 2021, in atti, che il ha eseguito un bonifico estero (su un conto non palesato Per_3
al Tribunale) di euro 15.000,00 in data 7.1.2021, risultando anche il 20.1.2021 la sottoscrizione di investimenti per la somma di euro 18.000,00, a febbraio e marzo 2021 per la somma di euro
6.800,00, oltre ad un incasso pari ad euro 5.493,00 quale riscatto di un investimento sempre a marzo 2021 e pari ad euro 9.200,00 circa a gennaio 2021, investimenti di cui, pure, non è stata depositata la relativa documentazione.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che possa essere confermato, con decorrenza dal mese di effettivo allontanamento del dalla casa coniugale, l'assegno di mantenimento per la Per_3
moglie e per i figli come vigente, con conferma, altresì, del vigente regime inerente le spese straordinarie per i figli (la somma mensile dovrà essere versata alla al entro il Parte_1 Per_3
g. 5 di ogni mese).
Le spese di lite del in vista della natura della causa, della soccombenza circa la Per_3
domanda di addebito e della parziale reciproca soccombenza sulle altre domande, sono poste a carico della ella misura di un terzo, liquidate come in dispositivo, compensate nel Parte_1
resto.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Bracciano (RM) in data 7.9.2012; -ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 89, parte II, serie A, uff. 1);
-affida i figli minori ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni inerenti l'ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla moglie la casa coniugale;
- conferma l'assegno di mantenimento a carico del per la moglie e per i due figli come Per_3
vigente, dunque rispettivamente euro 100,00 mensili ed euro 400,00 mensili, con decorrenza dal mese di effettivo allontanamento del dalla casa coniugale, oltre Istat fin qui Per_3
maturato e per il futuro ed oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva per i figli (la somma mensile dovrà essere versata alla entro Parte_1
il g. 5 di ogni mese);
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nella misura di Parte_1 Per_3
un terzo, liquidate in euro 1.184,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 5 novembre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Maria Teresa Moretti Dott.ssa Marta Ienzi