TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/11/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 453 del R.G.A.C. dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TR VA;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Chiara Pollicino;
CONVENUTO
Oggetto: azione di accertamento.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che con atto di citazione notificato il 5 febbraio 2010, Parte_1 trascritto presso l'Agenzia delle entrate-Servizio di pubblicità immobiliare di Crotone con nota del successivo 23 febbraio, conveniva in giudizio con la quale Persona_1 in data 24 giugno 1992 aveva contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni, per la revocazione delle donazioni indirette effettuate in favore della stessa in costanza di matrimonio, aventi ad oggetto, tra l'altro, una mansarda sita in Cotronei, Villaggio Palumbo, identificata nelle mappe censuarie di quel Comune al foglio 3, part. 14 sub 97, acquistata nel 2004; che in pendenza del giudizio, con atto notarile del 24 dicembre 2010 (dunque successivo all'instaurazione del giudizio e alla trascrizione della domanda), la vendeva ad l'immobile Per_1 Controparte_1
1 indicato;
che con sentenza della Corte d'Appello di Catania, n. 2069 del 02.11.2021, non impugnata, è stata revocata per ingratitudine la donazione indiretta dell'immobile, con autorizzazione al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente (Ufficio di
Crotone) a trascrivere la sentenza – ha evocato in giudizio , chiedendo Controparte_1
“- dichiarare che la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2069 del 2 novembre
2021, che ha disposto la revoca della donazione della mansarda a favore del dott.
ha effetto anche nei confronti del sig. ai sensi dell' art. 111 Pt_1 Controparte_1 comma 4 c.p.c.; - ordinare la trascrizione nel Pubblico Registro Immobiliare di
Crotone a favore di e contro della sentenza della Parte_1 Controparte_1
Corte di appello di Catania, nonché della sentenza di accoglimento della presente domanda”. ha aderito alla domanda formulata dal ricorrente, chiedendo Controparte_1 dichiararsi che la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2069 del 2 novembre
2021 ha effetto anche nei propri confronti ai sensi dell'art. 111, comma quarto, c.p.c.; ha chiesto compensarsi integralmente le spese processuali tra le parti, al contrario delle spese necessarie per la trascrizione che resteranno a carico del ricorrente.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
È pacifico tra le parti, oltre che riscontrato in via documentale, che: a) con sentenza n.
2069 del 02.11.2021, non impugnata, la Corte d'Appello di Catania ha revocato per ingratitudine la donazione indiretta da parte del ricorrente a Persona_1 dell'immobile sito in Cotronei, Villaggio Palumbo, identificato in catasto al foglio 3, part. 14 sub 97, autorizzando il Conservatore dei RR.II. territorialmente competente a trascrivere la sentenza;
b) con atto notarile del 24 dicembre 2010 (dunque successivamente all'instaurazione del giudizio e alla trascrizione della domanda), la ha venduto ad l'immobile indicato. Per_1 Controparte_1
Trova pertanto applicazione l'art. 111, comma quarto, c.p.c. ai sensi del quale la sentenza pronunciata contro l'alienante del diritto controverso spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.
In accoglimento della domanda del ricorrente, cui il convenuto ha aderito, deve pertanto dichiararsi che la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2069 del 2 novembre
2021 ha effetto anche nei confronti di ai sensi dell'art. 111 comma Controparte_1
2 quarto c.p.c., con conseguente autorizzazione al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente a procedere alla trascrizione della sentenza della Corte di appello di Catania n. 2069 del 2 novembre 2021 e della presente sentenza in favore di e contro . Parte_1 Controparte_1
Considerato il circoscritto ambito del thema decidendum e l'adesione del convenuto alla domanda, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
Come si evince dal verbale di mediazione versato in atti, il convenuto non ha partecipato senza giustificato motivo all'incontro di mediazione;
ne consegue la condanna ex art. 12 bis, comma secondo, D.lgs. n. 28/2010 al versamento di una somma di importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara che la sentenza della Corte di appello di
Catania n. 2069 del 2 novembre 2021 ha effetto anche nei confronti di Controparte_1 ai sensi dell'art. 111 comma quarto c.p.c.;
- autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente a procedere alla trascrizione della sentenza di cui al punto che precede e della presente sentenza in favore di e
contro
; Parte_1 Controparte_1
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- condanna al versamento di una somma di importo pari al Controparte_1 doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Crotone, li 10.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
3