TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/07/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 904/2025
TRA
C.F.: E , Parte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1
C.F.: , rappresentate e difese dall'avv. Francesco Manfredi, giusta CodiceFiscale_2 procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. E P.I. Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli avvocati e Barbara Frateiacci, Graziano Pungì e P.IVA_1
Francesco Antonio Romito;
RESISTENTE CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.2.2025 le ricorrenti esponevano che:
1) che la , con determina del n.56 del Controparte_2 Parte_2
29.05.2024, si è resa aggiudicataria per il periodo giugno 2024/luglio 2024 del servizio di asilo nido “La Chiocciola”; 2) che la il 29.05.2024 avrebbe richiesto al Controparte_2 gestore uscente l'elenco del personale soggetto a clausola sociale e che, Parte_3 in esito all'invio, ha assunto le ricorrenti con un contratto a termine con qualifica A1
(ausiliarie) dal 3 giugno 2024 al 31 luglio 2024; 3) che, in esito alla circolare n.2182 dell'1.08.2024 del Ministero dell'Interno che disponeva la proroga al 31.10.2024 del
“Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non Autosufficienti
(PAC)”, con Determina n.70 del 19 agosto 2024, il Comune disponeva la proroga Parte_2 del servizio alla Cooperativa sino al 31.10.2024; 4) che la CP_2 Controparte_2 non avrebbe rispettato la clausola sociale e le condizioni di cui al contratto di assunzione ed al capitolato d'appalto non riassorbendo le due ricorrenti dal 1.09.2024 al 31.10.2024 e provvedendo, invece, all'assunzione di due nuove unità assegnate alle stesse mansioni;
5) che seguivano una serie di comunicazioni con cui le ricorrenti, per il tramite dell'OS e del procuratore, chiedevano al ed alla odierna resistente il rispetto della Parte_2 clausola sociale;
6) che le ricorrenti avviavano un'iniziativa giudiziaria dinnanzi a Codesto
Tribunale r.g.n. 4831/2024 che si concludeva con sentenza n. 2399/2024 con cui veniva riconosciuto il diritto delle ricorrenti ad essere riassunte alle dipendenze della resistente per il periodo dal 7.09.2024 al 31.10.2024 con condanna al risarcimento del danno pari alla retribuzione che avrebbero percepito;
7) che, con Determina n. 105 del 31.10.2024 e successiva Determina n. 118 del 2.12.2024, il “senza che lo stesso Parte_2 apportasse nuovamente alcuna modifica al capitolato speciale d'appalto o venisse indetta nuova gara d'appalto, prorogava ulteriormente l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido “La Chiocciola” in favore della sino al 28 febbraio Parte_4
2025”; 8) che, con successiva Determina n.12 del 31.01.2025, il ha indetto Parte_2 una nuova gara ai sensi dell'art.71 del D. L.vo n.36/2023 al fine di procedere all'affidamento della gestione del servizio dall'1.03.2025; 9) che le ricorrenti diffidavano la CP_2
a riassumerle nel rispetto della clausola sociale e la avrebbe
[...] Controparte_2 dato riscontro alla richiesta delle lavoratrici con nota del 18.02.2025 non contestando il prosieguo dell'attività di gestione sino al 28.02.2025.
Sulla base di tali premesse in fatto, le ricorrente concludevano chiedendo: “
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e conclusione, in accoglimento del presente ricorso: 1) ACCERTARE e DICHIARARE
l'illegittimità del comportamento della in merito al mancato Parte_4 riassorbimento delle lavoratrici nel personale della stessa, a seguito delle ulteriori proroghe di affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido intervenute fino 28 febbraio 2025 e conseguentemente, 2) CONDANNARE la alla riassunzione delle Parte_4 predette lavoratrici, nonchè al risarcimento del danno da valutare in via equitativa;
3)
CONDANNARE la al pagamento delle mensilità non percepite dalle Parte_4 lavoratrici a far data dal 01.11.2024 e sino al termine delle ulteriori proroghe (28.02.2025), oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa delle stesse;
4)
ORDINARE, in caso di subentro di nuovo soggetto appaltatore nel servizio di gestione dell'asilo nido “La Chiocciola”, di inserire le odierne ricorrenti nell'elenco del personale soggetto a clausola sociale precedentemente impiegato presso l'asilo nido;
5) CON VITTORIA di spese, competenze ed onorari di giudizio, come per legge, da distrarsi ex art.
93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio la resistente , contestando con varie Controparte_2 argomentazioni le domande delle ricorrenti.
In particolare, evidenziava che le conclusioni formulate dalle ricorrenti dovevano essere rigettate perché infondate, atteso che la disciplina richiamata dalla sentenza del Tribunale di
Castrovillari non era applicabile al periodo oggetto del presente giudizio.
Nello specifico, la resistente sottolineava che la prosecuzione del servizio sino CP_2 al 28.02.2025 non sarebbe avvenuta in forza della legge di gara indetta con Determina n.16 del 20.04.2024 (CIG B090C9ED47) che prevede la clausola sociale posta a fondamento della sentenza di Codesto Tribunale n. 2399/2024 reso a definizione del giudizio r.g.n. 4831/2024.
Il servizio di gestione disciplinato dalla legge di gara indetta con Determinazione n.16 del
20.04.2024 sarebbe cessato definitivamente alla data del 30.11.2024 ovvero con il venir meno dell'efficacia della Determinazione n.105 del 31.10.2024 che aveva disposto la prosecuzione del servizio, già prorogato al 31.01.2024 con Determina n. 70 del 19.08.2024, per 1 solo mese.
Secondo la prospettazione della resistente, dunque, con la Determina n.118 del 2.12.2024 il
Comune di indiceva nuova procedura e disponeva che la scelta del contraente Pt_2 avvenisse con la forma di affidamento diretto ex art.50 lettera b) D. L.vo n.36/2023 mediante il sito di acquisiti in rete gestito da ed individuazione di vari operatori economici che Pt_5 rientrino nella categoria merceologica del servizio di asilo nido.
L'aggiudicazione che faceva seguito alla partecipazione alla procedura non prevedeva alcuna clausola sociale, e pertanto la resistente non sarebbe stata tenuta alla riassunzione delle due ricorrenti.
Nel corso del giudizio, sentire le parti, veniva vagliata la possibilità di addivenire ad una soluzione bonaria che, però, falliva.
All'esito della discussione, sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa in data odierna.
**
Il ricorso è solo in minima parte fondato e va accolto nei limiti e con le precisazioni di cui alla seguente motivazione. Preliminarmente, è bene sin da subito chiarire che la presente controversia verte sul diritto delle ricorrenti ad essere assunte dalla resistente in base alla cd clausola sociale di cui all'art
11 del disciplinare di gara e dall'art. 57 del dlgs 36/2023.
In sostanza, le ricorrenti lamentano che a seguito dell'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido “La Chiocciola” in favore della resistente cooperativa, non essendo mutata la disciplina posta a base dell'affidamento stesso, manterrebbero il diritto all'assunzione e alla conseguente retribuzione.
Ebbene occorre chiarire che il presupposto giuridico per la riassunzione delle ricorrenti non sussiste.
Risulta documentato, infatti, che la Determina n. 118 del 2.12.2024 non dispone la prosecuzione del servizio affidato con la procedura di gara indetta con Determinazione n.16 del 24.04.2024 (CIG B090C9ED47) ed aggiudicato il 29.05.2024 che è definitivamente cessato il 30.11.2024, ma è una determina a contrarre mediante una nuova procedura con affidamento diretto ex art.50 lettera b del D. L.vo n.36/2023 attraverso il portale (CIG Pt_5
B4888348ED).
La nuova procedura di gara indetta con Determina n.118 del 2.12.2024 non prevede tra gli obblighi quello della clausola sociale.
Le eventuali rimostranze avverso la legittimità delle determine amministrative ed i conseguenti provvedimenti di affidamento (peraltro non avanzate in questa sede) sono rimesse al Giudice Amministrativo, per evidenti ragioni di giurisdizione.
In sostanza, la procedura con la quale è stato affidato il servizio alla scadenza della proroga precedente è nuova e diversa, e non prevede alcuna clausola sociale invocabile dalle ricorrenti a sostegno delle proprie conclusioni.
Dunque, sicuramente nel caso in esame non può trovare applicazione la disciplina di cui al richiamato art. 11 del disciplinare di gara, trattandosi di procedura diversa, non regolata da detto disciplinare (oggetto, invece, del periodo precedente, che ha visto l'accoglimento delle ragioni delle ricorrenti nel giudizio recante n.r.g. 4831/2024).
Per quanto attiene, invece, alla disciplina di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti Pubblici
(Dlgs 36/2023), è opportuno chiarire che il diritto soggettivo all'assunzione dei lavoratori in ipotesi di “cambio appalto” non può giammai essere rinvenuto nell'art. 57 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), il quale si limita a prevedere, per quanto qui rileva, che «Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti … devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore …». Dalla lettura della disposizione si evince chiaramente che alcun diritto soggettivo viene previsto, in favore dei lavoratori, dalla disposizione sopra riportata che, invero, si limita a prevedere che le stazioni appaltanti debbano inserire specifiche “clausole sociali” nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, volte a far sì che siano richieste, come “requisiti necessari delle offerte”, misure “orientate” a garantire la stabilità occupazionale. È evidente, quindi, che la stabilità occupazionale viene considerata come un obiettivo meramente tendenziale che viene perseguito non mediante l'attribuzione di un diritto soggettivo ai lavoratori, bensì mediante la previsione che nell'offerta dei concorrenti siano previste specifiche “misure” in tal senso e che l'obbligo di inserire tali misure sia contemplato attraverso l'inserimento di
“clausole sociali” nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti. La vincolatività di tali “misure” discende, dunque, da un impegno che il partecipante alla gara deve assumere (sulla base della previsione del bando, dell'avviso o dell'invito) se vuole che la sua offerta venga presa in considerazione dall'amministrazione appaltante. Sotto tale profilo si deve rilevare, in primo luogo, che, nel caso di specie, l'ente appaltante non ha previsto alcuna “clausola sociale”.
E' evidente, pertanto, che la domanda delle ricorrenti debba essere rigettata sul punto.
Diversamente, invece, le domande formulate vanno accolte con riferimento al periodo che va dal 1.11.2024 al 30.11.2024, poiché per tale periodo vigeva ancora il precedente disciplinare di gara (sul punto, anche parte resistente da atto della circostanza nella propria memoria di costituzione e nelle successive note depositate in atti), e dunque si tratta di questione identica e sovrapponibile a quella che ha formato oggetto del giudicato di cui alla sentenza 2399/2024, alle cui motivazioni si ritiene di rinviare anche ai sensi dell'art 118 disp. att c.p.c.
La domanda delle ricorrenti, in sostanza, può essere accolta solo con riferimento al periodo
1.11.2024 – 30.11.2024, mentre va rigettata nel resto.
L'accoglimento della domanda solo in misura minima e la documentata volontà conciliativa espressa dalla resistente nella misura di cui alla presente statuizione, indicono a ritenere giustificata la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede: a) Dichiara il diritto delle ricorrenti alla riassunzione alle dipendenze della resistente per il periodo 1.11.2024 – 30.11.2024;
b) condanna la società convenuta al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione che le parti ricorrenti avrebbero percepito dal 1.11.2024 al 30.11.2024, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
c) rigetta, nel resto, il ricorso;
d) compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 24-7-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 904/2025
TRA
C.F.: E , Parte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1
C.F.: , rappresentate e difese dall'avv. Francesco Manfredi, giusta CodiceFiscale_2 procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. E P.I. Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli avvocati e Barbara Frateiacci, Graziano Pungì e P.IVA_1
Francesco Antonio Romito;
RESISTENTE CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.2.2025 le ricorrenti esponevano che:
1) che la , con determina del n.56 del Controparte_2 Parte_2
29.05.2024, si è resa aggiudicataria per il periodo giugno 2024/luglio 2024 del servizio di asilo nido “La Chiocciola”; 2) che la il 29.05.2024 avrebbe richiesto al Controparte_2 gestore uscente l'elenco del personale soggetto a clausola sociale e che, Parte_3 in esito all'invio, ha assunto le ricorrenti con un contratto a termine con qualifica A1
(ausiliarie) dal 3 giugno 2024 al 31 luglio 2024; 3) che, in esito alla circolare n.2182 dell'1.08.2024 del Ministero dell'Interno che disponeva la proroga al 31.10.2024 del
“Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non Autosufficienti
(PAC)”, con Determina n.70 del 19 agosto 2024, il Comune disponeva la proroga Parte_2 del servizio alla Cooperativa sino al 31.10.2024; 4) che la CP_2 Controparte_2 non avrebbe rispettato la clausola sociale e le condizioni di cui al contratto di assunzione ed al capitolato d'appalto non riassorbendo le due ricorrenti dal 1.09.2024 al 31.10.2024 e provvedendo, invece, all'assunzione di due nuove unità assegnate alle stesse mansioni;
5) che seguivano una serie di comunicazioni con cui le ricorrenti, per il tramite dell'OS e del procuratore, chiedevano al ed alla odierna resistente il rispetto della Parte_2 clausola sociale;
6) che le ricorrenti avviavano un'iniziativa giudiziaria dinnanzi a Codesto
Tribunale r.g.n. 4831/2024 che si concludeva con sentenza n. 2399/2024 con cui veniva riconosciuto il diritto delle ricorrenti ad essere riassunte alle dipendenze della resistente per il periodo dal 7.09.2024 al 31.10.2024 con condanna al risarcimento del danno pari alla retribuzione che avrebbero percepito;
7) che, con Determina n. 105 del 31.10.2024 e successiva Determina n. 118 del 2.12.2024, il “senza che lo stesso Parte_2 apportasse nuovamente alcuna modifica al capitolato speciale d'appalto o venisse indetta nuova gara d'appalto, prorogava ulteriormente l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido “La Chiocciola” in favore della sino al 28 febbraio Parte_4
2025”; 8) che, con successiva Determina n.12 del 31.01.2025, il ha indetto Parte_2 una nuova gara ai sensi dell'art.71 del D. L.vo n.36/2023 al fine di procedere all'affidamento della gestione del servizio dall'1.03.2025; 9) che le ricorrenti diffidavano la CP_2
a riassumerle nel rispetto della clausola sociale e la avrebbe
[...] Controparte_2 dato riscontro alla richiesta delle lavoratrici con nota del 18.02.2025 non contestando il prosieguo dell'attività di gestione sino al 28.02.2025.
Sulla base di tali premesse in fatto, le ricorrente concludevano chiedendo: “
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e conclusione, in accoglimento del presente ricorso: 1) ACCERTARE e DICHIARARE
l'illegittimità del comportamento della in merito al mancato Parte_4 riassorbimento delle lavoratrici nel personale della stessa, a seguito delle ulteriori proroghe di affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido intervenute fino 28 febbraio 2025 e conseguentemente, 2) CONDANNARE la alla riassunzione delle Parte_4 predette lavoratrici, nonchè al risarcimento del danno da valutare in via equitativa;
3)
CONDANNARE la al pagamento delle mensilità non percepite dalle Parte_4 lavoratrici a far data dal 01.11.2024 e sino al termine delle ulteriori proroghe (28.02.2025), oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa delle stesse;
4)
ORDINARE, in caso di subentro di nuovo soggetto appaltatore nel servizio di gestione dell'asilo nido “La Chiocciola”, di inserire le odierne ricorrenti nell'elenco del personale soggetto a clausola sociale precedentemente impiegato presso l'asilo nido;
5) CON VITTORIA di spese, competenze ed onorari di giudizio, come per legge, da distrarsi ex art.
93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio la resistente , contestando con varie Controparte_2 argomentazioni le domande delle ricorrenti.
In particolare, evidenziava che le conclusioni formulate dalle ricorrenti dovevano essere rigettate perché infondate, atteso che la disciplina richiamata dalla sentenza del Tribunale di
Castrovillari non era applicabile al periodo oggetto del presente giudizio.
Nello specifico, la resistente sottolineava che la prosecuzione del servizio sino CP_2 al 28.02.2025 non sarebbe avvenuta in forza della legge di gara indetta con Determina n.16 del 20.04.2024 (CIG B090C9ED47) che prevede la clausola sociale posta a fondamento della sentenza di Codesto Tribunale n. 2399/2024 reso a definizione del giudizio r.g.n. 4831/2024.
Il servizio di gestione disciplinato dalla legge di gara indetta con Determinazione n.16 del
20.04.2024 sarebbe cessato definitivamente alla data del 30.11.2024 ovvero con il venir meno dell'efficacia della Determinazione n.105 del 31.10.2024 che aveva disposto la prosecuzione del servizio, già prorogato al 31.01.2024 con Determina n. 70 del 19.08.2024, per 1 solo mese.
Secondo la prospettazione della resistente, dunque, con la Determina n.118 del 2.12.2024 il
Comune di indiceva nuova procedura e disponeva che la scelta del contraente Pt_2 avvenisse con la forma di affidamento diretto ex art.50 lettera b) D. L.vo n.36/2023 mediante il sito di acquisiti in rete gestito da ed individuazione di vari operatori economici che Pt_5 rientrino nella categoria merceologica del servizio di asilo nido.
L'aggiudicazione che faceva seguito alla partecipazione alla procedura non prevedeva alcuna clausola sociale, e pertanto la resistente non sarebbe stata tenuta alla riassunzione delle due ricorrenti.
Nel corso del giudizio, sentire le parti, veniva vagliata la possibilità di addivenire ad una soluzione bonaria che, però, falliva.
All'esito della discussione, sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa in data odierna.
**
Il ricorso è solo in minima parte fondato e va accolto nei limiti e con le precisazioni di cui alla seguente motivazione. Preliminarmente, è bene sin da subito chiarire che la presente controversia verte sul diritto delle ricorrenti ad essere assunte dalla resistente in base alla cd clausola sociale di cui all'art
11 del disciplinare di gara e dall'art. 57 del dlgs 36/2023.
In sostanza, le ricorrenti lamentano che a seguito dell'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido “La Chiocciola” in favore della resistente cooperativa, non essendo mutata la disciplina posta a base dell'affidamento stesso, manterrebbero il diritto all'assunzione e alla conseguente retribuzione.
Ebbene occorre chiarire che il presupposto giuridico per la riassunzione delle ricorrenti non sussiste.
Risulta documentato, infatti, che la Determina n. 118 del 2.12.2024 non dispone la prosecuzione del servizio affidato con la procedura di gara indetta con Determinazione n.16 del 24.04.2024 (CIG B090C9ED47) ed aggiudicato il 29.05.2024 che è definitivamente cessato il 30.11.2024, ma è una determina a contrarre mediante una nuova procedura con affidamento diretto ex art.50 lettera b del D. L.vo n.36/2023 attraverso il portale (CIG Pt_5
B4888348ED).
La nuova procedura di gara indetta con Determina n.118 del 2.12.2024 non prevede tra gli obblighi quello della clausola sociale.
Le eventuali rimostranze avverso la legittimità delle determine amministrative ed i conseguenti provvedimenti di affidamento (peraltro non avanzate in questa sede) sono rimesse al Giudice Amministrativo, per evidenti ragioni di giurisdizione.
In sostanza, la procedura con la quale è stato affidato il servizio alla scadenza della proroga precedente è nuova e diversa, e non prevede alcuna clausola sociale invocabile dalle ricorrenti a sostegno delle proprie conclusioni.
Dunque, sicuramente nel caso in esame non può trovare applicazione la disciplina di cui al richiamato art. 11 del disciplinare di gara, trattandosi di procedura diversa, non regolata da detto disciplinare (oggetto, invece, del periodo precedente, che ha visto l'accoglimento delle ragioni delle ricorrenti nel giudizio recante n.r.g. 4831/2024).
Per quanto attiene, invece, alla disciplina di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti Pubblici
(Dlgs 36/2023), è opportuno chiarire che il diritto soggettivo all'assunzione dei lavoratori in ipotesi di “cambio appalto” non può giammai essere rinvenuto nell'art. 57 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), il quale si limita a prevedere, per quanto qui rileva, che «Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti … devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore …». Dalla lettura della disposizione si evince chiaramente che alcun diritto soggettivo viene previsto, in favore dei lavoratori, dalla disposizione sopra riportata che, invero, si limita a prevedere che le stazioni appaltanti debbano inserire specifiche “clausole sociali” nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, volte a far sì che siano richieste, come “requisiti necessari delle offerte”, misure “orientate” a garantire la stabilità occupazionale. È evidente, quindi, che la stabilità occupazionale viene considerata come un obiettivo meramente tendenziale che viene perseguito non mediante l'attribuzione di un diritto soggettivo ai lavoratori, bensì mediante la previsione che nell'offerta dei concorrenti siano previste specifiche “misure” in tal senso e che l'obbligo di inserire tali misure sia contemplato attraverso l'inserimento di
“clausole sociali” nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti. La vincolatività di tali “misure” discende, dunque, da un impegno che il partecipante alla gara deve assumere (sulla base della previsione del bando, dell'avviso o dell'invito) se vuole che la sua offerta venga presa in considerazione dall'amministrazione appaltante. Sotto tale profilo si deve rilevare, in primo luogo, che, nel caso di specie, l'ente appaltante non ha previsto alcuna “clausola sociale”.
E' evidente, pertanto, che la domanda delle ricorrenti debba essere rigettata sul punto.
Diversamente, invece, le domande formulate vanno accolte con riferimento al periodo che va dal 1.11.2024 al 30.11.2024, poiché per tale periodo vigeva ancora il precedente disciplinare di gara (sul punto, anche parte resistente da atto della circostanza nella propria memoria di costituzione e nelle successive note depositate in atti), e dunque si tratta di questione identica e sovrapponibile a quella che ha formato oggetto del giudicato di cui alla sentenza 2399/2024, alle cui motivazioni si ritiene di rinviare anche ai sensi dell'art 118 disp. att c.p.c.
La domanda delle ricorrenti, in sostanza, può essere accolta solo con riferimento al periodo
1.11.2024 – 30.11.2024, mentre va rigettata nel resto.
L'accoglimento della domanda solo in misura minima e la documentata volontà conciliativa espressa dalla resistente nella misura di cui alla presente statuizione, indicono a ritenere giustificata la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede: a) Dichiara il diritto delle ricorrenti alla riassunzione alle dipendenze della resistente per il periodo 1.11.2024 – 30.11.2024;
b) condanna la società convenuta al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione che le parti ricorrenti avrebbero percepito dal 1.11.2024 al 30.11.2024, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
c) rigetta, nel resto, il ricorso;
d) compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 24-7-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone