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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9049 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.821/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara Arrivi e Giorgia Parte_1
Geremicca del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Rignano Flaminio (RM), alla Via Giuseppe Garibaldi n. 2, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE E in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024, Per_1 prot.37875 e con essa elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' di Roma, via Cesare Beccaria, n. CP_1
29.
RESISTENTE
all'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che CP_1 si liquidano in €2.694,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%) e oltre IVA e CPA . Roma, 18.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 9.1.2025 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma l' impugnando il CP_1 provvedimento dell datato 9.8.2024 con il quale era stato accertato il CP_1 pagamento indebito della indennità di anticipazione NASpI dall'1.1.2022 al 31.12.2022 perché “non spettante per mancanza dei requisiti di legge”. Deduceva il ricorrente:
- che con comunicazione datata 26.07.2022, avente ad oggetto “Anticipazione indennità di disoccupazione NASpI Domanda n. 6157924800030 (2022/980079) 28/09/1995”, l'Istituto Previdenziale aveva Parte_1 accolto la sua domanda presentata del 26.04.2022, con decorrenza dal 26.04.2022 e sino al 21.04.2024 ;
- che pertanto aveva avviato la propria attività individuale/autonoma (con l'apertura della partita iva avvenuta in data 15.04.2022) e aveva investito gli importi NASpI corrisposti in modalità anticipata nello svolgimento di tale attività nonché nella gestione dei relativi costi;
- .che oltre ai costi di gestione in termini di spese per lo svolgimento dell'attività, aveva fronteggiato e continuava a fronteggiare elevati costi in termini di tasse da versare all'erario nonché in termini di contributi da versare all' CP_1
- che infatti dall'avvio della propria attività e fino al mese di settembre 2024, aveva onorato, solo a titolo di tasse da versare all'erario e di contributi da versare all' pagamenti per euro 20.005,07; CP_1
- che pur non avendo interrotto la propria attività autonoma , al fine di avere una maggiore entrata che gli permettesse di affrontare tali spese/costi e di avere al contempo la possibilità di garantirsi una buona sussistenza personale, si era trovato ad accettare la proposta contrattuale di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time formulata dalla Controparte_2
con decorrenza 29.12.2023 ,
[...]
- che tale assunzione, era intervenuta meno di 4 mesi prima della scadenza del periodo di fruizione NASpI che sarebbe avvenuta il successivo 21.04.2024;
- che alla fine del mese di dicembre 2023, i soli costi sostenuti a titolo di tasse da versare all'erario e di contributi da versare all erano pari ad euro CP_1
15.273,04, importo, comunque, già solo questo ben superiore all'anticipazione NASpI pur senza considerare le spese di gestione quotidiana dell'attività e le spese legate al regime IVA del ricorrente;
- che in data 29.08.2024, aveva ricevuto la comunicazione avente ad CP_1 oggetto “accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI n. 980079/2022 per un importo complessivo di euro 14.698,90 per la seguente motivazione: - è stata corrisposta indennità di anticipazione NASpI non spettante per mancanza dei requisiti di legge” ; - che aveva proposto ricorso amministrativo avverso detto provvedimento con esito negativo. Premessi tali fatti deduceva che in totale buona fede ed in assenza di qualsivoglia finalità elusiva, aveva investito integralmente le somme così ricevute nella propria attività autonoma/individuale. Deduceva che anche in virtù dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza n.90/2024 l'indebito doveva essere limitato al periodo in cui il ricorrente aveva svolto una attività lavorativa di lavoro subordinato e quindi dal 29.12.2023 al 21.4.2024 e non all'intero periodo della NASpI. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni: “In via principale Accertare e dichiarare che il provvedimento emesso dall' ricevuto dal sig. in CP_1 Pt_1 data 29.08.2024 e, con esso e conseguentemente, il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo del 10.12.2024, risultano errati e/o illegittimi e/o ingiusti e/o immotivati, non potendo essere richiesto al Ricorrente l'integrale importo di indennità anticipata NASpI ma solo la parte corrispondente al periodo 29.12.2023 – 21.04.2024, per le ragioni argomentate e documentate in premessa e in parte motiva e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a rettificare e/o CP_1 correggere il provvedimento ricevuto dal sig. in data 29.08.2024, inserendo, in luogo Pt_1 della richiesta dell'integrale importo di indennità anticipata NASpI, la richiesta della sola parte corrispondente al periodo 29.12.2023 – 21.04.2024. In ogni caso: condannare l' , in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, dei compensiprofessionali, maggiorati del 30% ai sensi del D.M. 37/2018, e onorari di causa del presente procedimento.” 2.Si costituiva l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto CP_1
Deduceva che ai sensi dell'art.8 IV comma D.gs 22/2015 , il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale. Deduceva che la finalità della norma era stata quella di incentivare l'attività imprenditoriale individuale che tuttavia doveva anche sopportare i rischi connessi a detta attività Contestava la rilevanza della sentenza n.90/2024 che riguardava l'insuperabile difficoltà di svolgere l'attività di impresa per fatto non imputabile al lavoratore. 3.Alla prima udienza del 27.3.2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste e il giudice rinviava la causa al per discussione alla udienza del 18.9.2025 con termine per note. Alla udienza del 18.9.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
4.Il ricorso è infondato . La prestazione richiesta della parte ricorrente è stata disciplinata dal Decreto legislativo 4.3.2015 n.22 che all'art.1 recita: “1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.” Per percepire la NASpI occorre essere disoccupato e partecipare a iniziative di occupazione lavorativa (art.7 Decreto legislativo 22/2015). Per acquisire lo stato di disoccupazione è necessario presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità a svolgere una attività lavorativa (DID) che può essere presentata anche all in sede di presentazione della CP_1 domanda per la NASpI, ma che deve essere poi seguita dalla conferma al Centro dell'Impiego “entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato ( artt.19, 20 e 21 Decreto legislativo 14.9.2015 n.150). Ai sensi dell'art.8 del Decreto legislativo 22 del 4.3.2015 Incentivo all'autoimprenditorialità “ 1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non da' diritto alla contribuzione figurativa, ne' all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della CP_ NASpI deve presentare all' a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.”
5.Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente, dopo l'accoglimento della sua domanda di NASpI, ha avanzato in data 26.4.2022 domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione che è stata accolta per il periodo 26.4.2022 al 21.4.2024 ( allegati ). CP_1
E' altresì pacifico e documento che il ricorrente ha iniziato la sua attività imprenditoriale con l'apertura della partita IVA in data 15.4.2022. E' altresì' pacifico che il ricorrente è stato assunto come dipendente con contratto a tempo indeterminato full time dal 29.12.2023 da
[...]
( documentazione allegata da parte ricorrente). Controparte_2 Ai sensi del disposto dell'art. dell'art.8 IV comma del Decreto legislativo 22/2015 il ricorrente ,avendo instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo in cui era stata riconosciuta l'indennità NASpI anticipata, è tenuto a restituire l'intero importo percepito da a tale titolo. CP_1
Né al riguardo rileva quanto precisato dalla sentenza n.90/2014 della Corte Costituzionale. Tale sentenza infatti si riferisce ad una ipotesi particolare in cui, stante l'intervenuta pandemia COVID, il lavoratore non aveva potuto svolgere la sua attività imprenditoriale per cause imprevedibili ed eccezionali a lui non imputabili. Nel caso di specie invece non sono state addotte cause imprevedibili e non imputabili al ricorrente ma solo l'esistenza di costi legati allo svolgimento della attività imprenditoriale e al pagamento di contributi e imposte strettamente collegati alla attività imprenditoriale e ben conosciuti quindi al ricorrente prima di iniziare detta attività. Con la sentenza n.90/2024 la Corte Costituzionale, richiamando la sua precedente sentenza n.194/2021 ha infatti precisato:”Nella citata sentenza n. 194 del 2021, questa Corte ha sottolineato come il presupposto dell'incentivo in esame – al pari di quelli che ne costituiscono i precedenti, ovvero la corresponsione anticipata dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), di cui all'art. 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e, in un contesto normativo diverso, l'indennità di mobilità erogata in via anticipata ex art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) – consista nell'agevolare il lavoratore nell'intraprendere un'attività autonoma o avviare un'impresa al fine «di favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato». Più di recente, poi, nella sentenza n. 38 del 2024 – che ha scrutinato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 41, primo comma, Cost., l'art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui «nell'interpretazione datane dal diritto vivente della Corte di cassazione», esclude la compatibilità della indennità di mobilità ricevuta ratealmente e periodicamente con lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma, imponendo al lavoratore autonomo la necessità della richiesta di corresponsione anticipata, pena la perdita del diritto – questa Corte ha evidenziato che anche tale modalità di erogazione costituisce «una sorta di finanziamento destinato a uno scopo, quello dell'investimento in un'attività autonoma o di impresa, per far fronte alle spese iniziali dell'attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio, così fuoriuscendo dal mercato del lavoro dipendente» L'erogazione della NASpI, in via anticipata e in una unica soluzione, costituisce dunque, per la finalità che intende perseguire, una modalità di corresponsione del beneficio del tutto peculiare rispetto alla erogazione “ordinaria” della stessa indennità; se il lavoratore inoccupato non intende avvalersi di tale incentivo all'autoimprenditorialità, la NASpI segue la disciplina prevista, in particolare, dagli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 22 del 2015. Al di fuori dell'opzione per l'erogazione anticipata, infatti, l'art. 5 del d. lgs. n. 22 del 2015 stabilisce che «[l]a NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delleprestazioni di disoccupazione…” La Corte Costituzionale ha altresì specificato nella sentenza n.90/2024: “5.1.– Deve innanzi tutto evidenziarsi che questa Corte, con la sentenza n. 194 del 2021, ha già valutato la disciplina oggetto dell'odierna censura con riferimento alla fattispecie generale: quella dell'insorgenza dell'obbligo di restituzione integrale dell'anticipazione della NASpI quando il lavoratore, pur continuando ad esercitare l'attività per la quale è stato corrisposto l'incentivo all'autoimprenditorialità ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, abbia costituito, seppur per un periodo limitato, un rapporto di lavoro subordinato, percependo la relativa retribuzione. È l'ipotesi di un'attività di lavoro subordinato svolta contemporaneamente a quella imprenditoriale, per la quale sia stata erogata l'anticipazione della NASpI. Questa Corte ha inoltre rimarcato che l'anticipazione dell'incentivo all'imprenditorialità ha la finalità di «favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato» ed ha aggiunto che «[s]i tratta, in sostanza, di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione
“alternativa” rispetto al lavoro dipendente, “convertendo” in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo». Si giustifica, quindi, la previsione della restituzione integrale dell'importo dell'incentivo avendo questa Corte ricondotto tale obbligo alla «specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa», in quanto «[l']eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui spetterebbe altrimenti la prestazione periodica, è un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa, che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica». Nel riconoscere che il contrasto dell'elusione è al fondo di tale disciplina, sempre la sentenza n. 194 del 2021 ha chiarito che «l'obbligo restitutorio è coerente con l'indicata finalità antielusiva della disposizione censurata, che è quella di evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un'attività di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa» e, ancora, che «la ratio dell'obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata, è costituita da una più specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa» Posto, poi, che la restituzione integrale dell'anticipazione non ha natura “sanzionatoria”, questa Corte ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo di spettanza della NASpI assurge a «elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del presupposto stesso del beneficio – ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un'attività di lavoro autonomo». …” Ed ancora la Corte ha precisato: “5.2.– I principi enunciati dalla sentenza n. 194 del 2021, successivamente confermati dalla sentenza n. 38 del 2024, vanno ulteriormente ribaditi anche con riferimento all'ipotesi di promozione di un'attività imprenditoriale che in concreto non consegua i risultati sperati dal lavoratore, percettore dell'anticipazione della NASpI. Quest'ultimo infatti – beneficiando dell'erogazione integrale, senza essere tenuto a rispettare le condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, quali la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, e l'onere di ricerca attiva di un'occupazione per il reinserimento nel tessuto produttivo – accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendo anche il relativo rischio d'impresa che ne costituisce una componente intrinseca. Il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell'indennità della NASpI, in un'unica soluzione e nell'importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell'erogazione periodica soggetta alle condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, all'inottemperanza delle quali conseguirebbe l'interruzione della percezione della prestazione. Se il lavoratore opta per l'incentivo all'autoimprenditorialità, percependo subito e integralmente, senza le condizionalità dell'art. 7 citato, quanto altrimenti conseguirebbe periodicamente e sub condicione, è ben evidente che deve “mettere in conto” il possibile esito negativo dell'attività di impresa, essendo esso compreso in tale calcolo di convenienza 5.3.– Diversa è, invece, la fattispecie, oggetto del giudizio principale, che concerne l'ipotesi particolare in cui il percettore dell'anticipazione dell'indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NASpI….” Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto di aver continuato a svolgere l'attività imprenditoriale e di aver anche accettato l'assunzione a tempo indeterminato e full time da parte della società Controparte_2 per garantirsi una “buona sussistenza personale”. Tuttavia la semplice gravosità degli oneri contributivi e erariali legati allo svolgimento della attività imprenditoriale non costituisce imprevedibile motivo che autorizzi secondo i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza 90/2024 la mancata restituzione della indennità anticipata NASpI, essendo tali elementi insiti nel rischio della attività imprenditoriale che dovevano essere conosciuti dal ricorrente e che lo stesso ha accettato quando ha presentato all' la richiesta di anticipazione della indennità NASpI CP_1 invece che scegliere di percepirla periodicamente. Sulla base della normativa sopra richiamata rispettosa dei principi costituzionali come ritenuto dalla stessa Corte Costituzionale, pertanto pienamente legittimo è il provvedimento di ripetizione di indebito dell' CP_1
Tali conclusioni del resto risultano confermate anche da quanto precisato dalla Corte di Cassazione con sentenzan.1445/2025 che ha confermato l'obbligo del lavoratore di restituire l'anticipazione NASpI ricevuta avendo instaurato un rapporto di lavoro prima della scadenza del periodo relativo a tale trattamento
“In tema di NASpI, la liquidazione anticipata in unica soluzione, ex art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, del trattamento spettante al lavoratore assicurato, comporta l'obbligo di sua restituzione, per intero, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui tale trattamento è stato riconosciuto, senza possibilità per il beneficiario di sottrarsi alla restituzione provando la simulazione del nuovo rapporto lavorativo nei confronti dell il quale invece può sempre dar prova dell'effettiva sua CP_1 instaurazione e sussistenza.”( Cass n.1445/2025) Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che CP_1 si liquidano in €2.694,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%) e oltre IVA e CPA . Roma, 18.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.821/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara Arrivi e Giorgia Parte_1
Geremicca del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Rignano Flaminio (RM), alla Via Giuseppe Garibaldi n. 2, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE E in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024, Per_1 prot.37875 e con essa elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' di Roma, via Cesare Beccaria, n. CP_1
29.
RESISTENTE
all'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che CP_1 si liquidano in €2.694,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%) e oltre IVA e CPA . Roma, 18.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 9.1.2025 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma l' impugnando il CP_1 provvedimento dell datato 9.8.2024 con il quale era stato accertato il CP_1 pagamento indebito della indennità di anticipazione NASpI dall'1.1.2022 al 31.12.2022 perché “non spettante per mancanza dei requisiti di legge”. Deduceva il ricorrente:
- che con comunicazione datata 26.07.2022, avente ad oggetto “Anticipazione indennità di disoccupazione NASpI Domanda n. 6157924800030 (2022/980079) 28/09/1995”, l'Istituto Previdenziale aveva Parte_1 accolto la sua domanda presentata del 26.04.2022, con decorrenza dal 26.04.2022 e sino al 21.04.2024 ;
- che pertanto aveva avviato la propria attività individuale/autonoma (con l'apertura della partita iva avvenuta in data 15.04.2022) e aveva investito gli importi NASpI corrisposti in modalità anticipata nello svolgimento di tale attività nonché nella gestione dei relativi costi;
- .che oltre ai costi di gestione in termini di spese per lo svolgimento dell'attività, aveva fronteggiato e continuava a fronteggiare elevati costi in termini di tasse da versare all'erario nonché in termini di contributi da versare all' CP_1
- che infatti dall'avvio della propria attività e fino al mese di settembre 2024, aveva onorato, solo a titolo di tasse da versare all'erario e di contributi da versare all' pagamenti per euro 20.005,07; CP_1
- che pur non avendo interrotto la propria attività autonoma , al fine di avere una maggiore entrata che gli permettesse di affrontare tali spese/costi e di avere al contempo la possibilità di garantirsi una buona sussistenza personale, si era trovato ad accettare la proposta contrattuale di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time formulata dalla Controparte_2
con decorrenza 29.12.2023 ,
[...]
- che tale assunzione, era intervenuta meno di 4 mesi prima della scadenza del periodo di fruizione NASpI che sarebbe avvenuta il successivo 21.04.2024;
- che alla fine del mese di dicembre 2023, i soli costi sostenuti a titolo di tasse da versare all'erario e di contributi da versare all erano pari ad euro CP_1
15.273,04, importo, comunque, già solo questo ben superiore all'anticipazione NASpI pur senza considerare le spese di gestione quotidiana dell'attività e le spese legate al regime IVA del ricorrente;
- che in data 29.08.2024, aveva ricevuto la comunicazione avente ad CP_1 oggetto “accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI n. 980079/2022 per un importo complessivo di euro 14.698,90 per la seguente motivazione: - è stata corrisposta indennità di anticipazione NASpI non spettante per mancanza dei requisiti di legge” ; - che aveva proposto ricorso amministrativo avverso detto provvedimento con esito negativo. Premessi tali fatti deduceva che in totale buona fede ed in assenza di qualsivoglia finalità elusiva, aveva investito integralmente le somme così ricevute nella propria attività autonoma/individuale. Deduceva che anche in virtù dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza n.90/2024 l'indebito doveva essere limitato al periodo in cui il ricorrente aveva svolto una attività lavorativa di lavoro subordinato e quindi dal 29.12.2023 al 21.4.2024 e non all'intero periodo della NASpI. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni: “In via principale Accertare e dichiarare che il provvedimento emesso dall' ricevuto dal sig. in CP_1 Pt_1 data 29.08.2024 e, con esso e conseguentemente, il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo del 10.12.2024, risultano errati e/o illegittimi e/o ingiusti e/o immotivati, non potendo essere richiesto al Ricorrente l'integrale importo di indennità anticipata NASpI ma solo la parte corrispondente al periodo 29.12.2023 – 21.04.2024, per le ragioni argomentate e documentate in premessa e in parte motiva e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a rettificare e/o CP_1 correggere il provvedimento ricevuto dal sig. in data 29.08.2024, inserendo, in luogo Pt_1 della richiesta dell'integrale importo di indennità anticipata NASpI, la richiesta della sola parte corrispondente al periodo 29.12.2023 – 21.04.2024. In ogni caso: condannare l' , in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, dei compensiprofessionali, maggiorati del 30% ai sensi del D.M. 37/2018, e onorari di causa del presente procedimento.” 2.Si costituiva l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto CP_1
Deduceva che ai sensi dell'art.8 IV comma D.gs 22/2015 , il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale. Deduceva che la finalità della norma era stata quella di incentivare l'attività imprenditoriale individuale che tuttavia doveva anche sopportare i rischi connessi a detta attività Contestava la rilevanza della sentenza n.90/2024 che riguardava l'insuperabile difficoltà di svolgere l'attività di impresa per fatto non imputabile al lavoratore. 3.Alla prima udienza del 27.3.2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste e il giudice rinviava la causa al per discussione alla udienza del 18.9.2025 con termine per note. Alla udienza del 18.9.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
4.Il ricorso è infondato . La prestazione richiesta della parte ricorrente è stata disciplinata dal Decreto legislativo 4.3.2015 n.22 che all'art.1 recita: “1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.” Per percepire la NASpI occorre essere disoccupato e partecipare a iniziative di occupazione lavorativa (art.7 Decreto legislativo 22/2015). Per acquisire lo stato di disoccupazione è necessario presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità a svolgere una attività lavorativa (DID) che può essere presentata anche all in sede di presentazione della CP_1 domanda per la NASpI, ma che deve essere poi seguita dalla conferma al Centro dell'Impiego “entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato ( artt.19, 20 e 21 Decreto legislativo 14.9.2015 n.150). Ai sensi dell'art.8 del Decreto legislativo 22 del 4.3.2015 Incentivo all'autoimprenditorialità “ 1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non da' diritto alla contribuzione figurativa, ne' all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della CP_ NASpI deve presentare all' a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.”
5.Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente, dopo l'accoglimento della sua domanda di NASpI, ha avanzato in data 26.4.2022 domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione che è stata accolta per il periodo 26.4.2022 al 21.4.2024 ( allegati ). CP_1
E' altresì pacifico e documento che il ricorrente ha iniziato la sua attività imprenditoriale con l'apertura della partita IVA in data 15.4.2022. E' altresì' pacifico che il ricorrente è stato assunto come dipendente con contratto a tempo indeterminato full time dal 29.12.2023 da
[...]
( documentazione allegata da parte ricorrente). Controparte_2 Ai sensi del disposto dell'art. dell'art.8 IV comma del Decreto legislativo 22/2015 il ricorrente ,avendo instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo in cui era stata riconosciuta l'indennità NASpI anticipata, è tenuto a restituire l'intero importo percepito da a tale titolo. CP_1
Né al riguardo rileva quanto precisato dalla sentenza n.90/2014 della Corte Costituzionale. Tale sentenza infatti si riferisce ad una ipotesi particolare in cui, stante l'intervenuta pandemia COVID, il lavoratore non aveva potuto svolgere la sua attività imprenditoriale per cause imprevedibili ed eccezionali a lui non imputabili. Nel caso di specie invece non sono state addotte cause imprevedibili e non imputabili al ricorrente ma solo l'esistenza di costi legati allo svolgimento della attività imprenditoriale e al pagamento di contributi e imposte strettamente collegati alla attività imprenditoriale e ben conosciuti quindi al ricorrente prima di iniziare detta attività. Con la sentenza n.90/2024 la Corte Costituzionale, richiamando la sua precedente sentenza n.194/2021 ha infatti precisato:”Nella citata sentenza n. 194 del 2021, questa Corte ha sottolineato come il presupposto dell'incentivo in esame – al pari di quelli che ne costituiscono i precedenti, ovvero la corresponsione anticipata dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), di cui all'art. 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e, in un contesto normativo diverso, l'indennità di mobilità erogata in via anticipata ex art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) – consista nell'agevolare il lavoratore nell'intraprendere un'attività autonoma o avviare un'impresa al fine «di favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato». Più di recente, poi, nella sentenza n. 38 del 2024 – che ha scrutinato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 41, primo comma, Cost., l'art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui «nell'interpretazione datane dal diritto vivente della Corte di cassazione», esclude la compatibilità della indennità di mobilità ricevuta ratealmente e periodicamente con lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma, imponendo al lavoratore autonomo la necessità della richiesta di corresponsione anticipata, pena la perdita del diritto – questa Corte ha evidenziato che anche tale modalità di erogazione costituisce «una sorta di finanziamento destinato a uno scopo, quello dell'investimento in un'attività autonoma o di impresa, per far fronte alle spese iniziali dell'attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio, così fuoriuscendo dal mercato del lavoro dipendente» L'erogazione della NASpI, in via anticipata e in una unica soluzione, costituisce dunque, per la finalità che intende perseguire, una modalità di corresponsione del beneficio del tutto peculiare rispetto alla erogazione “ordinaria” della stessa indennità; se il lavoratore inoccupato non intende avvalersi di tale incentivo all'autoimprenditorialità, la NASpI segue la disciplina prevista, in particolare, dagli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 22 del 2015. Al di fuori dell'opzione per l'erogazione anticipata, infatti, l'art. 5 del d. lgs. n. 22 del 2015 stabilisce che «[l]a NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delleprestazioni di disoccupazione…” La Corte Costituzionale ha altresì specificato nella sentenza n.90/2024: “5.1.– Deve innanzi tutto evidenziarsi che questa Corte, con la sentenza n. 194 del 2021, ha già valutato la disciplina oggetto dell'odierna censura con riferimento alla fattispecie generale: quella dell'insorgenza dell'obbligo di restituzione integrale dell'anticipazione della NASpI quando il lavoratore, pur continuando ad esercitare l'attività per la quale è stato corrisposto l'incentivo all'autoimprenditorialità ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, abbia costituito, seppur per un periodo limitato, un rapporto di lavoro subordinato, percependo la relativa retribuzione. È l'ipotesi di un'attività di lavoro subordinato svolta contemporaneamente a quella imprenditoriale, per la quale sia stata erogata l'anticipazione della NASpI. Questa Corte ha inoltre rimarcato che l'anticipazione dell'incentivo all'imprenditorialità ha la finalità di «favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato» ed ha aggiunto che «[s]i tratta, in sostanza, di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione
“alternativa” rispetto al lavoro dipendente, “convertendo” in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo». Si giustifica, quindi, la previsione della restituzione integrale dell'importo dell'incentivo avendo questa Corte ricondotto tale obbligo alla «specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa», in quanto «[l']eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui spetterebbe altrimenti la prestazione periodica, è un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa, che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica». Nel riconoscere che il contrasto dell'elusione è al fondo di tale disciplina, sempre la sentenza n. 194 del 2021 ha chiarito che «l'obbligo restitutorio è coerente con l'indicata finalità antielusiva della disposizione censurata, che è quella di evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un'attività di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa» e, ancora, che «la ratio dell'obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata, è costituita da una più specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa» Posto, poi, che la restituzione integrale dell'anticipazione non ha natura “sanzionatoria”, questa Corte ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo di spettanza della NASpI assurge a «elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del presupposto stesso del beneficio – ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un'attività di lavoro autonomo». …” Ed ancora la Corte ha precisato: “5.2.– I principi enunciati dalla sentenza n. 194 del 2021, successivamente confermati dalla sentenza n. 38 del 2024, vanno ulteriormente ribaditi anche con riferimento all'ipotesi di promozione di un'attività imprenditoriale che in concreto non consegua i risultati sperati dal lavoratore, percettore dell'anticipazione della NASpI. Quest'ultimo infatti – beneficiando dell'erogazione integrale, senza essere tenuto a rispettare le condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, quali la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, e l'onere di ricerca attiva di un'occupazione per il reinserimento nel tessuto produttivo – accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendo anche il relativo rischio d'impresa che ne costituisce una componente intrinseca. Il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell'indennità della NASpI, in un'unica soluzione e nell'importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell'erogazione periodica soggetta alle condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, all'inottemperanza delle quali conseguirebbe l'interruzione della percezione della prestazione. Se il lavoratore opta per l'incentivo all'autoimprenditorialità, percependo subito e integralmente, senza le condizionalità dell'art. 7 citato, quanto altrimenti conseguirebbe periodicamente e sub condicione, è ben evidente che deve “mettere in conto” il possibile esito negativo dell'attività di impresa, essendo esso compreso in tale calcolo di convenienza 5.3.– Diversa è, invece, la fattispecie, oggetto del giudizio principale, che concerne l'ipotesi particolare in cui il percettore dell'anticipazione dell'indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NASpI….” Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto di aver continuato a svolgere l'attività imprenditoriale e di aver anche accettato l'assunzione a tempo indeterminato e full time da parte della società Controparte_2 per garantirsi una “buona sussistenza personale”. Tuttavia la semplice gravosità degli oneri contributivi e erariali legati allo svolgimento della attività imprenditoriale non costituisce imprevedibile motivo che autorizzi secondo i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza 90/2024 la mancata restituzione della indennità anticipata NASpI, essendo tali elementi insiti nel rischio della attività imprenditoriale che dovevano essere conosciuti dal ricorrente e che lo stesso ha accettato quando ha presentato all' la richiesta di anticipazione della indennità NASpI CP_1 invece che scegliere di percepirla periodicamente. Sulla base della normativa sopra richiamata rispettosa dei principi costituzionali come ritenuto dalla stessa Corte Costituzionale, pertanto pienamente legittimo è il provvedimento di ripetizione di indebito dell' CP_1
Tali conclusioni del resto risultano confermate anche da quanto precisato dalla Corte di Cassazione con sentenzan.1445/2025 che ha confermato l'obbligo del lavoratore di restituire l'anticipazione NASpI ricevuta avendo instaurato un rapporto di lavoro prima della scadenza del periodo relativo a tale trattamento
“In tema di NASpI, la liquidazione anticipata in unica soluzione, ex art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, del trattamento spettante al lavoratore assicurato, comporta l'obbligo di sua restituzione, per intero, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui tale trattamento è stato riconosciuto, senza possibilità per il beneficiario di sottrarsi alla restituzione provando la simulazione del nuovo rapporto lavorativo nei confronti dell il quale invece può sempre dar prova dell'effettiva sua CP_1 instaurazione e sussistenza.”( Cass n.1445/2025) Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che CP_1 si liquidano in €2.694,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%) e oltre IVA e CPA . Roma, 18.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso