Sentenza 10 febbraio 1999
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza per valore vanno cumulate, a norma dell'art. 10, secondo comma cod. proc. civ., le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona e non anche le voci che configurino elementi di specificazione della medesima domanda. Pertanto, in tema di risarcimento del danno, le varie componenti della pretesa risarcitoria (danno emergente lucro cessante, danno diretto ed indiretto, danno materiale e morale) costituendo voci dell'unico "petitum" e non autonome domande non possono ritenersi, ove d'importo indeterminato, ciascuna di ammontare pari al massimo della competenza del giudice adito e non possono pertanto portare al superamento di detta competenza in forza dell'indicato cumulo. Del pari, nel caso di domanda di risarcimento del danno di ammontare non specificato, con espressa richiesta di pagamento di rivalutazione e di interessi, non si è in presenza di una pluralità di domande bensì, attesa l'identità del titolo e della relativa natura giuridica, di un'unica domanda di risarcimento dei danni articolata in più voci illiquidate ed indeterminate, con conseguente inapplicabilità dell'art. 10 comma secondo cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/1999, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Enzo MERIGGIOLA - Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Rel. Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
OL IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMP RT IO, in persona del suo titolare omonimo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCO BARBIERI, che lo difende, giusta delega in atti;
- resistente -
nonché contro
COM ROMA, in persona del Sindaco On.le Franco Rutelli, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato BIASOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato GABRIELE SCOTTO, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 7886/97 del Pretore di ROMA emessa il 25/11/97, depositata il 18/12/97; RG. 34671/96. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/11/98 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott.MARIO DELLI PRISCOLI che ha chiesto che la Corte di Cassazione accolga il ricorso, cassamdo la sentenza del Pretore di Roma e dichiarando la competenza dello stesso in ordine alla controversia di cui sipra. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. Con sentenza 18 dicembre 1997 il Pretore di Roma -chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento danni proposta da PE RE contro il Comune di Roma, e sulla domanda di manleva di quest'ultimo
contro
VI O- dichiarava la propria incompetenza per valore, osservando che, ai sensi dell'art. 10 co. 2 c.p.c., le domande proposte contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla domanda si sommano coi capitale;
che, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., nelle cause relative a somme di denaro il valore si determina in base alla somma indicata, in macanza della quale indicazione la causa si presume di competenza del giudice adito;
che, in forza di tale presunzione, la domanda non determinata nel quantum si reputa proposta per un valore pari al limite massimo della competenza per valore dello stesso giudice;
che nella specie l'attore aveva chiesto il risarcimento del danno biologico, del danno morale, del danno patrimoniale da invalidità permanente, del danno da lucro cessante, il tutto con interessi e rivalutazione;
che doveva pertanto ritenersi, in riferimento al diverso bene giuridico e al diverso fatto generatore dedotto, che l'attrice avesse proposto quattro domande per l'importo di lire 50.000.000 ciascuna.
Da ciò derivava -concludeva il Pretore- che restava superato il limite della competenza pretorile, e che, in ogni caso, anche a ritenere che fosse stata proposta una sola domanda, il cumulo degli interessi e della rivalutazione al capitale conduceva, per altra via, al superamento di esso.
2. Contro la sentenza l'attore proponeva istanza di regolamento necessario di competenza, deducendo che, se pure il Tribunale è competente a conoscere delle cause di valore indeterminabile, la causa non era di valore indeterminabile, ma soltanto di valore non esattamente determinato, e che, d'altro canto, non v'era stata contestazione del valore da parte del convenuto.
Le controparti hanno presentato memoria difensive. Il P.M. ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Pretore sul rilievo che non si trattava, nella specie, di una pluralità di domande, ma di una pluralità di voci della stessa domanda. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Osserva il Collegio che l'istanza di regolamento di competenza, così come proposta, non appare cogliere il segno, perché il Pretore ritenne di declinare la propria competenza in favore del Tribunale non già perché si trattasse di causa di valore indeterminabile, ma perché la sommatoria delle varie domande, ciascuna di valore indeterminato, e pari dunque al massimo della propria competenza per valore, conduceva al superamento del limite di competenza. Ciò non impedisce, tuttavia, di affrontare la questione della competenza sotto profili diversi da quelli dedotti in causa (Cass. 23 febbraio 1996 n. 1436, Cass. 9 gennaio 19 96 n. 96, etc.).
4. Questa Corte, pur con giurisprudenza non recente, ebbe modo di enunciare il principio secondo cui, al fine della determinazione della competenza per valore, vanno cumulate, a norma dell'art. 10 co. 2 c.p.c., le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona, e non anche, quindi, le voci che configurino elementi e specificazioni della medesima domanda;
in particolare, in tema di risarcimento del danno, le varie componenti della pretesa risarcitoria (danno emergente e lucro cessante, danno diretto e indiretto, danno materiale e morale), costituendo voci dell'unico petium, e non autonome domande, non possono ritenersi, ove di importo indeterminato, ciascuna di ammontare pari al massimo della competenza del giudice adito, e non possono pertanto portare al superamento di detta competenza in forza dell'indicato cumulo (Cass. 23 dicembre 1975 n. 4227; vedi anche, nel medesime senso, Cass. 29 agosto 1973 n. 2388, Cass. 2 febbraio 1972 n. 250, Cass. 14 dicembre 1968 n. 3972, Cass. 20 aprile 1962 n. 790). Siffatto postulato, che si attaglia perfettamente al caso di specie, è del tutto condivisibile, dato che, diversamente da quanto ritenne il Pretore di Roma, unico appare il fatto costitutivo delle diverse richieste, le quali, d'altro canto, lungi dall'essere fra di loro ontologicamente distinte, costituiscono semplici articolazioni quantitative dell'unico petitum, unico essendo il bene della vita richiesto (oggetto mediato), in riferimento al provvedimento giurisdizionale reclamato (oggetto immediato).
5. Quanto poi al rilievo subordinato del Pretore, secondo cui il limite di competenza restava in ogni caso superato per effetto del cumulo (ulteriore) degli interessi e della rivalutazione monetaria, osserva questa Corte suprema che, pur ammettendo che l'attore, con l'espressione "maggiorato (il danno) di quant'altro per legge dovuto", abbia inteso alludere agli interessi e alla rivalutazione, esse rilievo sarebbe comunque infondato in base alla - non dissimile - considerazione che, nel caso di domanda di risarcimento del danno di ammontare non specificato, con espressa richiesta di rivalutazione e di pagamento degli interessi, non si è in presenza di una pluralità di domande diverse bensì, attesa l'identità del titolo e della relativa natura giuridica, di una unica domanda di risarcimento del danno articolata in più voci del pari illiquide ed indeterminate con conseguente inapplicabilità dell'art. 10 co. 2 c.p.c. (Cass. 9 aprile 1992 n. 4380; v. anche Cass. 30 agosto 1997 n. 8259).
6. In accoglimento della proposta istanza di regolamento deve affermarsi, in conclusione, la competenza del Pretore di Roma. Nella ricorrenza di giusti motivi, si compensano fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Pretore di Roma e compensa fra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 1999