Art. 7. Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida. 1. L'impresa o la societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ((procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia)) all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)) .
3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 .
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 GENNAIO 1994, N. 11 .
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)) .
3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 .
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 GENNAIO 1994, N. 11 .