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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9445 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott.ssa Serena Nicotra Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22949/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OL LD
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Oggetto: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.lgs. 150/11
Conclusioni: “Che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis e reiectis, per i motivi di fatto e diritto sopra esposti:
− accerti il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile;
− disponga e conseguentemente attribuisca a il sesso femminile ed il Parte_1 nome di;
Parte_2
− ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita del ricorrente, nel senso che laddove è indicato il sesso maschile sia rettificato, letto ed inteso sesso femminile, e che laddove è indicato il prenome di sia rettificato, letto ed inteso Pt_1 il prenome di ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in Iva Mi- Parte_2
1 lena;
− disponga ed ordini che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia as- Pa segnato il prenome ed il nome completo sia pertanto Pt_2 Parte_3
[. ;
− per l'effetto, disponga altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita, di residenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del territorio, Mini- stero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo onde consentire la rettifica- Parte_2 zione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimen- to, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titola- rità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio.
Con domanda di esonero della parte ricorrente dalla notifica del ricorso al Pubblico
Ministero, e contestuale richiesta di ordinare la trasmissione del fascicolo a quest'ultimo da parte della cancelleria civile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – ha chiesto al Tribunale di ordinare all'Ufficiale dello Stato civile Parte_1 del comune di Milano di effettuare la rettificazione di attribuzione di sesso, dispo- nendo che all'indicazione del sesso “maschile” venga sostituita l'indicazione del ses- so “femminile” e il nome “ ” venga modificato in “ . Pt_1 Parte_2
Ha dedotto di essere nata a [...] il [...], di non essere sposata, di non ave- re figli e di essere già stata autorizzata a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali dal Tribunale di Milano con sentenza n.
10032/2002 che – sulla base di approfondite indagini di natura medica e psichiatri- ca – aveva escluso quadri psicopatologici che potessero costituire una controindica- zione al percorso medico di transizione.
Ha inoltre allegato di avere intrapreso nel 2016 un percorso medico di adeguamen- to di genere (c.d. terapia ormonale) presso l'Istituto Auxologico Italiano, eviden- ziando come gli specialisti che l'hanno seguita nel corso degli anni abbiano sempre confermato la piena intenzione della ricorrente alla prosecuzione e al completamen- to del percorso di affermazione di genere, giudicato dalla stessa ricorrente definitivo e irreversibile.
Ha poi sottolineato di godere di ottima salute e di evidenziare un'ottima femmini-
2 lizzazione, con monitoraggio regolare del trattamento ormonale in essere, con valo- ri soddisfacenti e compatibili con la transizione.
Ha infine dichiarato di essere perfettamente inserita con il suo ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e lavorativo.
In ragione del percorso di transizione intrapreso, parte ricorrente da tempo viene identificata con il prenome Le uniche aree di disagio rimaste sono quel- Parte_2 le legate all'imbarazzo e alle difficoltà di doversi presentare al mondo con docu- mentazione anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati maschili del pro- prio corpo.
Da qui, la richiesta di correzione anagrafica del genere e del prenome.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha rassegnato le proprie conclusio- ni.
All'udienza del 19.11.2025 è stata sentita parte ricorrente, comparsa personalmente,
e all'esito la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. – Le domande proposte da devono essere accolte. Parte_1
Nella sentenza n. 10032/2002 con cui il Tribunale di Milano ha autorizzato
[...]
a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri ca- Pt_1 ratteri sessuali (doc. 2) si legge che “le indagini di natura medica e psichiatrica di cui alle relazioni in atti, svolte in termini approfonditi, completi ed esaurienti, hanno invero evidenziato la necessità di un trattamento medico-chirurgico che adegui i caratteri sessuali primari dell'istante ai caratteri sessuali femminili, così da far coincidere la realtà fisica ed anagrafica dello stesso alla per- sonalità femminile in cui la persona si è sempre identificata".
La sentenza ha poi “escluso […] che gli istinti e i desideri del siano il portato di ne- Pt_1 vrosi o di fatti psicotici ed accertato che trattasi di un tipico caso di transessualismo da uomo a donna in persona già socialmente inserita come donna e in avanzato stadio di trasformazione in senso femminile, l'intervento chirurgico di adeguamento del corpo appare utile e necessario al fine di dare al soggetto un'identità di genere che permetta di risolvere la grave dicotomia nella sua persona- lità, con la possibilità di garantirgli una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sin- tonia con la sua naturale tendenza”.
La dott.ssa endocrinologa dell'Istituto Auxologico Italiano, nella rela- Per_1 zione del 07.05.2025 (doc. 3) riferisce che “ è perfettamente inserita con il suo Parte_2 ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e lavorativo. Nel periodo in cui ho se- guito , ho evidenziato un progressivo miglioramento dello stato psicofisico con il procede- Parte_2 re del percorso affermativo. Ritengo fondamentale il completamento del percorso legale per garantire
3 a e benessere”. Parte_4
La sentenza n. 10032/2002 del Tribunale di Milano e la relazione dell'endocrinologa, oltre a giungere a conclusioni conformi tra loro, danno dunque conto di una piena consapevolezza di parte ricorrente delle proprie scelte e della de- finitività delle stesse.
I dati sopra riportati trovano conferma nelle dichiarazioni rese da nel Parte_1 corso dell'udienza del 19.11.2025, dalle quali emerge il disagio vissuto e il successi- vo benessere sperimentato nella progressiva affermazione del genere di elezione, nonché la consapevolezza dell'irreversibilità del percorso intrapreso (“Da subito ho maturato la consapevolezza della mia identità di genere, fin da bambina volevo vestirmi da femmi- na ma mi veniva impedito. Quando sono cresciuta ho iniziato a comportarmi come volevo. Nel
1997 ho intrapreso il percorso ormonale presso l'endocrinologo dott. continuo a prendere Per_2 la terapia ancora oggi sotto la supervisione della dott.ssa . L'ho sospesa per Persona_3 nove anni tra il 2006 e il 2015. Ho seguito un percorso di sostegno psicologico con la dott.ssa nel 2002, al fine di chiedere il cambio di sesso. In realtà all'epoca volevo soltanto la retti- Per_4 fica del nome, non avevo intenzione di sottopormi a interventi di adeguamento dei caratteri sessuali alla identità di genere. Non è la mia priorità, la mia decisione dipende dalle rassicurazioni che mi daranno sulla possibilità di raggiungere l'orgasmo. Sono consapevole della irreversibilità della scelta che ho intrapreso. Non ho problemi relazionali, mi relaziono come donna, l'unico imbarazzo me lo crea il mio nome”).
In conclusione, gli elementi raccolti evidenziano una diagnosi di disforia di genere,
l'assenza di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi e il carattere definitivo della scelta.
3. – Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzio- nale (sentenza n. 221/2015) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/2015) che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta e la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazio- ne chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la
4 psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria mor- fologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
La Corte di cassazione, nella sentenza n. 15138/2015 sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente
“l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compon- gono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridi- che ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi at- tuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto, alla luce delle risul- tanze documentali e degli elementi emersi dall'audizione della parte, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da maschile a femminile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di cambiar genere e sesso da maschio a femmina.
Tali elementi consentono dunque di affermare che parte ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identi- tà di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L. n. 164/1982 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristi- che fisiche e psicologiche del soggetto.
In conformità con quanto richiesto, al prenome “Ivan” va sostituito il prenome
“ . Parte_2
4. – Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere di- chiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, vista la L. 164/82, così provve- de:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) Pt_1 Pt_1
(nome), nato a [...] il [...], nel senso che laddove è scritto “sesso maschi-
5 le” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato il prenome “ ” debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome Pt_1 Per_5
[... ;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di provvedere ai con- seguenti adempimenti di legge;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott. Andrea Manlio Borrelli
6
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott.ssa Serena Nicotra Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22949/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OL LD
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Oggetto: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.lgs. 150/11
Conclusioni: “Che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis e reiectis, per i motivi di fatto e diritto sopra esposti:
− accerti il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile;
− disponga e conseguentemente attribuisca a il sesso femminile ed il Parte_1 nome di;
Parte_2
− ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita del ricorrente, nel senso che laddove è indicato il sesso maschile sia rettificato, letto ed inteso sesso femminile, e che laddove è indicato il prenome di sia rettificato, letto ed inteso Pt_1 il prenome di ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in Iva Mi- Parte_2
1 lena;
− disponga ed ordini che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia as- Pa segnato il prenome ed il nome completo sia pertanto Pt_2 Parte_3
[. ;
− per l'effetto, disponga altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita, di residenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del territorio, Mini- stero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo onde consentire la rettifica- Parte_2 zione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimen- to, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titola- rità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio.
Con domanda di esonero della parte ricorrente dalla notifica del ricorso al Pubblico
Ministero, e contestuale richiesta di ordinare la trasmissione del fascicolo a quest'ultimo da parte della cancelleria civile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – ha chiesto al Tribunale di ordinare all'Ufficiale dello Stato civile Parte_1 del comune di Milano di effettuare la rettificazione di attribuzione di sesso, dispo- nendo che all'indicazione del sesso “maschile” venga sostituita l'indicazione del ses- so “femminile” e il nome “ ” venga modificato in “ . Pt_1 Parte_2
Ha dedotto di essere nata a [...] il [...], di non essere sposata, di non ave- re figli e di essere già stata autorizzata a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali dal Tribunale di Milano con sentenza n.
10032/2002 che – sulla base di approfondite indagini di natura medica e psichiatri- ca – aveva escluso quadri psicopatologici che potessero costituire una controindica- zione al percorso medico di transizione.
Ha inoltre allegato di avere intrapreso nel 2016 un percorso medico di adeguamen- to di genere (c.d. terapia ormonale) presso l'Istituto Auxologico Italiano, eviden- ziando come gli specialisti che l'hanno seguita nel corso degli anni abbiano sempre confermato la piena intenzione della ricorrente alla prosecuzione e al completamen- to del percorso di affermazione di genere, giudicato dalla stessa ricorrente definitivo e irreversibile.
Ha poi sottolineato di godere di ottima salute e di evidenziare un'ottima femmini-
2 lizzazione, con monitoraggio regolare del trattamento ormonale in essere, con valo- ri soddisfacenti e compatibili con la transizione.
Ha infine dichiarato di essere perfettamente inserita con il suo ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e lavorativo.
In ragione del percorso di transizione intrapreso, parte ricorrente da tempo viene identificata con il prenome Le uniche aree di disagio rimaste sono quel- Parte_2 le legate all'imbarazzo e alle difficoltà di doversi presentare al mondo con docu- mentazione anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati maschili del pro- prio corpo.
Da qui, la richiesta di correzione anagrafica del genere e del prenome.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha rassegnato le proprie conclusio- ni.
All'udienza del 19.11.2025 è stata sentita parte ricorrente, comparsa personalmente,
e all'esito la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. – Le domande proposte da devono essere accolte. Parte_1
Nella sentenza n. 10032/2002 con cui il Tribunale di Milano ha autorizzato
[...]
a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri ca- Pt_1 ratteri sessuali (doc. 2) si legge che “le indagini di natura medica e psichiatrica di cui alle relazioni in atti, svolte in termini approfonditi, completi ed esaurienti, hanno invero evidenziato la necessità di un trattamento medico-chirurgico che adegui i caratteri sessuali primari dell'istante ai caratteri sessuali femminili, così da far coincidere la realtà fisica ed anagrafica dello stesso alla per- sonalità femminile in cui la persona si è sempre identificata".
La sentenza ha poi “escluso […] che gli istinti e i desideri del siano il portato di ne- Pt_1 vrosi o di fatti psicotici ed accertato che trattasi di un tipico caso di transessualismo da uomo a donna in persona già socialmente inserita come donna e in avanzato stadio di trasformazione in senso femminile, l'intervento chirurgico di adeguamento del corpo appare utile e necessario al fine di dare al soggetto un'identità di genere che permetta di risolvere la grave dicotomia nella sua persona- lità, con la possibilità di garantirgli una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sin- tonia con la sua naturale tendenza”.
La dott.ssa endocrinologa dell'Istituto Auxologico Italiano, nella rela- Per_1 zione del 07.05.2025 (doc. 3) riferisce che “ è perfettamente inserita con il suo Parte_2 ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e lavorativo. Nel periodo in cui ho se- guito , ho evidenziato un progressivo miglioramento dello stato psicofisico con il procede- Parte_2 re del percorso affermativo. Ritengo fondamentale il completamento del percorso legale per garantire
3 a e benessere”. Parte_4
La sentenza n. 10032/2002 del Tribunale di Milano e la relazione dell'endocrinologa, oltre a giungere a conclusioni conformi tra loro, danno dunque conto di una piena consapevolezza di parte ricorrente delle proprie scelte e della de- finitività delle stesse.
I dati sopra riportati trovano conferma nelle dichiarazioni rese da nel Parte_1 corso dell'udienza del 19.11.2025, dalle quali emerge il disagio vissuto e il successi- vo benessere sperimentato nella progressiva affermazione del genere di elezione, nonché la consapevolezza dell'irreversibilità del percorso intrapreso (“Da subito ho maturato la consapevolezza della mia identità di genere, fin da bambina volevo vestirmi da femmi- na ma mi veniva impedito. Quando sono cresciuta ho iniziato a comportarmi come volevo. Nel
1997 ho intrapreso il percorso ormonale presso l'endocrinologo dott. continuo a prendere Per_2 la terapia ancora oggi sotto la supervisione della dott.ssa . L'ho sospesa per Persona_3 nove anni tra il 2006 e il 2015. Ho seguito un percorso di sostegno psicologico con la dott.ssa nel 2002, al fine di chiedere il cambio di sesso. In realtà all'epoca volevo soltanto la retti- Per_4 fica del nome, non avevo intenzione di sottopormi a interventi di adeguamento dei caratteri sessuali alla identità di genere. Non è la mia priorità, la mia decisione dipende dalle rassicurazioni che mi daranno sulla possibilità di raggiungere l'orgasmo. Sono consapevole della irreversibilità della scelta che ho intrapreso. Non ho problemi relazionali, mi relaziono come donna, l'unico imbarazzo me lo crea il mio nome”).
In conclusione, gli elementi raccolti evidenziano una diagnosi di disforia di genere,
l'assenza di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi e il carattere definitivo della scelta.
3. – Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzio- nale (sentenza n. 221/2015) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/2015) che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta e la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazio- ne chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la
4 psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria mor- fologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
La Corte di cassazione, nella sentenza n. 15138/2015 sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente
“l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compon- gono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridi- che ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi at- tuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto, alla luce delle risul- tanze documentali e degli elementi emersi dall'audizione della parte, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da maschile a femminile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di cambiar genere e sesso da maschio a femmina.
Tali elementi consentono dunque di affermare che parte ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identi- tà di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L. n. 164/1982 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristi- che fisiche e psicologiche del soggetto.
In conformità con quanto richiesto, al prenome “Ivan” va sostituito il prenome
“ . Parte_2
4. – Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere di- chiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, vista la L. 164/82, così provve- de:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) Pt_1 Pt_1
(nome), nato a [...] il [...], nel senso che laddove è scritto “sesso maschi-
5 le” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato il prenome “ ” debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome Pt_1 Per_5
[... ;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di provvedere ai con- seguenti adempimenti di legge;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott. Andrea Manlio Borrelli
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