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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2082 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2082 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BULDRINI KATIA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il CP_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. BULDRINI KATIA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 12/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 19.12.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia IN e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
3. Responsabilità genitoriale
La figlia RE resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con la quale la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improrogabili inerenti alla salute (ad esempio: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, qualora non sia possibile interpellare l'altro genitore per condividerne le decisioni, il quale in ogni caso dovrà essere prontamente informato dall'altro genitore delle decisioni che egli ha assunto nell'interesse della IN.
4. Tempi di permanenza
La figlia IN resterà collocata anagraficamente ed in via preferenziale presso la madre. Persona_2
Il padre potrà vedere e tenere con sé , ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore, Per_1
e comunque sia, a fine settimana alternati (dal sabato all'uscita di scuola al lunedì mattina) e due giorni infrasettimanali (con o senza pernottamento) che verranno stabiliti, di volta in volta, in base alle esigenze lavorative delle parti e/o degli impegni extrascolastici della figlia . Per_1
5. Festività:
Natale. Il giorno del 25 dicembre verrà trascorso da alternativamente con ciascun genitore (ad es., Per_1 il 25.12 con la madre e l'anno successivo il 25.12 con il padre).
Per il rimanente periodo delle vacanze natalizie, fino al rientro a scuola, rimarranno in essere i tempi di permanenza sopra riportati.
pagina 2 di 4 Pasqua. Durante le vacanze pasquali, la figlia trascorrerà i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo alternativamente con ciascun genitore, con i criteri sopra delineati per le festività Natalizie.
Altre Festività e ponti. I giorni di festività ed i ponti verranno trascorsi dalla IN , Per_1
alternativamente, con i genitori.
Vacanze estive. La figlia trascorrerà con il padre, durante il periodo delle vacanze estive, 14 giorni Per_1
anche non consecutivi, previa comunicazione del periodo prescelto alla madre entro il 31 maggio di ciascun anno.
Resta comunque inteso tra le parti che, previo accordo tra le stesse, i suddetti giorni e/o periodi potranno essere modificati per sopravvenute esigenze personali e/o lavorative ovvero per volontà manifestata dalla di loro figlia IN , oramai sedicenne. Per_1
6. Ripartizione degli oneri di mantenimento della figlia IN . Per_1
a) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia IN versando alla sig.ra Controparte_1 Per_1
nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 15 di CP_2 ogni mese, la somma mensile di €. 600,00 (seicento/00); importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione dall'anno successivo dall'inizio dell'esborso;
b) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla moglie per il caso di anticipazioni, il 50% CP_2
delle spese straordinarie, preventivamente concordate, secondo quanto espressamente previsto dal
Protocollo del Tribunale di Bologna che le Parti dichiarano di accettare.
7. Assegno Unico
L'Assegno Unico Universale continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra con CP_2
espresso consenso, in tal senso, del sig. Controparte_1
8. Ulteriori impegni dei coniugi a favore della figlia IN Per_1
Il signor e la signora si impegnano a collaborare responsabilmente al Controparte_1 CP_2
fine di raggiungere un progetto di bigenitorialità, evitando qualsiasi manifestazione diretta a sminuire la figura dell'altro genitore e si impegnano, altresì, a mantenere costanti rapporti con le rispettive famiglie di origine.
9. Ai sensi dell'art. 337 sexies cod. civ., nell'interesse salvaguardia della di loro figlia IN , le Per_1
parti si assumono l'obbligo di comunicare l'uno all'altro l'eventuale variazione di residenza o domicilio, nonché di utenza telefonica. I coniugi, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale in pagina 3 di 4 regime di affido condiviso della prole, si concedono sin da ora e se necessario, il reciproco assenso all'ottenimento dei documenti di identità ed espatrio per la figlia RE . Per_1
10. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni rapporto di ordine economico/ patrimoniale, dichiarando, altresì, di null'altro avere a pretendere reciprocamente, per nessun titolo, ragione o causa nessuna esclusa, anche connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
11. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Montescudo (RN) – oggi – perché provveda alle annotazioni ed ulteriori Parte_1
incombenze di legge.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Controparte_1
e il 5.08.2007 in Montescudo (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montescudo (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 4 Parte II Serie A Anno 2007 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2082 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BULDRINI KATIA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il CP_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. BULDRINI KATIA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 12/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 19.12.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia IN e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
3. Responsabilità genitoriale
La figlia RE resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con la quale la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improrogabili inerenti alla salute (ad esempio: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, qualora non sia possibile interpellare l'altro genitore per condividerne le decisioni, il quale in ogni caso dovrà essere prontamente informato dall'altro genitore delle decisioni che egli ha assunto nell'interesse della IN.
4. Tempi di permanenza
La figlia IN resterà collocata anagraficamente ed in via preferenziale presso la madre. Persona_2
Il padre potrà vedere e tenere con sé , ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore, Per_1
e comunque sia, a fine settimana alternati (dal sabato all'uscita di scuola al lunedì mattina) e due giorni infrasettimanali (con o senza pernottamento) che verranno stabiliti, di volta in volta, in base alle esigenze lavorative delle parti e/o degli impegni extrascolastici della figlia . Per_1
5. Festività:
Natale. Il giorno del 25 dicembre verrà trascorso da alternativamente con ciascun genitore (ad es., Per_1 il 25.12 con la madre e l'anno successivo il 25.12 con il padre).
Per il rimanente periodo delle vacanze natalizie, fino al rientro a scuola, rimarranno in essere i tempi di permanenza sopra riportati.
pagina 2 di 4 Pasqua. Durante le vacanze pasquali, la figlia trascorrerà i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo alternativamente con ciascun genitore, con i criteri sopra delineati per le festività Natalizie.
Altre Festività e ponti. I giorni di festività ed i ponti verranno trascorsi dalla IN , Per_1
alternativamente, con i genitori.
Vacanze estive. La figlia trascorrerà con il padre, durante il periodo delle vacanze estive, 14 giorni Per_1
anche non consecutivi, previa comunicazione del periodo prescelto alla madre entro il 31 maggio di ciascun anno.
Resta comunque inteso tra le parti che, previo accordo tra le stesse, i suddetti giorni e/o periodi potranno essere modificati per sopravvenute esigenze personali e/o lavorative ovvero per volontà manifestata dalla di loro figlia IN , oramai sedicenne. Per_1
6. Ripartizione degli oneri di mantenimento della figlia IN . Per_1
a) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia IN versando alla sig.ra Controparte_1 Per_1
nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 15 di CP_2 ogni mese, la somma mensile di €. 600,00 (seicento/00); importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione dall'anno successivo dall'inizio dell'esborso;
b) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla moglie per il caso di anticipazioni, il 50% CP_2
delle spese straordinarie, preventivamente concordate, secondo quanto espressamente previsto dal
Protocollo del Tribunale di Bologna che le Parti dichiarano di accettare.
7. Assegno Unico
L'Assegno Unico Universale continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra con CP_2
espresso consenso, in tal senso, del sig. Controparte_1
8. Ulteriori impegni dei coniugi a favore della figlia IN Per_1
Il signor e la signora si impegnano a collaborare responsabilmente al Controparte_1 CP_2
fine di raggiungere un progetto di bigenitorialità, evitando qualsiasi manifestazione diretta a sminuire la figura dell'altro genitore e si impegnano, altresì, a mantenere costanti rapporti con le rispettive famiglie di origine.
9. Ai sensi dell'art. 337 sexies cod. civ., nell'interesse salvaguardia della di loro figlia IN , le Per_1
parti si assumono l'obbligo di comunicare l'uno all'altro l'eventuale variazione di residenza o domicilio, nonché di utenza telefonica. I coniugi, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale in pagina 3 di 4 regime di affido condiviso della prole, si concedono sin da ora e se necessario, il reciproco assenso all'ottenimento dei documenti di identità ed espatrio per la figlia RE . Per_1
10. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni rapporto di ordine economico/ patrimoniale, dichiarando, altresì, di null'altro avere a pretendere reciprocamente, per nessun titolo, ragione o causa nessuna esclusa, anche connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
11. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Montescudo (RN) – oggi – perché provveda alle annotazioni ed ulteriori Parte_1
incombenze di legge.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Controparte_1
e il 5.08.2007 in Montescudo (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montescudo (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 4 Parte II Serie A Anno 2007 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4