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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22795 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22795/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. COTTALI SIMONA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via G. Romanino n. 1
e
(c.f. ), con l'avv. COTTALI SIMONA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via G. Romanino n. 1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 21.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«Voglia il Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i signori Parte_2
e in data 14 novembre 2018, in Lumezzane (BS), iscritto al n. 17 parte I anno Parte_1
2018, Comune di Lumezzane, con ordine all'ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni. Nulla è dovuto da un coniuge all'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti ed avendo già provveduto a suddividere il patrimonio comune.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 26.11.2024, e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Lumezzane (BS) il 14.11.2018, da cui non erano nati figli, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data
15.4.2024 dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lumezzane nell'accordo di separazione, il 20.5.2024 veniva confermato l'accordo di separazione e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lumezzane, come d'accordo del 15.4.2024, trascritto al n. 32, parte II^, serie C di detto Comune,
e delle dichiarazioni di conferma del 20.5.2024, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in Lumezzane (BS) il 14.11.2018, iscritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del predetto Comune dell'anno 2018, parte I^, n. 17;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22795/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. COTTALI SIMONA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via G. Romanino n. 1
e
(c.f. ), con l'avv. COTTALI SIMONA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via G. Romanino n. 1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 21.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«Voglia il Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i signori Parte_2
e in data 14 novembre 2018, in Lumezzane (BS), iscritto al n. 17 parte I anno Parte_1
2018, Comune di Lumezzane, con ordine all'ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni. Nulla è dovuto da un coniuge all'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti ed avendo già provveduto a suddividere il patrimonio comune.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 26.11.2024, e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Lumezzane (BS) il 14.11.2018, da cui non erano nati figli, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data
15.4.2024 dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lumezzane nell'accordo di separazione, il 20.5.2024 veniva confermato l'accordo di separazione e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lumezzane, come d'accordo del 15.4.2024, trascritto al n. 32, parte II^, serie C di detto Comune,
e delle dichiarazioni di conferma del 20.5.2024, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in Lumezzane (BS) il 14.11.2018, iscritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del predetto Comune dell'anno 2018, parte I^, n. 17;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.