CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1274/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6599/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005987155000 DIRITTO ANN CAM 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005987155000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005987155000 BOLLO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento in atti indicata, notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 16/9/2025 e relativa alle imposte di cui alle seguenti cartelle:
1) Cartella di pagamento n. 09420110029774088000, di cui ha contestato la notifica data per eseguita il
25/11/2011, per tassa automobilistica anni 2005 - 2006;
2) Cartella di pagamento n. 09420230033818358000, di cui ha disconosciuto la notifica data per eseguita il 21/03/2024, per diritto annuale CCIAA anno 2019.
Ha dedotto l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione delle imposte oggetto di intimazione di pagamento.
Ha quindi chiesto accogliersi il ricorso, previa sospensiva, con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
Il concessionario (ADER) si è opposto controdeducendo la rituale notifica delle cartelle di che trattasi e di successivi atti interruttivi quali, il 13/10/2014, intimazione di pagamento 09420149017582640000 relativa alla cartella 09420110029774088000 (all. 5); in data 01/06/2017, intimazione di pagamento
09420179002646276000 relativa alla cartella 09420110029774088000 (all. 6); in data 13/10/2019, intimazione di pagamento 09420199011073355000 relativa alla cartella 09420110029774088000 (all.7); in data 04/07/2023, intimazione di pagamento 09420239004699143000 relativa alla cartella
09420110029774088000 (all.8).
Ha poi addotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche alla luce delle sospensioni nel periodo ricompreso tra il 01/01/2014 ed il 15/06/2014, ex lege 147/13 e D.L. 16/2014, avendo i contribuenti, nel suddetto arco di tempo, la possibilità di usufruire di condonare le cartelle pagando la sorte capitale senza interessi;
nonché nel periodo ricompreso tra l' 8/03/2020 ed il 31/08/2021, ai sensi degli artt.
67 e 68 D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 e s.m.i., emanati in relazione all'emergenza legata alla pandemia di COVID 19.
La Regione Calabria, costituitasi a mezzo proprio dipendente, ha anch'essa invocato il rigetto del ricorso sulla scorta delle deduzioni di cui all'atto di costituzione in giudizio (a cui si rinvia), rilevando, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso stesso perché non provata la sua tempestività.
La CCIAA di Reggio Calabria, costituitasi a mezzo di proprio dipendente, ha diffusamente argomentato circa la debenza dell'imposta portata dalla cartella sub 2), con prescrivibilità della stessa nel termine decennale (e non quinquennale), insistendo, pertanto, per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza (in camera di consiglio) la controversia è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile non essendo stata provata, e tale onere incombeva sul ricorrente, la data di effettiva ricezione dell'atto impugnato.
E' noto come il termine perentorio per la presentazione del ricorso sia normativamente fissato (art. 21 d.lgs.
n. 546/1992) in giorni sessanta decorrenti, appunto, dalla notificazione dell'atto che si intende contestare.
Nel caso di specie il ricorso si appalesa inammissibile per non averne il ricorrente dimostrato la tempestività; dimostrazione che, del resto, spetta a chi agisce in giudizio poiché la tardività del ricorso, per violazione del termine previsto dall'art. 21 d.lgs. citato, è causa di improponibilità dell'azione.
Tale ultima circostanza è evincibile, oltre che dalla disposizione sopra richiamata, anche dall'art. 2969 c.c.,
a mente del quale “la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause di improponibilità dell'azione”.
La testé indicata disposizione istituisce un rapporto di normale coincidenza, nelle materie sottratte alla disponibilità delle parti, tra decadenza e improponibilità dell'azione; il termine per proporre ricorso costituisce, poi, materia indubitabilmente sottratta alla disponibilità delle parti, di talché la decadenza fissata dall'art. 21 citato determina l'improponibilità del ricorso, dovendosi altresì ribadire che la tempestività del ricorso stesso, ossia il rispetto del termine prescritto dall'art. 21 d.lgs. n. 546/92, integra un presupposto processuale.
A differenza dei fatti estintivi, il cui onere probatorio grava sul debitore, i presupposti processuali vanno provati da chi agisce in giudizio sicché incombe sul ricorrente l'onere di provare il rispetto del termine sancito dall'art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
Nel caso di specie, non avendo il ricorrente assolto a tale onere, il ricorso, come detto, va dichiarato inammissibile, dovendosi pure evidenziare che < dall'art. 21, primo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per la proposizione del ricorso giudiziale avverso il provvedimento impositivo è, per sua natura, di carattere perentorio, sicché, venuto esso a scadenza, risulta irrilevante il successivo contegno del convenuto, stante l'imperatività ed indisponibilità delle norme in materia di decadenza (…)>> (Cass., Sez. 5, sentenza n. 11222 del 30/07/2002 (Rv. 556380)).
Le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 100,00 cadauno per la Regione Calabria e la CCIAA di Reggio Calabria, nonché in € 180,00 (oltre accessori di legge, se dovuti) in favore di ADER.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6599/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005987155000 DIRITTO ANN CAM 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005987155000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005987155000 BOLLO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento in atti indicata, notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 16/9/2025 e relativa alle imposte di cui alle seguenti cartelle:
1) Cartella di pagamento n. 09420110029774088000, di cui ha contestato la notifica data per eseguita il
25/11/2011, per tassa automobilistica anni 2005 - 2006;
2) Cartella di pagamento n. 09420230033818358000, di cui ha disconosciuto la notifica data per eseguita il 21/03/2024, per diritto annuale CCIAA anno 2019.
Ha dedotto l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione delle imposte oggetto di intimazione di pagamento.
Ha quindi chiesto accogliersi il ricorso, previa sospensiva, con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
Il concessionario (ADER) si è opposto controdeducendo la rituale notifica delle cartelle di che trattasi e di successivi atti interruttivi quali, il 13/10/2014, intimazione di pagamento 09420149017582640000 relativa alla cartella 09420110029774088000 (all. 5); in data 01/06/2017, intimazione di pagamento
09420179002646276000 relativa alla cartella 09420110029774088000 (all. 6); in data 13/10/2019, intimazione di pagamento 09420199011073355000 relativa alla cartella 09420110029774088000 (all.7); in data 04/07/2023, intimazione di pagamento 09420239004699143000 relativa alla cartella
09420110029774088000 (all.8).
Ha poi addotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche alla luce delle sospensioni nel periodo ricompreso tra il 01/01/2014 ed il 15/06/2014, ex lege 147/13 e D.L. 16/2014, avendo i contribuenti, nel suddetto arco di tempo, la possibilità di usufruire di condonare le cartelle pagando la sorte capitale senza interessi;
nonché nel periodo ricompreso tra l' 8/03/2020 ed il 31/08/2021, ai sensi degli artt.
67 e 68 D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 e s.m.i., emanati in relazione all'emergenza legata alla pandemia di COVID 19.
La Regione Calabria, costituitasi a mezzo proprio dipendente, ha anch'essa invocato il rigetto del ricorso sulla scorta delle deduzioni di cui all'atto di costituzione in giudizio (a cui si rinvia), rilevando, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso stesso perché non provata la sua tempestività.
La CCIAA di Reggio Calabria, costituitasi a mezzo di proprio dipendente, ha diffusamente argomentato circa la debenza dell'imposta portata dalla cartella sub 2), con prescrivibilità della stessa nel termine decennale (e non quinquennale), insistendo, pertanto, per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza (in camera di consiglio) la controversia è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile non essendo stata provata, e tale onere incombeva sul ricorrente, la data di effettiva ricezione dell'atto impugnato.
E' noto come il termine perentorio per la presentazione del ricorso sia normativamente fissato (art. 21 d.lgs.
n. 546/1992) in giorni sessanta decorrenti, appunto, dalla notificazione dell'atto che si intende contestare.
Nel caso di specie il ricorso si appalesa inammissibile per non averne il ricorrente dimostrato la tempestività; dimostrazione che, del resto, spetta a chi agisce in giudizio poiché la tardività del ricorso, per violazione del termine previsto dall'art. 21 d.lgs. citato, è causa di improponibilità dell'azione.
Tale ultima circostanza è evincibile, oltre che dalla disposizione sopra richiamata, anche dall'art. 2969 c.c.,
a mente del quale “la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause di improponibilità dell'azione”.
La testé indicata disposizione istituisce un rapporto di normale coincidenza, nelle materie sottratte alla disponibilità delle parti, tra decadenza e improponibilità dell'azione; il termine per proporre ricorso costituisce, poi, materia indubitabilmente sottratta alla disponibilità delle parti, di talché la decadenza fissata dall'art. 21 citato determina l'improponibilità del ricorso, dovendosi altresì ribadire che la tempestività del ricorso stesso, ossia il rispetto del termine prescritto dall'art. 21 d.lgs. n. 546/92, integra un presupposto processuale.
A differenza dei fatti estintivi, il cui onere probatorio grava sul debitore, i presupposti processuali vanno provati da chi agisce in giudizio sicché incombe sul ricorrente l'onere di provare il rispetto del termine sancito dall'art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
Nel caso di specie, non avendo il ricorrente assolto a tale onere, il ricorso, come detto, va dichiarato inammissibile, dovendosi pure evidenziare che < dall'art. 21, primo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per la proposizione del ricorso giudiziale avverso il provvedimento impositivo è, per sua natura, di carattere perentorio, sicché, venuto esso a scadenza, risulta irrilevante il successivo contegno del convenuto, stante l'imperatività ed indisponibilità delle norme in materia di decadenza (…)>> (Cass., Sez. 5, sentenza n. 11222 del 30/07/2002 (Rv. 556380)).
Le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 100,00 cadauno per la Regione Calabria e la CCIAA di Reggio Calabria, nonché in € 180,00 (oltre accessori di legge, se dovuti) in favore di ADER.