Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 1274
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    Il termine perentorio per la presentazione del ricorso è di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, e la sua inosservanza determina l'improponibilità dell'azione. L'onere di provare il rispetto di tale termine spetta al ricorrente.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    Il termine perentorio per la presentazione del ricorso è di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, e la sua inosservanza determina l'improponibilità dell'azione. L'onere di provare il rispetto di tale termine spetta al ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 1274
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1274
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo