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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1229/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 777/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Castanito 23 80074 Casamicciola Terme NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7713/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 11/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229002381665000 REGISTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229002381665000 REGISTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229002381665000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160007734339000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170002233974000 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione si riporta agli atti depositati.
Il difensore del contribuente non si è collegato da remoto nonostante avesse richiesto la trattazione a distanza regolarmente notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3 ottobre 2022 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 03020229002381665000, notificata a mezzo pec l'11.07.2022, con la quale gli veniva intimato il complessivo pagamento della somma di euro 2.157,46 in forza di tre cartelle di pagamento - n. 03020160007734339000 relativa ad imposta di registro anno 2011 per euro 289,01 (che si assumeva notificata il 29.07.2016), n.
0302017000719084000 relativa a competenze avvocati e procuratori dello Stato a carico delle controparti legge n. 559/1993 anno 2002 per euro 1.581,37 (che si assumeva notificata il 29.03.2017); e n.
03020170002233974000 relativa ad imposta di registro 2008 di euro 287,08 (che si assumeva notificata il
03.04.2017)-, deducendo la nullità/inesistenza della notifica avvenuta a mezzo pec da indirizzo non presente nei pubblici registri ex artt. 4 e 16, 3 comma 12 legge n. 221/2012; nonché l'inesistenza della notificazione tramite pec degli atti presupposti, con conseguente prescrizione e decadenza dal diritto alla riscossione tramite ruolo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando la fondatezza del ricorso per avere il contribuente ricevuto la regolare notificazione dell'intimazione e delle cartelle.
Il giudice di prime cure, con la sentenza gravata ed in epigrafe indicata, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello per cui è causa e per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ribadendo la legittimità del proprio operato e producendo documentazione afferente la prova della regolare notifica degli atti contestati, anche in formato xeml.
La causa era trattata all'udienza del 15.01.2026 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
In via preliminare, occorre necessariamente esaminare la questione afferente la legittimità della produzione documentale nel giudizio di appello. L'evidenza di tale questione è costituita dalla circostanza che l'Agenzia dell'Entrate e Riscossione ha fornito la prova della regolare notifica degli atti contestati in formato xeml solo nel presente grado di giudizio. La questione, pertanto, deve essere ricondotta al paradigma normativo dell'art. 58, d.lgs. 546/92.
L'art. 58, D.Lgs 546/92, come novellato dal D.Lgs 220/2023, rispondeva al principio espresso dall'art. 19 lett. d, L. 111/2023 di rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo. La norma, nella versione ante 2023, consentiva la produzione di “nuovi documenti” in appello senza limiti. Essa era stata sottoposta più volte, nel corso degli anni, al vaglio della Corte Costituzionale, che aveva ritenuto la previsione della producibilità di nuovi documenti in secondo grado un temperamento disposto dal Legislatore sulla base di una scelta discrezionale e, come tale, insindacabile. Con la riforma sopra indicata non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. La disposizione era stata ritenuta applicabile anche ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal 5 gennaio 2024, come prevedeva l'art. 4 D.Lgs 220/2023. All'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 58 D.Lgs.
546/92, tuttavia, si è sin da subito posto il problema dell'applicazione del comma 3, soprattutto perché, in vigenza della precedente formulazione, si era formato un indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui il documento irritualmente depositato in primo grado sarebbe comunque utilizzabile dal giudice in appello, nonostante l'inosservanza del termine per il deposito, anche in sede di gravame. Con la sentenza 27 marzo
2025 n. 36, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 58 comma 3 3 D.Lgs. 546/92 limitatamente alle deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti. Dichiarava, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 c. 2 D.Lgs. 220/2023, nella parte in cui prescrive che le nuove regole sulle prove in appello si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a far data dal 5 gennaio 2024, il giorno successivo all'entrata in vigore di detto decreto.
La Corte Costituzionale in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla Corte di Giustizia Lombardia, ha ritenuto irragionevole la norma, in quanto la novella, sebbene formalmente operi per il futuro, in realtà incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi in giudizi iniziati in vigenza della precedente normativa e ancora in corso, così ledendo l'affidamento delle parti nella tutela di posizioni legittimamente acquisite.
Per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale, quindi, la disciplina delle prove in appello dettata dall'art. 58 D.Lgs. 546/92, come novellato, si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 220/2023. Venendo alle eccezioni mosse in relazione al terzo comma, la Corte Costituzionale ha ritenuto di dover fare delle distinzioni censurando la norma solo per quanto attiene le deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, e non con riferimento alle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità. Nella sentenza C.Cost. 27 marzo 2025 n. 36 viene sottolineato come con la riforma (si veda D.Lgs. 220/2023), il legislatore ha optato per un modello di gravame ad istruttoria chiusa, temperato dal riconoscimento della facoltà, per le parti, di introdurre in secondo grado prove nuove indispensabili ai fini della decisione o incolpevolmente non dedotte in primo grado. A fronte di questa scelta, per la Corte, la deroga alla regola della limitata acquisibilità di nova istruttoria introdotta per le deleghe, le procure e gli altri atti di conferimento di potere risulta priva di una ragionevole ratio distinguendi. I giudici riconoscono che la sottrazione di tali documenti al regime generale, persegue la finalità deflattiva di limitare ulteriormente il materiale cognitivo acquisibile in appello, ma non trova appiglio nelle caratteristiche oggettive – strutturali, effettuali e funzionali – degli atti esclusi, non essendo rinvenibile in essi un elemento differenziale sul quale il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, possa costruire una disciplina diversificata. Il divieto assoluto di produzione dei documenti con i quali si fornisce la prova della legittimazione sostanziale o processuale per la Corte altera la parità delle armi, in quanto sottrae una facoltà difensiva alla parte che, in base al thema decidendum, sia chiamata a fornirne dimostrazione in giudizio. La nuova disciplina, quindi, laddove ne inibisce il deposito, anche quando si sia trattato di una omessa produzione incolpevole in primo grado, comprime ingiustificabilmente il diritto alla prova;
in tali ipotesi il processo di appello costituisce la prima e unica occasione per dedurre i mezzi istruttori che non siano stati introdotti per causa non imputabile alla parte in primo grado.
Il divieto di deposito delle notifiche, invece, non contrasta con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 c.
1 Cost. né lede il diritto alla prova ex art. 24 c. 2 Cost. e al contraddittorio ex art. 111 c. 2 Cost. sia quando esse risultino indispensabili ai fini della decisione, sia nell'ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto depositare il documento in primo grado per causa ad essa non imputabile. Il legislatore, secondo la Corte, in tal modo ha voluto evitare che, nelle controversie in cui si faccia questione dell'esistenza o della validità delle notifiche, il giudizio di appello venga instaurato al solo fine di effettuare un deposito documentale che, pur essendo da solo sufficiente per la definizione del giudizio, sia stato omesso in prime cure. Questo in quanto “l'atto tributario produce i suoi effetti tipici per mezzo della notificazione, sicché o la notifica esiste – e quindi deve essere necessariamente conosciuta dall'amministrazione, sulla quale grava un dovere qualificato di documentazione del procedimento notificatorio e di conservazione e custodia dei relativi atti – prima che la pretesa impositiva venga azionata, oppure la stessa pretesa è da ritenersi inefficace ab origine e quindi non può essere fatta valere” (C.Cost. 27 marzo 2025 n. 36).
Chiarito quanto sopra, occorre evidenziare che la fattispecie in esame non incorre nel limite di sbarramento previsto dall'art. 58 suddetto, così come interpretato dalla Corte Costituzionale. E' evidente, infatti, che, indipendentemente da ogni profilo di indispensabilità della documentazione prodotta o di imputabilità o meno alla parte dell'omessa produzione della medesima, nel caso che ci occupa non può nemmeno parlarsi di documentazione nuova e quindi di nuove prove in appello. Parte appellata, infatti, si è limitata a produrre la medesima documentazione già depositata nel primo grado di giudizio, ma sotto diverso formato (non PDF bensì XEML) e quindi di per sè già in grado di documentare la prova dell'avvenuta notifica degli atti della riscossione.
Tale rilievo, pertanto, non ha pregio alcuno.
Anche le deduzioni del ricorrente circa la invalidità/inesistenza della notificazione a mezzo pec - sia dell'intimazione sia delle cartelle di pagamento - non possono trovare accoglimento.
Quanto alla validità della notificazione dell'intimazione, con riguardo alla riferibilità della stessa alla pubblica amministrazione, quanto all'indirizzo di posta certificata di provenienza, è stato statuito dalla Corte di
Cassazione che non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o dalla mail, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, l'intimazione, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che prevede solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014 n.
25773).
Per quanto riguarda invece la possibilità di notificare un atto mediante PEC, in particolare le tre cartelle di pagamento sottese all'intimazione, è ormai principio di diritto consolidato che, in tema di processo telematico,
a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 -
Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". In tal senso il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinviando alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta la validità di siffatte notificazioni, salvo espressa e puntuale contestazione della parte destinataria, che nella specie non risulta essere stata formulata se non con una generica “mancata notificazione” degli atti presupposti. Ne consegue che, in questa sede, decorsi i termini per l'impugnazione, il contribuente non può far valere le questioni che avrebbe dovuto dedurre con l'impugnazione degli atti presupposti, come la decadenza e la prescrizione.
Anche queste doglianze sono, pertanto, prive di fondamento.
Alla luce di quanto suesposto l'appello va rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avvocato Difensore_2, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 777/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Castanito 23 80074 Casamicciola Terme NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7713/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 11/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229002381665000 REGISTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229002381665000 REGISTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229002381665000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160007734339000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170002233974000 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione si riporta agli atti depositati.
Il difensore del contribuente non si è collegato da remoto nonostante avesse richiesto la trattazione a distanza regolarmente notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3 ottobre 2022 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 03020229002381665000, notificata a mezzo pec l'11.07.2022, con la quale gli veniva intimato il complessivo pagamento della somma di euro 2.157,46 in forza di tre cartelle di pagamento - n. 03020160007734339000 relativa ad imposta di registro anno 2011 per euro 289,01 (che si assumeva notificata il 29.07.2016), n.
0302017000719084000 relativa a competenze avvocati e procuratori dello Stato a carico delle controparti legge n. 559/1993 anno 2002 per euro 1.581,37 (che si assumeva notificata il 29.03.2017); e n.
03020170002233974000 relativa ad imposta di registro 2008 di euro 287,08 (che si assumeva notificata il
03.04.2017)-, deducendo la nullità/inesistenza della notifica avvenuta a mezzo pec da indirizzo non presente nei pubblici registri ex artt. 4 e 16, 3 comma 12 legge n. 221/2012; nonché l'inesistenza della notificazione tramite pec degli atti presupposti, con conseguente prescrizione e decadenza dal diritto alla riscossione tramite ruolo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando la fondatezza del ricorso per avere il contribuente ricevuto la regolare notificazione dell'intimazione e delle cartelle.
Il giudice di prime cure, con la sentenza gravata ed in epigrafe indicata, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello per cui è causa e per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ribadendo la legittimità del proprio operato e producendo documentazione afferente la prova della regolare notifica degli atti contestati, anche in formato xeml.
La causa era trattata all'udienza del 15.01.2026 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
In via preliminare, occorre necessariamente esaminare la questione afferente la legittimità della produzione documentale nel giudizio di appello. L'evidenza di tale questione è costituita dalla circostanza che l'Agenzia dell'Entrate e Riscossione ha fornito la prova della regolare notifica degli atti contestati in formato xeml solo nel presente grado di giudizio. La questione, pertanto, deve essere ricondotta al paradigma normativo dell'art. 58, d.lgs. 546/92.
L'art. 58, D.Lgs 546/92, come novellato dal D.Lgs 220/2023, rispondeva al principio espresso dall'art. 19 lett. d, L. 111/2023 di rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo. La norma, nella versione ante 2023, consentiva la produzione di “nuovi documenti” in appello senza limiti. Essa era stata sottoposta più volte, nel corso degli anni, al vaglio della Corte Costituzionale, che aveva ritenuto la previsione della producibilità di nuovi documenti in secondo grado un temperamento disposto dal Legislatore sulla base di una scelta discrezionale e, come tale, insindacabile. Con la riforma sopra indicata non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. La disposizione era stata ritenuta applicabile anche ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal 5 gennaio 2024, come prevedeva l'art. 4 D.Lgs 220/2023. All'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 58 D.Lgs.
546/92, tuttavia, si è sin da subito posto il problema dell'applicazione del comma 3, soprattutto perché, in vigenza della precedente formulazione, si era formato un indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui il documento irritualmente depositato in primo grado sarebbe comunque utilizzabile dal giudice in appello, nonostante l'inosservanza del termine per il deposito, anche in sede di gravame. Con la sentenza 27 marzo
2025 n. 36, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 58 comma 3 3 D.Lgs. 546/92 limitatamente alle deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti. Dichiarava, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 c. 2 D.Lgs. 220/2023, nella parte in cui prescrive che le nuove regole sulle prove in appello si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a far data dal 5 gennaio 2024, il giorno successivo all'entrata in vigore di detto decreto.
La Corte Costituzionale in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla Corte di Giustizia Lombardia, ha ritenuto irragionevole la norma, in quanto la novella, sebbene formalmente operi per il futuro, in realtà incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi in giudizi iniziati in vigenza della precedente normativa e ancora in corso, così ledendo l'affidamento delle parti nella tutela di posizioni legittimamente acquisite.
Per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale, quindi, la disciplina delle prove in appello dettata dall'art. 58 D.Lgs. 546/92, come novellato, si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 220/2023. Venendo alle eccezioni mosse in relazione al terzo comma, la Corte Costituzionale ha ritenuto di dover fare delle distinzioni censurando la norma solo per quanto attiene le deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, e non con riferimento alle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità. Nella sentenza C.Cost. 27 marzo 2025 n. 36 viene sottolineato come con la riforma (si veda D.Lgs. 220/2023), il legislatore ha optato per un modello di gravame ad istruttoria chiusa, temperato dal riconoscimento della facoltà, per le parti, di introdurre in secondo grado prove nuove indispensabili ai fini della decisione o incolpevolmente non dedotte in primo grado. A fronte di questa scelta, per la Corte, la deroga alla regola della limitata acquisibilità di nova istruttoria introdotta per le deleghe, le procure e gli altri atti di conferimento di potere risulta priva di una ragionevole ratio distinguendi. I giudici riconoscono che la sottrazione di tali documenti al regime generale, persegue la finalità deflattiva di limitare ulteriormente il materiale cognitivo acquisibile in appello, ma non trova appiglio nelle caratteristiche oggettive – strutturali, effettuali e funzionali – degli atti esclusi, non essendo rinvenibile in essi un elemento differenziale sul quale il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, possa costruire una disciplina diversificata. Il divieto assoluto di produzione dei documenti con i quali si fornisce la prova della legittimazione sostanziale o processuale per la Corte altera la parità delle armi, in quanto sottrae una facoltà difensiva alla parte che, in base al thema decidendum, sia chiamata a fornirne dimostrazione in giudizio. La nuova disciplina, quindi, laddove ne inibisce il deposito, anche quando si sia trattato di una omessa produzione incolpevole in primo grado, comprime ingiustificabilmente il diritto alla prova;
in tali ipotesi il processo di appello costituisce la prima e unica occasione per dedurre i mezzi istruttori che non siano stati introdotti per causa non imputabile alla parte in primo grado.
Il divieto di deposito delle notifiche, invece, non contrasta con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 c.
1 Cost. né lede il diritto alla prova ex art. 24 c. 2 Cost. e al contraddittorio ex art. 111 c. 2 Cost. sia quando esse risultino indispensabili ai fini della decisione, sia nell'ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto depositare il documento in primo grado per causa ad essa non imputabile. Il legislatore, secondo la Corte, in tal modo ha voluto evitare che, nelle controversie in cui si faccia questione dell'esistenza o della validità delle notifiche, il giudizio di appello venga instaurato al solo fine di effettuare un deposito documentale che, pur essendo da solo sufficiente per la definizione del giudizio, sia stato omesso in prime cure. Questo in quanto “l'atto tributario produce i suoi effetti tipici per mezzo della notificazione, sicché o la notifica esiste – e quindi deve essere necessariamente conosciuta dall'amministrazione, sulla quale grava un dovere qualificato di documentazione del procedimento notificatorio e di conservazione e custodia dei relativi atti – prima che la pretesa impositiva venga azionata, oppure la stessa pretesa è da ritenersi inefficace ab origine e quindi non può essere fatta valere” (C.Cost. 27 marzo 2025 n. 36).
Chiarito quanto sopra, occorre evidenziare che la fattispecie in esame non incorre nel limite di sbarramento previsto dall'art. 58 suddetto, così come interpretato dalla Corte Costituzionale. E' evidente, infatti, che, indipendentemente da ogni profilo di indispensabilità della documentazione prodotta o di imputabilità o meno alla parte dell'omessa produzione della medesima, nel caso che ci occupa non può nemmeno parlarsi di documentazione nuova e quindi di nuove prove in appello. Parte appellata, infatti, si è limitata a produrre la medesima documentazione già depositata nel primo grado di giudizio, ma sotto diverso formato (non PDF bensì XEML) e quindi di per sè già in grado di documentare la prova dell'avvenuta notifica degli atti della riscossione.
Tale rilievo, pertanto, non ha pregio alcuno.
Anche le deduzioni del ricorrente circa la invalidità/inesistenza della notificazione a mezzo pec - sia dell'intimazione sia delle cartelle di pagamento - non possono trovare accoglimento.
Quanto alla validità della notificazione dell'intimazione, con riguardo alla riferibilità della stessa alla pubblica amministrazione, quanto all'indirizzo di posta certificata di provenienza, è stato statuito dalla Corte di
Cassazione che non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o dalla mail, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, l'intimazione, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che prevede solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014 n.
25773).
Per quanto riguarda invece la possibilità di notificare un atto mediante PEC, in particolare le tre cartelle di pagamento sottese all'intimazione, è ormai principio di diritto consolidato che, in tema di processo telematico,
a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 -
Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". In tal senso il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinviando alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta la validità di siffatte notificazioni, salvo espressa e puntuale contestazione della parte destinataria, che nella specie non risulta essere stata formulata se non con una generica “mancata notificazione” degli atti presupposti. Ne consegue che, in questa sede, decorsi i termini per l'impugnazione, il contribuente non può far valere le questioni che avrebbe dovuto dedurre con l'impugnazione degli atti presupposti, come la decadenza e la prescrizione.
Anche queste doglianze sono, pertanto, prive di fondamento.
Alla luce di quanto suesposto l'appello va rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avvocato Difensore_2, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.