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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 12.11.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6491/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , opponente, rappresentato e difeso da sè stesso;
Parte_1 C.F._1
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, opposto, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Michela Foti.
Oggetto: opposizione avverso ordinanza di ingiunzione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 04.12.2024 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-002795484, notificata il 04.11.2024, relativa all'accertamento
4800.19.12.2023.0765584 del 19.12.2023, riferito all'anno 2019, con la quale è stata comminata la CP_1 sanzione amministrativa di euro 16.774,00 per la violazione dell'articolo 2, comma 1 bis del D. L.
463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.
Lgs. 15.01.2016 n. 8 (e da ultimo novellato dall'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), e per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ed a carico dei lavoratori della società
[...]
e per essa del Sig. Avv. Sergio MasMastroeni, qualità di legale rappresentante, obbligato Parte_2 solidale.
Il ricorrente, nella dedotta qualità, opponeva l'ordinanza ingiunzione OI-002795484 per ottenere il suo annullamento sul rilievo della omessa e/o irregolare notificazione dell'atto di accertamento e comunque per la violazione dell'art. 14 della Legge 689/1981, con la conseguente decadenza dal potere impositivo.
1 Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare l'annullamento, la nullità e comunque privare di efficacia l'ordinanza-ingiunzione n. OI – 002795484, notificata il 04.11.2024, per decadenza dai termini di cui all'art. 14 della legge 689/1981 e la condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. CP_1
CP_ 2.- Con memoria del 24.09.2025 si costituiva in giudizio e chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
3.- L'udienza del 12.11.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere atteso che dagli atti di causa emerge che l' resistente ha provveduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione opposta CP_2 per “Mancato rispetto del termine di notificazione dell'atto di accertamento della violazione entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/81, così come richiamato con messaggio Hermes n. 004144 del 06.12.2024”. CP_ 5.- Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' in base al criterio della soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi attesa la durata del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso depositato in Parte_1 data 04.12.2024 contro l' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria CP_1 difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 43,00 per contributo unificato ed in € 2.695,50 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali .
Messina, 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
2
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 12.11.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6491/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , opponente, rappresentato e difeso da sè stesso;
Parte_1 C.F._1
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, opposto, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Michela Foti.
Oggetto: opposizione avverso ordinanza di ingiunzione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 04.12.2024 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-002795484, notificata il 04.11.2024, relativa all'accertamento
4800.19.12.2023.0765584 del 19.12.2023, riferito all'anno 2019, con la quale è stata comminata la CP_1 sanzione amministrativa di euro 16.774,00 per la violazione dell'articolo 2, comma 1 bis del D. L.
463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.
Lgs. 15.01.2016 n. 8 (e da ultimo novellato dall'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), e per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ed a carico dei lavoratori della società
[...]
e per essa del Sig. Avv. Sergio MasMastroeni, qualità di legale rappresentante, obbligato Parte_2 solidale.
Il ricorrente, nella dedotta qualità, opponeva l'ordinanza ingiunzione OI-002795484 per ottenere il suo annullamento sul rilievo della omessa e/o irregolare notificazione dell'atto di accertamento e comunque per la violazione dell'art. 14 della Legge 689/1981, con la conseguente decadenza dal potere impositivo.
1 Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare l'annullamento, la nullità e comunque privare di efficacia l'ordinanza-ingiunzione n. OI – 002795484, notificata il 04.11.2024, per decadenza dai termini di cui all'art. 14 della legge 689/1981 e la condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. CP_1
CP_ 2.- Con memoria del 24.09.2025 si costituiva in giudizio e chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
3.- L'udienza del 12.11.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere atteso che dagli atti di causa emerge che l' resistente ha provveduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione opposta CP_2 per “Mancato rispetto del termine di notificazione dell'atto di accertamento della violazione entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/81, così come richiamato con messaggio Hermes n. 004144 del 06.12.2024”. CP_ 5.- Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' in base al criterio della soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi attesa la durata del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso depositato in Parte_1 data 04.12.2024 contro l' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria CP_1 difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 43,00 per contributo unificato ed in € 2.695,50 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali .
Messina, 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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