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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/09/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1946/2025 R.G.
TRA
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. , entrambi con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
LOSA MANUELA, con domicilio in Abbiategrasso, Viale Cattaneo 19 b;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 04/04/2008, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 570, dell'anno 2008;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1. I coniugi e vivranno separati con l'obbligo Parte_1 Parte_2
del reciproco rispetto.
Per_ 2. La figlia è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con
collocamento presso la madre.
Per_ 3. La madre e la figlia si trasferiranno a Magenta (MI), presso l'abitazione
della madre sita in Via Silvio Pellico n. 2 e ivi sposteranno la propria residenza
anagrafica. Per_ 4. Il padre potrà vedere e tenere con sé secondo i tempi e le modalità
concordate direttamente con la figlia, tenuto conto dell'età della stessa e dei suoi
impegni scolastici ed extrascolastici.
5. La casa coniugale, sita in Ozzero (MI), Via Pavese n. 33, condotta in locazione
con contratto di locazione intestato al signor , rimane allo Parte_2
stesso con tutti gli arredi ivi esistenti eccezion fatta per gli effetti personali della
Per_ signora e della figlia . Parte_1
6. Il signor si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia Parte_2
Per_
, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della
stessa, versando la somma di Euro 150,00 mensili, in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
7. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, mediche non
mutuabili, scolastiche, extrascolastiche, verranno sostenute da entrambi i
genitori nella misura del 50% cadauno, secondo le regole contenute nelle linee
guida in uso presso il Tribunale di Pavia.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere mezzi
adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
9. I coniugi dichiarano che, con il corretto adempimento dell'accordo di cui sopra,
non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi
ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci
rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente
ricorso, sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca
soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/05/25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Pag. 2 di 3 All'udienza del 14/07/2025 le parti hanno confermato di volersi separare consensualmente alle condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 04/04/2008, in Milano (atto n.570, Parte_2
parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione che qui si intendono integralmente trascritte.
Così deciso in Pavia, il 4/9/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1946/2025 R.G.
TRA
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. , entrambi con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
LOSA MANUELA, con domicilio in Abbiategrasso, Viale Cattaneo 19 b;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 04/04/2008, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 570, dell'anno 2008;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1. I coniugi e vivranno separati con l'obbligo Parte_1 Parte_2
del reciproco rispetto.
Per_ 2. La figlia è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con
collocamento presso la madre.
Per_ 3. La madre e la figlia si trasferiranno a Magenta (MI), presso l'abitazione
della madre sita in Via Silvio Pellico n. 2 e ivi sposteranno la propria residenza
anagrafica. Per_ 4. Il padre potrà vedere e tenere con sé secondo i tempi e le modalità
concordate direttamente con la figlia, tenuto conto dell'età della stessa e dei suoi
impegni scolastici ed extrascolastici.
5. La casa coniugale, sita in Ozzero (MI), Via Pavese n. 33, condotta in locazione
con contratto di locazione intestato al signor , rimane allo Parte_2
stesso con tutti gli arredi ivi esistenti eccezion fatta per gli effetti personali della
Per_ signora e della figlia . Parte_1
6. Il signor si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia Parte_2
Per_
, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della
stessa, versando la somma di Euro 150,00 mensili, in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
7. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, mediche non
mutuabili, scolastiche, extrascolastiche, verranno sostenute da entrambi i
genitori nella misura del 50% cadauno, secondo le regole contenute nelle linee
guida in uso presso il Tribunale di Pavia.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere mezzi
adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
9. I coniugi dichiarano che, con il corretto adempimento dell'accordo di cui sopra,
non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi
ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci
rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente
ricorso, sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca
soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/05/25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Pag. 2 di 3 All'udienza del 14/07/2025 le parti hanno confermato di volersi separare consensualmente alle condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 04/04/2008, in Milano (atto n.570, Parte_2
parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione che qui si intendono integralmente trascritte.
Così deciso in Pavia, il 4/9/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3