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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/12/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 05.11.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1569/2025 R.G., avente ad oggetto “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Caracciolo n. 108, C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv. Vincenzo C.F._1 Peluso e Avv. Stab. Francesco Peluso del Foro di Napoli Nord, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, in persona del p.t., C.F. Controparte_1 CP_2
, rappresentato e difeso ex art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dalla dott.ssa Daniela P.IVA_1 Mercante e dal dott. Dario Carlo Roberto Giunta, giusta nota di patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania prot. n. 81057 del 07.10.2025, in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.06.2025, docente assunto a tempo Parte_1 indeterminato dal (d'ora in avanti anche Controparte_1 solo ), esponendo di avere svolto l'attività di docente con contratto a tempo determinato CP_3 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e di non avere giammai fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 e successivi dd.PP.CC.MM. - siccome riservata, in forza della disciplina vigente, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato -, ha deplorato il carattere discriminatorio della disciplina in commento per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione e con il divieto di discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori a termine e dei lavoratori a tempo indeterminato di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999 in materia di lavoro a tempo determinato, recepito nel diritto unionale dalla direttiva n. 1999/70/CE del 28.06.1999, nonché per violazione degli articoli 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria del 29.11.2007 e dell'art. 282 D.Lvo n. 297/1994, i quali, nel disciplinare gli obblighi formativi del personale docente, non ponevano distinzione alcuna tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato. Tanto dedotto ed esposto, ha quindi chiesto volersi, “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 2021/2022 2022/2023 e conseguentemente condannare il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla Controparte_1 normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici”. Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della domanda, siccome infondata, CP_1 la censurata diversità di disciplina dettata in parte qua per i docenti di ruolo e per i cc.dd. docenti precari trovando legittima giustificazione nell'esclusiva imposizione ai primi - che con certezza svolgono la loro professione di anno in anno, senza soluzione di continuità - della formazione
“obbligatoria, permanente e strutturale” di cui all'art.1, comma 124, ultimo periodo, L. n. 107/2015. Ultimatane la trattazione meramente documentale, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 05.11.2025.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto nei termini e per le ragioni di cui appresso. La disciplina della c.d. carta del docente è contenuta nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, il quale prevede l'assegnazione di una carta elettronica del valore nominale di € 500,00 annui ai docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, finalizzata alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali. Con DD.PP.CC.MM. del 23.09.2015 e del 28.11.2016 ne sono stati quindi definiti i criteri e le modalità di assegnazione, con limitazione del beneficio ai docenti di ruolo a tempo indeterminato ed esclusione del personale assunto con contratto a tempo determinato. Tale esclusione, tuttavia, è stata censurata dal Consiglio di Stato, che con sentenza n. 1842 del 18.03.2022 ha annullato il D.P.C.M. del 23.09.2015, ritenendo la limitazione priva di giustificazione oggettiva anche alla luce degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria del 29.11.2007, che disciplinano la formazione obbligatoria senza distinguere tra personale docente di ruolo e precario. La questione è stata inoltre sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18.05.2022, nella causa C-450/21, ha interpretato la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ritenendo che “essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio di un vantaggio finanziario di € 500 annui, concesso per sostenere la formazione continua e valorizzare le competenze professionali” e affermando che, attesa la natura vincolante del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato di cui alla richiamata clausola 4 dell'Accordo quadro, la formazione obbligatoria riguarda tutti i docenti, indipendentemente dal tipo di contratto, la natura temporanea del rapporto di lavoro non costituendo valida ragione oggettiva per negare il beneficio. In attuazione di tale pronuncia, l'art. 15 del D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103/2023, ne ha quindi esteso la fruizione anche ai docenti con supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ma solo per l'anno 2023. Successivamente, con sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto alla carta docente anche ai docenti non di ruolo con incarichi annuali fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche, precisando che la decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio non è opponibile ai docenti precari, i quali possono accedere al beneficio solo tramite riconoscimento giudiziale.
Da ultimo, la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 03.07.2025, causa C-268/24, ha stabilito che l'esclusione automatica dei docenti titolari di supplenze brevi integra violazione del diritto unionale, siccome discriminatoria, i predetti svolgendo mansioni identiche a quelle disimpegnate dai colleghi di ruolo e avendo uguali, se non maggiori necessità formative, specie se all'inizio della carriera o laddove impegnati nell'insegnamento di più materie e presso più istituti scolastici, a nulla rilevando all'uopo il completamento o meno delle annuali attività didattiche o la quantità delle prestazioni rese, attese le finalità del beneficio economico. Alla luce di tali pronunce, deve dunque ritenersi che tutti i docenti, anche se titolari di incarichi di breve o brevissima durata, abbiano diritto al riconoscimento del beneficio economico previsto dall'art. 1, commi 121 e ss., della L. n. 107/2015, previa disapplicazione di ogni contraria disciplina domestica, ivi incluso il D.L. n. 69/2023. Venendo allora al caso di specie, avendo il ricorrente documentato di essere ancora interno al sistema scolastico, siccome titolare di incarico a tempo determinato per l'A.S. 2025/2026, ne va indubbiamente dichiarato il diritto a fruire della carta docente, mediante adempimento in forma specifica, per gli anni di servizio svolti a tempo determinato e nei termini di cui al dispositivo. Il a perciò condannato a porre in essere gli adempimenti necessari a consentirgli l'effettiva CP_3 fruizione di detta carta elettronica, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre interessi o rivalutazione, a far data dal diritto all'accredito e fino alla concreta attribuzione. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico del CP_3 nella misura liquidata in giudizio avuto riguardo al valore della lite, alla serialità del contenzioso e all'attività difensiva svolta, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari del ricorrente, che ne hanno fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1569/2025 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
dichiara il diritto del ricorrente all'assegnazione, per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso, della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 del valore nominale annuo di € 500,00; condanna il ad accreditare il Controparte_1 complessivo importo di € 1.500,00 sulla carta elettronica da assegnare a oltre Parte_1 rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito fino al saldo;
condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.049,00, di cui € 49,00 per esborsi ed 1.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore degli Avv. Vincenzo Peluso e Avv. Stab. Francesco Peluso. Così deciso in Ragusa, il 28.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 05.11.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1569/2025 R.G., avente ad oggetto “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Caracciolo n. 108, C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv. Vincenzo C.F._1 Peluso e Avv. Stab. Francesco Peluso del Foro di Napoli Nord, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, in persona del p.t., C.F. Controparte_1 CP_2
, rappresentato e difeso ex art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dalla dott.ssa Daniela P.IVA_1 Mercante e dal dott. Dario Carlo Roberto Giunta, giusta nota di patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania prot. n. 81057 del 07.10.2025, in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.06.2025, docente assunto a tempo Parte_1 indeterminato dal (d'ora in avanti anche Controparte_1 solo ), esponendo di avere svolto l'attività di docente con contratto a tempo determinato CP_3 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e di non avere giammai fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 e successivi dd.PP.CC.MM. - siccome riservata, in forza della disciplina vigente, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato -, ha deplorato il carattere discriminatorio della disciplina in commento per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione e con il divieto di discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori a termine e dei lavoratori a tempo indeterminato di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999 in materia di lavoro a tempo determinato, recepito nel diritto unionale dalla direttiva n. 1999/70/CE del 28.06.1999, nonché per violazione degli articoli 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria del 29.11.2007 e dell'art. 282 D.Lvo n. 297/1994, i quali, nel disciplinare gli obblighi formativi del personale docente, non ponevano distinzione alcuna tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato. Tanto dedotto ed esposto, ha quindi chiesto volersi, “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 2021/2022 2022/2023 e conseguentemente condannare il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla Controparte_1 normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici”. Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della domanda, siccome infondata, CP_1 la censurata diversità di disciplina dettata in parte qua per i docenti di ruolo e per i cc.dd. docenti precari trovando legittima giustificazione nell'esclusiva imposizione ai primi - che con certezza svolgono la loro professione di anno in anno, senza soluzione di continuità - della formazione
“obbligatoria, permanente e strutturale” di cui all'art.1, comma 124, ultimo periodo, L. n. 107/2015. Ultimatane la trattazione meramente documentale, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 05.11.2025.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto nei termini e per le ragioni di cui appresso. La disciplina della c.d. carta del docente è contenuta nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, il quale prevede l'assegnazione di una carta elettronica del valore nominale di € 500,00 annui ai docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, finalizzata alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali. Con DD.PP.CC.MM. del 23.09.2015 e del 28.11.2016 ne sono stati quindi definiti i criteri e le modalità di assegnazione, con limitazione del beneficio ai docenti di ruolo a tempo indeterminato ed esclusione del personale assunto con contratto a tempo determinato. Tale esclusione, tuttavia, è stata censurata dal Consiglio di Stato, che con sentenza n. 1842 del 18.03.2022 ha annullato il D.P.C.M. del 23.09.2015, ritenendo la limitazione priva di giustificazione oggettiva anche alla luce degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria del 29.11.2007, che disciplinano la formazione obbligatoria senza distinguere tra personale docente di ruolo e precario. La questione è stata inoltre sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18.05.2022, nella causa C-450/21, ha interpretato la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ritenendo che “essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio di un vantaggio finanziario di € 500 annui, concesso per sostenere la formazione continua e valorizzare le competenze professionali” e affermando che, attesa la natura vincolante del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato di cui alla richiamata clausola 4 dell'Accordo quadro, la formazione obbligatoria riguarda tutti i docenti, indipendentemente dal tipo di contratto, la natura temporanea del rapporto di lavoro non costituendo valida ragione oggettiva per negare il beneficio. In attuazione di tale pronuncia, l'art. 15 del D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103/2023, ne ha quindi esteso la fruizione anche ai docenti con supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ma solo per l'anno 2023. Successivamente, con sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto alla carta docente anche ai docenti non di ruolo con incarichi annuali fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche, precisando che la decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio non è opponibile ai docenti precari, i quali possono accedere al beneficio solo tramite riconoscimento giudiziale.
Da ultimo, la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 03.07.2025, causa C-268/24, ha stabilito che l'esclusione automatica dei docenti titolari di supplenze brevi integra violazione del diritto unionale, siccome discriminatoria, i predetti svolgendo mansioni identiche a quelle disimpegnate dai colleghi di ruolo e avendo uguali, se non maggiori necessità formative, specie se all'inizio della carriera o laddove impegnati nell'insegnamento di più materie e presso più istituti scolastici, a nulla rilevando all'uopo il completamento o meno delle annuali attività didattiche o la quantità delle prestazioni rese, attese le finalità del beneficio economico. Alla luce di tali pronunce, deve dunque ritenersi che tutti i docenti, anche se titolari di incarichi di breve o brevissima durata, abbiano diritto al riconoscimento del beneficio economico previsto dall'art. 1, commi 121 e ss., della L. n. 107/2015, previa disapplicazione di ogni contraria disciplina domestica, ivi incluso il D.L. n. 69/2023. Venendo allora al caso di specie, avendo il ricorrente documentato di essere ancora interno al sistema scolastico, siccome titolare di incarico a tempo determinato per l'A.S. 2025/2026, ne va indubbiamente dichiarato il diritto a fruire della carta docente, mediante adempimento in forma specifica, per gli anni di servizio svolti a tempo determinato e nei termini di cui al dispositivo. Il a perciò condannato a porre in essere gli adempimenti necessari a consentirgli l'effettiva CP_3 fruizione di detta carta elettronica, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre interessi o rivalutazione, a far data dal diritto all'accredito e fino alla concreta attribuzione. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico del CP_3 nella misura liquidata in giudizio avuto riguardo al valore della lite, alla serialità del contenzioso e all'attività difensiva svolta, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari del ricorrente, che ne hanno fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1569/2025 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
dichiara il diritto del ricorrente all'assegnazione, per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso, della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 del valore nominale annuo di € 500,00; condanna il ad accreditare il Controparte_1 complessivo importo di € 1.500,00 sulla carta elettronica da assegnare a oltre Parte_1 rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito fino al saldo;
condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.049,00, di cui € 49,00 per esborsi ed 1.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore degli Avv. Vincenzo Peluso e Avv. Stab. Francesco Peluso. Così deciso in Ragusa, il 28.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella