Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia ed il Cile sul servizio militare, conclusa in Roma il 4 giugno 1956.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia ed il Cile sul servizio militare, conclusa in Roma il 4 giugno 1956.